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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2686/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051
c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
FRANCESCO CAIA (c.f. ) e ANTONELLA LOBELLO (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli alla C.F._5
via Chiatamone n. 6;
RICORRENTI
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.VA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. BRUNO
TALARICO (c.f. , in ossequio alla deliberazione presidenziale di surroga C.F._6
del precedente difensore costituito, avv. Roberta Chiarella, n. 82 del 17.4.2024, elettivamente
1 domiciliata presso l' , con sede in alla Piazza Controparte_1 Controparte_1 CP_1
Luigi Rossi n. 1;
RESISTENTE
NONCHE'
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.VA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di decreto dirigenziale di nomina e di Procura Generale ad lites per notar di del 6.3.2020 rep. n. 161.460, racc. n. 35.989, Persona_1 CP_1 dall'avv. ANTONELLA COSCARELLA (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._7
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in al viale Europa, presso la CP_1
“Cittadella Regionale” in località Germaneto;
RESISTENTE
E
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.VA_3
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta telematica, dagli avv.ti ANNA MARIA
PALADINO (c.f. ) e SAVERIO MOLICA (c.f. C.F._8 C.F._9 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del , con sede in Controparte_3 CP_1
alla via Jannoni – Palazzo de Nobili;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Riassumendo il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di NZ (R.G.
n. 3737/2013) e conclusosi con ordinanza di incompetenza n. 361/2021, , Parte_1 [...]
e , con atto di citazione notificato in data 14.6.2021, convenivano in Parte_2 Parte_3
giudizio, dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il , Controparte_3
l' e la per sentirle condannare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
(quantificati in € 21.511,55) e di quelli morali derivanti dalla paura e dallo stato di tristezza conseguenti all'evento per cui è causa e alla perdita dei loro ricordi (quantificati in € 3.000,00). In particolare, premettendo di essere comproprietari di una unità immobiliare sita in alla CP_1 via Saul Greco n. 13, facente parte del “Condominio Residence Euro 92”, specificavano in punto di fatto che in data 21.11.2011, in seguito ad una alluvione di particolare intensità, a causa dell'omessa manutenzione dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane, nonché della mancanza di pulizia dell'officiosità idraulica per il libero deflusso delle acque del torrente
2 da parte degli enti preposti, si era determinato lo sversamento delle acque dei terreni a Pt_4 monte verso valle e l'esondazione del fiume con allagamento integrale della parte Pt_4
seminterrata della loro proprietà. Deducevano, altresì, che a seguito del suddetto allagamento, si era verificata la rottura della saracinesca e della veranda di alluminio e vetro poste a protezione della loro proprietà, nonché l'inondazione completa del vano seminterrato, da cui erano conseguiti ingenti danni alle pareti e agli impianti (elettrico, idraulico e telefonico), il danneggiamento del mobilio e delle suppellettili ivi presenti;
deducevano, infine, che la grande quantità di acqua esondata dal torrente aveva danneggiato le due vetture di proprietà del loro de cuius parcheggiate di fronte all'abitazione. Quanto alle cause dell'esondazione, i ricorrenti evidenziavano che vi era un'occlusione dell'impianto di canalizzazione dell'acqua piovana dovuta alla presenza di detriti accumulatisi nel corso degli anni e che, lungo il letto del fiume, erano state realizzate due passerelle di cemento - immediatamente rimosse dall'Amministrazione Provinciale competente dopo l'evento per cui è causa - che, essendo sprovviste di tubazioni sufficienti ed occluse da detriti, avevano determinato un effetto “diga”, ostruendo il corso del torrente e determinando l'innalzamento del livello dell'acqua, con conseguente tracimazione dello stesso. A sostegno della pretesa, depositavano fatture, foto, documentazione amministrativa e copia del fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto, contenente la prova testimoniale ivi espletata.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in favore dell' e della Controparte_1 CP_2
, sostenendo che l'allagamento era derivato dallo straripamento del fiume e/o
[...] Pt_4 dalle gravi carenze costruttive da parte del Condominio;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, stante l'eccezionalità dell'evento, la genericità della domanda, nonché la mancanza di prova in ordine all'an e al quantum dei danni subiti.
Anche l' , costituendosi, eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della , titolare Controparte_2
del demanio idrico e delle opere idrauliche e, nel merito, il verificarsi di un caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Si costituiva, infine, anche la , che eccepiva a sua volta la nullità del ricorso Controparte_2 per indeterminatezza, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento atmosferico e l'infondatezza della domanda risarcitoria con riferimento al quantum richiesto.
Acquisita la prova testimoniale espletata nel giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di NZ (di cui erano state parti tutte le parti del presente giudizio riassunto) e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 4.6.2025 la causa,
3 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, quanto alla competenza per materia di questo Tribunale - stante l'istanza avanzata dai ricorrenti di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza - va precisato che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. S.U. 9534/13; Cass. S.U. 5057/13; Cass. S.U.
145/13; Cass. S.U. 16535/12).
Orbene, la prospettazione della domanda formulata dai ricorrenti è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e nella specie del torrente e ciò sebbene lo Pt_4 straripamento del predetto corso d'acqua sia stato ricondotto sia all'omessa manutenzione dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane, sia alla presenza di due manufatti fungenti da passerella (costruite in precedenza dalla , situati a monte ed a valle del CP_2 torrente che avrebbero provocato la deviazione del corso d'acqua ed il rigurgito, con Pt_4 conseguente inondazione del locale seminterrato dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alle previsioni dell'art. 140 lett. e)
R.D. 1775/1933 e in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto
(cfr. Cass. 27392/2014; Cass. 172/2012; Cass. ord. 8722/2011; Cass. 368/2007; Cass. s.u.
1066/2006 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, non solo non contestata dagli enti resistenti, ma risultante anche dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno tutti dichiarato che i ricorrenti erano comproprietari del seminterrato per cui è causa.
La legittimazione passiva dei resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore
4 non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. 84/2022; T.S.A.P.
n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai testi deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 21.11.2011le acque esondate dal torrente Castace defluirono verso via Saul
Greco, nel quartiere Alli del Comune di , invadendo i seminterrati degli immobili ivi CP_1
ubicati, compreso quello dei ricorrenti. La circostanza risulta, peraltro, documentata nel rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco in seguito al sopralluogo effettuato in data 21.11.2011
(cfr. all. sub doc. 2 produzione attorea del giudizio riassunto).
L'esame della documentazione prodotta, inoltre, consente di ritenere acclarato, oltre al verificarsi dell'evento esondativo dedotto in giudizio, anche il nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dai ricorrenti: dai documenti depositati dalle parti emerge, infatti, che l'esondazione del torrente Castace si è verificata a causa della scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini e, più nello specifico, a causa della presenza di due passerelle, non costruite a regola d'arte, che hanno ostruito il corso del fiume e “imbrigliato” i
5 numerosi detriti trasportati dalle acque, costituendo un ostacolo al regolare deflusso della corrente idrica, con conseguente tracimazione del torrente e allagamento del seminterrato dei ricorrenti.
Dagli atti emerge, altresì, la carente manutenzione del fiume: le denunce inoltrate agli Enti preposti, già in epoca antecedente all'evento per cui è causa, dall'amministratore del condominio di cui fa parte l'immobile dei ricorrenti, infatti, erano tutte volte a sollecitare un “intervento urgente al letto del fiume dove il normale deflusso delle acque è gravemente impedito Pt_4
dalla presenza di folta vegetazione di grosse dimensioni oltre che di materiale di ogni genere e grandezza” (cfr. all. 5 e 6 produzione di parte attrice del giudizio riassunto).
La riconducibilità dell'evento ai fattori causali indicati sopra risulta, infine, anche dall'esame dell'estratto del portale della Provincia di NZ (cfr. all. sub doc. 7 della produzione attorea), in cui si legge che, nel corso degli interventi di somma urgenza effettuati sul torrente dopo Pt_4
l'evento per cui è causa, l'ente provinciale aveva “provveduto ad abbattere alcune incongrue ed irrazionali passerelle di carattere provvisorio fatte costruire in precedenza dalla e CP_2
costituenti artificiosi sbarramenti, che, in determinate condizioni, possono trasformarsi in pericolosi elementi di turbativa al libero deflusso delle acque”.
Quanto descritto è stato, inoltre, oggetto anche di accertamento in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale delle Acque riferite al medesimo evento esondativo e passate in giudicato
(cfr. sentenza n. 124/2023 e sentenza n. 3524/2024).
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, come ritenuto dalla
Suprema Corte, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (cfr. Cass., 5658/10); onere non assolto nella specie da parte degli enti convenuti, i quali, si sono limitati ad eccepire genericamente l'eccezionalità dell'evento atmosferico, senza nulla dedurre in ordine ai tempi di ritorno e senza fornire nessuna prova delle specifiche caratteristiche metereologiche dell'evento per cui è causa.
Il carattere eccezionale dell'evento, poi, non può essere riconosciuto neppure sulla base del
D.P.C.M. del 13.12.11 (invocato dalla Provincia), atteso che la dichiarazione di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi il 21 e il 22 novembre 2011 a , in esso contenuta, riguarda CP_1
l'effetto dei danni arrecati agli immobili e non già la quantità di pioggia caduta;
esso, inoltre, è il presupposto per poter accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, come di recente anche affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 616/2019), ma non per valutare l'idoneità dell'evento ad interrompere il nesso di causalità.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sollevata dal : l'Ente convenuto, sul punto, richiamando le relazioni redatte Controparte_3
6 dai tecnici comunali, ha eccepito l'imputabilità dell'evento al Condominio, per aver creato le condizioni affinché le acque si riversassero negli scantinati, deducendo, in particolare, che il complesso residenziale “Euro 93” - del quale fa parte l'immobile de quo - insiste in un luogo ad altissima criticità, posto nella parte più depressa di un vastissimo bacino imbrifero, delimitato a monte dalla Strada Provinciale 17, e che la sua costruzione ha creato le condizioni per il rischio di allagamenti sulla contigua via Saul Greco, essendo stato realizzato senza adeguate opere di presidio idraulico.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che l'art. 1227 c.c. richiede che il debitore fornisca la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 15750/2015). Tale onere probatorio del fatto colposo del danneggiato non può ritenersi assolto nel caso in esame dai convenuti, i quali hanno solo genericamente allegato la colpa concorrente dei proprietari degli immobili, senza indicare le specifiche violazioni dell'obbligo di diligenza compiute ovvero la violazione di norme di adattamento o transitorie previste dal P.A.I. (piano di assetto idrogeologico) per l'eventuale adeguamento dell'immobile nel quale si sono verificati i danni per cui è causa. Peraltro, è stato dedotto dai ricorrenti e non è stato contestato dai convenuti che l'immobile per cui è causa è stato costruito nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti all'epoca della sua realizzazione.
Per quanto concerne i danni subiti, i ricorrenti hanno lamentato:
- danni al fabbricato (distruzione della serranda del garage e del suo motore, distruzione della veranda in alluminio anodizzato e vetro, danneggiamento del muro divisorio del ripostiglio, della parete divisoria del vano cucina e dell'intonaco per l'intera superficie di 110 mq, parziale distruzione del caminetto, formazione di crepe al pavimento in gres porcellanato per una superficie di circa 50 mq, danneggiamento dell'impianto elettrico, idraulico e telefonico, nonché distruzione di n. 2 soglie in marmo travertino);
- danni al mobilio presente all'interno del vano seminterrato: distruzione dei pensili in legno della cucina, del tavolo con 4 sedie, degli elettrodomestici vari (analiticamente indicati in ricorso), delle pentole e delle stoviglie, dell'armadio 2 ante in ciliegio, di una scarpiera in ciliegio a 3 ante, dell'acquario ornamentale con mobile, del mobile tv in legno, del materasso del divano letto;
- danni alle apparecchiature elettroniche: televisore LCD Sony, consolle Microsoft Xbox 360 con accessori, microfono, chitarra Guitar Hero, consolle Sony Playstation 2 con accessori, n. 3
Cavi HDMI, schermo per computer, 2 stampanti, tastiera PS2, mouse usb 5 tasti Trust con filo, impianto audio per computer, caricabatteria usb, caricabatterie per Blackberry, consolle Nintendo
Wii con accessori, Nintendo Wii Balance Board, consolle portatile con 1 batteria e caricabatterie, telefono cordless, telefono cellulare Samsung Z500 con caricabatterie e cavo usb, 2 cavi mini usb
7 e 1 cavo micro usb, tagliasiepi senza fili, trapano avvitatore con batteria e caricabatteria, aspirapolvere Vorwerk Folletto con accessori;
- danni alle suppellettili presenti nel seminterrato allagato: n. 4 dizionari, enciclopedia Le
Garzantine 28 volumi;
Codice Civile, collana di libri Harry Potter, circa 100 romanzi autori vari, farmaci vari, circa 30 libri di cucina, albero di Natale completo di addobbi, tapis roulant meccanico, cyclette, giochi di società, nonché danni agli indumenti e alle scarpe;
- danni alle due automobili parcheggiate di fronte all'immobile: danni ai rivestimenti interni, alla centralina airbag, al motorino di avviamento della Opel Corsa, nonché danni ai rivestimenti interni e alla centralina airbag dell'Opel Astra.
Va premesso, quale criterio orientativo per la valutazione della risarcibilità dei danni richiesti, che costituisce principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Orbene, in ordine alla prova dei danni lamentati, va preliminarmente rilevato che la qualità della documentazione fotografica depositata dai ricorrenti è molto scarsa, in quanto non solo si tratta di fotografie in bianco e nero, ma le stesse sono anche molto scure e sgranate e, quindi, non idonee a raffigurare con precisione tutti beni elencati e i danni così come dedotti nel ricorso introduttivo.
Parimenti, dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco risulta solo la prova dell'allagamento totale del seminterrato, ma non anche quella del danneggiamento di tutti i beni così come dedotto in ricorso: nulla è stato verbalizzato in ordine all'altezza dell'acqua che ha invaso i locali al momento dell'intervento, né sono stati accertati e riportati danni al fabbricato, agli impianti o alle strutture, né, ancora, risultano elencati i singoli beni danneggiati e l'entità e la tipologia di danno riportato da ciascun bene, essendosi limitati gli agenti a verbalizzare che “i locali posti al piano seminterrato erano completamente allagati a causa delle intense precipitazioni e in considerazione di quanto esposto si provvedeva ad effettuare il prosciugamento. Serramenti, mobili e suppellettili di varia origine venivano danneggiati”.
8 Dalla prova testimoniale, poi, emerge unicamente la circostanza che l'acqua nel seminterrato aveva raggiunto l'altezza di un metro e mezzo circa (in tal senso le dichiarazioni del teste Pt_1
, cugino e nipote dei ricorrenti), ma nulla è stato riferito in merito alla presenza di pareti in
[...] cartongesso e al loro danneggiamento, nonché ai danni all'intonaco, alla pavimentazione ed agli impianti.
Con riferimento ai beni mobili presenti nel locale seminterrato e al loro danneggiamento, poi, tutti i testi si sono limitati a riferire genericamente che “tutti gli elettrodomestici, i mobili e i suppellettili erano ricoperti di fango…Ho visto tutto quello che è stato descritto nel ricorso…Ho aiutato a ripulire il seminterrato nei 10 giorni successivi all'evento…” (così le dichiarazioni del teste , ma in termini sostanzialmente analoghi anche le dichiarazioni degli altri testi). Tes_1
Tuttavia, sulla base di una valutazione globale del materiale probatorio, con riferimento ai danni al fabbricato e agli impianti, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, considerata la prova dell'integrale allagamento del seminterrato e la prova del raggiungimento del livello dell'acqua a oltre 1 mt, ritiene che possa certamente presumersi il danneggiamento agli intonaci delle pareti, per un'estensione di circa 110 mq. (specificamente allegata dai ricorrenti e non contestata dai convenuti) e il danneggiamento all'impianto elettrico.
La quantificazione di tali danni va operata, quanto al danno agli intonaci, tenuto conto dell'ampiezza dei locali, della presumibile vetustà delle pareti (in mancanza di prova dell'esecuzione di una pitturazione recente) e ritenendo che i lavori siano stati effettuati in economia (in mancanza di fatture), in € 2.000,00; e, quanto al danno al solo impianto elettrico
(in mancanza di prova dei danni all'impianto idraulico e all'impianto telefonico) in € 165,40, pari al valore della fattura depositata in atti per l'acquisto del materiale elettrico, attesa la mancanza di prova di altri specifici danni subiti all'impianto elettrico, nonché la mancanza di prova circa lo stato preesistente e la vetustà dello stesso.
Va riconosciuto in favore dei ricorrenti anche il lamentato danno per la distruzione della serranda di accesso al seminterrato, evincibile dalle foto depositate (riconosciute dal teste Tes_2
). Tale danno, tuttavia, tenuto conto della presumibile vetustà della serranda danneggiata,
[...] va liquidato equitativamente nella misura dell'80% di quanto richiesto in ricorso e riportato nella relativa fattura (n. 65 del 26.11.2011, versata in atti e relativa all'integrale sostituzione della serranda e del suo motore elettrico), ossia nella misura di € 532,40 (pari all'80% di € 665,50).
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danneggiamento della veranda di alluminio e vetro, per la cui sostituzione risulta allegata agli atti una fattura di €
1.870,01, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito della sua esistenza al momento dell'evento, né essa si evince dalle fotografie in atti.
9 Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti alcun risarcimento per i lamentati danni al caminetto, alle soglie di marmo, alle pareti in cartongesso e alla pavimentazione, atteso che nessuno dei testimoni ha riferito il verificarsi di tali danni e essi non risultano neppure dalle fotografie depositate. Per completezza va evidenziato, con riferimento al caminetto in muratura, che dalle foto in atti emerge un marginale scostamento della cornice in mattoncini su uno dei lati;
tuttavia, agli atti non vi è nessuna prova della sua integrità al momento dell'allagamento e del suo danneggiamento a causa dell'evento per cui è causa.
Per quanto concerne i danni al mobilio, occorre ribadire la genericità delle dichiarazioni dei testi sul punto, la scarsissima visibilità delle immagini raffigurate nelle foto allegate al ricorso, nonché la genericità del riferimento ai mobili e alle suppellettili contenuto nella verbalizzazione dei Vigili del Fuoco.
Tuttavia, osserva il Collegio che dalla documentazione fotografica allegata al ricorso può ricavarsi la prova di un danneggiamento dei mobili della cucina; a supporto, i ricorrenti hanno anche depositato una fattura di acquisto della cucina n. 01074A del 14.11.2011 dell'importo di €
1.700,00. Tale danno, tuttavia, non può essere liquidato nell'intero importo richiesto, attesa la mancanza di prova dell'effettiva entità del danno subito dai mobili della cucina (se totale distruzione o danneggiamento riparabile), la mancanza di prova della coincidenza tra i beni danneggiati e quelli riacquistati e, comunque, l'evidente la vetustà e l'usura dei mobili raffigurata nelle fotografie. Ritiene, quindi, il Collegio, per le ragioni anzidette, di poter liquidare equitativamente un importo pari al 50% di quanto riportato in fattura, ossia l'importo di € 850,00.
Nessun risarcimento può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti per il danneggiamento degli altri mobili (armadio, scarpiera, acquario, ecc.), attesa la mancanza di prova della loro presenza nel seminterrato al momento dell'allagamento e la mancanza di prova del loro danneggiamento.
Con riferimento ai lamentati danni alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici i ricorrenti hanno depositato la fattura n. 315 00209 dell'8.1.2012 per l'acquisto di un apparecchio aerosol, la fattura n. 4 del 1.2.2011 per l'acquisto di un'antenna tv, la fattura n.
315 08694 del 27.12.2011 per l'acquisto di accessori vari e, infine, la fattura n. 315 07575 del
27.11.2011 per l'acquisto di vari elettrodomestici.
Questo Collegio, in proposito, rileva che non vi è nessuna prova che i suddetti beni fossero effettivamente presenti e funzionanti nei locali seminterrati al momento dell'allagamento: i testi escussi, infatti, nulla hanno riferito sul punto, essendosi limitati a dichiarare il danneggiamento “di suppellettili e oggetti vari”, con la sola eccezione del teste , il quale ha aggiunto di Parte_1
aver visto il frigorifero che galleggiava;
né a diversa conclusione può indurre la documentazione fotografica, nella quale i beni danneggiati sono raffigurati in modo poco chiaro e confuso.
