Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr. Giuseppe Staglianò presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 30 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Grella Aldo in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in sostituzione di nuovo difensore del 6 maggio 2025, in sostituzione dell'avv.to Marco Popolla ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Ermesianatte n. 88;
APPELLANTE
E
1
(c.f. Controparte_1
) e, in proprio, P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentati e difesi
[...]
dall'avv.to Dario Maciariello su autorizzazione del G.D in data 13 novembre
2020 in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina, viale Custoza n. 11;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
; Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 115/2020 pubblicata in data 20/01/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: << con l'atto introduttivo del giudizio la Curatela del
Fallimento “ e “ e degli stessi in Controparte_1 Controparte_1
proprio, ha chiesto accertarsi e dichiararsi, in via principale, l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 45 l.f. della scrittura privata di compravendita sottoscritta in data 16.05.1995 dai coniugi e Controparte_1 [...]
alienanti - e - acquirente -, registrata in CP_1 Parte_1
Latina il 26.05.1995 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa e/o per contrarietà a norme imperative e, comunque,
l'inefficacia dell'atto di alienazione stipulato in data 28.06.2006 dal Comune di in favore di nel corso dell'anno 2006, CP_2 Parte_1
avente ad oggetto la superficie di mq. 414 ricompresa nella particella n.360 del foglio 54 del Catasto Terreni, con conseguente condanna del convenuto
2 alla restituzione alla Curatela degli immobili siti in Parte_1
, censiti con le particelle censite al foglio 54, 360 sub 3 (ora n. 360 CP_2
sub 10), sub 4, sub 5 e sub 8i. Si è costituito in giudizio
[...]
che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Il Parte_1 CP_2
è rimasto contumace, limitandosi ad inviare nota del 6 marzo 2012
[...]
con la quale ha sostanzialmente aderito alla domanda di nullità dell'atto rogato dallo stesso Comune in data 28.06.2006 in favore di
[...]
La causa, istruita con produzione documentale, è stata Parte_1
trattenuta in decisione all'udienza dell'11.07.2017, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione dei termini ex art. 190 cpc.>>
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 115/2020 così statuiva: << 1)
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto: dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela, della compravendita del 26.05.1995, registrata il
26.05.1995, con cui e hanno Controparte_1 Controparte_1
alienato a l'immobile sito in , distinto in Parte_1 CP_2
Catasto al foglio 54, particella 360 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 8; ordina a
[...]
l'immediato rilascio dell'immobile; 2) Dichiara la nullità del Parte_1
contratto di alienazione rogato dal Segretario Comunale dott. Per_1
in data 28.06.2006, rep. n. 3839, tra il Comune di e
[...] CP_2 [...]
3) Condanna alla refusione delle spese Parte_1 Parte_1
di giudizio in favore della Curatela, che si liquidano in €. 458,00 per esborsi ed €. 4.500,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento. Deve essere dichiarata inefficace la scrittura privata di compravendita registrata il 26.05.1995 con cui i coniugi e hanno alienato a Controparte_1 Controparte_1
(fratello del primo) l'immobile sito in , Via Parte_1 CP_2
La Flora n. 46, distinto in Catasto al foglio 54, particella n, 360 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 8, edificato in sopraelevazione a preesistente fabbricato costruito
3 in parte su terreno gravato di usi civici. L'atto del 16.05.2005 (rectius
16.05.1995) con cui i coniugi dichiarati falliti con sentenza Parte_1
del 22.06.1995 del Tribunale di Latina, non è opponibile alla Curatela perché, pur avente data certa, non è stato trascritto (in tal senso ex plurimis
Cass. Civ. sez. I n. 21273/2015). Di conseguenza va ordinata al convenuto l'immediato rilascio dell'immobile. La Curatela ha Parte_1
altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo. Premesso che il danno da occupazione illegittima non è non è " in re ipsa": incombendo al danneggiato il relativo onere probatorio, si osserva tuttavia che, come nel caso di specie in cui l'assoggettamento del bene immobile alla procedura fallimentare è incontestato, l'impiego fruttifero del bene discende direttamente dal risultato cui tende lo svolgimento della procedura concorsuale e dalla relazione di asservimento dei beni del fallito alla soddisfazione dei creditori, essendo tenuto ex lege il curatore ad amministrare e gestire i beni acquisiti alla massa fallimentare nel senso di conservare e, ove possibile, di accrescere l'attivo destinato al riparto. Tali considerazioni legittimano la presunzione che il curatore, se fosse rientrato tempestivamente nel possesso del bene immobile, lo avrebbe destinato con ragionevole certezza ad un impiego redditizio.
Rimasto tuttavia sfornito di prova il canone mensile configurabile in immobili similari a quello di causa, non è possibile neppure quantificazione in via equitativa, avendo la Curatela tardivamente chiesto la nomina di un
CTU per il relativo accertamento solo in comparsa conclusionale, considerate le preclusioni di legge già maturate. Infine, è viziato da nullità
l'atto di vendita con cui il Comune di in data 28.06.2006 ha CP_2
alienato a la superficie di mq. 414 ricompresa nella Parte_1
particella n. 306 del foglio 54 del Catasto Terreni, in quanto la vendita è stata stipulata in favore di soggetto che, pur possessore, non era però costruttore dell'immobile, in violazione dello stesso art. 8 Legge R. Lazio 1/86, che al
4 secondo comma testualmente stabilisce: "l'alienazione ai sensi del presente articolo, è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione". È incontestato che il costruttore sia stato e non Controparte_1 [...]
Pertanto, difettando tale necessario presupposto, il contratto Parte_1
di alienazione deve essere dichiarato nullo. Devesi peraltro aggiungere che, nelle more del giudizio, con sentenza n. 113/2018 della Corte Costituzionale del 31.05.2018, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 8 della Legge regione Lazio 1/86. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in ragione del decisum, della complessità della lite e dell'attività concretamente svolta.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere integralmente il proposto gravame e, per l'effetto, riformare ed annullare l'impugnata sentenza n. 115/20 emessa dal Tribunale di Latina in data 14/01/2020 pubblicata il successivo 20/01/2020 G.O.T. Dott.ssa M.
Facchini ed accertata l'infondatezza della domanda attorea rigettarla,
DICHIARANDO pienamente efficace nei confronti del fallimento la scrittura privata sottoscritta dai sig.ri , Controparte_1 CP_1
e in data 16/05/1955, registrata presso
[...] Parte_1
l'Agenzia delle Entrate di Latina al n° 25 vol. 3 V, per l'effetto
ACCERTANDO e DICHIARANDO, la piena validità dell'atto di alienazione stipulato dal in favore dell'odierno Controparte_2
appellante in data 28/06/2006, avente ad oggetto la superficie di mq. 414 ricompresa nella particella 360 del Fg. 54 N.C.E.U. del Comune di CP_2
(trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Latina in data 17/07/2006 al n°
14362 reg. part. ed al n° 24905 del Reg. Gen.). Vittoria delle spese competenze e onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.>>
5 § 4.1 – Si costituiva la Curatela del Fallimento Società
[...]
e del fallimento, Controparte_1
in proprio, di e di per chiedere il Controparte_1 Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza e per proporre appello incidentale.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare l'atto di appello ex adverso formulato in via principale dal signor in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando quindi i capi di sentenza impugnati con l'atto di appello avversario o, in via gradata, accogliere le domande non esaminate in primo grado poiché ritenute assorbite e riproposte in grado di appello dalla Curatela e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza oggetto della presente impugnazione al fine di accogliere la domanda di condanna del signor al Parte_1
pagamento in favore della Curatela appellata dell'indennità per l'abusiva occupazione degli immobili oggetto della scrittura privata registrata in data
26.5.1995 e dell'atto rogato in forma pubblica amministrativa in data
28.06.2006, da determinarsi secondo i correnti valori del mercato delle locazioni a decorrere dal 16.5.1995 sino alla data di rilascio, nell'importo che sarà determinato a mezzo C.T.U. estimativa o sarà ritenuto equo o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria, si reitera pertanto l'istanza di
CTU non accolta dal Giudice di primo grado.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 15 giugno 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la verifica dell'integrità del contradditorio nei confronti del Controparte_2
§ 4.3 – All'udienza del 21 gennaio 2022 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio nella fase di gravame, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 30 maggio
2025.
6 § 4.4 – Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note in data 30 aprile 2025 i difensori delle parti.
In data 6 maggio 2025 si costituiva l'avv.to Grella in sostituzione dell'avv.to
Popolla per parte appellante.
§ 4.5– I difensori all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame proposti con l'appello principale
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << errata valutazione delle prove documentali oltre che della normativa applicabile nell'ambito della materia trattata >> l'appellante censura la sentenza in relazione a tre profili:
1) <> per aver dichiarato la nullità della scrittura privata di compravendita sottoscritta da e in data 16 maggio Controparte_1 Parte_1
1996;
2) << avvenuta legittimazione del terreno ad opera del sig.
