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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
AR AN, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1252/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Qualita' Di Consolidante E Consolidata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200033/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200029/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200029/2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto i seguenti motivi di appello:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dell'art. 9 OCSE, erronea caratterizzazione funzionale della tested party e scelta del metodo di determinazione del valore normale;
Erronea selezione del set di comparabili da parte dell'Ufficio, con inclusione di società non indipendenti, in fase di start-up o con funzioni diverse da quelle svolte da OC;
Mancata effettuazione di aggiustamenti di comparabilità e violazione del principio di affidabilità della ricerca;
Erronea valutazione della documentazione di transfer pricing prodotta dalla società, idonea a garantire la penalty protection ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997;
Illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto del presupposto.
La società appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata,l'annullamento degli avvisi di accertamento nella parte relativa alla ripresa in materia di transfer pricing e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado, oltre il rimborso del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione generale del Veneto ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova nei confronti di Ricorrente_1 S.p.A., avente ad oggetto gli anni d'imposta 2013-2017, conclusasi con processo verbale di constatazione (PVC) del 20 marzo 2018.
Nel PVC i verificatori hanno contestato, tra l'altro, la non conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni intercompany tra la società italiana Ricorrente_1 S.p.A. (soggetto imprenditore) e la controllata OC LT (OC), residente a [...]. In particolare, è stato ritenuto che i costi sostenuti dalla società italiana per acquisti di beni dalla consociata fossero superiori al valore normale, con conseguente recupero a tassazione della differenza.
L'Ufficio, facendo proprie le contestazioni del PVC, ha emesso due distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2016: n. T5B0ET200033/2021 (IRES) e n. T5B03T200029/2021 (IRAP), notificati il 19 dicembre 2022, con i quali ha rideterminato il maggior imponibile in euro 883.645,37 ai fini IRES
(originariamente contestati euro 2.295.002,36) e la maggior base imponibile IRAP in euro 34.860,00, oltre a minori contestazioni (costi non di competenza per euro 10.038,58 e maggior IVA per euro 44,00) e irrogazione di sanzioni per euro 31.882,00.
La metodologia di analisi adottata da Ricorrente_1 S.p.A. – Transactional Net Margin Method (TNMM), con Net Cost Plus quale indicatore di profitto (EBIT/costi operativi) e la selezione della consociata OC quale
“tested party” – non è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha invece concentrato la propria attività sulla composizione del set di soggetti comparabili (“benchmark”) utilizzato dalla società per la verifica della conformità al principio di libera concorrenza.
In particolare, la società aveva predisposto uno studio di benchmark, aggiornando i dati dei comparabili già condivisi con l'Amministrazione in precedenti procedure di adesione (anni 2007-2009 e 2013-2014) e, in via ulteriore, aveva effettuato una nuova ricerca di comparabili secondo parametri allineati a quelli già accettati dall'Ufficio. Entrambe le analisi confermavano la conformità della marginalità di OC all'intervallo di libera concorrenza.
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto di modificare il benchmark predisposto dalla società, espungendo 6 dei 9 comparabili originari e aggiungendone uno, con conseguente modifica dell'intervallo di libera concorrenza e posizionamento della marginalità di OC al di fuori dello stesso. In particolare, le ragioni addotte per l'esclusione dei comparabili riguardavano:
● “carenza/assenza di informazioni” (per due soggetti);
● “indisponibilità di dati in un'annualità su tre” (per tre soggetti);
● “funzioni differenti” (per un soggetto).
La società ha prodotto in giudizio documentazione a supporto della comparabilità dei soggetti espunti, contestando la genericità e l'inadeguatezza delle motivazioni dell'Ufficio.
È rilevante evidenziare che, per i periodi d'imposta precedenti (2007-2009, 2013-2014), l'Amministrazione aveva condiviso la metodologia e i parametri di ricerca adottati dalla società, senza sollevare rilievi in merito alla composizione del benchmark. Analoga contestazione, fondata sulle stesse ragioni, era stata oggetto di giudizio per il periodo d'imposta 2017, definito con sentenza favorevole alla società (C.G.T.
Venezia, n. 579/2025).
