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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10107/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Pasquale Fuschino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 26.07.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del Per_1 requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
17.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura 67%.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui ha valutato in modo riduttivo le patologie di cui è affetto, con particolare riguardo alla cardiopatia ipertensiva ed alla bronchite cronica. Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, apparendo corretta la diagnosi formulata e le percentuali di Pt_1 invalidità attribuite, anche in relazione alla documentazione medica allegata agli atti e scrupolosamente esaminata dal dott.
[...]
. Per_1
In ordine alle osservazioni formulate in ricorso, il ctu, in sede di operazioni peritali, aveva già chiarito che “In merito alle osservazioni rilevate dall'avvocato Fuschino si rappresenta che si
è tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico e riportata nella bozza di relazione di ATP, in atti non sono presenti visite pneumologiche né tantomeno cardiologiche, alla luce dell'esame obbiettivo si è tenuto conto di una condizione di obesità associata a manifestazioni poliartrosiche peraltro non documentate, si è tenuto conto, altresì, di una condizione clinica di ipertensione arteriosa in assenza di visita cardiologica, si è tenuto conto dei postumi del trauma e si fa rilevare che in caso di risarcimento l' non è dovuto a riconoscere un ulteriore CP_1 beneficio, ebbene precisare che il ctu non è dovuto a fare diagnosi bensì a valutare l'incidenza di eventuali patologie sulle capacità lavorative di un soggetto, a tal fine è possibile richiedere approfondimenti diagnostici solo per patologie documentate in atti”.
In effetti, come già chiarito dal consulente, le critiche espresse dalla parte ricorrente sono prive di alcun riferimento alla documentazione medica acquisita agli atti.
Deve dunque ritenersi che non siano stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali, non essendo stati forniti riscontri oggettivi per cui il ctu avrebbe dovuto riconoscere percentuali invalidanti superiori a quelle assegnate.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu relative alla fase atp devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua