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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3089 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 8.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
quale titolare dell'omonima ditta rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MALET Parte_1
MAURIZIO RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL RAPP.TE P.T. rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data
13.06.2024 notifica a mezzo raccomandata a/r dall' di , dell'ordinanza ingiunzione CP_1 Controparte_1 CP_ n. 0l-0021356897 -relativa ad atto di accertamento n. 7201.25/02/2020 004 1694 del 25.02.2020 per CP_ l'anno 2016-; ordinanza ingiunzione n. 0l-001438467 -relativa ad atto di accertamento n.
7201.24/10/2018.0197199 del 24.10.2018 per l'anno 2017- e rettifica accertamento N. CP_ 7201.25/02/2020.0041692 del 25.02.2020 -relativa all'accertamento del 23.3.2020 per l'anno 2015- con le quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.269,10 ( = € 1.264,05 ANNO
2016 + € 2.713,05 ANNO 2017 + € 292,00 ANNO 2015), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ed eccepiva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria ai sensi della L. N. 689/81 art. 14 ed in via subordinata l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria di parte avversa;
CP_ instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la rettifica accertamento n. CP_ 7201.25/02/2020.0041692 del 25/02/2020 relativa all'accertamento del 23.3.2020 (relativo all'anno
2015) era stata annullata per stralcio ex lege 197/2022 mentre con riferimento agli altri atti deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art 14 L 689/91 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del CP_ procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del 15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta contestata (ovvero il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in quella sede;
Il decreto 8/2016 ha disposto l'applicabilità alle fattispecie oggetto di depenalizzazione delle disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili (cfr art 6) e la neointrodotta disciplina anche “ alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (art 8) disciplinando, all'art 9,
l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, degli atti alle autorità amministrative competenti (cfr art 9 comma 1)
L'art 9 del decreto ha inoltre disposto, al comma 4, che “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” ed al comma 6 che “Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'art 14 della legge 689/81 , la cui applicazione parte ricorrente invoca, dispone invece che “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Come osservato in precedenti di merito anche di questo stesso Tribunale, l'elemento che differenzia la disciplina introdotta dall'art. 9 comma 4 del D. lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 sta proprio nel fatto che, mentre l'art 14 L 689/81 prevede -quale conseguenza dell'inosservanza del termine di 90 giorni fissato per la notificazione degli estremi della violazione- quello dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'art 9 del dlgs 8/2016 non prevede questo medesimo effetto;
La mancata previsione di termini perentori appare voluta dal legislatore considerando che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto 8/2016, sarebbero stati trasmessi alle autorità amministrative, in un breve arco temporale, numerosissimi procedimenti penali non ancora definiti e pertanto, proprio al fine di evitare effetti estintivi delle obbligazioni di pagamento, il legislatore ha omesso di collegare effetti decadenziali al mancato rispetto dei termini che vanno pertanto intesi come ordinatori e quindi meramente accelleratori;
D'altro canto il fatto che l'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, come modificato in sede di conversione con la
L.85/2023, abbia previsto che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023” gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione” non porta a diversa conclusione considerando che la novella modifica i termini per la notifica delle violazioni ma neanche collega effetti decadenziali alla loro inosservanza;
Va respinta anche che l'eccezione di prescrizione sollevata considerando che, con riferimento all' ordinanza-ingiunzione n. OI-002135897, la prescrizione è stata interrotta in data 20.03.2020 dalla notifica CP_ dell'atto di accertamento della violazione 7201.25/02/2020.0041694 del 25/02/2020 (anno 2016) e che con riferimento all' ordinanza-ingiunzione n. OI-001438467 la prescrizione è stata interrotta in data CP_ 21.12.2018 dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione 7201.24/10/2018.0197299 del
24/10/2018 relativo all' anno 2017;
Tra il 24/10/2018 ed il 13.6.24 (data della notifica della O.I. opposta) la prescrizione è rimasta sospesa dapprima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi per l'ulteriore periodo di complessivi 311 gg. per effetto della legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid
La controvertibilità e complessità della materia consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3089 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
08/05/2025 Il Giudice Controparte_1
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 8.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
quale titolare dell'omonima ditta rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MALET Parte_1
MAURIZIO RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL RAPP.TE P.T. rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data
13.06.2024 notifica a mezzo raccomandata a/r dall' di , dell'ordinanza ingiunzione CP_1 Controparte_1 CP_ n. 0l-0021356897 -relativa ad atto di accertamento n. 7201.25/02/2020 004 1694 del 25.02.2020 per CP_ l'anno 2016-; ordinanza ingiunzione n. 0l-001438467 -relativa ad atto di accertamento n.
7201.24/10/2018.0197199 del 24.10.2018 per l'anno 2017- e rettifica accertamento N. CP_ 7201.25/02/2020.0041692 del 25.02.2020 -relativa all'accertamento del 23.3.2020 per l'anno 2015- con le quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.269,10 ( = € 1.264,05 ANNO
2016 + € 2.713,05 ANNO 2017 + € 292,00 ANNO 2015), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ed eccepiva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria ai sensi della L. N. 689/81 art. 14 ed in via subordinata l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria di parte avversa;
CP_ instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la rettifica accertamento n. CP_ 7201.25/02/2020.0041692 del 25/02/2020 relativa all'accertamento del 23.3.2020 (relativo all'anno
2015) era stata annullata per stralcio ex lege 197/2022 mentre con riferimento agli altri atti deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art 14 L 689/91 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del CP_ procuratore dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del 15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta contestata (ovvero il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in quella sede;
Il decreto 8/2016 ha disposto l'applicabilità alle fattispecie oggetto di depenalizzazione delle disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili (cfr art 6) e la neointrodotta disciplina anche “ alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (art 8) disciplinando, all'art 9,
l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, degli atti alle autorità amministrative competenti (cfr art 9 comma 1)
L'art 9 del decreto ha inoltre disposto, al comma 4, che “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” ed al comma 6 che “Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'art 14 della legge 689/81 , la cui applicazione parte ricorrente invoca, dispone invece che “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Come osservato in precedenti di merito anche di questo stesso Tribunale, l'elemento che differenzia la disciplina introdotta dall'art. 9 comma 4 del D. lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 sta proprio nel fatto che, mentre l'art 14 L 689/81 prevede -quale conseguenza dell'inosservanza del termine di 90 giorni fissato per la notificazione degli estremi della violazione- quello dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'art 9 del dlgs 8/2016 non prevede questo medesimo effetto;
La mancata previsione di termini perentori appare voluta dal legislatore considerando che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto 8/2016, sarebbero stati trasmessi alle autorità amministrative, in un breve arco temporale, numerosissimi procedimenti penali non ancora definiti e pertanto, proprio al fine di evitare effetti estintivi delle obbligazioni di pagamento, il legislatore ha omesso di collegare effetti decadenziali al mancato rispetto dei termini che vanno pertanto intesi come ordinatori e quindi meramente accelleratori;
D'altro canto il fatto che l'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, come modificato in sede di conversione con la
L.85/2023, abbia previsto che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023” gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione” non porta a diversa conclusione considerando che la novella modifica i termini per la notifica delle violazioni ma neanche collega effetti decadenziali alla loro inosservanza;
Va respinta anche che l'eccezione di prescrizione sollevata considerando che, con riferimento all' ordinanza-ingiunzione n. OI-002135897, la prescrizione è stata interrotta in data 20.03.2020 dalla notifica CP_ dell'atto di accertamento della violazione 7201.25/02/2020.0041694 del 25/02/2020 (anno 2016) e che con riferimento all' ordinanza-ingiunzione n. OI-001438467 la prescrizione è stata interrotta in data CP_ 21.12.2018 dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione 7201.24/10/2018.0197299 del
24/10/2018 relativo all' anno 2017;
Tra il 24/10/2018 ed il 13.6.24 (data della notifica della O.I. opposta) la prescrizione è rimasta sospesa dapprima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi per l'ulteriore periodo di complessivi 311 gg. per effetto della legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid
La controvertibilità e complessità della materia consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3089 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
08/05/2025 Il Giudice Controparte_1
Dott.ssa Raffaella Caporale