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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1491/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2023 promossa da:
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BATTISTELLI MIRKO giusta procura in atti;
attrice contro
) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TALAMONTI ANTONIO giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice deduceva di avere stipulato, in data
31.03.2019, un contratto di servizi logistici integrati con la ditta S.L. avente ad oggetto “il CP_2
servizio di stoccaggio, conservazione e preparazione e altri trasporti da definire di volta in volta” di prodotti congelati con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e tacito rinnovo annuale salvo disdetta, da comunicarsi con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di scadenza. Spiegava di aver stipulato tale accordo in vista della conclusione del contratto di agenzia con deposito di merci e servizi accessori con la ditta New Catering S.r.l., sottoscritto in data 05.04.2019, al fine di avere a disposizione le strutture frigorifere della convenuta per il deposito dei prodotti congelati forniti dalla New Catering S.r.l. prima di effettuarne la consegna ai clienti finali.
Aggiungeva che il contratto concluso tra le parti era stato tacitamente rinnovato di anno in anno sino al
2022 ma che, in data 17.05.2022, l'odierna convenuta comunicava la disdetta contrattuale - asserendo che, nonostante i solleciti, non erano mai state rispettate le indicazioni di far pervenire merce correttamente separata con un minimo quantitativo pari a ½ pallet – e stabiliva il termine di trenta giorni per la sospensione del servizio nonché un preavviso di 36 ore per gli ordini da evadere da quel momento in poi. Continuava spiegando che, a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, il giorno seguente la convenuta concedeva all'attrice il termine di tre mesi prima della sospensione del servizio;
tuttavia, stante la ritenuta arbitraria modifica delle condizioni contrattuali – avendo la convenuta imposto che l'ordine della merce da evadere fosse comunicato con un preavviso di 36 ore e non, come sino a quel momento, il giorno prima o il giorno stesso dell'evasione - in data 19.05.2022 l'attrice comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto.
Ritenendo di aver subito, a seguito dell'illegittima cessazione del rapporto contrattuale da parte della convenuta, un ingente danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per continuare ad adempiere alle obbligazioni pattuite con la New Catering S.r.l., agli investimenti rimasti inutilizzati e ai mancati guadagni
– danno quantificato nel complessivo importo di € 317.468,43 - concludeva chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della ditta per le Controparte_3 Controparte_1
motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto condannare la ditta convenuta a risarcire alla ditta attrice
tutti i danni come sopra distinti e quantificati e per la precisione: DANNO EMERGENTE: euro
154.400,37, Danno emergente: Costo di Trasporto Rimini - Martinsicuro euro 34.130,00; Danno
emergente: Servizi logistici non svolti euro 3.843,00; Danno emergente: Investimenti sostenuti divenuti
inutilizzabili euro 37.018,83; Danno emergente: Richiesta indennizzo patrimoniale per inadempimento
contrattuale da parte di New Catering s.r.l. per euro 79.408,54. CR ES euro 163.068,05
Periodo 19/05/2022 – 31/12/2022 euro 38.959,02 Periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 euro 124.109,00
DANNO NON PATRIMONIALE: REPUTAZIONE E IMMAGINE: € 50.000,00. Oltre interessi ai sensi della legge a far data dalla interruzione del rapporto contrattuale al saldo effettivo;
Condannare altresì la ditta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio oltre Iva, Cap e Controparte_3 spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inadempimento contrattuale della società attrice Controparte_3
consistente nel non averle mai consegnato le merci correttamente suddivise per tipologia e gruppo alimentare all'interno dei pellet di legno, in violazione degli artt.
4.2 e 4.3 del contratto;
nell'aver sempre inoltrato gli ordini senza congruo preavviso in violazione dell'art. 5 del contratto - rendendo così difficoltosa la tempestiva evasione - e nell'aver omesso di effettuare il ritiro e la sottoscrizione dei documenti di trasporto (d.d.t.), provocando disallineamenti tra le giacenze contabili e quelle fisiche della società convenuta. Alla luce di tale inadempimento – in aggiunta al mancato pagamento delle tariffe contrattualmente pattuite, avendo la società attrice chiesto dopo appena tre mesi dalla conclusione del contratto degli sconti sulle stesse – chiedeva che fosse accertata la legittimità della disdetta contrattuale per inadempimento dell'attrice, con il conseguente rigetto della domanda avversaria. Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 28.03.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il contratto stipulato tra le parti in data 31.03.2019 (citazione, doc. 2) ha ad oggetto la fornitura di servizi di logistica relativa ai prodotti commercializzati della società attrice. In particolare, all'art. 4 del contratto sono espressamente elencati i servizi di logistica svolti dal fornitore – odierno convenuto e, segnatamente,
“servizi di stoccaggio, conservazione e preparazione;
altri trasporti da definire di volta in volta”.
Prima di passare al merito della controversia, è utile premettere una breve panoramica sull'evoluzione della disciplina di tale contratto, solo di recente tipizzato dal Legislatore.
Ebbene, il contratto di logistica è un negozio in forza del quale un soggetto, il fornitore di servizi logistici,
assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, il committente, con organizzazione dei mezzi a proprio carico, obbligandosi quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Per anni, il contratto di servizi logistici integrati – molto diffuso nella prassi commerciale – è stato considerato una figura atipica mista, contenente in sé gli elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto,
deposito, trasporto, somministrazione).
Com'è noto, in tali ipotesi "la relativa disciplina va individuata in quella risultante dalle norme
del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria
dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che
sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali
si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente" (Cass. SSUU, n. 11656/2008).
In altri termini, era la prestazione contrattuale caratterizzante del contratto a determinare la disciplina normativa applicabile al rapporto contrattuale misto, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti allo schema contrattuale.
In base alla teoria dell'assorbimento o della prevalenza, a detto contratto innominato si applicava, dunque,
la disciplina del tipo contrattuale nel cui schema erano riconducibili gli elementi prevalenti, integrata, se del caso, con alcune altre specifiche norme relative ad altre tipologie contrattuali, ove compatibili (Cass.,
Sez. II, n. 22828/2012).
Al riguardo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che "il contratto per «servizi logistici integrati»
costituisce una figura unitariamente riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica
dell'appalto: sicché l'unico schema legale applicabile in concreto è quello dettato dagli artt. 1655 e
seguenti del Codice civile (cfr. Trib. Milano, n. 10185 del 15 settembre 2006, sostanzialmente conforme
App. Bologna, 05/02/1997). Come anticipato, il Legislatore ha, di recente, tipizzato il contratto di logistica come una species del contratto di appalto di servizi, introducendo con la legge di bilancio 2021 all'art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234, poi sostituito dall'art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79, l'art. 1677 bis c.c. del c.c., che prevede: “Se l'appalto ha per
oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione,
trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto
alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La norma, se da un lato specifica in modo puntuale i servizi la cui prestazione è oggetto dell'appalto, dall'altro si limita a sottolineare la necessità di applicare le norme inerenti al contratto di trasporto unicamente all'attività di trasferimento di cose;
conseguentemente, per quanto concerne la disciplina applicabile alle ulteriori prestazioni elencate nell'art. 1677-bis – che rappresenta un'integrazione della più generale disciplina dettata dall'art. 1677 c.c. in tema di “prestazione continuativa o periodica di servizi”
– ad esse trovano applicazione le norme previste per il contratto di appalto e per il contratto di somministrazione.
Fatta tale premessa sull'inquadramento del contratto concluso tra le parti e passando al merito della controversia, la domanda di risarcimento del danno proposto da parte attrice non potrà essere accolta per i motivi che seguono.
La principale questione controversa concerne la legittimità della disdetta del contratto di servizi logistici effettuato dalla convenuta.
Ebbene, l'art. 14 del contratto prevede che “1. Il presente contratto ha durata dalla data del 01/04/2019
e terminerà alla data del 31/12/2019. 2. Qualora nessuna delle due parti comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o pec da inviarsi con preavviso di almeno un mese rispetto alla data
di scadenza, il contratto si intenderà prorogato fino alla data del 31/12/2020 e così ad ogni scadenza in
caso di mancata disdetta si intenderà rinnovato di anno in anno”.
La disdetta contrattuale esercitata dalla società convenuta con mail del 17.05.2022 – con cui la stessa ha anche comunicato all'attrice la volontà di interrompere il servizio entro 30 giorni e di ricevere gli ordini con un preavviso di 36 ore (citazione, doc. 7) – non può ricondursi alla clausola contrattuale richiamata in quanto la stessa prevede la facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto per l'anno successivo garantendo, tuttavia, il servizio fino al termine dell'anno.
Né può la stessa ricondursi ad un recesso esercitato dal fornitore – convenuto, non essendo previsto nel contratto concluso tra le parti il recesso convenzionale e non trovando applicazione la norma sul recesso dettata dall'art. 1671 c.c. in materia di appalto, che concerne esclusivamente l'ipotesi di recesso unilaterale del contratto da parte del committente. La disdetta esercitata dalla società convenuta con pec del 17.05.2022, anche alla luce delle contestazioni ivi contenute circa le modalità di organizzazione della merce da parte della società attrice, deve essere qualificata quale risoluzione per inadempimento del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., salvo il caso in cui la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del Giudice la valutazione, tra le altre, della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso;
conseguentemente, una volta accertata l'esistenza del contratto, occorre indagare se esista l'allegato inadempimento e se l'inadempimento sia grave, avuto riguardo all'interesse della controparte, ex art. 1455 c.c.
Ritiene la convenuta che l'inadempimento della si sia concretizzato nel mancato rispetto Controparte_1 della tempistica degli ordini – non comunicati con congruo anticipo al fornitore, in violazione dell'art.
5.1.1 del contratto -, nel non aver mai consegnato alla le merci suddivise per omogeneità CP_3 tipologica e di gruppo alimentare all'interno dei pellet in legno, in violazione degli artt.
4.2 e 4.3 del contratto oltre che nel mancato ritiro dei d.d.t. e nel pagamento delle tariffe contrattualizzate in misura ridotta di oltre il 50%.
Principiando con il mancato rispetto della tempistica degli ordini, l'art. 5 del contratto prevede che “5.1
Al fine di consentire al fornitore l'organizzazione die mezzi, degli strumenti, degli impianti, delle attrezzature, delle risorse e di quant'altro eventualmente necessario allo svolgimento dei servizi ad esso affidati nell'esecuzione del presente accordo, il committente si impegna a:
5.1.1 approntare e comunicare per iscritto e con congruo anticipo al fornitore gli ordini di magazzino indicando tutte le informazioni necessario per l'espletamento del sevizio”.
Occorre rilevare come la società convenuta non abbia mai contestato all'attrice il mancato rispetto di un
“congruo anticipo” nella comunicazione degli ordini prima della mail di disdetta del contratto del
17.05.2022, con la quale per la prima volta chiedeva un preavviso di 36 ore per l'effettuazione degli stessi.
Parte convenuta, infatti, allega ma non prova ulteriori contestazioni o rimostranze in merito alle tempistiche dell'inoltro degli ordini e le produzioni documentali sul punto (comparsa, doc. 10 e 11) riguardano comunicazioni intercorse con altre ditte che esulano dal rapporto contrattuale oggetto di causa.
Deve dunque concludersi che le tempistiche e modalità nell'effettuazione degli ordini adottate per tre anni
– in forza delle quali la convenuta comunicava l'ordine all'attrice di pomeriggio ed il giorno seguente, in mattina, avveniva l'evasione dell'ordine - rispettavano il “congruo anticipo” contrattualmente pattuito.
D'altro canto, se così non fosse, già per tale aspetto, non si spiegherebbe la ragione per cui la convenuta, alla scadenza contrattuale del contratto, invece di comunicare la disdetta – così come era sua facoltà –
abbia deciso di rinnovare, per ben tre anni, il rapporto.
Per quanto concerne la contestazione circa la consegna di merce non correttamente separata e con un minimo quantitativo di ½ pellet, tale modalità di consegna delle merci non è oggetto di alcuna clausola del contratto di logistica concluso tra le parti, né risulta da altra pattuizione scritta intervenuta tra le stesse
(in particolare, gli artt.
4.2 e 4.3 del contratto richiamati dalla convenuta concernono genericamente le modalità di determinazione degli aspetti gestionali ed organizzativi dei servizi). In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi di parte convenuta per cui tale modalità di consegna fosse stata concordata verbalmente sin dall'inizio con l'odierna attrice e con la New Catering s.r.l. – ragion per cui la stessa, già
a pochi mesi di distanza dalla conclusione del contratto di logistica, contestava a quest'ultime che “le merci sono state inviate miste” e che “la merce è arrivata completamente mischiata” (comparsa, doc. 1
e 2) - la convenuta avrebbe ben potuto disdire tempestivamente il contratto in forza dell'art. 14 sopra richiamato, evitandone il tacito rinnovo.
Discorso analogo può farsi relativamente all'asserito inadempimento consistente nel mancato pagamento dell'esatto importo delle tariffe contrattualizzate. Al riguardo occorre evidenziare che, per stessa ammissione della convenuta, dopo appena tre mesi dalla conclusione del contratto la stessa concedeva uno sconto alla società attrice sulla tariffa mensile del servizio di stoccaggio, sconto che si prolungava anche per tutto il 2020 (comparsa, doc. 13).
Anche nel corso dell'anno 2021 la società attrice chiedeva che le venisse ulteriormente applicata la tariffa ridotta, richiesta tuttavia non accolta dalla (comparsa, doc. 14, 15, 16 e 17). Controparte_3
Non può non rilevarsi come, nel caso in cui l'odierna convenuta avesse ritenuto il pagamento dell'importo in misura ridotta un inadempimento contrattuale, avrebbe ben potuto disdire tempestivamente il contratto, in forza dell'art. 14 sopra richiamato, evitandone, così, il tacito rinnovo. Circostanza che, di fatto, non si
è verificata per nessuno dei tre anni in cui l'attrice non ha pagato la tariffa mensile contrattualmente pattuita.
Infine, relativamente all'asserito mancato ritiro e firma dei documenti di trasporto (d.d.t.) da parte della società attrice, tale inadempimento non risulta in alcun modo provato, né tempestivamente contestato,
dalla convenuta.
Alla luce delle su esposte argomentazioni, la disdetta contrattuale esercitata dalla società convenuta il
17.05.2022 deve ritenersi illegittima.
Ciò posto e passando alla analisi della richiesta di risarcimento, la stessa non potrebbe tuttavia essere accolta in quanto non risultano adeguatamente provati – da parte dell'attrice - gli asseriti danni lamentati.
Principiando con le voci di danno patrimoniale, l'attrice sostiene di aver subito – a seguito dell'illegittima disdetta contrattuale da parte della convenuta e della conseguente indisponibilità del deposito ove conservare le merci congelate - un danno emergente di 34.130,00 euro per i costi di trasporto sostenuti per la ricezione delle merci congelate direttamente dal deposito della New Catering s.r.l. di Rimini sino alla sede di Martinsicuro (TE), trasporto effettuato dall'attrice stessa con mezzi propri dal 19.05.2022 al
30.06.2022 e dalla società dal mese di luglio a mese di dicembre 2022 Controparte_4
(comparsa, doc. 15).
L'art. 1227, comma 2, c.c. prevede che “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cassazione civile, sez. VI,
n. 25750/2018).
Nel caso che ci occupa parte attrice, al fine di evitare i costi sostenuti per il trasporto giornaliero della merce congelata per il tratto Rimini - Martinsicuro, avrebbe ben potuto concludere un nuovo contratto con un'altra ditta in zona al fine di reperire un deposito sostitutivo di quello della anche Controparte_3 in considerazione del preavviso di tre mesi che quest'ultima le aveva dato prima dell'interruzione del servizio. Di tale comportamento attivo che avrebbe evitato l'asserito danno patrimoniale lamentato dall'attrice non vi è prova, con la conseguenza che andrà escluso il diritto al risarcimento.
Per quanto concerne la somma di 3.843,00 euro corrisposta dall'attrice alla convenuta in asserita eccedenza rispetto all'attività di logistica svolta – avendo essa attrice risolto il contratto il 17.05.2022 ed avendo invece la convenuta richiesto il pagamento dei servizi anche per il mese di giugno e luglio 2022 - la stessa non potrà essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale in forza dell'art. 14 del contratto concluso tra le parti, che prevede: “Alla cessazione del contratto, per qualsiasi ragione la stessa sia intervenuta, la restituzione di tutti i prodotti in deposito presso il fornitore avverrà secondo i tempi e le
modalità da concordare tra le parti. Resta espressamente inteso che la restituzione dei prodotti avverrà
previo pagamento da parte del committente degli importi ancora dovuti al fornitore quale corrispettivo
per i servizi resi secondo le tariffe previste nel presente contratto, maturati, ancorché non scaduti, di
quelli a scadere e di quelli in corso di fatturazione fino allo svolgimento delle ultime operazioni di carico, restando inteso che al momento della cessazione del contratto per qualsiasi ragione, viene meno il
beneficio del termine concesso per il pagamento dovendosi intendere tutti i crediti immediatamente esigibili”.
È pacifico tra le parti che le merci congelate depositate presso il magazzino della convenuta siano state ritirate dalla New Catering s.r.l. il 5.07.2022 e dunque, in forza della clausola contrattuale richiamata, gli importi dovuti sino alla data di ultimazione delle operazioni di carico sono dovuti, a prescindere dall'intervenuta risoluzione contrattuale.
In merito agli investimenti sostenuti per l'attività di agenzia con deposito divenuti inutilizzabili a seguito della risoluzione contrattuale tra e New Catering s.r.l. - per cui l'attrice sostiene di aver CP_1
subito un danno patrimoniale pari ad euro 37.018,83 - deve rilevarsi che anche tale danno non sia risarcibile dalla convenuta in quanto frutto della negligenza (o comunque della mancata attivazione) della la quale non si è in alcun modo adoperata per cercare un deposito alternativo a quello Controparte_1 della per le merci congelate fornitegli dalla New Catering s.r.l. e, dunque, per continuare Controparte_3 ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto concluso con quest'ultima. Anche per tale voce di danno trova, dunque, applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c., con la conseguenza che è escluso il diritto al risarcimento.
Per quanto concerne, infine, il danno emergente costituito dalla richiesta di indennizzo patrimoniale per inadempimento contrattuale avanzato dalla New Catering s.r.l., pari all'importo di 79.408,54 euro, lo stesso non risulta adeguatamente provato da quest'ultima, essendovi agli atti una pec contenente solo un elenco degli asseriti danni subiti (citazione, doc. 20) e mancando la prova dell'effettivo esborso dell'indennizzo alla New Catering s.r.l.
In ogni caso, tale danno patrimoniale non è direttamente riconducibile alla convenuta in quanto la New
Catering s.r.l., nella pec richiamata, imputa il danno in parte a condotte della stessa attrice (per quanto concerne le “differenze inventariali” e la “merce non commercializzate poiché con scadenza superata”), in parte ai costi sostenuti per il trasporto giornaliero della merce da Rimini a Martinsicuro, trasporto che,
come detto, l'attrice avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, ovvero trovando un deposito sostitutivo a quello della nella zona di interesse. Controparte_3
Passando alla somma di 163.068,05 euro richiesta a titolo di danno da mancato guadagno, la stessa non potrà essere riconosciuta per i motivi che seguono.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cassazione
n. 24632/2015 e n. 11254/2011).
Premesso il detto onere probatorio gravante sull'asserito danneggiato, lo stesso non è stato soddisfatto, essendosi parte attrice limitata a produrre una perizia di parte (citazione, all. 16) ed i mastri contabili relativi ai fatturati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (citazione, all. 5 e 6).
In altri termini, non vi è la prova che – in base alla regola del più probabile che non – in assenza della disdetta contrattuale, l'attrice avrebbe avuto l'utile di cui, oggi, richiede il risarcimento. Pertanto, non potendosi affermare che l'asserito mancato guadagno sia direttamente ed immediatamente riconducibile al comportamento della convenuta, è ovvio che lo stesso non potrebbe essere liquidato.
Infine, è accertato negativamente il danno all'immagine ed alla reputazione. Questo, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Nel caso di specie parte attrice non ha soddisfatto l'onere di allegazione su di essa gravante, limitandosi a richiamare la perizia di parte (citazione, all. 16) che, circa il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione economica, riporta scarne affermazioni prive di fondamento giuridico. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla disdetta contrattuale da parte della società convenuta non potrà trovare accoglimento.
In ragione del principio della soccombenza, le spese di lite andranno poste a carico della parte attrice e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e del numero ed importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1491 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 8.964,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 14.04.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2023 promossa da:
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. BATTISTELLI MIRKO giusta procura in atti;
attrice contro
) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TALAMONTI ANTONIO giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice deduceva di avere stipulato, in data
31.03.2019, un contratto di servizi logistici integrati con la ditta S.L. avente ad oggetto “il CP_2
servizio di stoccaggio, conservazione e preparazione e altri trasporti da definire di volta in volta” di prodotti congelati con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e tacito rinnovo annuale salvo disdetta, da comunicarsi con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di scadenza. Spiegava di aver stipulato tale accordo in vista della conclusione del contratto di agenzia con deposito di merci e servizi accessori con la ditta New Catering S.r.l., sottoscritto in data 05.04.2019, al fine di avere a disposizione le strutture frigorifere della convenuta per il deposito dei prodotti congelati forniti dalla New Catering S.r.l. prima di effettuarne la consegna ai clienti finali.
Aggiungeva che il contratto concluso tra le parti era stato tacitamente rinnovato di anno in anno sino al
2022 ma che, in data 17.05.2022, l'odierna convenuta comunicava la disdetta contrattuale - asserendo che, nonostante i solleciti, non erano mai state rispettate le indicazioni di far pervenire merce correttamente separata con un minimo quantitativo pari a ½ pallet – e stabiliva il termine di trenta giorni per la sospensione del servizio nonché un preavviso di 36 ore per gli ordini da evadere da quel momento in poi. Continuava spiegando che, a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, il giorno seguente la convenuta concedeva all'attrice il termine di tre mesi prima della sospensione del servizio;
tuttavia, stante la ritenuta arbitraria modifica delle condizioni contrattuali – avendo la convenuta imposto che l'ordine della merce da evadere fosse comunicato con un preavviso di 36 ore e non, come sino a quel momento, il giorno prima o il giorno stesso dell'evasione - in data 19.05.2022 l'attrice comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto.
Ritenendo di aver subito, a seguito dell'illegittima cessazione del rapporto contrattuale da parte della convenuta, un ingente danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per continuare ad adempiere alle obbligazioni pattuite con la New Catering S.r.l., agli investimenti rimasti inutilizzati e ai mancati guadagni
– danno quantificato nel complessivo importo di € 317.468,43 - concludeva chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nei confronti della ditta per le Controparte_3 Controparte_1
motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto condannare la ditta convenuta a risarcire alla ditta attrice
tutti i danni come sopra distinti e quantificati e per la precisione: DANNO EMERGENTE: euro
154.400,37, Danno emergente: Costo di Trasporto Rimini - Martinsicuro euro 34.130,00; Danno
emergente: Servizi logistici non svolti euro 3.843,00; Danno emergente: Investimenti sostenuti divenuti
inutilizzabili euro 37.018,83; Danno emergente: Richiesta indennizzo patrimoniale per inadempimento
contrattuale da parte di New Catering s.r.l. per euro 79.408,54. CR ES euro 163.068,05
Periodo 19/05/2022 – 31/12/2022 euro 38.959,02 Periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 euro 124.109,00
DANNO NON PATRIMONIALE: REPUTAZIONE E IMMAGINE: € 50.000,00. Oltre interessi ai sensi della legge a far data dalla interruzione del rapporto contrattuale al saldo effettivo;
Condannare altresì la ditta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio oltre Iva, Cap e Controparte_3 spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inadempimento contrattuale della società attrice Controparte_3
consistente nel non averle mai consegnato le merci correttamente suddivise per tipologia e gruppo alimentare all'interno dei pellet di legno, in violazione degli artt.
4.2 e 4.3 del contratto;
nell'aver sempre inoltrato gli ordini senza congruo preavviso in violazione dell'art. 5 del contratto - rendendo così difficoltosa la tempestiva evasione - e nell'aver omesso di effettuare il ritiro e la sottoscrizione dei documenti di trasporto (d.d.t.), provocando disallineamenti tra le giacenze contabili e quelle fisiche della società convenuta. Alla luce di tale inadempimento – in aggiunta al mancato pagamento delle tariffe contrattualmente pattuite, avendo la società attrice chiesto dopo appena tre mesi dalla conclusione del contratto degli sconti sulle stesse – chiedeva che fosse accertata la legittimità della disdetta contrattuale per inadempimento dell'attrice, con il conseguente rigetto della domanda avversaria. Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 28.03.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il contratto stipulato tra le parti in data 31.03.2019 (citazione, doc. 2) ha ad oggetto la fornitura di servizi di logistica relativa ai prodotti commercializzati della società attrice. In particolare, all'art. 4 del contratto sono espressamente elencati i servizi di logistica svolti dal fornitore – odierno convenuto e, segnatamente,
“servizi di stoccaggio, conservazione e preparazione;
altri trasporti da definire di volta in volta”.
Prima di passare al merito della controversia, è utile premettere una breve panoramica sull'evoluzione della disciplina di tale contratto, solo di recente tipizzato dal Legislatore.
Ebbene, il contratto di logistica è un negozio in forza del quale un soggetto, il fornitore di servizi logistici,
assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, il committente, con organizzazione dei mezzi a proprio carico, obbligandosi quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Per anni, il contratto di servizi logistici integrati – molto diffuso nella prassi commerciale – è stato considerato una figura atipica mista, contenente in sé gli elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto,
deposito, trasporto, somministrazione).
Com'è noto, in tali ipotesi "la relativa disciplina va individuata in quella risultante dalle norme
del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria
dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che
sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali
si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente" (Cass. SSUU, n. 11656/2008).
In altri termini, era la prestazione contrattuale caratterizzante del contratto a determinare la disciplina normativa applicabile al rapporto contrattuale misto, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti allo schema contrattuale.
In base alla teoria dell'assorbimento o della prevalenza, a detto contratto innominato si applicava, dunque,
la disciplina del tipo contrattuale nel cui schema erano riconducibili gli elementi prevalenti, integrata, se del caso, con alcune altre specifiche norme relative ad altre tipologie contrattuali, ove compatibili (Cass.,
Sez. II, n. 22828/2012).
Al riguardo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che "il contratto per «servizi logistici integrati»
costituisce una figura unitariamente riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica
dell'appalto: sicché l'unico schema legale applicabile in concreto è quello dettato dagli artt. 1655 e
seguenti del Codice civile (cfr. Trib. Milano, n. 10185 del 15 settembre 2006, sostanzialmente conforme
App. Bologna, 05/02/1997). Come anticipato, il Legislatore ha, di recente, tipizzato il contratto di logistica come una species del contratto di appalto di servizi, introducendo con la legge di bilancio 2021 all'art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234, poi sostituito dall'art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79, l'art. 1677 bis c.c. del c.c., che prevede: “Se l'appalto ha per
oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione,
trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto
alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La norma, se da un lato specifica in modo puntuale i servizi la cui prestazione è oggetto dell'appalto, dall'altro si limita a sottolineare la necessità di applicare le norme inerenti al contratto di trasporto unicamente all'attività di trasferimento di cose;
conseguentemente, per quanto concerne la disciplina applicabile alle ulteriori prestazioni elencate nell'art. 1677-bis – che rappresenta un'integrazione della più generale disciplina dettata dall'art. 1677 c.c. in tema di “prestazione continuativa o periodica di servizi”
– ad esse trovano applicazione le norme previste per il contratto di appalto e per il contratto di somministrazione.
Fatta tale premessa sull'inquadramento del contratto concluso tra le parti e passando al merito della controversia, la domanda di risarcimento del danno proposto da parte attrice non potrà essere accolta per i motivi che seguono.
La principale questione controversa concerne la legittimità della disdetta del contratto di servizi logistici effettuato dalla convenuta.
Ebbene, l'art. 14 del contratto prevede che “1. Il presente contratto ha durata dalla data del 01/04/2019
e terminerà alla data del 31/12/2019. 2. Qualora nessuna delle due parti comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o pec da inviarsi con preavviso di almeno un mese rispetto alla data
di scadenza, il contratto si intenderà prorogato fino alla data del 31/12/2020 e così ad ogni scadenza in
caso di mancata disdetta si intenderà rinnovato di anno in anno”.
La disdetta contrattuale esercitata dalla società convenuta con mail del 17.05.2022 – con cui la stessa ha anche comunicato all'attrice la volontà di interrompere il servizio entro 30 giorni e di ricevere gli ordini con un preavviso di 36 ore (citazione, doc. 7) – non può ricondursi alla clausola contrattuale richiamata in quanto la stessa prevede la facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto per l'anno successivo garantendo, tuttavia, il servizio fino al termine dell'anno.
Né può la stessa ricondursi ad un recesso esercitato dal fornitore – convenuto, non essendo previsto nel contratto concluso tra le parti il recesso convenzionale e non trovando applicazione la norma sul recesso dettata dall'art. 1671 c.c. in materia di appalto, che concerne esclusivamente l'ipotesi di recesso unilaterale del contratto da parte del committente. La disdetta esercitata dalla società convenuta con pec del 17.05.2022, anche alla luce delle contestazioni ivi contenute circa le modalità di organizzazione della merce da parte della società attrice, deve essere qualificata quale risoluzione per inadempimento del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., salvo il caso in cui la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del Giudice la valutazione, tra le altre, della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso;
conseguentemente, una volta accertata l'esistenza del contratto, occorre indagare se esista l'allegato inadempimento e se l'inadempimento sia grave, avuto riguardo all'interesse della controparte, ex art. 1455 c.c.
Ritiene la convenuta che l'inadempimento della si sia concretizzato nel mancato rispetto Controparte_1 della tempistica degli ordini – non comunicati con congruo anticipo al fornitore, in violazione dell'art.
5.1.1 del contratto -, nel non aver mai consegnato alla le merci suddivise per omogeneità CP_3 tipologica e di gruppo alimentare all'interno dei pellet in legno, in violazione degli artt.
4.2 e 4.3 del contratto oltre che nel mancato ritiro dei d.d.t. e nel pagamento delle tariffe contrattualizzate in misura ridotta di oltre il 50%.
Principiando con il mancato rispetto della tempistica degli ordini, l'art. 5 del contratto prevede che “5.1
Al fine di consentire al fornitore l'organizzazione die mezzi, degli strumenti, degli impianti, delle attrezzature, delle risorse e di quant'altro eventualmente necessario allo svolgimento dei servizi ad esso affidati nell'esecuzione del presente accordo, il committente si impegna a:
5.1.1 approntare e comunicare per iscritto e con congruo anticipo al fornitore gli ordini di magazzino indicando tutte le informazioni necessario per l'espletamento del sevizio”.
Occorre rilevare come la società convenuta non abbia mai contestato all'attrice il mancato rispetto di un
“congruo anticipo” nella comunicazione degli ordini prima della mail di disdetta del contratto del
17.05.2022, con la quale per la prima volta chiedeva un preavviso di 36 ore per l'effettuazione degli stessi.
Parte convenuta, infatti, allega ma non prova ulteriori contestazioni o rimostranze in merito alle tempistiche dell'inoltro degli ordini e le produzioni documentali sul punto (comparsa, doc. 10 e 11) riguardano comunicazioni intercorse con altre ditte che esulano dal rapporto contrattuale oggetto di causa.
Deve dunque concludersi che le tempistiche e modalità nell'effettuazione degli ordini adottate per tre anni
– in forza delle quali la convenuta comunicava l'ordine all'attrice di pomeriggio ed il giorno seguente, in mattina, avveniva l'evasione dell'ordine - rispettavano il “congruo anticipo” contrattualmente pattuito.
D'altro canto, se così non fosse, già per tale aspetto, non si spiegherebbe la ragione per cui la convenuta, alla scadenza contrattuale del contratto, invece di comunicare la disdetta – così come era sua facoltà –
abbia deciso di rinnovare, per ben tre anni, il rapporto.
Per quanto concerne la contestazione circa la consegna di merce non correttamente separata e con un minimo quantitativo di ½ pellet, tale modalità di consegna delle merci non è oggetto di alcuna clausola del contratto di logistica concluso tra le parti, né risulta da altra pattuizione scritta intervenuta tra le stesse
(in particolare, gli artt.
4.2 e 4.3 del contratto richiamati dalla convenuta concernono genericamente le modalità di determinazione degli aspetti gestionali ed organizzativi dei servizi). In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi di parte convenuta per cui tale modalità di consegna fosse stata concordata verbalmente sin dall'inizio con l'odierna attrice e con la New Catering s.r.l. – ragion per cui la stessa, già
a pochi mesi di distanza dalla conclusione del contratto di logistica, contestava a quest'ultime che “le merci sono state inviate miste” e che “la merce è arrivata completamente mischiata” (comparsa, doc. 1
e 2) - la convenuta avrebbe ben potuto disdire tempestivamente il contratto in forza dell'art. 14 sopra richiamato, evitandone il tacito rinnovo.
Discorso analogo può farsi relativamente all'asserito inadempimento consistente nel mancato pagamento dell'esatto importo delle tariffe contrattualizzate. Al riguardo occorre evidenziare che, per stessa ammissione della convenuta, dopo appena tre mesi dalla conclusione del contratto la stessa concedeva uno sconto alla società attrice sulla tariffa mensile del servizio di stoccaggio, sconto che si prolungava anche per tutto il 2020 (comparsa, doc. 13).
Anche nel corso dell'anno 2021 la società attrice chiedeva che le venisse ulteriormente applicata la tariffa ridotta, richiesta tuttavia non accolta dalla (comparsa, doc. 14, 15, 16 e 17). Controparte_3
Non può non rilevarsi come, nel caso in cui l'odierna convenuta avesse ritenuto il pagamento dell'importo in misura ridotta un inadempimento contrattuale, avrebbe ben potuto disdire tempestivamente il contratto, in forza dell'art. 14 sopra richiamato, evitandone, così, il tacito rinnovo. Circostanza che, di fatto, non si
è verificata per nessuno dei tre anni in cui l'attrice non ha pagato la tariffa mensile contrattualmente pattuita.
Infine, relativamente all'asserito mancato ritiro e firma dei documenti di trasporto (d.d.t.) da parte della società attrice, tale inadempimento non risulta in alcun modo provato, né tempestivamente contestato,
dalla convenuta.
Alla luce delle su esposte argomentazioni, la disdetta contrattuale esercitata dalla società convenuta il
17.05.2022 deve ritenersi illegittima.
Ciò posto e passando alla analisi della richiesta di risarcimento, la stessa non potrebbe tuttavia essere accolta in quanto non risultano adeguatamente provati – da parte dell'attrice - gli asseriti danni lamentati.
Principiando con le voci di danno patrimoniale, l'attrice sostiene di aver subito – a seguito dell'illegittima disdetta contrattuale da parte della convenuta e della conseguente indisponibilità del deposito ove conservare le merci congelate - un danno emergente di 34.130,00 euro per i costi di trasporto sostenuti per la ricezione delle merci congelate direttamente dal deposito della New Catering s.r.l. di Rimini sino alla sede di Martinsicuro (TE), trasporto effettuato dall'attrice stessa con mezzi propri dal 19.05.2022 al
30.06.2022 e dalla società dal mese di luglio a mese di dicembre 2022 Controparte_4
(comparsa, doc. 15).
L'art. 1227, comma 2, c.c. prevede che “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cassazione civile, sez. VI,
n. 25750/2018).
Nel caso che ci occupa parte attrice, al fine di evitare i costi sostenuti per il trasporto giornaliero della merce congelata per il tratto Rimini - Martinsicuro, avrebbe ben potuto concludere un nuovo contratto con un'altra ditta in zona al fine di reperire un deposito sostitutivo di quello della anche Controparte_3 in considerazione del preavviso di tre mesi che quest'ultima le aveva dato prima dell'interruzione del servizio. Di tale comportamento attivo che avrebbe evitato l'asserito danno patrimoniale lamentato dall'attrice non vi è prova, con la conseguenza che andrà escluso il diritto al risarcimento.
Per quanto concerne la somma di 3.843,00 euro corrisposta dall'attrice alla convenuta in asserita eccedenza rispetto all'attività di logistica svolta – avendo essa attrice risolto il contratto il 17.05.2022 ed avendo invece la convenuta richiesto il pagamento dei servizi anche per il mese di giugno e luglio 2022 - la stessa non potrà essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale in forza dell'art. 14 del contratto concluso tra le parti, che prevede: “Alla cessazione del contratto, per qualsiasi ragione la stessa sia intervenuta, la restituzione di tutti i prodotti in deposito presso il fornitore avverrà secondo i tempi e le
modalità da concordare tra le parti. Resta espressamente inteso che la restituzione dei prodotti avverrà
previo pagamento da parte del committente degli importi ancora dovuti al fornitore quale corrispettivo
per i servizi resi secondo le tariffe previste nel presente contratto, maturati, ancorché non scaduti, di
quelli a scadere e di quelli in corso di fatturazione fino allo svolgimento delle ultime operazioni di carico, restando inteso che al momento della cessazione del contratto per qualsiasi ragione, viene meno il
beneficio del termine concesso per il pagamento dovendosi intendere tutti i crediti immediatamente esigibili”.
È pacifico tra le parti che le merci congelate depositate presso il magazzino della convenuta siano state ritirate dalla New Catering s.r.l. il 5.07.2022 e dunque, in forza della clausola contrattuale richiamata, gli importi dovuti sino alla data di ultimazione delle operazioni di carico sono dovuti, a prescindere dall'intervenuta risoluzione contrattuale.
In merito agli investimenti sostenuti per l'attività di agenzia con deposito divenuti inutilizzabili a seguito della risoluzione contrattuale tra e New Catering s.r.l. - per cui l'attrice sostiene di aver CP_1
subito un danno patrimoniale pari ad euro 37.018,83 - deve rilevarsi che anche tale danno non sia risarcibile dalla convenuta in quanto frutto della negligenza (o comunque della mancata attivazione) della la quale non si è in alcun modo adoperata per cercare un deposito alternativo a quello Controparte_1 della per le merci congelate fornitegli dalla New Catering s.r.l. e, dunque, per continuare Controparte_3 ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto concluso con quest'ultima. Anche per tale voce di danno trova, dunque, applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c., con la conseguenza che è escluso il diritto al risarcimento.
Per quanto concerne, infine, il danno emergente costituito dalla richiesta di indennizzo patrimoniale per inadempimento contrattuale avanzato dalla New Catering s.r.l., pari all'importo di 79.408,54 euro, lo stesso non risulta adeguatamente provato da quest'ultima, essendovi agli atti una pec contenente solo un elenco degli asseriti danni subiti (citazione, doc. 20) e mancando la prova dell'effettivo esborso dell'indennizzo alla New Catering s.r.l.
In ogni caso, tale danno patrimoniale non è direttamente riconducibile alla convenuta in quanto la New
Catering s.r.l., nella pec richiamata, imputa il danno in parte a condotte della stessa attrice (per quanto concerne le “differenze inventariali” e la “merce non commercializzate poiché con scadenza superata”), in parte ai costi sostenuti per il trasporto giornaliero della merce da Rimini a Martinsicuro, trasporto che,
come detto, l'attrice avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, ovvero trovando un deposito sostitutivo a quello della nella zona di interesse. Controparte_3
Passando alla somma di 163.068,05 euro richiesta a titolo di danno da mancato guadagno, la stessa non potrà essere riconosciuta per i motivi che seguono.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cassazione
n. 24632/2015 e n. 11254/2011).
Premesso il detto onere probatorio gravante sull'asserito danneggiato, lo stesso non è stato soddisfatto, essendosi parte attrice limitata a produrre una perizia di parte (citazione, all. 16) ed i mastri contabili relativi ai fatturati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (citazione, all. 5 e 6).
In altri termini, non vi è la prova che – in base alla regola del più probabile che non – in assenza della disdetta contrattuale, l'attrice avrebbe avuto l'utile di cui, oggi, richiede il risarcimento. Pertanto, non potendosi affermare che l'asserito mancato guadagno sia direttamente ed immediatamente riconducibile al comportamento della convenuta, è ovvio che lo stesso non potrebbe essere liquidato.
Infine, è accertato negativamente il danno all'immagine ed alla reputazione. Questo, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Nel caso di specie parte attrice non ha soddisfatto l'onere di allegazione su di essa gravante, limitandosi a richiamare la perizia di parte (citazione, all. 16) che, circa il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione economica, riporta scarne affermazioni prive di fondamento giuridico. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla disdetta contrattuale da parte della società convenuta non potrà trovare accoglimento.
In ragione del principio della soccombenza, le spese di lite andranno poste a carico della parte attrice e liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e del numero ed importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1491 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 8.964,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 14.04.2025
Il Giudice
Enza Foti