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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1518/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI MARZO SANTINO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. LOMBARDO DOMENICO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza di rimessione in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_2
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
pagina 1 di 5 in data 3.09.1979, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Erice (TP), al n. 33, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1979.
Deduceva che dalla loro unione erano nate tre figlie: Per_1
ed , tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
220/2019, pubblicata in data 21.02.2019, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 15.01.2019, comprensive di “divisione dei beni in comunione”.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e pertanto avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva l'adempimento dei trasferimenti immobiliari indicati nella sentenza di separazione, non ancora effettuati dalla CP_1
Asseriva che la propria situazione economica era rimasta immutata e lamentava di aver dovuto continuare a svolgere attività lavorativa, nonostante in congedo, solo per riuscire a corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie. Sosteneva l'indipendenza di costei, per effetto del trasferimento delle quote immobiliari (alcune oggetto di compravendita)
a seguito della separazione e dall'erogazione dell'assegno sociale INPS.
Pertanto, chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
Sosteneva che il mancato trasferimento degli immobili assegnati al ricorrente in sede di divisione era da imputarsi sia ad una oggettiva problematica inerente alla regolarità urbanistica di uno di essi, che il si Pt_1
era assunto l'obbligo, non adempiuto, di risolvere, sia alla negligenza di pagina 2 di 5 quest'ultimo che non si era presentato alla convocazione presso il notaio, indetta per la stipula dell'atto di trasferimento, in data 22.09.2020.
Stigmatizzava l'insufficienza delle somme percepite per far fronte alle proprie esigenze quotidiane. Rappresentava, inoltre, di aver contribuito, in costanza di matrimonio, alla gestione della casa e delle figlie.
Chiedeva la conferma della corresponsione dell'assegno divorzile, nella misura vigente di € 350,00.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, liberamente sentite anche sulla propria condizione economica, il g.i., con ordinanza del 20.12.2023, comparate le situazioni reddituali delle parti, poneva a carico del Pt_1
l'obbligo di versare mensilmente alla la somma di € 200,00. CP_1
Con ordinanza del 21.01.2024, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status e rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, occorre rilevare che la domanda spiegata dal ricorrente ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di trasferimento immobiliare derivanti dagli accordi raggiunti in sede di separazione è stata da ultimo rinunciata (cfr. nota del 18.02.2025).
Quanto invece alla questione del riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai
pagina 3 di 5 sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, nel caso di specie consta che il risulta anche dotato di Pt_1 persistente capacità reddituale, derivante dall'attività commerciale di elettromeccanica - di cui per vero all'evidenza disponibile risulta solo allegata la intenzione di procedere a cessazione -; la risulta percepire CP_1 un modestissimo assegno sociale INPS;
entrambi sono titolari di immobili.
E, se è vero che la resistente ha potuto, analogamente al ricorrente, incassare corrispettivi da compravendita di immobili in comunione, è vero anche che non può non essere considerata, oltre alla sopracitata sperequazione, anche la particolare intensità degli impegni e dei puerperi della resistente (cfr. dichiarazioni del ricorrente all'ud. dell'8.05.2024: “Ho tentato tante volte di farla lavorare anche chiedendo aiuto ad amici e parenti ma lei secondo me non era interessata, non è che si è rifiutata, abbiamo anche avuto 3 figli e 5 gravidanze e io mi riferivo a quei momenti in cui la vedevo un poco più libera. Io aiutavo a casa. Anzi all'inizio del nostro matrimonio aveva anche fatto delle supplenze e ciò solo quando non avevamo figlio, poi sono arrivati i figli in 5-6 anni successivi”).
pagina 4 di 5 Dalla predetta valutazione deriva, valorizzando anche la durata del matrimonio, l'attuale età della resistente, dall'altro il principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura già disposta di € 200,00 mensili.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa in punto di status:
- conferma a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della resistente con il versamento di un assegno mensile di € 200,00 rivalutabili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1518/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI MARZO SANTINO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. LOMBARDO DOMENICO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza di rimessione in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_2
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
pagina 1 di 5 in data 3.09.1979, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Erice (TP), al n. 33, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1979.
Deduceva che dalla loro unione erano nate tre figlie: Per_1
ed , tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2 Per_3
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
220/2019, pubblicata in data 21.02.2019, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 15.01.2019, comprensive di “divisione dei beni in comunione”.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e pertanto avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva l'adempimento dei trasferimenti immobiliari indicati nella sentenza di separazione, non ancora effettuati dalla CP_1
Asseriva che la propria situazione economica era rimasta immutata e lamentava di aver dovuto continuare a svolgere attività lavorativa, nonostante in congedo, solo per riuscire a corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie. Sosteneva l'indipendenza di costei, per effetto del trasferimento delle quote immobiliari (alcune oggetto di compravendita)
a seguito della separazione e dall'erogazione dell'assegno sociale INPS.
Pertanto, chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
Sosteneva che il mancato trasferimento degli immobili assegnati al ricorrente in sede di divisione era da imputarsi sia ad una oggettiva problematica inerente alla regolarità urbanistica di uno di essi, che il si Pt_1
era assunto l'obbligo, non adempiuto, di risolvere, sia alla negligenza di pagina 2 di 5 quest'ultimo che non si era presentato alla convocazione presso il notaio, indetta per la stipula dell'atto di trasferimento, in data 22.09.2020.
Stigmatizzava l'insufficienza delle somme percepite per far fronte alle proprie esigenze quotidiane. Rappresentava, inoltre, di aver contribuito, in costanza di matrimonio, alla gestione della casa e delle figlie.
Chiedeva la conferma della corresponsione dell'assegno divorzile, nella misura vigente di € 350,00.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, liberamente sentite anche sulla propria condizione economica, il g.i., con ordinanza del 20.12.2023, comparate le situazioni reddituali delle parti, poneva a carico del Pt_1
l'obbligo di versare mensilmente alla la somma di € 200,00. CP_1
Con ordinanza del 21.01.2024, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status e rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di parte ricorrente;
all'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, occorre rilevare che la domanda spiegata dal ricorrente ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di trasferimento immobiliare derivanti dagli accordi raggiunti in sede di separazione è stata da ultimo rinunciata (cfr. nota del 18.02.2025).
Quanto invece alla questione del riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai
pagina 3 di 5 sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione, nel caso di specie consta che il risulta anche dotato di Pt_1 persistente capacità reddituale, derivante dall'attività commerciale di elettromeccanica - di cui per vero all'evidenza disponibile risulta solo allegata la intenzione di procedere a cessazione -; la risulta percepire CP_1 un modestissimo assegno sociale INPS;
entrambi sono titolari di immobili.
E, se è vero che la resistente ha potuto, analogamente al ricorrente, incassare corrispettivi da compravendita di immobili in comunione, è vero anche che non può non essere considerata, oltre alla sopracitata sperequazione, anche la particolare intensità degli impegni e dei puerperi della resistente (cfr. dichiarazioni del ricorrente all'ud. dell'8.05.2024: “Ho tentato tante volte di farla lavorare anche chiedendo aiuto ad amici e parenti ma lei secondo me non era interessata, non è che si è rifiutata, abbiamo anche avuto 3 figli e 5 gravidanze e io mi riferivo a quei momenti in cui la vedevo un poco più libera. Io aiutavo a casa. Anzi all'inizio del nostro matrimonio aveva anche fatto delle supplenze e ciò solo quando non avevamo figlio, poi sono arrivati i figli in 5-6 anni successivi”).
pagina 4 di 5 Dalla predetta valutazione deriva, valorizzando anche la durata del matrimonio, l'attuale età della resistente, dall'altro il principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura già disposta di € 200,00 mensili.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa in punto di status:
- conferma a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della resistente con il versamento di un assegno mensile di € 200,00 rivalutabili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
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