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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
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22 dicembre 2020
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Art. 26. Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato ((dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152)) . Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato ((dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152)) . Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
Commentari • 71
- 1. I controversi risvolti della patente a creditiDi : Andrea Asnaghi · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024 · 1
testo integrale con note e bibliografia Dal 1° ottobre è divenuta operativa la patente a crediti nei cantieri. Non si vuole qui mettere in discussione l'avvio piuttosto avventuroso della norma - individuata all'inizio della primavera del 2024 - che ha visto il trascorrere di due stagioni prima di vedere alla luce il Decreto Ministeriale attuativo, a ridosso della scadenza inizialmente ipotizzata (e mantenuta forse più per punta d' orgoglio dell'Esecutivo che non per ragionevolezza ed efficacia operativa). Tale frettolosità, che c'insegnarono fin da bambini difficilmente possa accompagnarsi con il fare bene, non solo ha messo in difficoltà il settore e gli operatori interessati dalla …
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Giurisprudenza • 55
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/09/2022, n. 1164Provvedimento: […] La tesi non è fondata. E difatti come allegato e documentalmente comprovato dalle parti la polizza assicurativa è unica e riguarda la copertura dei danni conseguenti a varie ipotesi di sinistro, fra le quali il furto, disciplinata unitariamente da tutte le clausole richiamate fra le quali quella di cui all'art 9. Quanto al rilievo dato alla mancanza del certificato di sicurezza della imbarcazione si osserva che per disposizione testuale degli artt 22 e 26 del Codice della Nautica da diporto il certificato di sicurezza attesta lo stato di navigabilità e fa parte dei documenti di bordo. Orbene risulta processualmente accertato che al momento della consegna della imbarcazione (8.06.20149 la stessa era priva del detto certificato scaduto in data 4.03.2014 e non rinnovato.Leggi di più...
- art. 9 contratto assicurativo·
- appello civile·
- contributo unificato·
- art. 11 contratto assicurativo·
- spese di lite·
- copertura furto·
- art. 13 d.P.R. 115/2002·
- certificato di sicurezza·
- condotta dolosa·
- polizza assicurativa