È altresì rilevante evidenziare che negli avvisi di accertamento impugnati, l'Agenzia delle Entrate ha abbandonato l'impostazione originaria della Guardia di Finanza, fondando la pretesa su una rielaborazione del benchmark fornito dalla società in sede di adesione, con le espunzioni e aggiunte sopra descritte. La ripresa a tassazione è stata determinata applicando il valore del terzo quartile (5,83%) dell'intervallo interquartile del nuovo campione di comparabili, rispetto alla marginalità di OC (7,92%), ritenuta eccedente.
La società ha impugnato gli avvisi, con due separati ricorsi (R.G. 192/2023 e R.G. 424/2023), successivamente riuniti,deducendo l'illegittimità delle espunzioni operate dall'Ufficio, la carenza di motivazione degli atti impositivi e della sentenza di primo grado, la violazione della disciplina di transfer pricing e, in subordine, l'illegittimità delle sanzioni.
La società appellante ha depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con sentenza n. 372/2024 del 20 marzo 2024
(depositata il 21 maggio 2024), ha respinto i ricorsi quanto alla ripresa principale in materia di transfer pricing, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento nella parte in cui hanno rideterminato i prezzi di trasferimento praticati con la controllata di Hong Kong. La sentenza ha ritenuto corretta l'applicazione del metodo TNMM da parte dell'Ufficio, valida la selezione delle società comparabili e insufficienti le argomentazioni della contribuente circa la conformità delle operazioni al principio di arm's length. La Corte di primo grado ha invece accolto parzialmente i ricorsi quanto alle riprese minori (costi non di competenza e IVA), ritenendole non adeguatamente motivate, con conseguente annullamento parziale degli avvisi per tali profili e rideterminazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le produzioni delle parti, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
La questione controversa concerne esclusivamente la legittimità della ripresa operata dall'Ufficio in materia di prezzi di trasferimento relativi alle operazioni intercompany tra Ricorrente_1 S.p.A. e la controllata OC LT di Hong Kong per l'anno d'imposta 2016.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Collegio di primo grado non si è pronunciato sulle questioni centrali del giudizio (espunzione dei comparabili, utilizzo dell'intervallo interquartile, esiguità del campione, contraddittorietà rispetto a precedenti adesioni), limitandosi a generici richiami agli atti dell'Ufficio e a motivazioni per relationem. Tale modus operandi integra il vizio di motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. SU
22232/2016; Cass. 6397/2021).
Questa Corte condivide il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a sindacare i prezzi di trasferimento praticati tra imprese associate ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, ma l'onere della prova della non conformità al valore normale grava interamente sull'Ufficio, che deve dimostrare sia la sussistenza del rapporto di controllo sia lo scostamento dal valore normale con un'analisi economica affidabile e motivata.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method), selezionando OC come tested party e determinando un range interquartile di mark-up operativo sul costo totale compreso tra il 2,48% e il 7,81%. Poiché il mark-up realizzato da OC (calcolato in circa
-0,5% dopo taluni aggiustamenti) risultava inferiore al limite inferiore del range, l'Ufficio ha operato un aggiustamento primario riducendo i costi deducibili della società italiana.
L'Ufficio ha espunto 6 dei 9 comparabili individuati dalla società, adducendo motivazioni generiche
(“carenza di informazioni”, “indisponibilità di dati in un'annualità su tre”, “funzioni differenti”) senza fornire adeguata prova o riscontro documentale, nonostante la società abbia prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare la comparabilità dei soggetti espunti. La giurisprudenza (Cass.
2853/2024; Cass. 26695/2022) e le Linee Guida OCSE richiedono che la selezione dei comparabili sia fondata su criteri oggettivi e che eventuali esclusioni siano motivate in modo analitico e verificabile.
L'onere della prova della non comparabilità grava sull'Amministrazione, che nel caso di specie non ha assolto tale onere.
Questa Corte ritiene che l'analisi dell'Ufficio non superi il vaglio di affidabilità richiesto dalla normativa e dalle linee guida OCSE.
In primo luogo, la ricerca presenta profili di criticità in ordine al criterio di indipendenza. Sebbene l'Ufficio abbia applicato il filtro di indipendenza al 90%, diverse società incluse nel set finale presentano partecipazioni rilevanti da parte di soggetti terzi o presentano strutture proprietarie che ne compromettono l'effettiva indipendenza funzionale.
