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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6102 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUERRITORE RENATO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di portatore di handicap ex art 3 comma 3 L CP_ 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a
CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda va accolta nel merito tenendo conto degli esiti dell'espletata CTU medico legale redatta dalla dott.ssa - da intendersi qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e Per_1 pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico-giuridico - che ha evidenziato la fondatezza della pretesa all'attualità ed all'epoca della domanda amministrativa (cfr CTU in atti); CP_ Spese di lite e spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6102 /2024
Accerta e dichiara che è portatore di handicap ex art 3 comma 3 L 104/1992 Parte_1
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.300,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott. e dott.ssa Per_2
) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_1
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUERRITORE RENATO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di portatore di handicap ex art 3 comma 3 L CP_ 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a
CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda va accolta nel merito tenendo conto degli esiti dell'espletata CTU medico legale redatta dalla dott.ssa - da intendersi qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e Per_1 pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico-giuridico - che ha evidenziato la fondatezza della pretesa all'attualità ed all'epoca della domanda amministrativa (cfr CTU in atti); CP_ Spese di lite e spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 6102 /2024
Accerta e dichiara che è portatore di handicap ex art 3 comma 3 L 104/1992 Parte_1
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 1.300,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott. e dott.ssa Per_2
) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_1
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale