Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/05/2022, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00857/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2021, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cavallo e Roberto Tarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seclì, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di rimozione rifiuti del Comune di Seclì, ex art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, n. 15/2021 - -OMISSIS- (notificata in data successiva al 5 luglio 2021, data del protocollo di uscita del provvedimento), con cui è stata ingiunta “ la immediata messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti ivi abbandonati e bonifica del sito soggetto ad abbandono incontrollato di rifiuti e la bonifica del sito ” entro e non oltre giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento, relativamente al terreno sito in località -OMISSIS- del Comune di Seclì, distinto in Catasto al Foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono stati proprietari del terreno in questione sino al 07.07.2017, data in cui, con contratto di compravendita -OMISSIS- lo hanno ceduto al sig. -OMISSIS- che è, dunque, il proprietario del terreno.
Con ordinanza -OMISSIS- il Comune di Seclì ha intimato al sig. -OMISSIS- nella sua qualità di proprietario del terreno anzidetto, di provvedere alla messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti ivi abbandonati e bonifica del sito per abbandono incontrollato di rifiuti.
Sennonché, in data 29.06.2021 i Carabinieri della Stazione di Aradeo hanno comunicato al Comune di Seclì l’esistenza di una ipotesi di reato per aver “ adibito il terreno a discarica abusiva ” a carico dell’attuale proprietario e dei precedenti proprietari, nella comunicazione individuati in -OMISSIS-
Quindi, il Comune di Seclì ha emesso l’ordinanza impugnata -OMISSIS-, con la quale ha intimato anche agli ex proprietari del terreno di provvedere alla rimozione dei rifiuti ivi presenti nel terreno entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dello stesso provvedimento, preavvertendo che in caso di inottemperanza il Comune si sostituirà nel ruolo degli ingiunti e provvederà alla rimozione dei rifiuti, ribaltando i costi in capo anche agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento con ricorso notificato in data 15 settembre 2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione. Violazione di legge ed eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sviamento, errato esercizio dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, violazione del principio del contraddittorio, perplessità. Ingiustizia, illogicità.
Il Comune di Seclì non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che sia tenuto alla rimozione in solido con il proprietario chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 ed ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo.
Per considerare i ricorrenti a buon diritto come destinatari di un ordine di rimozione ex art. 192 TUA sarebbe stato necessario:
- che fossero stati individuati come autori della condotta vietata (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti);
- che data violazione fosse loro imputabile a titolo di dolo o di colpa;
- che tutto ciò fosse l’esito di accertamenti effettuati ed in contraddittorio.
A ben vedere, detti presupposti applicativi non sono stati rispettati dall’A.C. di Seclì.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non soltanto riproduce il tenore dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, circa la necessaria imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa, ma integra il precedente precetto, precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “ in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ”. Nel caso in esame, il sopralluogo, è stato eseguito al di fuori di qualsiasi contraddittorio procedimentale ed è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti.
Giova rilevare che è illegittima l’ordinanza, con cui si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, nonché alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato, risultando così violato il diritto di questi alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa; infatti, l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 21/04/2022, n. 2761; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15/06/2021, n. 1210; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28/09/2021, n. 2012).
L’illegittimità dell’ordinanza gravata emerge anche sotto l’ulteriore profilo dedotto, per non essere stata svolta alcuna indagine istruttoria volta ad accertare la reale e concreta responsabilità soggettiva dei destinatari (Cons. Stato, Sez. II, 19/10/2020, n. 6294; Cons. Stato, Sez. II, 02/07/2020, n. 4248).
Giova, infatti, evidenziare che non emerge nella fattispecie in esame alcun profilo di responsabilità, quanto al riscontrato abbandono di rifiuti, a carico dei ricorrenti, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato dei necessari propedeutici accertamenti sulla responsabilità dolosa o colposa della violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (cfr. in termini, ex plurimis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15/11/2021, n. 1631).
Per accertare la rimproverabilità della condotta occorre che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari delle aree ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23/02/2022, n. 1248; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28/09/2021, n. 2012).
Nel caso in esame, invece, è emerso il mancato previo accertamento dei presupposti per l’imputazione soggettiva della responsabilità in capo ai precedenti proprietari dell’area interessata dall’illecito abbandono di rifiuti, da svolgersi alla stregua di adeguata istruttoria, in contraddittorio con gli interessati, funzionale all’individuazione dell’elemento psicologico del dolo o quantomeno della colpa che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, deve sorreggere la condotta commissiva o anche solo omissiva del proprietario dell’area. Del resto, il riscontrato vizio istruttorio si riverbera nei termini di un vizio motivazionale dell’atto gravato, atteso che, nel substrato argomentativo, non compare alcun cenno ai profili di imputabilità soggettiva dell’addebito contestato.
E tanto basta per reputare il gravame meritevole di positivo apprezzamento.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La particolarità delle questioni trattate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e le persone fisiche individuate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.