Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 7 8 58/02 REPUBBLICA ITALIANA- In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.19008/00 -Cron. 21655 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese " -Ud.5.3.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: 11 EL Coletti " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IZ ME CO, difesa dall'avv. Salvatore Forgione del Foro di Benevento, come da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma in via Nicolò Tartaglia n. 21 presso l'avv. Ettore Sabetta 922 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Clementina Pulli, Fabio Fonzo e Domeni- CO Ponturo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento n 171/00 in data 10/24 maggio 2000 (R.G. 518/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Salvatore Forgione;
udito l'avv. Fabio Fonzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del quinto motivo del ricorso e per l'accoglimento dei restanti. N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12 novembre 1999 l'INPS proponeva appello av- verso la sentenza emessa dal Pretore di Benevento con la qua- le veniva accolto il ricorso di IZ ME CO, che aveva convenuto in giudizio l'Istituto per ottenere la resti- tuzione del 50% dei contributi agricoli versati per gli anni 1990 e 1991, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fon- dando la propria richiesta sull'art. 9 del decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito con modificazioni dalla leg- ge 30 gennaio 1991 n. 31, recante provvidenze in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità. Parte appellata si costituiva resistendo all'impugnazione. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 24 maggio 2000, accoglieva l'appello, riformando la pronuncia pretorile e quindi rigettando l'originaria domanda di parte ricorrente con compensazione delle spese di giudizio. In particolare, il che riteneva non provato il presupposto del-Tribunale l'esenzione contributiva rivendicata- rilevava che parte ri- corrente non aveva presentato alcuna domanda alla Regione per rendere possibile il controllo ad essa demandato sulla sussi- stenza dei presupposti della richiesta esenzione contributi- va, né aveva provato il danno subito, sicché la domanda dove- va essere rigettata perchè sfornita di prova. Avverso tale pronuncia la IZ ricorre per cassazione. L'Inps si è costituito con sola procura ai difensori. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in cinque motivi, riassumibili nei termini che seguono. I. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 9 e 10 decreto legge 6.12.1990 n.367, convertito con modificazioni dalla legge 30.1.1991 n. 31. Dal testo delle citate disposizioni si evince che, per le provvidenze di cui all'art. 9 (non richiamato nel successivo art. 10), non è prevista alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio né è contemplato alcun termine per la pre- sentazione di tale dichiarazione e neppure della domanda. In- fatti la dichiarazione sostitutiva, richiesta dall'art. 10, è quella relativa al possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge n.590 del 1981 e non anche di quelle di cui all'art.9 cit.. Da una corretta interpretazione delle norme sopra richiamate quindi, la mancanza della necessità dell'inoltrodiscende, della dichiarazione sostitutiva. II. Violazione e falsa applicazione di legge, ancora in re- lazione al medesimo decreto legge 6.12.1990 n.367, convertito con modificazioni dalla legge 30.1.1991 n.31. Lo SCAU (Servizi Contributi Agricoli Unificati), ente compe- tente all'epoca dei fatti al riconoscimento dello sgravio contributivo per eventi calamitosi eccezionali, con circolare n. 46 del 15.4.1991 disponeva che entro il 31.5.1991 le aziende interessate dovevano presentare agli uffici provin- ciali territorialmente competenti (dello SCAU) una domanda di esonero dal pagamento;
sicché non sussisteva nessuna compe- tenza della Regione a ricevere le domande di esonero contri- III. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione butivo. sia al cit. decreto legge 6.12.1990 n.367, convertito con mo- dificazioni dalla legge 30.1.1991 n. 31, sia all'art. 18, comma 18, della legge 23.12.1994 n.724 L'INPS in primo grado ed in grado di appello non aveva mai contestato la sussistenza del danno nella misura del 35% su- bito dall'azienda agricola, onde tale circostanza, per effet- to della mancata contestazione, era da ritenersi pacifica. IV. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 416 c.p.c. L'INPS non ha mai contestato, nella memoria di primo grado, la sussistenza del danno, essendosi l'Istituto limitato ad opporre la mancata presentazione della domanda e della di- chiarazione sostitutiva, quale presupposto per il riconosci- mento del beneficio contributivo. V. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al- l'art.51 c.p.c. La difesa di parte ricorrente deduce di avere chiesto, nel giudizio d'appello, l'astensione dal giudizio di due giudici per motivi di opportunità atteso che questi ultimi, chiamati 3 a far parte del collegio, si erano pronunciati, quali giudici unici di primo grado in altre controversie analoghe, riget- tando la richiesta di esonero contributivo con motivazioni identiche a quelle riportate nella sentenza impugnata.
2. Il quinto motivo del ricorso, che deve essere esaminato per primo attenendo alla regolare costituzione del collegio giudicante, è manifestamente infondato. Premesso essere pacifico che i giudici i quali (assieme al presidente) hanno formato il collegio giudicante in grado d'appello non hanno affatto conosciuto della medesima
contro
- versia in primo grado, ma in altre controversie hanno emesso pronunce (quali giudici unici di primo grado) sulla stessa tematica, solo concorrendo a formare una giurisprudenza di merito sfavorevole alla tesi sostenuta da parte ricorrente, è sufficiente rilevare in disparte il fatto che tale evenien- za non ricade tra i motivi di ricusazione del giudice, che sono da ritenere tassativi e non estensibili in via analogica ad ogni altra situazione nella quale possa ravvisarsi una qualche ragione di opportunità perché il giudice si astenga che parte ricorrente non ha presentato istanza di ricusazione di quei giudici e quindi non può comunque dolersi della loro mancata astensione.
3. I primi quattro motivi del ricorso che possono essere trattati congiuntamente sono infondati. + La questione centrale che pone il ricorso concerne essenzial- mente l'esatta interpretazione dell'art. 9 d.l. 6 dicembre 1990, n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991, n.31, da leggersi congiuntamente all'art. 18, comma 18, legge 23 dicembre 1994, n. 724. Parte ricorrente in sintesi assume di avere diritto all'esen- zione contributiva parziale, prevista in favore delle aziende agricole (e quindi degli imprenditori agricoli a titolo prin- cipale, singoli o associati, nonché dei coltivatori diretti) dall'art. 9 cit., sull'allegato presupposto di avere sofferto la siccità nell'annata agraria 1989-90 e di avere subito un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile per tre anni, anche non consecutivi, nel decennio 1981-1990; per com- provare la ricorrenza di tale presupposto espone di aver al- legato alla domanda diretta all'INPS e poi prodotto in giu- - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio come dizio - (asseritamente) previsto dall'art. 18, comma 18, cit. Il Tribunale, riformando la sentenza pretorile, ha rigettato la domanda rilevando che era mancata la prova della sussi- stenza dei requisiti del beneficio richiesto e che in parti- colare parte ricorrente, prima della sanatoria prevista dal- l'art. 18, comma 18 cit., non aveva presentato alcuna domanda alla regione corredata della dichiarazione sostitutiva del- l'atto di notorietà del danno subito per attivare la verifica 5 demandata alla regione stessa, come desumibile dagli artt. 9 e 10 del cit. d.l. n.367/90.. 4. Giova premettere che la disposizione che prevede la prov- videnza rivendicata da parte ricorrente, consistente in un parziale esonero contributivo, e della cui esatta interpreta- zione si dibatte tra le parti, si colloca tra la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (istituito con legge 25 maggio 1970, n. .364), quale posta dalla legge 15 ottobre 1981, n.590, e la sua successiva riforma introdotta con legge 14 febbraio 1992, n.185. Questo Fondo, intestato al Ministero dell'agricoltura e fore- ste, era destinato (fin dalla legge n.590/81 cit.) alle re- gioni perché prelevassero le somme occorrenti per consentire, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di erogare varie provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate (art. 1 1. n.590/81 e art. 1 1. n.185/92). Ed infatti le funzioni amministrative in ma- teria di interventi conseguenti a calamità naturali o avver- sità atmosferiche di carattere eccezionale erano già state trasferite alle regioni (art. 70 d. P. R. 24 luglio 1977, n.616). Tra le varie provvidenze contemplate dalla legge n. 590 del 1981 era previsto anche un beneficio contributivo (art. 5) in favore delle aziende agricole che avevano subito un determinato danno, beneficio consistente nella sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il presupposto sostanziale del beneficio era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse subito un danno non infe- riore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Il presupposto formale era rappresentato dalla presentazione di una domanda all'ente impositore (all'epoca, lo SCAU) correda- ta dal certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricol- tura, competente per territorio, dal quale risultasse la na- tura, l'entità e la causale del danno (certificato questo ri- chiesto dal quinto comma dell'art. 5 cit. e previsto dall'ul- timo comma dell'art. 1 legge 23 luglio 1956, n.838). Tale at- testazione poteva essere sostituita solo da una perizia giu- rata, che poteva essere presentata dall'azienda che richiede- va il beneficio contributivo. Era poi prevista (dall'art. 7) la compilazione (ed esposizio- ne nell'albo pretorio del comune) di elenchi nominativi delle aziende agricole danneggiate e beneficiarie delle provviden- ze. La riforma del 1992 (legge n.185 del 1992 cit.) ferme re- stando le competenze in materia delle regioni, accentuate dalla previsione del periodico trasferimento alle stesse del- le disponibilità del Fondo sulla base di un piano di riparto (art. 2) ha previsto (all'art. 5) un più incisivo beneficio previdenziale, consistente nell'esonero parziale dal pagamen- to dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successi- vi alla calamità naturale in misura determinata con decreto del Ministro del lavoro. Il presupposto sostanziale è costi- tuito dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1: l'azienda agricola deve ricadere nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile. Sotto l'aspetto formale la domanda (al- l'INPS) deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15 (all'epoca vigente). E' poi ribadito l'in- serimento delle aziende danneggiate, beneficiarie delle prov- videnze, in appositi elenchi nominativi (art. 7 1. 185/92, simmetrico al cit. art. 7 1. n. 590/81). Dal raffronto tra la disciplina del 1981 e quella del 1992 emerge un accentuato parallelismo. Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è sì ri- conosciuto dall'ente previdenziale, ma si innesta in un più ampio contesto di provvidenze erogate dalle regioni, costi- tuite da contributi una tantum, da anticipazioni, da contri- buti in conto capitale, da prestiti quinquennali a tasso age- volato, da mutui decennali, da contributi per l'ammasso di prodotti non commercializzabili. Il quadro di riferimento è quindi marcatamente regionale perché si tratta di una tipica materia devoluta alle regioni (quella appunto degli interven- ti conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche 8 di carattere eccezionale) talché l'intervento centralizzato, mediante la manovra sui contributi previdenziali, si appalesa come complementare rispetto al plesso delle provvidenze re- gionali. Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è con- cesso sulla base della ricorrenza di un presupposto sostan- ziale (danni non inferiori al 35% della produzione) coonesta- to da apposita attestazione (inizialmente il certificato del- l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o la perizia giu- la dichiarazione sostitutiva di attorata;
successivamente notorio).
5. Tra queste due discipline a regime si colloca il d.l. 6 dicembre 1990 n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991 n.31, che non dissimilmente da altri provvedimenti emergenziali a fron- te di specifiche calamità naturali (cfr. soprattutto il d.l. 15 giugno 1989 n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989 n.286, che reca disposizioni analoghe a quelle del d.l. in esame) - ha riguardato la siccità per l'annata agraria 1989-1990. Innanzitutto, l'art. 1 d.
