(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
[…] In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non Gli amministratori di S.r.l. sono solidalmente responsabili, per violazione dei doveri imposti dalla legge in relazione alla carica rivestita, del danno che sia derivato a terzi dalla prosecuzione dell'attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società Nella sentenza in esame il Tribunale di Roma ribadisce un principio essenziale del diritto societario, […]
Leggi di più…[…] la Corte precisa come anche qualora lo statuto In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla riduzione del capitale sociale di società a responsabilità limitata al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.) e sulla conseguente reintegrazione dello stesso da Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma si è pronunciato in tema di invalidità di delibera assembleare di S.p.A. […]
Leggi di più…[…] In tal senso, ad esempio, per un consorzio l'art. 2607 c.c. stabilisce che il contratto “non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati” e che “le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”. […]
Leggi di più…[…] Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2607 c.c. e degli artt. 112,115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. […]
Leggi di più…[…] Da un lato, un'assemblea composta da tutti i consorziati, che ha funzioni deliberative e delibera solitamente a maggioranza, tranne in caso di modifiche dell'atto costitutivo, per le quali l'art. 2607 del Codice civile richiede il consenso unanime dei consorziati; invero, trattandosi della modifica di un contratto a tutti gli effetti, non si può prescindere dal consenso a tal fine di tutte le parti. […]
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