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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2607.
(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
Commentari • 17
- 1. Illegittima la delibera assembleare non adottata all’unanimità che obbliga i consorziati a coprire le perdite maturateDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 aprile 2018 · 236.90366
In materia di consorzi, le norme di cui all'art. 2607 c.c. (dettate con riguardo alla modificabilità del contratto di consorzio solo con il consenso di tutti i consorziati) si annoverano tra i principi fondamentali dell'istituto, da qualificare perciò come non derogabili neppure nel caso in cui il consorzio assuma la veste di una società per azoni. […]
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Giurisprudenza • 174
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 11/01/2023, n. 27Provvedimento: […] A sua volta gli opponenti eccepivano nullità di tale delibera, per violazione dell'art. 2607 c.c., che prevede l'unanimità per le modifiche dal contratto consortile, salvo sia diversamente convenuto tra le parti.Leggi di più...
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