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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1167/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 24.03.2025
Alle ore 10.06, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROSA FERRARO in sostituzione dell' avv. BRAMATO Controparte_1
AMERICO GIACOMO LUIGI.
È presente per l'avv. DEL MONACO ALBERTO. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. FERRARO preliminarmente reitera le richieste istruttorie con il teste , precisa le Testimone_1 conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. DEL MONACO preliminarmente rileva la tardività del deposito delle note conclusive di parte avversa, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 24.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 24.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1167/2022 del Ruolo Generale
tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Bramato Americo Giacomo Luigi, giusta procura Controparte_1
alle liti e presso il cui studio, sito in , via Alcide de Gasperi 23/3, è elettivamente domiciliata CP_2
-attrice-
e in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, Controparte_2
dall'avv Alberto Del Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza V. Emanuele n°54 CP_2
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: precisate a verbale dell'odierna udienza, di cui la presente sentenza è parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2022, – premesso che in data 21 luglio 2020, verso Controparte_1
le 11,30, in compagnia della germana percorreva Viale Calace in , sul marciapiede, e, Per_2 CP_2
giunta all'altezza del civico n. 84, dinanzi l'ingresso della pizzeria “Galileo”, metteva il piede su un mattone rotto, ma in sede, inciampava e cadeva rovinosamente;
che nell'immediato veniva soccorsa sia dalla sorella che da tale , titolare della pizzeria “Galileo”; che in conseguenza della caduta riportava Persona_3
frattura della base del I metacarpale, come documentato in atti;
che sottopostasi a visita medico legale, il medico incaricato le riconosceva postumi permanenti stabilizzati nella misura dell'8/9%, oltre alla invalidità
temporanea totale e parziale;
di avere inviato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni al che ha CP_2
omesso ogni riscontro;
che sussiste responsabilità del proprietario e custode della strada ove è CP_2
avvenuto il sinistro a causa di una insidia non visibile e non segnalata – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, per le causali di cui in narrativa, responsabile dei danni subiti
[...]
da ai sensi dell'art.2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art.2043 c.c.; per l'effetto, Controparte_1
2 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti d Controparte_2 [...]
, nella misura di € 16.850,08 o di quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà CP_1
congrua, giusta e dovuta, oltre danno esistenziale da determinarsi equitativamente, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo, spese legali per il giudizio e, per la fase stragiudiziale, queste ultime in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio>.
Notificato l'atto di citazione, il si costituiva in persona del Sindaco p.t. con comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta del 5.6.2022, deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto,
con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prova per interpello e testimoniale, espletata CTU medico legale, disattesa dal convenuto una proposta conciliativa CP_2
formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, al termine della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
***
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultata fondata.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del nella Controparte_2
determinazione del danno subito da che ha allegato e adeguatamente provato di essere Controparte_1
caduta al suolo il 21 luglio 2020, verso le h. 11,30, inciampando su una mattonella traballante perché vuota sotto, riportando le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti.
In particolare, la parte attrice ha dedotto la diretta riconducibilità delle lesioni riportate alle condizioni dell'anomalia manto stradale come risultante dalle riproduzioni fotografiche in atti.
In particolare, nelle fotografie prodotte dalla parte attrice (allegato 10) che raffigurano lo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro, si individua il punto esatto della caduta occorsa alla , davanti alle CP_1
fioriere di cemento poste all'ingresso della pizzeria.
3 Le fotografie prodotte dal risalgono a momenti diversi, tant'è che nelle prime le fioriere di cemento CP_2
sono occultate da una staccionata di legno bianco, mentre la nel corso dell'interrogatorio formale CP_1
ha riconosciuto il punto della caduta in quello riprodotto nelle ultime due fotografie, corrispondenti a quelle dalla stessa prodotta in allegati all'atto di citazione.
Ammessa la prova testimoniale, i due testi escussi che hanno assistito alla caduta, la sorella dell'attrice e il titolare della pizzeria, indifferente, hanno confermato la prospettazione dell'attrice, ovvero che ella il
21.7.2020 intorno alle ore 11.30, giunta all'altezza dell'ingresso della pizzeria (riprodotta nelle fotografie)
cadeva dopo aver messo il piede su una mattonella apparentemente in sede, ma rotta perché vuota sotto.
