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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3716/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3716/2024 promossa da:
, con Avv. Fischi ATTORE Parte_1 contro
, Controparte_1
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni rese nei propri scritti difensivi. Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirlo condannare, previo Parte_1 Controparte_1 accertamento della responsabilità professionale dello stesso, a corrispondergli la somma di €.1.308,30, oltre interessi legali, per compensi percepiti dal professionista, nonché la somma di €.10.208,40, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni. Dopo aver riferito di aver conferito mandato al convenuto per recuperare il proprio credito vantato nei confronti di , e Parte_2 Parte_3 [...]
, conduttrici dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Treviglio,15- di proprietà del per Pt_4 Pt_1 spese condominiali e canoni di locazione maturati e non versati, l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi professionali gravanti sul convenuto, questi non avrebbe espletato, nonostante i solleciti, il mandato affidatogli con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'attività esercitata, con conseguente inadempimento contrattuale e grave pregiudizio subito. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. Trattata la causa, espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione. In limine litis appare opportuno ripercorrere summa capite la disciplina posta dal nostro ordinamento positivo sulla responsabilità del professionista nei rapporti tra cliente ed avvocato. Il rapporto tra avvocato e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt. 2230 e segg. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, che, pertanto, è obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Al fine di accertare la natura dell'obbligazione gravante sull'avvocato, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, costituita da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito.
pagina 1 di 5 L'orientamento, oramai costante, della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass.23750/2018, Cass.18612/2013, Cass. 10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “…il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato…” (cfr. Cass.14597/2004), “…onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza…” (v. Cass.5885/1982). Ne deriva che “…l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito…” (così Cass.2836/2002). L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176 comma 2 e 2236 c.c. impone, invero, all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. La violazione del dovere di informazione costituisce, pertanto, un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità, dovendo, nell'adempimento del proprio incarico professionale e nel rispetto del principio di trasparenza, egli fornire al cliente tutte le informazioni utili sia sulla complessità dell'incarico sia sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico (v. ex multis Cass.8494/2020, Cass. 19520/2019, Cass.14597/2004) o comunque sul tipo di attività da intraprendere. Poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale, ai sensi degli artt.1176 e 2236 c.c. grava sul professionista il correlato onere probatorio (in questo senso v. Cass.34412/2023). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, secondo la giurisprudenza, in merito alle modalità concrete di esplicarsi dell'onere probatorio, non è, pur tuttavia, sufficiente limitarsi a dimostrare l'evento dannoso (la perdita della causa, o, come nel caso in esame, il mancato recupero del credito) e allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente: nei giudizi su responsabilità professionale degli esercenti la professione legale, è, dunque, necessario procedere all'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno asseritamente subito. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “la responsabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”(così Cass.2638/13, v. C.12038/17, Cass.13873/20, Cass.20707/23, Cass.25567/23). pagina 2 di 5 Il professionista deve, invece, dimostrare che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a una causa a lui non imputabile (“…in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività, e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo a carico del professionista la dimostrazione della impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa;
conseguentemente l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente…”: così Cass.2230/1973). In tema di inadempimento dell'avvocato si pone, in realtà, la soluzione di un problema di causalità cd. omissiva: “...nella causalità cd. "omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente” (v. Cass.21894/2004). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie del processo, si osserva come la domanda dell'attore debba trovare accoglimento. Nel caso concreto esaminato, all'esito del processo l'attore ha dato prova di aver subito un danno conseguente alla (mancata e/o inadeguata) attività svolta dal professionista convenuto, attività che, ove svolta, avrebbe di certo assicurato di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal cliente (contraente adempiente). Ricostruendo la fattispecie concreta alla luce delle evidenze documentali e circostanze pacifiche e/o non contestate, all'esito del processo emerge, per quanto qui di interesse, che:
- l'attore si era rivolto al professionista convenuto per recuperare la somma di €10.208,40, quale credito (per mancato versamento di canoni locativi per €4.400,00 ed €5.808,40 per spese condominiali) vantato nei confronti di , e , conduttrici morose Parte_2 Parte_3 Parte_4
(subentrate a seguito del decesso del primo conduttore ) dell'immobile sito in Busto Persona_1
Arsizio -via Treviglio,15- di proprietà del (v. docc. 1 e ss. di parte attrice); Pt_1
- l'attore aveva versato l'11.03.2019 al convenuto la somma di €1.308,30 al fine di procedere al recupero in via monitoria del credito vantato (v. docc. 6 e s. di parte attrice);
- l'attore, il 18.11.2022, aveva revocato il mandato al convenuto (v. doc.8 di parte attrice); pagina 3 di 5 - l'attore e il successivo legale non avevano ottenuto riscontro sui fatti di causa dal convenuto, nonostante le richieste e i solleciti (v. docc. 10 e s. di parte attrice). Tali circostanze sono state confermate anche all'esito della prova testimoniale resa all'udienza del 17.09.2025 (cfr. dichiarazioni rese da e , ove peraltro è emerso che, Tes_1 Testimone_2
a distanza di mesi, in mancanza di informazioni da parte del sull'esito del recupero crediti, l'attore CP_1 aveva preso contatti telefonici con quest'ultimo, che lo aveva rassicurato sull'emissione del decreto monitorio, ma, nonostante i solleciti, nessun provvedimento giudiziale gli veniva consegnato né alcuna somma veniva recuperata. Deve, inoltre, evidenziarsi che, sebbene sia stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sui fatti di causa, non è stato espletato per mancata comparizione dello stesso senza aver addotto nessun legittimo impedimento: tale comportamento va valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova di cui all'interrogatorio formale in considerazione ed unitamente anche a tutti gli altri elementi emersi nel corso del processo. Il mancato interrogatorio deve, difatti, ritenersi un comportamento omissivo qualificato e significativo di ammissione dei fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. n.9436/2018, Cass. n.41643/2021). Ciò posto, proprio dall'esame dell'excursus degli eventi come sopra richiamati emerge la fondatezza della ricostruzione svolta dall'attore. L'attore, dunque, nel corso di questo processo, ha offerto valida allegazione e prova non solo della conclusione tra le parti di un contratto di opera per prestazione di lavoro intellettuale (non caratterizzato da peculiari complessità, ma rientrante nelle normali conoscenze dell'ambito professionale del professionista), ma anche dei compensi versati al convenuto per lo svolgimento dell'attività professionale e dei maggiori effettivi vantaggi che avrebbe potuto conseguire se il professionista avesse tenuto un comportamento diligente. Né, peraltro, è emerso all'esito dell'istruttoria che l'impossibilità di rendere una corretta prestazione da parte del professionista non sia stata imputabile a quest'ultimo. Partendo da tali dati assodati si rileva una chiara responsabilità per negligenza, mancanza di diligenza ed imperizia da parte del convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli, di tal che ne deriva l'obbligo in capo a quest'ultimo di risarcire i danni conseguenti a detto inadempimento come di seguito specificati, oltre alla restituzione di quanto versatogli dall'attore per lo svolgimento dell'incarico de quo. Passando alla determinazione dell'ammontare dei danni da risarcire all'attore, deve evidenziarsi che detti danni sono identificabili nella somma di €10.208,40, quale credito vantato dall'attore nei confronti di
, e , conduttrici dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Parte_2 Parte_3 Parte_4
Treviglio,15- di proprietà del per spese condominiali e canoni di locazione maturati e non Pt_1 versati, per il recupero dei quali il aveva conferito mandato all'avvocato convenuto. Su tali Pt_1 somme matureranno gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Invero quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chances di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chances è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi. Il convenuto deve, inoltre, essere condannato a restituire all'attore la somma, pari ad €1.308,30, versata al professionista, e non ancora restituita, per l'espletamento del mandato, non eseguito, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo. Decisa la domanda nel senso sopra indicato, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni restano assorbite e/o disattese.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano sulla base dei parametri minimi (in considerazione della difficoltà delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo riconosciuto all'attore e sull'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di parte attrice,
2. condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di €1.308,30, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo;
3. condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dall'attore, che si liquidano in complessivi €10.208,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.689,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025
Il Giudice
A. D'IA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3716/2024 promossa da:
, con Avv. Fischi ATTORE Parte_1 contro
, Controparte_1
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni rese nei propri scritti difensivi. Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirlo condannare, previo Parte_1 Controparte_1 accertamento della responsabilità professionale dello stesso, a corrispondergli la somma di €.1.308,30, oltre interessi legali, per compensi percepiti dal professionista, nonché la somma di €.10.208,40, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni. Dopo aver riferito di aver conferito mandato al convenuto per recuperare il proprio credito vantato nei confronti di , e Parte_2 Parte_3 [...]