1. n.367/90 ha esteso alle imprese colpite dalla siccità le provvidenze previste dalla cit. leg- ge n.590/81, così equiparando la siccità dell'annata agraria 1989-90 agli eventi calamitosi previsti dalla legge medesima. Alle aziende agrarie colpite dalla siccità spettavano quindi (a domanda) varie provvidenze regionali (quelle già indicate: contributi una tantum, anticipazioni, contributi in conto ca- pitale, prestiti quinquennali a tasso agevolato, mutui decen- nali, contributi per l'ammasso). Il successivo art. 10, derogando in parte qua alla legge n.590/81, ha poi dettato precise prescrizioni quanto al pro- cedimento per l'accesso a tali benefici: le aziende agricole avrebbero dovuto inoltrare domanda alla regione presentando altresì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento, nel periodo 1981-90, di determinate provvidenze regionali, quelle di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), legge 15 ot- tobre 1981, n. 590 (rispettivamente il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvista del capitale di esercizio). Sul versante contributivo il generale richiamo, fatto dal - l'art. 1 d.l. n.367/90, all'applicabilità delle provvidenze della legge n.590/81, comportava innanzi tutto l'applicabili- tà anche dell'art. 5 di tale legge e quindi del beneficio (di carattere generale) della sospensione del pagamento dei con- tributi previdenziali (del quale però non si controverte). Il legislatore ha però ritenuto insufficiente tale beneficio per una specifica categoria di aziende agricole, quelle che erano state particolarmente danneggiate da calamità naturali in un arco di tempo più ampio (1981-1990). 10 Ossia, da una parte c'erano le aziende agricole che avevano sofferto solo o prevalentemente la siccità nell'annata agra- ria 1989-90%; per queste il beneficio contributivo era costi- tuito solo da quello previsto in generale (per tutte le aziende colpite da calamità naturali) dall'art. 5 della legge n. 590/81, richiamata dall'art. 1 d.
1. n.367/90. Dall'altra, c'erano le aziende agricole maggiormente e ripetutamente col- pite da avversità naturali nel decennio 1981-90; tali erano prevede l'art. 9 cit. le aziende agricole aventi diritto, - nel periodo suddetto, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), legge 15 ottobre 1981, n. 590, disposizione questa che richiedeva ap- punto, sia per la provvidenza di cui alla lettera a) che per quella alla lettera b), un danno non inferiore al 35% della produzione lorda globale. In sostanza si trattava di aziende che almeno per tre anni, anche non consecutivi, avevano pati- to un considerevole danno, superiore alla misura suddetta. A queste particolari aziende che già avevano maturato anno - per anno le provvidenze, per così dire, ordinarie (quelle previste dalla legge n.590/81, comprensive in ipotesi anche del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi di cui all'art. 5) il legislatore ha riservato un ulteriore - beneficio straordinario per rafforzare il sostegno ordinario: l'esenzione contributiva parziale in esame (riconosciuta pe- 11 raltro contestualmente anche alle aziende agricole assuntrici di manodopera).
6. Si è trattato quindi di un beneficio di secondo livello: una provvidenza straordinaria in aggiunta a provvidenze ordi- narie e condizionata al fatto di aver avuto diritto a queste ultime. Il presupposto di tale beneficio straordinario è infatti co- stituito - come prevede l'art.