In particolare, il teste ha confermato di avere visto la cadere davanti ai suoi occhi Persona_3 CP_1
e ha altresì confermato la presenza di “mattoni che si muovevano perché sono vuoti sotto”… “le mattonelle sembrano sane, ma sotto sono vuote e la signora ha perso l'equilibrio”.
Le dichiarazioni rese dai testi sono corrispondenti fra loro e con la descrizione che del sinistro ha fornito parte attrice nei suoi atti.
Risulta poi l'accesso della al pronto soccorso alle ore 12.40 di quello stesso giorno e come motivo CP_1
di accesso è riportata la caduta accidentale per strada.
Il fatto storico della caduta al suolo della deve ritenersi provata così come è documentato lo stato CP_1
del marciapiede che presentava una insidia non visibile percepita dal pedone solo allorquando vi ha messo il piede sopra.
La situazione di irregolarità del manto stradale nel punto della caduta consente dunque di ritenere che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo stato del manto stradale che apparentemente integro, celava in realtà l'insidia del vuoto al di sotto.
In conseguenza della caduta, la ha riportato: “trauma fratturativo della rotula destra e distorsivo del CP_1
polso sinistro.”.
Il CTU, visitata la parte ed esaminata la documentazione clinica in atti, con valutazione immune da censure che non ha provocato osservazioni delle parti, ha confermato la piena compatibilità fra la dinamica descritta in citazione e le lesioni riportate dalla parte.
4 Possono quindi ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta del pedone sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla
Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n. 35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza dell'inciampo su un tratto di strada dissestato.
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe,
invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è
un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass.
civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c.,
5 comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito
legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Nella vicenda in esame, è rimasto provato il nesso causale tra le condizioni del bene in custodia, da considerarsi obiettivamente pericolose e la caduta dell'attrice.
E poiché, per quanto emerge dagli atti, la non ha utilizzato il bene in modo anomalo, essendosi CP_1
limitata a percorrere il marciapiede le cui condizioni in quel punto non erano immediatamente percepibili,
neanche usando la massima diligenza, va esclusa la sussistenza di un suo concorso di colpa.
La mancanza di cautela da parte della danneggiata non può essere dirimente nel caso di specie, atteso che il dissesto è posto sotto il marciapiede, a cui non era ben ancorata la mattonella.
Provato il fatto della caduta, provato il nesso causale fa la caduta e la disconnessione del marciapiede e fra il sinistro e le lesioni riportate, come accertato dal CTU, affermata la piena responsabilità del CP_2
, proprietario e custode del marciapiede, esclusi tanto il caso fortuito che il concorso colposo
[...]
dell'attrice, il , in persona del Sindaco pt. va condannato a risarcire il danno patito. Controparte_2
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attrice agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non,
conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
6 Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti"
(ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità
psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa",
privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass. Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
Il ctu, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la Barile, con ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, avverso il quale non state avanzate osservazioni, ha accertato che: < la , a seguito CP_1
del trauma per cui è in causa, ha riportato un trauma fratturativo della rotula destra e distorsivo del polso
sinistro. Tali lesioni sono compatibili con l'evento lesivo come riportato in atti.
2. Per le lesioni riportate si
può riconoscere una invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30 (trenta), una ITP al 50% di
giorni 20 (venti) e una ITP al 25% di giorni 20 (venti).
3. Sono residuati postumi invalidanti a carattere
permanente nella misura del 6%.Non vi sono ripercussioni sulla capacità lavorativa generica e/o
specifica.
4. Sono da ritenersi congrue le spese mediche e di cura documentate e agli atti per un totale di 224
euro > (cfr. pag, 5 della relazione).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).
In definitiva, il valore del danno subito dall'attrice per effetto dell'evento lesivo del 21.7.2020 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto e della stabilizzazione dei postumi (78 anni) deve essere così determinato: € 7.069,00 per il danno biologico permanente ed € 4.312.5 per danno biologico temporaneo, così per un totale di € .11.381,5
7 È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in € 224,00, somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U.
La somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è di € 11.605,5.
