(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non derogabili neppure nel caso in cui il consorzio assuma la veste di una società per azoni. […]
Leggi di più…[…] In riferimento al caso in esame, la Corte precisa come anche qualora lo statuto In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non La delibera assembleare di aumento di capitale di una società non è mai in contrasto con l'interesse della società stessa, “se gli amministratori evidenziano quanto meno l'intenzione di ridurre l'esposizione finanziaria verso terzi, […]
Leggi di più…[…] la Corte precisa come anche qualora lo statuto In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla riduzione del capitale sociale di società a responsabilità limitata al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.) e sulla conseguente reintegrazione dello stesso da Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma si è pronunciato in tema di invalidità di delibera assembleare di S.p.A. […]
Leggi di più…[…] Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2607 c.c. e degli artt. 112,115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. […]
Leggi di più…[…] e neppure deducenti (analogamente ai precedenti mezzi d'impugnazione), vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma solo lamentando insussistente malgoverno dell'art. 2607 c.c. e art. 116 c.p.c. in tema di onere e valutazione delle prove non connesse ed altrettanto insussistenti violazioni di norme speciali regolanti l'attività edificatoria, a fronte delle convincenti e logiche argomentazioni sorreggenti l'accertamento dei giudici di merito,secondo cui il fabbricato oggetto della demolizione era stato edificatoria nella parte sottostante sia in quella relativa all'intervento richiesto con te già citate istanze del P., […]
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