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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2410/2022
Il giorno 16/10/2025, nella causa iscritta al n RG 2410 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Parte_1 C.F._1 delle Provincie n.8, con l'avv. DI DEO FRANCESCA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, con CP_1 C.F._3
l'avv. D'ARCANGELI FRANCESCO MARIA e l'avv. INGRATTA C.F._4
PAOLO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 11.100,00 a titolo di restituzione dell'indebito incasso delle cambiali n. 048/4007330040 di euro 3.700,00 con scadenza 30 aprile 2013, n.048/4007330041
2 di 6 di euro 3.700,00 con scadenza 31 maggio 2013, n. 048/4004530018 con scadenza 31 marzo 2013 di euro 3.700,00, previo accertamento della falsità delle firme per la girata apposte a nome dell'odierna attrice sulle cambiali medesime.
A fondamento della domanda, ha dedotto che le cambiali de quo erano state emesse in suo favore dal marito , a titolo di parte del prezzo di cessione delle quote della Persona_1 [...] di cui era titolare per il 25% e che tale , ex compagno della CP_2 Parte_1 Persona_2 odierna attrice, ha falsificato le firme delle girate al fine di appianare la propria situazione debitoria con odierna convenuta, con la quale l'odierna attrice non aveva e non ha alcun CP_1 rapporto debitorio e che, pertanto, ha incassato le cambiali in modo illegittimo.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della citazione CP_1 per violazione del termine di comparizione;
con provvedimento del 10.1.2023, il Giudice ha rinviato la prima udienza di comparizione nel rispetto del termine;
la convenuta ha quindi depositato una seconda comparsa di costituzione e risposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e svolgendo comanda riconvenzionale: in particolare, secondo la tesi della convenuta, le tre cambiali de quo sono state girate in suo favore da a titolo di parziale restituzione del prestito Parte_1 erogatole mediante bonifici bancari e assegno circolare per complessivi € 25.800,00, stante la sussistenza di pregressi rapporti professionali e personali tra le parti. La convenuta ha altresì esposto che, con sentenza n. 13489/2020, il Tribunale di Roma ha annullato il contratto di cessione del
31.3.2015 avente ad oggetto le quote della di cui le odierne parti in causa erano Controparte_3 contitolari al 50% ciascuna dal 27.3.2013, previo accertamento che la conclusione del contratto è stata frutto della forte pressione esercitata da con violenza e minaccia nei confronti Parte_1 di , dopo aver scoperto la relazione intrapresa da quest'ultima con l'allora compagno di CP_1
, . Parte_1 Persona_2
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, anche all'esito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; è stata espletata una CTU grafologica e, all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea va correttamente qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. - essendo dedotta la natura indebita per mancanza di causa giustificatrice dell'incasso da parte di di tre cambiali a firma per girata di - per cui, in CP_1 Parte_1 applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle
3 di 6 somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti, nel caso di specie ricondotta alla falsità delle firme per girata apposte a nome di sulle cambiali. Parte_1
Sotto il primo profilo, va anzitutto rilevato che l'incasso delle cambiali da parte di CP_1
è pacifico, in quanto implicitamente ammesso dalla convenuta, laddove si è difesa
[...] sostenendo la propria buona fede e la sussistenza di una causa solutoria nella consegna delle cambiali da parte di . Parte_1
Sotto il secondo profilo, va rilevato che la CTU espletata in corso di causa consente di accertare la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte per girata sulle cambiali dell'importo di €
3.700,00 ciascuna n. 048/4007330040 con scadenza 30 aprile 2013, n. 048/4007330041 con scadenza
31 maggio 2013 e n. 048/4004530018 con scadenza 31 marzo 2013, che quindi sono state falsamente apposte a nome di . Parte_1
Le conclusioni del CTU devono essere infatti integralmente condivise, in quanto ampiamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Stante la falsità delle firme per girata ed essendo irrilevante ai fini del giudizio l'individuazione dell'autore della falsificazione, deve ritenersi che l'incasso delle cambiali per € 11.100,00 sia stato frutto di una appropriazione indebita (sul piano oggettivo) di somme spettanti a . Parte_1
Ciò posto, la fondatezza della domanda attorea va vagliata alla luce dell'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta in via riconvenzionale, in relazione alla dedotta esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, che sarebbe stato erogato da a CP_1 Parte_1 mediante n. 3 bonifici bancari e un assegno circolare, per la complessiva somma di € 25.800,00.
Secondo la convenuta, infatti, le sarebbe comunque dovuto il pagamento da parte di Parte_1 della somma di € 11.100,00 a titolo di parziale restituzione del mutuo.
In punto di onere della prova del contratto di mutuo, da un lato va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo (così come il convenuto che eccepisca tale diritto in compensazione) è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda (o dell'eccezione), e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione – con la conseguenza che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro – dall'altro lato va tuttavia ricordato che la Suprema Corte, in casi analoghi a quello che ci occupa, ha altresì evidenziato la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto
4 di 6 della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014).
È stato, infatti, evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Orbene, nel caso di specie è pacifico e documentato che ha ricevuto da Parte_1 CP_1
i seguenti versamenti:
[...]
• € 5.500,00, a mezzo bonifico bancario del 18.04.2012;
• € 5.000,00, a mezzo bonifico bancario del 02.05.2012;
• € 10.000,00, a mezzo bonifico bancario del 05.07.2012;
• € 5.300,00, a mezzo assegno circolare del 22.01.2013.
Parte convenuta ha tuttavia omesso di fornire in giudizio la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti quale titolo dei versamenti, che è invece specificamente contestata dall'attrice.
Sul punto, va però osservato che parte attrice non ha fornito alcuna causa che giustifichi il suo diritto di trattenere le somme ricevute, limitandosi ad articolare generiche e non dimostrate asserzioni circa pagamenti solutori eseguiti da per conto di . CP_1 Persona_2
Deve quindi accertarsi la natura indebita anche di tali versamenti.
In conclusione, la ripetibilità di entrambi gli spostamenti di denaro reciprocamente avvenuti tra le parti, in quanto privi di giustificazione causale, impone il rigetto della domanda attorea.
5 di 6 L'accertamento dell'indebito oggettivo in favore della convenuta comporta altresì
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione in Parte_1 favore di della somma di € 5.300,00, portata dall'assegno circolare del 22.01.2013, CP_1 incassato in data 23.01.2023, quale residuo credito al netto della compensazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico di parte convenuta, in quanto la relazione peritale ha consentito di accertare la falsità delle firme come sostenuta da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 5.300,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6