Articolo 526 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 525Articolo 527
Versione
6 maggio 1952
Art. 526.
(Decreti istitutivi di uffici del lavoro)


I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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