Nulla va riconosciuto a titolo di incremento per danno morale che sebbene, in thesi, liquidabile autonomamente rispetto al danno biologico, deve però essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico, come nella sostenza preteso dall'attrice che ha richiesto una somma pari ad un terzo di quanto liquidabile a titolo di danno biologico.
Nella specie, il grado di invalidità permanente indicato dal CTU tiene già conto della sofferenza morale e della persistente “sintomatologia algica esacerbata da manovre specifiche e dalla mobilizzazione della rotula” (pag. 4 della ctu) e quindi del disagio fisico riportati dalla , motivo per cui alcun'altra CP_1
somma va liquidata salvo incorrere in non consentite duplicazioni risarcitorie.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, è oramai noto che nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n.24473).
In presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una
ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di
invalidità permanente> (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.16039).
Sicché la somma liquidata a titolo di danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale vale già a ristorare l'incidenza negativa delle lesioni e dei relativi postumi sulle attività ordinariamente svolte dal soggetto danneggiato, laddove quindi la liquidazione di un ulteriore importo si tradurrebbe in una non
8 consentita duplicazione risarcitoria.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta alla , trattandosi di debito di valore, sugli CP_1
importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi € 11.605,5, devalutati alla data del sinistro
(21.7.2020) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 21.7.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo e quelle di ctu, liquidate con separato decreto del 24.7.2024, seguono la soccombenza del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1167/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da con atto di citazione del Controparte_1
28.2.2022 e per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità del Comune di nella CP_2
causazione del sinistro occorsole il 21.7.2020, lo condanna in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno nella misura di € 11.605,5 a titolo di danno biologico e patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t. alla rifusione in favore dell'attrice, Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone le spese di ctu a carico del Controparte_2
Trani, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
9
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 24.03.2025
Alle ore 10.06, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ROSA FERRARO in sostituzione dell' avv. BRAMATO Controparte_1
AMERICO GIACOMO LUIGI.
È presente per l'avv. DEL MONACO ALBERTO. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. FERRARO preliminarmente reitera le richieste istruttorie con il teste , precisa le Testimone_1 conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. DEL MONACO preliminarmente rileva la tardività del deposito delle note conclusive di parte avversa, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 24.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 24.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1167/2022 del Ruolo Generale
tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Bramato Americo Giacomo Luigi, giusta procura Controparte_1
alle liti e presso il cui studio, sito in , via Alcide de Gasperi 23/3, è elettivamente domiciliata CP_2
-attrice-
e in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, Controparte_2
dall'avv Alberto Del Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza V. Emanuele n°54 CP_2
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: precisate a verbale dell'odierna udienza, di cui la presente sentenza è parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2022, – premesso che in data 21 luglio 2020, verso Controparte_1
le 11,30, in compagnia della germana percorreva Viale Calace in , sul marciapiede, e, Per_2 CP_2
giunta all'altezza del civico n. 84, dinanzi l'ingresso della pizzeria “Galileo”, metteva il piede su un mattone rotto, ma in sede, inciampava e cadeva rovinosamente;
che nell'immediato veniva soccorsa sia dalla sorella che da tale , titolare della pizzeria “Galileo”; che in conseguenza della caduta riportava Persona_3
frattura della base del I metacarpale, come documentato in atti;
che sottopostasi a visita medico legale, il medico incaricato le riconosceva postumi permanenti stabilizzati nella misura dell'8/9%, oltre alla invalidità
temporanea totale e parziale;
di avere inviato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni al che ha CP_2
omesso ogni riscontro;
che sussiste responsabilità del proprietario e custode della strada ove è CP_2
avvenuto il sinistro a causa di una insidia non visibile e non segnalata – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, per le causali di cui in narrativa, responsabile dei danni subiti
[...]
da ai sensi dell'art.2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art.2043 c.c.; per l'effetto, Controparte_1
2 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti d Controparte_2 [...]
, nella misura di € 16.850,08 o di quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà CP_1
congrua, giusta e dovuta, oltre danno esistenziale da determinarsi equitativamente, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo, spese legali per il giudizio e, per la fase stragiudiziale, queste ultime in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio>.