9 - dal fatto che le aziende agricole danneggiate risultino aventi diritto>>, nel decen- nio suddetto, alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), l. 15 ottobre 1981 n. 590. Se si raffronta la dizione dell'art. 9 cit. con quella del- l'art. 5 della legge n. 185 del 1992 cit. (ma analogo raf- fronto può farsi con il beneficio contributivo di cui al cit. art. 5 della legge n.590 del 1981), si coglie meglio il ca- rattere derivato, e non già primario, del beneficio previsto dalla prima disposizione. Infatti l'art. 5 1. n.185/92 (che come già rilevato parimenti prevede un'esenzione contribu- - tiva parziale, ma a regime) richiede che l'azienda agricola sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1>> (ossia si richiede che essa abbia subito un danno supe- riore al 35% della produzione lorda vendibile). Invece l'art. 9 richiede che l'azienda agricola abbia avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a provvidenze regionali che a loro volta presupponevano (ex art. 1, secondo comma, lett. b) 12 e c), legge 15 ottobre 1981 n. 590) un danno superiore al 35% della produzione lorda vendibile. L'evento-danno nel primo caso costituisce presupposto diretto del beneficio;
nel secondo caso rappresenta un presupposto indiretto, perché il beneficio è condizionato (non già alla sussistenza del danno, bensì) alla spettanza delle provviden- ze regionali di cui l'evento-danno costituiva a sua volta il presupposto diretto. Un'analoga struttura di beneficio di secondo livello ha l'esenzione contributiva parziale prevista dal cit. art. 7 ter d.1. 15 giugno 1989 n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989 n.286, che parimenti fa riferimento alle aziende agricole aventi diritto>>, per tre annate agrarie anche non consecu- tive nel novennio 1981-1989, alle stesse, sopra menzionate, provvidenze regionali. Questa diversa tecnica ha una sua ben evidente ratio. Nel primo caso (art. 5 legge n. 185/92, ma anche art. 5 1. n. 590/81) l'evento-danno è temporalmente prossimo alla ri- chiesta del beneficio giacché l'esenzione riguarda i dodici mesi successivi all'evento calamitoso. La prossimità tempora- le di quest'ultimo consente anche concretamente di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto noto- rio, di cui deve essere corredata la domanda. Nell'altro caso (art. 9 d.
1. n.367/90) l'ampiezza dell'arco temporale di riferimento (dieci anni) comporta che l'evento- 13 danno può essere notevolmente risalente nel tempo sì da non consentire in concreto o quanto meno da rendere assai dif- - ficoltoso - il controllo del suo effettivo verificarsi. Ed confidando sui controlli regionaliallora il legislatore (effettuati o effettuabili nel decennio) per riconoscere la spettanza delle provvidenze regionali - ha costruito la straordinaria misura dell'art. 9 cit. come beneficio di se- condo livello, che presuppone la spettanza (per tre anni nel decennio) di determinate provvidenze regionali e quindi im- plica a monte le verifiche ed i controlli da parte delle re- gioni. D'altra parte la spettanza delle provvidenze regionali nel corso degli anni aveva una sua visibilità esterna, perchè sia l'art. 7 legge n. 590/81 che l'art. 7 legge n.185/92 già prevedevano la compilazione di elenchi nominativi delle aziende aventi diritto ai benefici. Inoltre il secondo comma dell'art. 10 d.l. n.367/90 cit. (come già in precedenza l'art. 7 quater d.l. n.231/89, cit.) espressamente faceva ca- rico alle regioni di pubblicare l'elenco nominativo delle aziende destinatarie di tutti i benefici previsti dal medesi- mo decreto legge, tra cui il beneficio dell'esenzione contri- butiva in esame. Con l'inserimento in tale elenco nominativo (sollecitato dallo SCAU, destinatario delle domande di esen- zione contributiva, ma in ipotesi richiesto direttamente an- che dalla singola azienda interessata con apposita domanda) 14 la regione riconosceva che l'azienda agricola era tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali. Deve anche aggiungersi che, se il riconoscimento da parte della regione della spettanza delle menzionate provvidenze regionali per tre anni nel decennio soddisfaceva la condizio- ne per l'insorgenza del diritto all'esenzione contributiva in non può escludersi che in ordine a tale spettanza, ove esame, rivendicata dall'azienda, ma negata dalla regione, vi potesse essere una contestazione;
ma ciò non contraddice la natura di secondo livello dell'esenzione contributiva, richiedendosi invece, in questa evenienza (che non è quella di specie), l'accertamento (in tal caso anche nei confronti della regio- ne) del diritto alle provvidenze regionali presupposte.