, conduttrici dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Treviglio,15- di proprietà del per Pt_4 Pt_1 spese condominiali e canoni di locazione maturati e non versati, l'attore ha lamentato che, a causa della violazione degli obblighi professionali gravanti sul convenuto, questi non avrebbe espletato, nonostante i solleciti, il mandato affidatogli con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'attività esercitata, con conseguente inadempimento contrattuale e grave pregiudizio subito. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. Trattata la causa, espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione. In limine litis appare opportuno ripercorrere summa capite la disciplina posta dal nostro ordinamento positivo sulla responsabilità del professionista nei rapporti tra cliente ed avvocato. Il rapporto tra avvocato e cliente trova la sua disciplina normativa nel contratto d'opera intellettuale previsto dagli artt. 2230 e segg. c.c.: oggetto del contratto è la prestazione di un'opera intellettuale che viene dal cliente demandata ad un esercente la professione liberale, che, pertanto, è obbligato all'iscrizione nel relativo albo professionale. Al fine di accertare la natura dell'obbligazione gravante sull'avvocato, si pone un distinguo tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato: secondo la tesi prevalente, l'obbligo del professionista è solo quello di porre in essere una determinata attività quale mezzo per conseguire il risultato sperato dal cliente, costituita da un complesso di prestazioni, comportamenti ed atti, conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza, escludendo necessariamente che il professionista abbia l'obbligo di raggiungere un determinato esito.
pagina 1 di 5 L'orientamento, oramai costante, della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass.23750/2018, Cass.18612/2013, Cass. 10454/2002) è nel senso di ritenere che l'obbligazione gravante sul professionista sia un'obbligazione di mezzi e ciò in quanto “…il professionista, assumendo un incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale risultato…” (cfr. Cass.14597/2004), “…onde l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza…” (v. Cass.5885/1982). Ne deriva che “…l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito…” (così Cass.2836/2002). L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176 comma 2 e 2236 c.c. impone, invero, all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. La violazione del dovere di informazione costituisce, pertanto, un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità, dovendo, nell'adempimento del proprio incarico professionale e nel rispetto del principio di trasparenza, egli fornire al cliente tutte le informazioni utili sia sulla complessità dell'incarico sia sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico (v. ex multis Cass.8494/2020, Cass. 19520/2019, Cass.14597/2004) o comunque sul tipo di attività da intraprendere. Poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale, ai sensi degli artt.1176 e 2236 c.c. grava sul professionista il correlato onere probatorio (in questo senso v. Cass.34412/2023). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, secondo la giurisprudenza, in merito alle modalità concrete di esplicarsi dell'onere probatorio, non è, pur tuttavia, sufficiente limitarsi a dimostrare l'evento dannoso (la perdita della causa, o, come nel caso in esame, il mancato recupero del credito) e allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente: nei giudizi su responsabilità professionale degli esercenti la professione legale, è, dunque, necessario procedere all'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno asseritamente subito. Sull'argomento la Suprema Corte sostiene che “la responsabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”(così Cass.2638/13, v. C.12038/17, Cass.13873/20, Cass.20707/23, Cass.25567/23). pagina 2 di 5 Il professionista deve, invece, dimostrare che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a una causa a lui non imputabile (“…in materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività, e cioè dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo a carico del professionista la dimostrazione della impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa;
conseguentemente l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente…”: così Cass.2230/1973). In tema di inadempimento dell'avvocato si pone, in realtà, la soluzione di un problema di causalità cd. omissiva: “...nella causalità cd. "omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente” (v. Cass.21894/2004). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie del processo, si osserva come la domanda dell'attore debba trovare accoglimento. Nel caso concreto esaminato, all'esito del processo l'attore ha dato prova di aver subito un danno conseguente alla (mancata e/o inadeguata) attività svolta dal professionista convenuto, attività che, ove svolta, avrebbe di certo assicurato di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal cliente (contraente adempiente). Ricostruendo la fattispecie concreta alla luce delle evidenze documentali e circostanze pacifiche e/o non contestate, all'esito del processo emerge, per quanto qui di interesse, che:
