Articolo 2607 del Codice civile
Articolo 2463 bisArticolo 2479 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2607.

(Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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