In secondo luogo, il set comprende società con funzioni e rischi significativamente diversi da quelli svolti da OC, che opera come commissionaria a rischio limitato per il mercato asiatico, senza assumere rischi di magazzino, credito o cambio significativi. Diverse comparabili, invece, svolgono funzioni di distributore pieno, con assunzione di rischi di inventario e di mercato, rendendo il confronto non omogeneo.
In terzo luogo, la ricerca non ha escluso adeguatamente società in fase di start-up o con performance anomale, nonostante l'Ufficio abbia dichiarato di aver limitato la selezione alle società costituite prima del
2011. Il software utilizzato presenta limiti noti in ordine alla filtrazione temporale, e l'Ufficio non ha dimostrato di aver manualmente escluso tutte le società non mature.
Inoltre, l'Ufficio non ha effettuato alcun aggiustamento di comparabilità, né per differenze geografiche (le comparabili operano prevalentemente in mercati europei e nordamericani, mentre OC opera in Asia), né per differenze funzionali, né per working capital.
Al contrario, la società appellante ha prodotto documentazione di transfer pricing conforme ai requisiti dell'art. 26 D.Lgs. 78/2010 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre
2010, contenente un'analisi economica basata sul metodo TNMM applicato alla stessa tested party
(OC) e su un set di comparabili selezionato con criteri più stringenti, che colloca il mark-up realizzato all'interno del range interquartile.
Tale documentazione, completa e articolata, dimostra che le operazioni intercompany sono state praticate a condizioni di arm's length.
L'Ufficio non ha confutato in modo specifico e puntuale l'analisi economica della contribuente, limitandosi a riproporre la propria ricerca senza confrontarsi con le criticità evidenziate.
Alla luce di quanto sopra, la ripresa in materia di transfer pricing deve essere annullata.
Conseguentemente, devono essere annullate anche le sanzioni irrogate, in quanto viene meno il presupposto della violazione.Questa Corte fa notare che la società non ha predisposto la documentazione transfer pricing ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997, ma ha fornito un set informativo e di analisi in sede di adesione, utilizzato dall'Ufficio per fondare il rilievo
Le riprese minori (costi non di competenza e IVA), già parzialmente accolte in primo grado, non formano più oggetto di controversia.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse sono liquidate in capo alla soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna parte appellata a rifondere le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
AR AN, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1252/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Qualita' Di Consolidante E Consolidata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200033/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200029/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200029/2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto i seguenti motivi di appello:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dell'art. 9 OCSE, erronea caratterizzazione funzionale della tested party e scelta del metodo di determinazione del valore normale;
Erronea selezione del set di comparabili da parte dell'Ufficio, con inclusione di società non indipendenti, in fase di start-up o con funzioni diverse da quelle svolte da OC;
Mancata effettuazione di aggiustamenti di comparabilità e violazione del principio di affidabilità della ricerca;
Erronea valutazione della documentazione di transfer pricing prodotta dalla società, idonea a garantire la penalty protection ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997;
Illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto del presupposto.
La società appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata,l'annullamento degli avvisi di accertamento nella parte relativa alla ripresa in materia di transfer pricing e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del grado, oltre il rimborso del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione generale del Veneto ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova nei confronti di Ricorrente_1 S.p.A., avente ad oggetto gli anni d'imposta 2013-2017, conclusasi con processo verbale di constatazione (PVC) del 20 marzo 2018.
Nel PVC i verificatori hanno contestato, tra l'altro, la non conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni intercompany tra la società italiana Ricorrente_1 S.p.A. (soggetto imprenditore) e la controllata OC LT (OC), residente a [...]. In particolare, è stato ritenuto che i costi sostenuti dalla società italiana per acquisti di beni dalla consociata fossero superiori al valore normale, con conseguente recupero a tassazione della differenza.
L'Ufficio, facendo proprie le contestazioni del PVC, ha emesso due distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2016: n. T5B0ET200033/2021 (IRES) e n. T5B03T200029/2021 (IRAP), notificati il 19 dicembre 2022, con i quali ha rideterminato il maggior imponibile in euro 883.645,37 ai fini IRES
(originariamente contestati euro 2.295.002,36) e la maggior base imponibile IRAP in euro 34.860,00, oltre a minori contestazioni (costi non di competenza per euro 10.038,58 e maggior IVA per euro 44,00) e irrogazione di sanzioni per euro 31.882,00.
La metodologia di analisi adottata da Ricorrente_1 S.p.A. – Transactional Net Margin Method (TNMM), con Net Cost Plus quale indicatore di profitto (EBIT/costi operativi) e la selezione della consociata OC quale
“tested party” – non è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha invece concentrato la propria attività sulla composizione del set di soggetti comparabili (“benchmark”) utilizzato dalla società per la verifica della conformità al principio di libera concorrenza.
In particolare, la società aveva predisposto uno studio di benchmark, aggiornando i dati dei comparabili già condivisi con l'Amministrazione in precedenti procedure di adesione (anni 2007-2009 e 2013-2014) e, in via ulteriore, aveva effettuato una nuova ricerca di comparabili secondo parametri allineati a quelli già accettati dall'Ufficio. Entrambe le analisi confermavano la conformità della marginalità di OC all'intervallo di libera concorrenza.
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto di modificare il benchmark predisposto dalla società, espungendo 6 dei 9 comparabili originari e aggiungendone uno, con conseguente modifica dell'intervallo di libera concorrenza e posizionamento della marginalità di OC al di fuori dello stesso. In particolare, le ragioni addotte per l'esclusione dei comparabili riguardavano:
● “carenza/assenza di informazioni” (per due soggetti);
● “indisponibilità di dati in un'annualità su tre” (per tre soggetti);
● “funzioni differenti” (per un soggetto).
La società ha prodotto in giudizio documentazione a supporto della comparabilità dei soggetti espunti, contestando la genericità e l'inadeguatezza delle motivazioni dell'Ufficio.
È rilevante evidenziare che, per i periodi d'imposta precedenti (2007-2009, 2013-2014), l'Amministrazione aveva condiviso la metodologia e i parametri di ricerca adottati dalla società, senza sollevare rilievi in merito alla composizione del benchmark. Analoga contestazione, fondata sulle stesse ragioni, era stata oggetto di giudizio per il periodo d'imposta 2017, definito con sentenza favorevole alla società (C.G.T.
Venezia, n. 579/2025).
È altresì rilevante evidenziare che negli avvisi di accertamento impugnati, l'Agenzia delle Entrate ha abbandonato l'impostazione originaria della Guardia di Finanza, fondando la pretesa su una rielaborazione del benchmark fornito dalla società in sede di adesione, con le espunzioni e aggiunte sopra descritte. La ripresa a tassazione è stata determinata applicando il valore del terzo quartile (5,83%) dell'intervallo interquartile del nuovo campione di comparabili, rispetto alla marginalità di OC (7,92%), ritenuta eccedente.
La società ha impugnato gli avvisi, con due separati ricorsi (R.G. 192/2023 e R.G. 424/2023), successivamente riuniti,deducendo l'illegittimità delle espunzioni operate dall'Ufficio, la carenza di motivazione degli atti impositivi e della sentenza di primo grado, la violazione della disciplina di transfer pricing e, in subordine, l'illegittimità delle sanzioni.
La società appellante ha depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con sentenza n. 372/2024 del 20 marzo 2024
(depositata il 21 maggio 2024), ha respinto i ricorsi quanto alla ripresa principale in materia di transfer pricing, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento nella parte in cui hanno rideterminato i prezzi di trasferimento praticati con la controllata di Hong Kong. La sentenza ha ritenuto corretta l'applicazione del metodo TNMM da parte dell'Ufficio, valida la selezione delle società comparabili e insufficienti le argomentazioni della contribuente circa la conformità delle operazioni al principio di arm's length. La Corte di primo grado ha invece accolto parzialmente i ricorsi quanto alle riprese minori (costi non di competenza e IVA), ritenendole non adeguatamente motivate, con conseguente annullamento parziale degli avvisi per tali profili e rideterminazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le produzioni delle parti, ritiene l'appello fondato nei limiti che seguono.
La questione controversa concerne esclusivamente la legittimità della ripresa operata dall'Ufficio in materia di prezzi di trasferimento relativi alle operazioni intercompany tra Ricorrente_1 S.p.A. e la controllata OC LT di Hong Kong per l'anno d'imposta 2016.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Collegio di primo grado non si è pronunciato sulle questioni centrali del giudizio (espunzione dei comparabili, utilizzo dell'intervallo interquartile, esiguità del campione, contraddittorietà rispetto a precedenti adesioni), limitandosi a generici richiami agli atti dell'Ufficio e a motivazioni per relationem. Tale modus operandi integra il vizio di motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. SU
22232/2016; Cass. 6397/2021).