7. Questa essendo la portata dell'art. cit., l'azienda agricola che aspirasse al beneficio doveva comprovare appunto la spettanza (per tre anni nel decennio) di tali provvidenze regionali che venivano rafforzate ex post con l'ulteriore be- neficio della parziale esenzione contributiva per gli anni 1990 e 1991. Non doveva invece comprovare il danno subito (in misura superiore al 35% del prodotto lordo vendibile) perché questo era insito nella riconosciuta spettanza delle provvi- denze regionali. Mette anche conto notare che rispetto a questa interpretazio- ne, che qualifica l'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello sulla base di una 15 lettura sistematica dell'art. 9 cit. nel contesto normativo, precedente e successivo, in cui si inserisce, risulta essere pienamente in sintonia la prassi amministrativa accolta al- l'epoca dallo SCAU che, nella circolare n.46 del 15 aprile 1991 (richiamata da parte ricorrente), avente natura di atto amministrativo a carattere generale, chiariva che l'elenco delle aziende agricole che avevano chiesto l'esonero contri- butivo parziale ex art. 9 cit. sarebbe stato trasmesso agli assessorati regionali competenti, i quali avrebbero dovuto, sulla base degli elenchi nominativi dei beneficiari delle provvidenze regionali, verificare se le aziende medesime rientrassero, о meno, tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali per tre anni nel decennio.
8. Questa interpretazione dell'art. 9 cit. è poi coonestata da una disposizione successiva: il cit. comma 18 dell'art. 18 legge 23 dicembre 1994 n.724. Nel contesto del condono previ- denziale ed assistenziale (e quindi di una misura a carattere eccezionale la cui legittimità è stata scrutinata da C. cost. - prendendo atto del30 luglio 1997 n.303) il legislatore fatto che erano spesso mancati da parte delle regioni quel controllo e quella verifica insiti nella costruzione del- l'esenzione contributiva in questione come beneficio di se- condo livello, conseguente al riconoscimento di provvidenze regionali i cui presupposti avrebbero dovuto esser verifica- ti, appunto, dalle regioni ha introdotto una previsione di - 16 sanatoria di tipo sanzionatorio dell'inerzia delle regioni. Infatti il comma 18 dell'art. 18 prevede che qualora le com- petenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accerta- mento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il di- ritto alle agevolazioni contributive in favore delle aziende agricole, disposte dall'art.
7-ter d.1. 15 giugno 1989, n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989, n. 286, e all'art. 9 d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, conv. in 1. 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte inte- ressate. Quindi, se la regione è stata inadempiente per oltre tre anni fino alla data di entrata in vigore dell'art. 18, comma 18, cit., l'azienda agricola che all'epoca aveva chiesto allo SCAU l'esenzione contributiva parziale non è penalizzata da questa situazione di stallo perché in ragione appunto della disposizione di sanatoria in esame il requisito consistente nel fatto di aver avuto diritto alle provvidenze regionali per tre anni nel decennio si considera riconosciuto>> sulla base della mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto- rietà (il riferimento è evidentemente alla procedura ammini- strativa disciplinata dalla suddetta circolare, che all'epo- nel regolamentare la domanda ed il procedimento, aveva ca, richiesto appunto anche l'allegazione di tale attestazione). 17 Questa disposizione di sanatoria che si presenta essa stes- non può che riguardare sa come un beneficio ulteriore le aziende agricole che all'epoca (i.e. a esclusivamente suo tempo>>: art. 18, comma 18 cit.) avevano diligentemente (in ottemperanza alla circolare suddetta) presentato la do- manda di esonero contributivo (allo SCAU) e che però vedevano la loro pretesa di fatto ostacolata, se non proprio paraliz- zata, dall'inerzia delle regioni. Essa non riguarda invece le aziende agricole che per anni erano rimaste inerti e che, do- po la disposizione di sanatoria in esame, avessero inoltrato per la prima volta (all'INPS) la domanda di esenzione contri- butiva per gli anni 1991-1992 allegando (ora per allora) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' evidente che in tale evenienza non ci sarebbe alcuna inadempienza del- le regioni alle quali nessuna verifica poteva essere stata chiesta (né dall'azienda agricola interessata, né dallo SCAU) per il semplice motivo che nessuna domanda di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9 cit. era stata inoltrata.