Notificato l'atto di citazione, il si costituiva in persona del Sindaco p.t. con comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta del 5.6.2022, deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto,
con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prova per interpello e testimoniale, espletata CTU medico legale, disattesa dal convenuto una proposta conciliativa CP_2
formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, al termine della discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
***
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultata fondata.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del nella Controparte_2
determinazione del danno subito da che ha allegato e adeguatamente provato di essere Controparte_1
caduta al suolo il 21 luglio 2020, verso le h. 11,30, inciampando su una mattonella traballante perché vuota sotto, riportando le lesioni di cui alla documentazione medica versata in atti.
In particolare, la parte attrice ha dedotto la diretta riconducibilità delle lesioni riportate alle condizioni dell'anomalia manto stradale come risultante dalle riproduzioni fotografiche in atti.
In particolare, nelle fotografie prodotte dalla parte attrice (allegato 10) che raffigurano lo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro, si individua il punto esatto della caduta occorsa alla , davanti alle CP_1
fioriere di cemento poste all'ingresso della pizzeria.
3 Le fotografie prodotte dal risalgono a momenti diversi, tant'è che nelle prime le fioriere di cemento CP_2
sono occultate da una staccionata di legno bianco, mentre la nel corso dell'interrogatorio formale CP_1
ha riconosciuto il punto della caduta in quello riprodotto nelle ultime due fotografie, corrispondenti a quelle dalla stessa prodotta in allegati all'atto di citazione.
Ammessa la prova testimoniale, i due testi escussi che hanno assistito alla caduta, la sorella dell'attrice e il titolare della pizzeria, indifferente, hanno confermato la prospettazione dell'attrice, ovvero che ella il
21.7.2020 intorno alle ore 11.30, giunta all'altezza dell'ingresso della pizzeria (riprodotta nelle fotografie)
cadeva dopo aver messo il piede su una mattonella apparentemente in sede, ma rotta perché vuota sotto.
In particolare, il teste ha confermato di avere visto la cadere davanti ai suoi occhi Persona_3 CP_1
e ha altresì confermato la presenza di “mattoni che si muovevano perché sono vuoti sotto”… “le mattonelle sembrano sane, ma sotto sono vuote e la signora ha perso l'equilibrio”.
Le dichiarazioni rese dai testi sono corrispondenti fra loro e con la descrizione che del sinistro ha fornito parte attrice nei suoi atti.
Risulta poi l'accesso della al pronto soccorso alle ore 12.40 di quello stesso giorno e come motivo CP_1
di accesso è riportata la caduta accidentale per strada.
Il fatto storico della caduta al suolo della deve ritenersi provata così come è documentato lo stato CP_1
del marciapiede che presentava una insidia non visibile percepita dal pedone solo allorquando vi ha messo il piede sopra.
La situazione di irregolarità del manto stradale nel punto della caduta consente dunque di ritenere che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo stato del manto stradale che apparentemente integro, celava in realtà l'insidia del vuoto al di sotto.
In conseguenza della caduta, la ha riportato: “trauma fratturativo della rotula destra e distorsivo del CP_1
polso sinistro.”.
Il CTU, visitata la parte ed esaminata la documentazione clinica in atti, con valutazione immune da censure che non ha provocato osservazioni delle parti, ha confermato la piena compatibilità fra la dinamica descritta in citazione e le lesioni riportate dalla parte.
4 Possono quindi ritenersi provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia l'accadimento materiale della caduta del pedone sulla pubblica via, sia il nesso causale fra evento dannoso e cosa in custodia, cioè che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa, prova la cui necessaria acquisizione è stata da ultimo ribadita dalla
Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n. 35991), sia infine, le lesioni riportate in conseguenza dell'inciampo su un tratto di strada dissestato.
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., operante anche nei confronti della P.A. in relazione ai beni demaniali, tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione,
ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe,
invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è
un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass.
civ. 26142/2023). Mentre la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c.,
5 comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito
legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Nella vicenda in esame, è rimasto provato il nesso causale tra le condizioni del bene in custodia, da considerarsi obiettivamente pericolose e la caduta dell'attrice.