Questa Corte condivide il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a sindacare i prezzi di trasferimento praticati tra imprese associate ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, ma l'onere della prova della non conformità al valore normale grava interamente sull'Ufficio, che deve dimostrare sia la sussistenza del rapporto di controllo sia lo scostamento dal valore normale con un'analisi economica affidabile e motivata.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha applicato il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method), selezionando OC come tested party e determinando un range interquartile di mark-up operativo sul costo totale compreso tra il 2,48% e il 7,81%. Poiché il mark-up realizzato da OC (calcolato in circa
-0,5% dopo taluni aggiustamenti) risultava inferiore al limite inferiore del range, l'Ufficio ha operato un aggiustamento primario riducendo i costi deducibili della società italiana.
L'Ufficio ha espunto 6 dei 9 comparabili individuati dalla società, adducendo motivazioni generiche
(“carenza di informazioni”, “indisponibilità di dati in un'annualità su tre”, “funzioni differenti”) senza fornire adeguata prova o riscontro documentale, nonostante la società abbia prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare la comparabilità dei soggetti espunti. La giurisprudenza (Cass.
2853/2024; Cass. 26695/2022) e le Linee Guida OCSE richiedono che la selezione dei comparabili sia fondata su criteri oggettivi e che eventuali esclusioni siano motivate in modo analitico e verificabile.
L'onere della prova della non comparabilità grava sull'Amministrazione, che nel caso di specie non ha assolto tale onere.
Questa Corte ritiene che l'analisi dell'Ufficio non superi il vaglio di affidabilità richiesto dalla normativa e dalle linee guida OCSE.
In primo luogo, la ricerca presenta profili di criticità in ordine al criterio di indipendenza. Sebbene l'Ufficio abbia applicato il filtro di indipendenza al 90%, diverse società incluse nel set finale presentano partecipazioni rilevanti da parte di soggetti terzi o presentano strutture proprietarie che ne compromettono l'effettiva indipendenza funzionale.
In secondo luogo, il set comprende società con funzioni e rischi significativamente diversi da quelli svolti da OC, che opera come commissionaria a rischio limitato per il mercato asiatico, senza assumere rischi di magazzino, credito o cambio significativi. Diverse comparabili, invece, svolgono funzioni di distributore pieno, con assunzione di rischi di inventario e di mercato, rendendo il confronto non omogeneo.
In terzo luogo, la ricerca non ha escluso adeguatamente società in fase di start-up o con performance anomale, nonostante l'Ufficio abbia dichiarato di aver limitato la selezione alle società costituite prima del
2011. Il software utilizzato presenta limiti noti in ordine alla filtrazione temporale, e l'Ufficio non ha dimostrato di aver manualmente escluso tutte le società non mature.
Inoltre, l'Ufficio non ha effettuato alcun aggiustamento di comparabilità, né per differenze geografiche (le comparabili operano prevalentemente in mercati europei e nordamericani, mentre OC opera in Asia), né per differenze funzionali, né per working capital.
Al contrario, la società appellante ha prodotto documentazione di transfer pricing conforme ai requisiti dell'art. 26 D.Lgs. 78/2010 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre
2010, contenente un'analisi economica basata sul metodo TNMM applicato alla stessa tested party
(OC) e su un set di comparabili selezionato con criteri più stringenti, che colloca il mark-up realizzato all'interno del range interquartile.
Tale documentazione, completa e articolata, dimostra che le operazioni intercompany sono state praticate a condizioni di arm's length.
L'Ufficio non ha confutato in modo specifico e puntuale l'analisi economica della contribuente, limitandosi a riproporre la propria ricerca senza confrontarsi con le criticità evidenziate.
Alla luce di quanto sopra, la ripresa in materia di transfer pricing deve essere annullata.
Conseguentemente, devono essere annullate anche le sanzioni irrogate, in quanto viene meno il presupposto della violazione.Questa Corte fa notare che la società non ha predisposto la documentazione transfer pricing ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997, ma ha fornito un set informativo e di analisi in sede di adesione, utilizzato dall'Ufficio per fondare il rilievo
Le riprese minori (costi non di competenza e IVA), già parzialmente accolte in primo grado, non formano più oggetto di controversia.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse sono liquidate in capo alla soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna parte appellata a rifondere le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 oltre accessori se dovuti.