- l'attore si era rivolto al professionista convenuto per recuperare la somma di €10.208,40, quale credito (per mancato versamento di canoni locativi per €4.400,00 ed €5.808,40 per spese condominiali) vantato nei confronti di , e , conduttrici morose Parte_2 Parte_3 Parte_4
(subentrate a seguito del decesso del primo conduttore ) dell'immobile sito in Busto Persona_1
Arsizio -via Treviglio,15- di proprietà del (v. docc. 1 e ss. di parte attrice); Pt_1
- l'attore aveva versato l'11.03.2019 al convenuto la somma di €1.308,30 al fine di procedere al recupero in via monitoria del credito vantato (v. docc. 6 e s. di parte attrice);
- l'attore, il 18.11.2022, aveva revocato il mandato al convenuto (v. doc.8 di parte attrice); pagina 3 di 5 - l'attore e il successivo legale non avevano ottenuto riscontro sui fatti di causa dal convenuto, nonostante le richieste e i solleciti (v. docc. 10 e s. di parte attrice). Tali circostanze sono state confermate anche all'esito della prova testimoniale resa all'udienza del 17.09.2025 (cfr. dichiarazioni rese da e , ove peraltro è emerso che, Tes_1 Testimone_2
a distanza di mesi, in mancanza di informazioni da parte del sull'esito del recupero crediti, l'attore CP_1 aveva preso contatti telefonici con quest'ultimo, che lo aveva rassicurato sull'emissione del decreto monitorio, ma, nonostante i solleciti, nessun provvedimento giudiziale gli veniva consegnato né alcuna somma veniva recuperata. Deve, inoltre, evidenziarsi che, sebbene sia stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sui fatti di causa, non è stato espletato per mancata comparizione dello stesso senza aver addotto nessun legittimo impedimento: tale comportamento va valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova di cui all'interrogatorio formale in considerazione ed unitamente anche a tutti gli altri elementi emersi nel corso del processo. Il mancato interrogatorio deve, difatti, ritenersi un comportamento omissivo qualificato e significativo di ammissione dei fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (cfr. Cass. n.9436/2018, Cass. n.41643/2021). Ciò posto, proprio dall'esame dell'excursus degli eventi come sopra richiamati emerge la fondatezza della ricostruzione svolta dall'attore. L'attore, dunque, nel corso di questo processo, ha offerto valida allegazione e prova non solo della conclusione tra le parti di un contratto di opera per prestazione di lavoro intellettuale (non caratterizzato da peculiari complessità, ma rientrante nelle normali conoscenze dell'ambito professionale del professionista), ma anche dei compensi versati al convenuto per lo svolgimento dell'attività professionale e dei maggiori effettivi vantaggi che avrebbe potuto conseguire se il professionista avesse tenuto un comportamento diligente. Né, peraltro, è emerso all'esito dell'istruttoria che l'impossibilità di rendere una corretta prestazione da parte del professionista non sia stata imputabile a quest'ultimo. Partendo da tali dati assodati si rileva una chiara responsabilità per negligenza, mancanza di diligenza ed imperizia da parte del convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli, di tal che ne deriva l'obbligo in capo a quest'ultimo di risarcire i danni conseguenti a detto inadempimento come di seguito specificati, oltre alla restituzione di quanto versatogli dall'attore per lo svolgimento dell'incarico de quo. Passando alla determinazione dell'ammontare dei danni da risarcire all'attore, deve evidenziarsi che detti danni sono identificabili nella somma di €10.208,40, quale credito vantato dall'attore nei confronti di
, e , conduttrici dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Parte_2 Parte_3 Parte_4
Treviglio,15- di proprietà del per spese condominiali e canoni di locazione maturati e non Pt_1 versati, per il recupero dei quali il aveva conferito mandato all'avvocato convenuto. Su tali Pt_1 somme matureranno gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Invero quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chances di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chances è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi. Il convenuto deve, inoltre, essere condannato a restituire all'attore la somma, pari ad €1.308,30, versata al professionista, e non ancora restituita, per l'espletamento del mandato, non eseguito, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo. Decisa la domanda nel senso sopra indicato, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni restano assorbite e/o disattese.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano sulla base dei parametri minimi (in considerazione della difficoltà delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo riconosciuto all'attore e sull'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di parte attrice,
2. condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di €1.308,30, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo;
3. condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dall'attore, che si liquidano in complessivi €10.208,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.689,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025
Il Giudice
A. D'IA
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