E poiché, per quanto emerge dagli atti, la non ha utilizzato il bene in modo anomalo, essendosi CP_1
limitata a percorrere il marciapiede le cui condizioni in quel punto non erano immediatamente percepibili,
neanche usando la massima diligenza, va esclusa la sussistenza di un suo concorso di colpa.
La mancanza di cautela da parte della danneggiata non può essere dirimente nel caso di specie, atteso che il dissesto è posto sotto il marciapiede, a cui non era ben ancorata la mattonella.
Provato il fatto della caduta, provato il nesso causale fa la caduta e la disconnessione del marciapiede e fra il sinistro e le lesioni riportate, come accertato dal CTU, affermata la piena responsabilità del CP_2
, proprietario e custode del marciapiede, esclusi tanto il caso fortuito che il concorso colposo
[...]
dell'attrice, il , in persona del Sindaco pt. va condannato a risarcire il danno patito. Controparte_2
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attrice agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non,
conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica sofferta in seguito alla caduta.
6 Il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti"
(ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità
psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa",
privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass. Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
Il ctu, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la Barile, con ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, avverso il quale non state avanzate osservazioni, ha accertato che: < la , a seguito CP_1
del trauma per cui è in causa, ha riportato un trauma fratturativo della rotula destra e distorsivo del polso
sinistro. Tali lesioni sono compatibili con l'evento lesivo come riportato in atti.
2. Per le lesioni riportate si
può riconoscere una invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30 (trenta), una ITP al 50% di
giorni 20 (venti) e una ITP al 25% di giorni 20 (venti).
3. Sono residuati postumi invalidanti a carattere
permanente nella misura del 6%.Non vi sono ripercussioni sulla capacità lavorativa generica e/o
specifica.
4. Sono da ritenersi congrue le spese mediche e di cura documentate e agli atti per un totale di 224
euro > (cfr. pag, 5 della relazione).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).
In definitiva, il valore del danno subito dall'attrice per effetto dell'evento lesivo del 21.7.2020 ed all'esito della C.T.U. esperita, applicate le tabelle di Milano, in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto e della stabilizzazione dei postumi (78 anni) deve essere così determinato: € 7.069,00 per il danno biologico permanente ed € 4.312.5 per danno biologico temporaneo, così per un totale di € .11.381,5
7 È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite di cui è documentalmente provato il pagamento, che devono pertanto liquidarsi in € 224,00, somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U.
La somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è di € 11.605,5.
Nulla va riconosciuto a titolo di incremento per danno morale che sebbene, in thesi, liquidabile autonomamente rispetto al danno biologico, deve però essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico, come nella sostenza preteso dall'attrice che ha richiesto una somma pari ad un terzo di quanto liquidabile a titolo di danno biologico.
Nella specie, il grado di invalidità permanente indicato dal CTU tiene già conto della sofferenza morale e della persistente “sintomatologia algica esacerbata da manovre specifiche e dalla mobilizzazione della rotula” (pag. 4 della ctu) e quindi del disagio fisico riportati dalla , motivo per cui alcun'altra CP_1
somma va liquidata salvo incorrere in non consentite duplicazioni risarcitorie.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, è oramai noto che nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n.24473).
In presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una
ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di
invalidità permanente> (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.16039).
Sicché la somma liquidata a titolo di danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale vale già a ristorare l'incidenza negativa delle lesioni e dei relativi postumi sulle attività ordinariamente svolte dal soggetto danneggiato, laddove quindi la liquidazione di un ulteriore importo si tradurrebbe in una non
8 consentita duplicazione risarcitoria.
Con riferimento alla somma in definitiva riconosciuta alla , trattandosi di debito di valore, sugli CP_1
importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi € 11.605,5, devalutati alla data del sinistro
(21.7.2020) e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 21.7.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo e quelle di ctu, liquidate con separato decreto del 24.7.2024, seguono la soccombenza del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1167/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da con atto di citazione del Controparte_1
28.2.2022 e per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità del Comune di nella CP_2
causazione del sinistro occorsole il 21.7.2020, lo condanna in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno nella misura di € 11.605,5 a titolo di danno biologico e patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t. alla rifusione in favore dell'attrice, Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
3. pone le spese di ctu a carico del Controparte_2
Trani, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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