9. Tirando le fila delle argomentazioni finora svolte, può quindi dirsi in sintesi che occorre tener distinti il benefi- cio dell'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. e la sanatoria di cui all'art. 18, comma 18, cit., e che quindi: a) il presupposto per l'esenzione contributiva, in quanto be- neficio di secondo livello, era costituito dal fatto di avere avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a de- 18 terminate provvidenze regionali (il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvista del capitale di esercizio) con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.; b) della menziona- ta sanatoria, prevista dall'art. 18, comma 18, possono bene- ficiare solo le aziende agricole che avessero già richiesto in precedenza il beneficio dell'esenzione contributiva ex art. 9 cit. e che fossero in attesa dei controlli e delle ve- rifiche delle regioni, in concreto non effettuati, e non an- che le aziende che hanno chiesto l'esenzione contributiva so- lo dopo la legge di sanatoria. Emerge allora come sia in realtà del tutto destituita di fon- damento l'interpretazione fatta propria dalla difesa di parte ricorrente. La quale da un lato (male interpretando l'art. 9 cit.) ritiene di avere assolto l'onere probatorio su di essa gravante con la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante il danno subito per tre anni nel decennio, ed ar- gomenta anche dal fatto che l'INPS in realtà non abbia conte- stato tale circostanza. Ma così non è perché come già detto il presupposto dell'esenzione contributiva, per essere essa un beneficio di secondo livello, era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse avuto diritto a determinate provvi- denze regionali per tre anni nel decennio. 19 D'altro lato la stessa difesa (male interpretando l'art. 18, comma 18, cit.) ritiene che proprio a partire da tale dispo- sizione di sanatoria in esame sarebbero mutati i presupposti per aver diritto all'esenzione contributiva e quindi, anche dopo la sanatoria, le aziende agricole potrebbero presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante il danno subito per tre anni nel decennio, per beneficiare della sanatoria stessa. Ma così non è perché come si è detto di - tale sanatoria non potevano beneficiare altri che le aziende agricole che già avessero richiesto in precedenza il benefi- cio dell'esenzione contributiva ex art. 9 cit. 10. Può aggiungersi che la difesa dell'INPS, nel contrastare l'interpretazione di parte ricorrente, ha anche parlato di inammissibile riapertura dei termini della sanatoria del 1994. In realtà l'art. 18, comma 18, cit. non prevede termine alcu- no (e tale non è quello di entrata in vigore della legge n.724 del 1994), ma si riferisce unicamente alle domande di esonero contributivo già presentate a suo tempo>> (e vero- similmente giacenti da tempo, visto che lo SCAU nel discipli- nare il procedimento amministrativo, aveva fissato una data di scadenza nel 31 maggio 1991) in attesa che le competenti autorità regionali accertassero i danni subiti dalle singole aziende e provvedessero a compilare gli elenchi nominativi delle aziende beneficiarie. In questo senso (e non già perché 2 020 sia scaduto un qualche termine per accedere alla sanatoria) le domande "nuove" ossia quelle presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione suddetta - non beneficiano, né possono più beneficiare della sanatoria. Non essendoci un termine di decadenza (quello del 31 maggio 1991, previsto dalla menzionata circolare dello SCAU, non avendo base legislativa, non poteva che essere meramente or- dinatorio), in realtà nulla escludeva che un'azienda agricola proprio come ha fatto parte ricorrente si ricordasse di chiedere il beneficio dell'esenzione contributiva solo dopo la sanatoria suddetta del 1994. Ma, non beneficiando appunto della sanatoria e trovando invece applicazione solo l'origi- nario art. 9 cit., non derogato in parte qua dall'art. 18, comma 18, l'azienda agricola avrebbe dovuto allegare e prova- re di aver avuto diritto