10 Per le carenze probatorie testé evidenziate, pertanto, ritiene il Collegio che la relativa domanda di risarcimento del danno vada rigettata, ad eccezione della richiesta di risarcimento per i danni subiti al frigorifero, per il quale, stante la prova della presenza nei locali e del danneggiamento e considerata la mancanza di prova della marca, della tipologia e della vetustà, il
Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa la somma di € 200,00.
Per analoghe ragioni, il Collegio ritiene che possa essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno subito al materasso del divano letto: nelle foto allegate al ricorso
(riconosciute dai testi), infatti, è raffigurata la presenza del divano letto e del materasso e, attesa l'entità dell'allagamento riferita dai testi (circa 1,5 mt.) può presumersi che esso sia stato danneggiato, in quanto ricoperto dall'acqua. In mancanza di specifica fattura, quindi, il Collegio ritiene di procedere anche per il danneggiamento di tale bene con una liquidazione equitativa nella misura di € 200,00.
Sempre con riferimento ai beni presenti all'interno del seminterrato ed andati distrutti, ritiene il Collegio che non è possibile riconoscere ai ricorrenti i costi sostenuti dopo l'evento per l'acquisto delle derrate alimentari (riportati negli scontrini allegati al ricorso), attesa la genericità delle dichiarazioni dei testi sul punto e la mancanza di prova delle derrate effettivamente presenti nella dispensa al momento dell'evento e danneggiate a causa dell'allagamento.
Possono, invece, essere riconosciuti i costi sostenuti per l'acquisto del materiale necessario alla pulizia dei locali (guanti, stivali in gomma, sacchi immondizia, spazzoloni, etc…), quantificati sulla base degli importi riportati negli scontrini in atti in € 183,28: la teste ha, Tes_1
infatti, dichiarato di essersi recata personalmente a comprare il materiale occorrente per la pulizia e gli scontrini ne attestano l'effettivo costo.
In merito agli altri danni alle suppellettili presenti nei locali, come già evidenziato, le dichiarazioni dei testi sono state estremamente generiche;
tuttavia, poiché dalle foto in atti si evince la presenza nei locali e il danneggiamento di alcuni beni, seppure non tutti chiaramente distinguibili (ad esempio, di una chitarra, di alcuni libri, di una vaporella, di un microonde), il
Collegio, in presenza dei deficit probatori già evidenziati e della vetustà dei beni, ritiene di poter liquidare equitativamente la somma di € 600,00.
Vanno, invece, integralmente riconosciuti ai ricorrenti i danni rivendicati per i beni mobili registrati, ossia i danni subiti dalla Opel Astra e dalla Opel Corsa parcheggiate di fronte l'abitazione al momento dell'alluvione: dai documenti in atti risulta, infatti, la titolarità delle vetture in capo al de cuius dei ricorrenti e i testi escussi hanno confermato il danno da esse subito
(cfr. le dichiarazioni del teste , la quale ha riferito sul capo 9: “…sì è vero, anche le Testimone_3
vetture che erano parcheggiate sul piano strada si presentarono coperte di fango e non
11 utilizzabili”; nonché quelle del teste , il quale ha, a sua volta, riferito che “è stato Parte_1 chiamato un carro attrezzi per trasportare le vetture presso la concessionaria Opel”). Le testimonianze, inoltre, trovano ulteriore conferma nelle 3 fatture allegate alla produzione documentale, relative alla riparazione e pulizia della Opel Astra e alla pulizia e riparazione della centralina della In presenza della prova del danno richiesto, ai ricorrenti va liquidata, CP_4
a tale titolo, la somma indicata nelle predette fatture, compatibile con i danni presumibilmente subiti dalle vetture, pari ad € 1.056,80.
Nell'atto introduttivo è stato, infine, chiesto anche il risarcimento per il danno morale “per la paura subita nell'immediatezza dell'evento e per lo stato di tristezza e prostrazione conseguente ai danni alla proprietà”.
Osserva il Collegio che il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti risulta richiesto nell'atto introduttivo in modo indistinto e generico per ciascuno di essi, senza nessuna allegazione specifica in ordine ai fatti costitutivi e in particolare all'utilizzo concreto e quotidiano del seminterrato da parte di ciascun ricorrente e ciò considerato ancor più che esso era inserito all'interno della villetta costituente l'abitazione, la quale non risulta aver riportato danni a seguito dell'alluvione per cui è causa. Inoltre, tale danno risulta, comunque, sfornito di prova, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Dei danni così come accertati deve rispondere la sola . Controparte_2
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la va inoltre rilevato che, ai sensi Controparte_2 dell'art. 88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002 e della successiva delibera di Giunta
Regionale n. 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche, nonché i relativi compiti di polizia sono stati attribuiti dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli art. 1 legge regionale n. 14/2015 ed art. 1 legge regionale n. 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto su di sé tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (novembre 2011), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla Provincia.
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n. 56/2014, la CP_2
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province, è
[...] subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra
12 nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso…”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, con conseguente fenomeno Controparte_2 successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche
Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 26.8. 2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta esclusiva responsabile degli eventi dannosi occorsi ai ricorrenti o, meglio, delle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscono, senza che residui una possibilità di condanna solidale della
Provincia, per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria, salva una diversa regolazione nei rapporti interni tra gli Enti.
A quest'ultimo proposito, va, invero, evidenziato che, come ad esempio statuito da Cass. Sez.
2, n. 3236 del 7.2.2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della “res litigiosa”, solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1
c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3, mentre, nel caso che qui ci occupa, entrambi gli enti sono stati convenuti in due giudizi autonomi, poi riuniti tutti alla causa odierna), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna (cfr. TRAP sent. n. 4578/2022). Pt_5
Va, poi, esclusa anche la responsabilità concorrente del , in quanto Controparte_3
l'allegazione contenuta nel ricorso introduttivo circa l'ostruzione dei canali di scolo delle acque piovane non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti.
La va, dunque, condannata in via esclusiva al pagamento, in favore dei Controparte_2 ricorrenti, dell'importo di € 5.187,88, da ripartirsi in parti uguali tra loro, qualificatisi comproprietari senza ulteriori specificazioni delle quote di proprietà ovvero della specifica titolarità dei beni andati distrutti.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (21.11.2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli
13 interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite tra i ricorrenti e la CP_2
vanno compensate per ½; la restante metà (oltre la metà delle spese documentate) segue
[...] la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti.
Le spese di lite tra i ricorrenti e l' , nonché il Controparte_1
vanno interamente compensate tra tutte le parti, stante il tenore della Controparte_3
pronuncia nei loro confronti, che non esclude un eventuale accertamento di corresponsabilità nei rapporti interni con la . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti della dell' Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
e del , disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, in
[...] Controparte_3
parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 5.187,88, da liquidarsi nella misura di un terzo per ciascuno di essi, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (21.11.2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, VA e Cpa come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite tra i ricorrenti, l' Controparte_1
e il .
[...] Controparte_3
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2686/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051
c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
FRANCESCO CAIA (c.f. ) e ANTONELLA LOBELLO (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli alla C.F._5
via Chiatamone n. 6;
RICORRENTI
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.VA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. BRUNO
TALARICO (c.f. , in ossequio alla deliberazione presidenziale di surroga C.F._6
del precedente difensore costituito, avv. Roberta Chiarella, n. 82 del 17.4.2024, elettivamente
1 domiciliata presso l' , con sede in alla Piazza Controparte_1 Controparte_1 CP_1
Luigi Rossi n. 1;
RESISTENTE
NONCHE'
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.VA_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di decreto dirigenziale di nomina e di Procura Generale ad lites per notar di del 6.3.2020 rep. n. 161.460, racc. n. 35.989, Persona_1 CP_1 dall'avv. ANTONELLA COSCARELLA (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._7
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in al viale Europa, presso la CP_1
“Cittadella Regionale” in località Germaneto;
RESISTENTE
E
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.VA_3
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta telematica, dagli avv.ti ANNA MARIA
PALADINO (c.f. ) e SAVERIO MOLICA (c.f. C.F._8 C.F._9 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del , con sede in Controparte_3 CP_1
alla via Jannoni – Palazzo de Nobili;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Riassumendo il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di NZ (R.G.
n. 3737/2013) e conclusosi con ordinanza di incompetenza n. 361/2021, , Parte_1 [...]
e , con atto di citazione notificato in data 14.6.2021, convenivano in Parte_2 Parte_3
giudizio, dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il , Controparte_3
l' e la per sentirle condannare, in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
(quantificati in € 21.511,55) e di quelli morali derivanti dalla paura e dallo stato di tristezza conseguenti all'evento per cui è causa e alla perdita dei loro ricordi (quantificati in € 3.000,00). In particolare, premettendo di essere comproprietari di una unità immobiliare sita in alla CP_1 via Saul Greco n. 13, facente parte del “Condominio Residence Euro 92”, specificavano in punto di fatto che in data 21.11.2011, in seguito ad una alluvione di particolare intensità, a causa dell'omessa manutenzione dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane, nonché della mancanza di pulizia dell'officiosità idraulica per il libero deflusso delle acque del torrente
2 da parte degli enti preposti, si era determinato lo sversamento delle acque dei terreni a Pt_4 monte verso valle e l'esondazione del fiume con allagamento integrale della parte Pt_4
seminterrata della loro proprietà. Deducevano, altresì, che a seguito del suddetto allagamento, si era verificata la rottura della saracinesca e della veranda di alluminio e vetro poste a protezione della loro proprietà, nonché l'inondazione completa del vano seminterrato, da cui erano conseguiti ingenti danni alle pareti e agli impianti (elettrico, idraulico e telefonico), il danneggiamento del mobilio e delle suppellettili ivi presenti;
deducevano, infine, che la grande quantità di acqua esondata dal torrente aveva danneggiato le due vetture di proprietà del loro de cuius parcheggiate di fronte all'abitazione. Quanto alle cause dell'esondazione, i ricorrenti evidenziavano che vi era un'occlusione dell'impianto di canalizzazione dell'acqua piovana dovuta alla presenza di detriti accumulatisi nel corso degli anni e che, lungo il letto del fiume, erano state realizzate due passerelle di cemento - immediatamente rimosse dall'Amministrazione Provinciale competente dopo l'evento per cui è causa - che, essendo sprovviste di tubazioni sufficienti ed occluse da detriti, avevano determinato un effetto “diga”, ostruendo il corso del torrente e determinando l'innalzamento del livello dell'acqua, con conseguente tracimazione dello stesso. A sostegno della pretesa, depositavano fatture, foto, documentazione amministrativa e copia del fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto, contenente la prova testimoniale ivi espletata.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in favore dell' e della Controparte_1 CP_2
, sostenendo che l'allagamento era derivato dallo straripamento del fiume e/o
[...] Pt_4 dalle gravi carenze costruttive da parte del Condominio;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, stante l'eccezionalità dell'evento, la genericità della domanda, nonché la mancanza di prova in ordine all'an e al quantum dei danni subiti.
Anche l' , costituendosi, eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della , titolare Controparte_2
del demanio idrico e delle opere idrauliche e, nel merito, il verificarsi di un caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Si costituiva, infine, anche la , che eccepiva a sua volta la nullità del ricorso Controparte_2 per indeterminatezza, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento atmosferico e l'infondatezza della domanda risarcitoria con riferimento al quantum richiesto.
Acquisita la prova testimoniale espletata nel giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di NZ (di cui erano state parti tutte le parti del presente giudizio riassunto) e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 4.6.2025 la causa,
3 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, quanto alla competenza per materia di questo Tribunale - stante l'istanza avanzata dai ricorrenti di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza - va precisato che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. S.U. 9534/13; Cass. S.U. 5057/13; Cass. S.U.
145/13; Cass. S.U. 16535/12).
Orbene, la prospettazione della domanda formulata dai ricorrenti è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e nella specie del torrente e ciò sebbene lo Pt_4 straripamento del predetto corso d'acqua sia stato ricondotto sia all'omessa manutenzione dell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane, sia alla presenza di due manufatti fungenti da passerella (costruite in precedenza dalla , situati a monte ed a valle del CP_2 torrente che avrebbero provocato la deviazione del corso d'acqua ed il rigurgito, con Pt_4 conseguente inondazione del locale seminterrato dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alle previsioni dell'art. 140 lett. e)
R.D. 1775/1933 e in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto
(cfr. Cass. 27392/2014; Cass. 172/2012; Cass. ord. 8722/2011; Cass. 368/2007; Cass. s.u.
1066/2006 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, non solo non contestata dagli enti resistenti, ma risultante anche dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno tutti dichiarato che i ricorrenti erano comproprietari del seminterrato per cui è causa.
La legittimazione passiva dei resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore
4 non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. 84/2022; T.S.A.P.
n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai testi deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 21.11.2011le acque esondate dal torrente Castace defluirono verso via Saul
Greco, nel quartiere Alli del Comune di , invadendo i seminterrati degli immobili ivi CP_1
ubicati, compreso quello dei ricorrenti. La circostanza risulta, peraltro, documentata nel rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco in seguito al sopralluogo effettuato in data 21.11.2011
(cfr. all. sub doc. 2 produzione attorea del giudizio riassunto).
L'esame della documentazione prodotta, inoltre, consente di ritenere acclarato, oltre al verificarsi dell'evento esondativo dedotto in giudizio, anche il nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dai ricorrenti: dai documenti depositati dalle parti emerge, infatti, che l'esondazione del torrente Castace si è verificata a causa della scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini e, più nello specifico, a causa della presenza di due passerelle, non costruite a regola d'arte, che hanno ostruito il corso del fiume e “imbrigliato” i
5 numerosi detriti trasportati dalle acque, costituendo un ostacolo al regolare deflusso della corrente idrica, con conseguente tracimazione del torrente e allagamento del seminterrato dei ricorrenti.
Dagli atti emerge, altresì, la carente manutenzione del fiume: le denunce inoltrate agli Enti preposti, già in epoca antecedente all'evento per cui è causa, dall'amministratore del condominio di cui fa parte l'immobile dei ricorrenti, infatti, erano tutte volte a sollecitare un “intervento urgente al letto del fiume dove il normale deflusso delle acque è gravemente impedito Pt_4
dalla presenza di folta vegetazione di grosse dimensioni oltre che di materiale di ogni genere e grandezza” (cfr. all. 5 e 6 produzione di parte attrice del giudizio riassunto).
La riconducibilità dell'evento ai fattori causali indicati sopra risulta, infine, anche dall'esame dell'estratto del portale della Provincia di NZ (cfr. all. sub doc. 7 della produzione attorea), in cui si legge che, nel corso degli interventi di somma urgenza effettuati sul torrente dopo Pt_4
l'evento per cui è causa, l'ente provinciale aveva “provveduto ad abbattere alcune incongrue ed irrazionali passerelle di carattere provvisorio fatte costruire in precedenza dalla e CP_2
costituenti artificiosi sbarramenti, che, in determinate condizioni, possono trasformarsi in pericolosi elementi di turbativa al libero deflusso delle acque”.
Quanto descritto è stato, inoltre, oggetto anche di accertamento in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale delle Acque riferite al medesimo evento esondativo e passate in giudicato
(cfr. sentenza n. 124/2023 e sentenza n. 3524/2024).
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, come ritenuto dalla
Suprema Corte, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (cfr. Cass., 5658/10); onere non assolto nella specie da parte degli enti convenuti, i quali, si sono limitati ad eccepire genericamente l'eccezionalità dell'evento atmosferico, senza nulla dedurre in ordine ai tempi di ritorno e senza fornire nessuna prova delle specifiche caratteristiche metereologiche dell'evento per cui è causa.
Il carattere eccezionale dell'evento, poi, non può essere riconosciuto neppure sulla base del
D.P.C.M. del 13.12.11 (invocato dalla Provincia), atteso che la dichiarazione di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi il 21 e il 22 novembre 2011 a , in esso contenuta, riguarda CP_1
l'effetto dei danni arrecati agli immobili e non già la quantità di pioggia caduta;
esso, inoltre, è il presupposto per poter accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, come di recente anche affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 616/2019), ma non per valutare l'idoneità dell'evento ad interrompere il nesso di causalità.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sollevata dal : l'Ente convenuto, sul punto, richiamando le relazioni redatte Controparte_3
6 dai tecnici comunali, ha eccepito l'imputabilità dell'evento al Condominio, per aver creato le condizioni affinché le acque si riversassero negli scantinati, deducendo, in particolare, che il complesso residenziale “Euro 93” - del quale fa parte l'immobile de quo - insiste in un luogo ad altissima criticità, posto nella parte più depressa di un vastissimo bacino imbrifero, delimitato a monte dalla Strada Provinciale 17, e che la sua costruzione ha creato le condizioni per il rischio di allagamenti sulla contigua via Saul Greco, essendo stato realizzato senza adeguate opere di presidio idraulico.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che l'art. 1227 c.c. richiede che il debitore fornisca la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 15750/2015). Tale onere probatorio del fatto colposo del danneggiato non può ritenersi assolto nel caso in esame dai convenuti, i quali hanno solo genericamente allegato la colpa concorrente dei proprietari degli immobili, senza indicare le specifiche violazioni dell'obbligo di diligenza compiute ovvero la violazione di norme di adattamento o transitorie previste dal P.A.I. (piano di assetto idrogeologico) per l'eventuale adeguamento dell'immobile nel quale si sono verificati i danni per cui è causa. Peraltro, è stato dedotto dai ricorrenti e non è stato contestato dai convenuti che l'immobile per cui è causa è stato costruito nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti all'epoca della sua realizzazione.
Per quanto concerne i danni subiti, i ricorrenti hanno lamentato:
- danni al fabbricato (distruzione della serranda del garage e del suo motore, distruzione della veranda in alluminio anodizzato e vetro, danneggiamento del muro divisorio del ripostiglio, della parete divisoria del vano cucina e dell'intonaco per l'intera superficie di 110 mq, parziale distruzione del caminetto, formazione di crepe al pavimento in gres porcellanato per una superficie di circa 50 mq, danneggiamento dell'impianto elettrico, idraulico e telefonico, nonché distruzione di n. 2 soglie in marmo travertino);
- danni al mobilio presente all'interno del vano seminterrato: distruzione dei pensili in legno della cucina, del tavolo con 4 sedie, degli elettrodomestici vari (analiticamente indicati in ricorso), delle pentole e delle stoviglie, dell'armadio 2 ante in ciliegio, di una scarpiera in ciliegio a 3 ante, dell'acquario ornamentale con mobile, del mobile tv in legno, del materasso del divano letto;
- danni alle apparecchiature elettroniche: televisore LCD Sony, consolle Microsoft Xbox 360 con accessori, microfono, chitarra Guitar Hero, consolle Sony Playstation 2 con accessori, n. 3
Cavi HDMI, schermo per computer, 2 stampanti, tastiera PS2, mouse usb 5 tasti Trust con filo, impianto audio per computer, caricabatteria usb, caricabatterie per Blackberry, consolle Nintendo
Wii con accessori, Nintendo Wii Balance Board, consolle portatile con 1 batteria e caricabatterie, telefono cordless, telefono cellulare Samsung Z500 con caricabatterie e cavo usb, 2 cavi mini usb
7 e 1 cavo micro usb, tagliasiepi senza fili, trapano avvitatore con batteria e caricabatteria, aspirapolvere Vorwerk Folletto con accessori;
- danni alle suppellettili presenti nel seminterrato allagato: n. 4 dizionari, enciclopedia Le
Garzantine 28 volumi;
Codice Civile, collana di libri Harry Potter, circa 100 romanzi autori vari, farmaci vari, circa 30 libri di cucina, albero di Natale completo di addobbi, tapis roulant meccanico, cyclette, giochi di società, nonché danni agli indumenti e alle scarpe;
- danni alle due automobili parcheggiate di fronte all'immobile: danni ai rivestimenti interni, alla centralina airbag, al motorino di avviamento della Opel Corsa, nonché danni ai rivestimenti interni e alla centralina airbag dell'Opel Astra.
Va premesso, quale criterio orientativo per la valutazione della risarcibilità dei danni richiesti, che costituisce principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Orbene, in ordine alla prova dei danni lamentati, va preliminarmente rilevato che la qualità della documentazione fotografica depositata dai ricorrenti è molto scarsa, in quanto non solo si tratta di fotografie in bianco e nero, ma le stesse sono anche molto scure e sgranate e, quindi, non idonee a raffigurare con precisione tutti beni elencati e i danni così come dedotti nel ricorso introduttivo.
Parimenti, dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco risulta solo la prova dell'allagamento totale del seminterrato, ma non anche quella del danneggiamento di tutti i beni così come dedotto in ricorso: nulla è stato verbalizzato in ordine all'altezza dell'acqua che ha invaso i locali al momento dell'intervento, né sono stati accertati e riportati danni al fabbricato, agli impianti o alle strutture, né, ancora, risultano elencati i singoli beni danneggiati e l'entità e la tipologia di danno riportato da ciascun bene, essendosi limitati gli agenti a verbalizzare che “i locali posti al piano seminterrato erano completamente allagati a causa delle intense precipitazioni e in considerazione di quanto esposto si provvedeva ad effettuare il prosciugamento. Serramenti, mobili e suppellettili di varia origine venivano danneggiati”.
8 Dalla prova testimoniale, poi, emerge unicamente la circostanza che l'acqua nel seminterrato aveva raggiunto l'altezza di un metro e mezzo circa (in tal senso le dichiarazioni del teste Pt_1
, cugino e nipote dei ricorrenti), ma nulla è stato riferito in merito alla presenza di pareti in
[...] cartongesso e al loro danneggiamento, nonché ai danni all'intonaco, alla pavimentazione ed agli impianti.
Con riferimento ai beni mobili presenti nel locale seminterrato e al loro danneggiamento, poi, tutti i testi si sono limitati a riferire genericamente che “tutti gli elettrodomestici, i mobili e i suppellettili erano ricoperti di fango…Ho visto tutto quello che è stato descritto nel ricorso…Ho aiutato a ripulire il seminterrato nei 10 giorni successivi all'evento…” (così le dichiarazioni del teste , ma in termini sostanzialmente analoghi anche le dichiarazioni degli altri testi). Tes_1
Tuttavia, sulla base di una valutazione globale del materiale probatorio, con riferimento ai danni al fabbricato e agli impianti, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, considerata la prova dell'integrale allagamento del seminterrato e la prova del raggiungimento del livello dell'acqua a oltre 1 mt, ritiene che possa certamente presumersi il danneggiamento agli intonaci delle pareti, per un'estensione di circa 110 mq. (specificamente allegata dai ricorrenti e non contestata dai convenuti) e il danneggiamento all'impianto elettrico.
La quantificazione di tali danni va operata, quanto al danno agli intonaci, tenuto conto dell'ampiezza dei locali, della presumibile vetustà delle pareti (in mancanza di prova dell'esecuzione di una pitturazione recente) e ritenendo che i lavori siano stati effettuati in economia (in mancanza di fatture), in € 2.000,00; e, quanto al danno al solo impianto elettrico
(in mancanza di prova dei danni all'impianto idraulico e all'impianto telefonico) in € 165,40, pari al valore della fattura depositata in atti per l'acquisto del materiale elettrico, attesa la mancanza di prova di altri specifici danni subiti all'impianto elettrico, nonché la mancanza di prova circa lo stato preesistente e la vetustà dello stesso.
Va riconosciuto in favore dei ricorrenti anche il lamentato danno per la distruzione della serranda di accesso al seminterrato, evincibile dalle foto depositate (riconosciute dal teste Tes_2
). Tale danno, tuttavia, tenuto conto della presumibile vetustà della serranda danneggiata,
[...] va liquidato equitativamente nella misura dell'80% di quanto richiesto in ricorso e riportato nella relativa fattura (n. 65 del 26.11.2011, versata in atti e relativa all'integrale sostituzione della serranda e del suo motore elettrico), ossia nella misura di € 532,40 (pari all'80% di € 665,50).
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danneggiamento della veranda di alluminio e vetro, per la cui sostituzione risulta allegata agli atti una fattura di €
1.870,01, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito della sua esistenza al momento dell'evento, né essa si evince dalle fotografie in atti.
9 Parimenti, non è possibile riconoscere ai ricorrenti alcun risarcimento per i lamentati danni al caminetto, alle soglie di marmo, alle pareti in cartongesso e alla pavimentazione, atteso che nessuno dei testimoni ha riferito il verificarsi di tali danni e essi non risultano neppure dalle fotografie depositate. Per completezza va evidenziato, con riferimento al caminetto in muratura, che dalle foto in atti emerge un marginale scostamento della cornice in mattoncini su uno dei lati;
tuttavia, agli atti non vi è nessuna prova della sua integrità al momento dell'allagamento e del suo danneggiamento a causa dell'evento per cui è causa.
Per quanto concerne i danni al mobilio, occorre ribadire la genericità delle dichiarazioni dei testi sul punto, la scarsissima visibilità delle immagini raffigurate nelle foto allegate al ricorso, nonché la genericità del riferimento ai mobili e alle suppellettili contenuto nella verbalizzazione dei Vigili del Fuoco.
Tuttavia, osserva il Collegio che dalla documentazione fotografica allegata al ricorso può ricavarsi la prova di un danneggiamento dei mobili della cucina; a supporto, i ricorrenti hanno anche depositato una fattura di acquisto della cucina n. 01074A del 14.11.2011 dell'importo di €
1.700,00. Tale danno, tuttavia, non può essere liquidato nell'intero importo richiesto, attesa la mancanza di prova dell'effettiva entità del danno subito dai mobili della cucina (se totale distruzione o danneggiamento riparabile), la mancanza di prova della coincidenza tra i beni danneggiati e quelli riacquistati e, comunque, l'evidente la vetustà e l'usura dei mobili raffigurata nelle fotografie. Ritiene, quindi, il Collegio, per le ragioni anzidette, di poter liquidare equitativamente un importo pari al 50% di quanto riportato in fattura, ossia l'importo di € 850,00.
Nessun risarcimento può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti per il danneggiamento degli altri mobili (armadio, scarpiera, acquario, ecc.), attesa la mancanza di prova della loro presenza nel seminterrato al momento dell'allagamento e la mancanza di prova del loro danneggiamento.
Con riferimento ai lamentati danni alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici i ricorrenti hanno depositato la fattura n. 315 00209 dell'8.1.2012 per l'acquisto di un apparecchio aerosol, la fattura n. 4 del 1.2.2011 per l'acquisto di un'antenna tv, la fattura n.
315 08694 del 27.12.2011 per l'acquisto di accessori vari e, infine, la fattura n. 315 07575 del
27.11.2011 per l'acquisto di vari elettrodomestici.
Questo Collegio, in proposito, rileva che non vi è nessuna prova che i suddetti beni fossero effettivamente presenti e funzionanti nei locali seminterrati al momento dell'allagamento: i testi escussi, infatti, nulla hanno riferito sul punto, essendosi limitati a dichiarare il danneggiamento “di suppellettili e oggetti vari”, con la sola eccezione del teste , il quale ha aggiunto di Parte_1
aver visto il frigorifero che galleggiava;
né a diversa conclusione può indurre la documentazione fotografica, nella quale i beni danneggiati sono raffigurati in modo poco chiaro e confuso.
10 Per le carenze probatorie testé evidenziate, pertanto, ritiene il Collegio che la relativa domanda di risarcimento del danno vada rigettata, ad eccezione della richiesta di risarcimento per i danni subiti al frigorifero, per il quale, stante la prova della presenza nei locali e del danneggiamento e considerata la mancanza di prova della marca, della tipologia e della vetustà, il
Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa la somma di € 200,00.
Per analoghe ragioni, il Collegio ritiene che possa essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno subito al materasso del divano letto: nelle foto allegate al ricorso
(riconosciute dai testi), infatti, è raffigurata la presenza del divano letto e del materasso e, attesa l'entità dell'allagamento riferita dai testi (circa 1,5 mt.) può presumersi che esso sia stato danneggiato, in quanto ricoperto dall'acqua. In mancanza di specifica fattura, quindi, il Collegio ritiene di procedere anche per il danneggiamento di tale bene con una liquidazione equitativa nella misura di € 200,00.
Sempre con riferimento ai beni presenti all'interno del seminterrato ed andati distrutti, ritiene il Collegio che non è possibile riconoscere ai ricorrenti i costi sostenuti dopo l'evento per l'acquisto delle derrate alimentari (riportati negli scontrini allegati al ricorso), attesa la genericità delle dichiarazioni dei testi sul punto e la mancanza di prova delle derrate effettivamente presenti nella dispensa al momento dell'evento e danneggiate a causa dell'allagamento.
Possono, invece, essere riconosciuti i costi sostenuti per l'acquisto del materiale necessario alla pulizia dei locali (guanti, stivali in gomma, sacchi immondizia, spazzoloni, etc…), quantificati sulla base degli importi riportati negli scontrini in atti in € 183,28: la teste ha, Tes_1
infatti, dichiarato di essersi recata personalmente a comprare il materiale occorrente per la pulizia e gli scontrini ne attestano l'effettivo costo.
In merito agli altri danni alle suppellettili presenti nei locali, come già evidenziato, le dichiarazioni dei testi sono state estremamente generiche;
tuttavia, poiché dalle foto in atti si evince la presenza nei locali e il danneggiamento di alcuni beni, seppure non tutti chiaramente distinguibili (ad esempio, di una chitarra, di alcuni libri, di una vaporella, di un microonde), il
Collegio, in presenza dei deficit probatori già evidenziati e della vetustà dei beni, ritiene di poter liquidare equitativamente la somma di € 600,00.
Vanno, invece, integralmente riconosciuti ai ricorrenti i danni rivendicati per i beni mobili registrati, ossia i danni subiti dalla Opel Astra e dalla Opel Corsa parcheggiate di fronte l'abitazione al momento dell'alluvione: dai documenti in atti risulta, infatti, la titolarità delle vetture in capo al de cuius dei ricorrenti e i testi escussi hanno confermato il danno da esse subito
(cfr. le dichiarazioni del teste , la quale ha riferito sul capo 9: “…sì è vero, anche le Testimone_3
vetture che erano parcheggiate sul piano strada si presentarono coperte di fango e non
11 utilizzabili”; nonché quelle del teste , il quale ha, a sua volta, riferito che “è stato Parte_1 chiamato un carro attrezzi per trasportare le vetture presso la concessionaria Opel”). Le testimonianze, inoltre, trovano ulteriore conferma nelle 3 fatture allegate alla produzione documentale, relative alla riparazione e pulizia della Opel Astra e alla pulizia e riparazione della centralina della In presenza della prova del danno richiesto, ai ricorrenti va liquidata, CP_4
a tale titolo, la somma indicata nelle predette fatture, compatibile con i danni presumibilmente subiti dalle vetture, pari ad € 1.056,80.
Nell'atto introduttivo è stato, infine, chiesto anche il risarcimento per il danno morale “per la paura subita nell'immediatezza dell'evento e per lo stato di tristezza e prostrazione conseguente ai danni alla proprietà”.
Osserva il Collegio che il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti risulta richiesto nell'atto introduttivo in modo indistinto e generico per ciascuno di essi, senza nessuna allegazione specifica in ordine ai fatti costitutivi e in particolare all'utilizzo concreto e quotidiano del seminterrato da parte di ciascun ricorrente e ciò considerato ancor più che esso era inserito all'interno della villetta costituente l'abitazione, la quale non risulta aver riportato danni a seguito dell'alluvione per cui è causa. Inoltre, tale danno risulta, comunque, sfornito di prova, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Dei danni così come accertati deve rispondere la sola . Controparte_2
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la va inoltre rilevato che, ai sensi Controparte_2 dell'art. 88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002 e della successiva delibera di Giunta
Regionale n. 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche, nonché i relativi compiti di polizia sono stati attribuiti dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli art. 1 legge regionale n. 14/2015 ed art. 1 legge regionale n. 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto su di sé tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (novembre 2011), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla Provincia.
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n. 56/2014, la CP_2
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province, è
[...] subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra
12 nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso…”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, con conseguente fenomeno Controparte_2 successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche
Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 26.8. 2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta esclusiva responsabile degli eventi dannosi occorsi ai ricorrenti o, meglio, delle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscono, senza che residui una possibilità di condanna solidale della
Provincia, per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria, salva una diversa regolazione nei rapporti interni tra gli Enti.
A quest'ultimo proposito, va, invero, evidenziato che, come ad esempio statuito da Cass. Sez.
2, n. 3236 del 7.2.2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della “res litigiosa”, solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1
c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3, mentre, nel caso che qui ci occupa, entrambi gli enti sono stati convenuti in due giudizi autonomi, poi riuniti tutti alla causa odierna), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna (cfr. TRAP sent. n. 4578/2022). Pt_5
Va, poi, esclusa anche la responsabilità concorrente del , in quanto Controparte_3
l'allegazione contenuta nel ricorso introduttivo circa l'ostruzione dei canali di scolo delle acque piovane non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti.
La va, dunque, condannata in via esclusiva al pagamento, in favore dei Controparte_2 ricorrenti, dell'importo di € 5.187,88, da ripartirsi in parti uguali tra loro, qualificatisi comproprietari senza ulteriori specificazioni delle quote di proprietà ovvero della specifica titolarità dei beni andati distrutti.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (21.11.2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli
13 interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite tra i ricorrenti e la CP_2
vanno compensate per ½; la restante metà (oltre la metà delle spese documentate) segue
[...] la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in favore dei ricorrenti.
Le spese di lite tra i ricorrenti e l' , nonché il Controparte_1
vanno interamente compensate tra tutte le parti, stante il tenore della Controparte_3
pronuncia nei loro confronti, che non esclude un eventuale accertamento di corresponsabilità nei rapporti interni con la . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti della dell' Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
e del , disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, in
[...] Controparte_3
parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 5.187,88, da liquidarsi nella misura di un terzo per ciascuno di essi, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (21.11.2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, VA e Cpa come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite tra i ricorrenti, l' Controparte_1
e il .
[...] Controparte_3
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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