in passato alle menzionate provvi- denze regionali per tre anni nel decennio suddetto (ad es. avendo domandato alla regione di attestare tale presupposto con l'inserimento negli elenchi nominativi delle aziende be- neficiarie ex art. 10, comma 2, cit.), e non già di aver su- bito, per tre anni nel decennio, un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile. Nella specie l'azienda ricorrente - che ha impostato il ri- - ha ritenutocorso sulla base di una diversa interpretazione (coerentemente con la sua impostazione, ma erroneamente) di non allegare né provare quello che era l'effettivo presuppo- 21 sto del beneficio richiesto, non avendo neppure inoltrato osserva -il Tribunale alcuna domanda alla regione, con la conseguenza che non era stato reso possibile l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. La pronuncia impugnata pur sintetica nella motivazione risulta corretta nel decisum per aver ritenuto non provato il presupposto dell'esenzione contributiva rivendicata e per aver esattamente colto l'aggancio esistente tra l'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. ed i controlli e le veri- fiche del danno subito dall'azienda agricola per tre anni nel decennio, che erano demandati alle regioni. Ossia il Tribuna- le ha colto, anche se non ha sviluppato argomentativamente (ed in questa parte può intendersi corretta la motivazione della sentenza impugnata), la natura di secondo livello del beneficio in questione che comporta le implicazioni sopra esaminate. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza della mancata pre- sentazione di una domanda alla regione, che non è risolutiva in sé (perché in realtà nell'art. 9 cit. non è formalizzato un vero e proprio atto di impulso della verifica del presup- posto di fatto del beneficio con conseguente inserimento nel- nominativo che la regione doveva compilare exl'elenco art. 10, comma 2, cit.), bensì è indicativa della mancata sus- sistenza del presupposto dell'invocata esenzione contributiva che, in quanto beneficio di secondo livello, presupponeva che 22 in precedenza l'azienda agricola avesse chiesto alla regione, il riconoscimento del diritto a determinate ed ottenuto, provvidenze regionali con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art .10, comma 2, cit.; circostanza questa che parte ricorrente, sulla scor- ta di una diversa (ma erronea) interpretazione dell'art. 9 cit. e dell'art. 18, comma 18, cit., non ha né allegato, né comprovato. Non rileva invece che il Tribunale, in aggiunta all'argomentazione suddetta, che è autonomamente idonea a giustificare il decisum, abbia svolto un rilievo ulteriore. (esattamente) che parte ricor-Il Tribunale, nell'affermare rente non aveva fornito la prova della sussistenza dei requi- siti richiesti dall'art. 9 cit. per l'ottenimento dell'esone- ro contributivo, ha anche argomentato in ordine al la mancata contestazione da parte dell'INPS a fronte della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta da parte ricorrente ed idonea, secondo quest'ultima, a comprovare la sussi stenza del danno per tre anni nel decennio. Ma la mancata contestazione della dichiarazione sostitutiva è in realtà ininfl uente per- ché il fatto attestato (ossia il danno patito) non costituiva esso stesso il presupposto dell'esenzione contributiva: in- il presupposto del beneficio era costi- fatti - si ripete - tuito non già dal fatto di aver sofferto un tale danno per tre anni nel decennio, bensì da quello di aver avuto diritto 23 a determinate provvidenze regionali, che a loro volta presup- ponevano tale danno. 11. Il ricorso va perciò respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il marzo 2002 Il Presidente M huw. Rang Il Consigliere esten sore В чисто Вальстіль CANCELLIERE No in Cansadori 099).
2.9 MOA 7007 SILCANCELLIERE I A D S S , A 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O T S . B R E I N P A ' S D L I 3 L A 7 N E - T G S 8 D - O O I 1 P S A 1 N D M I E E E S , A G I O D G A R E E T T S O L I T N G T E I A E S L R R E I L D E D O 24