- con cui lamenta l'erroneità della sentenza per Parte_1
avere dichiarato nullo l'atto con il quale esso Parte_1
aveva “ legittimato il terreno” presso il Comune di , versando CP_2
alla tesoreria di detto Comune la somma di euro 5.417,95. Rappresenta che il Tribunale non ha considerato che la domanda era stata presentata in data 9/05/1986 da ed era stata poi Controparte_1
ripresentata in data 30/07/2001 da esso appellante;
che il consiglio
7 comunale di in data 17/03/2006 aveva deliberato di alienare CP_2
ad esso appellante il terreno su cui gravavano gli usi civici, terreno poi alienato con atto pubblico in data 28/06/2006. Sosteneva che in virtù dei suddetti atti esso appellante aveva ottenuto la legittimazione ed aveva, quindi, acquisito un diritto soggettivo, valido erga omnes di acquistare il terreno. Con ulteriori profili evidenziava che il tribunale aveva errato nel momento in cui aveva ritenuto che l'alienazione, per legge, dovesse essere rilasciata a favore del titolare della costruzione, ossia il sig. in quanto dalla documentazione Controparte_1
versata in atti, emergeva che anche in favore di esso appellante sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge, ossia: a) l'esercizio del possesso su un terreno che durava da almeno dieci anni;
b) il fatto che la zona occupata non interrompeva la continuità del terreno e c) il fatto che esso occupante aveva apportato sostanziali e permanenti migliorie.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, non titolato, evidenziava che il tribunale aveva motivato in maniera sbrigativa, approssimativa e poco attenta al dato documentale con riguardo alla validità dell'atto di alienazione, che doveva intendersi pienamente valido in quanto rispecchiava tutti i requisiti di forma e di sostanza. Nello specifico evidenziava che esso:
• non era nullo per incompleta indicazione della data di stipula al momento della sottoscrizione dell'atto, essendo documentale che era stato redatto in data 28 giugno 2006 come risultava dalla conformità rilasciata dal funzionario responsabile;
• non era nullo per mancanza di preventiva determinazione a contrarre, in quanto l'atto di alienazione era stato redatto avanti al segretario generale del Comune di;
CP_2
• non era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo questo riferito dal terreno su cui insisteva un immobile descritto in catasto
8 urbano con la part. 360 sub 3 giusta domanda di legittimazione del 30 luglio 2001,
• che non era nullo per mancata dichiarazione di cui all'art. 8 della L.
47/1985, in quanto la presunta non conformità urbanistica non integrava un'ipotesi di nullità dell'atto ma semmai un'eventuale annullabilità.
§ 6 – Il motivo proposto con l'appello incidentale
L'appello incidentale contiene un unico motivo, non titolato. Con esso la curatela del fallimento censura la sentenza per non aver accolto la domanda di condanna del sig. alla corresponsione in favore di Parte_1
essa Curatela dell'indennità per l'abusiva occupazione degli immobili, che avrebbe dovuto essere determinata << secondo i correnti valori del mercato delle locazioni a decorrere dal 16.5.1995 sino alla data di rilascio nell'importo che sarà determinato a mezzo C.T.U. estimativa o sarà ritenuto equo o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo >>, giusta domanda ritualmente formulata in giudizio.
Rappresentava che il primo Giudice, pur riconoscendo l'esistenza di un danno risarcibile da occupazione illegittima, aveva rigettato la domanda sostenendo che il canone mensile non era stato provato e che non poteva soccorrervi una quantificazione equitativa, avendo la Curatela richiesto tardivamente la nomina di un CTU, ossia solo nella comparsa conclusionale.
Al riguardo, la curatela osservava che l'accertamento dell'importo del danno tramite CTU era stato richiesto sin dall'atto introduttivo, atto al quale essa si era riportata in sede di precisazione delle conclusioni;
significava che nella comparsa conclusionale si era limitata ad illustrare la questione, non ad introdurla per la prima volta.
§ 7 – L'analisi dell'appello principale
9 § 7. 1– Il primo motivo prima parte è inammissibile.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di nullità della scrittura privata di compravendita sottoscritta da e Controparte_1
in data 16 maggio 1995. Parte_1
Osserva la Corte che il Tribunale non ha emesso una pronuncia di nullità, ma ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della Curatela della compravendita suddetta del 16 maggio 1995, registrata il 26 maggio 1995.
Va osservato che la pronuncia di ordine di rilascio impartita a
[...]
risulta emessa dal tribunale al capo 1 del dispositivo quale Parte_1
conseguenza della pronuncia di inefficacia di detto atto del 26 maggio 1995 nei confronti della Curatela.
L'inammissibilità del gravame in relazione alla pronuncia di cui al capo 1 del dispositivo comporta che è sceso il giudicato sulla conseguente pronuncia di rilascio, peraltro non autonomamente impugnata.
Giova, inoltre, osservare che la pronuncia di condanna al rilascio risulta formulata per gli immobili oggetto di detta scrittura siti in , località CP_2
La Fiora, Via Sinistra n.46, censiti con particelle 360 sub. 3 (ora n. 360 sub.10), 360 sub. 4, 360 sub. 5 e 360 sub. 8, tutte del foglio 54.
Tanto rileva ai fini del rigetto del motivo che segue.
§ 7. 2– la seconda parte del primo motivo è infondata
Giova premettere che il tribunale è incorso in evidente approssimazione linguistica nella parte in cui, nella disamina dell'atto di vendita del 28 giugno
2006 intervenuto tra il e ha Controparte_2 Parte_1
argomentato: << in quanto la vendita è stata stipulata in favore di soggetto che pur possessore non era però il costruttore dell'immobile.>>
10 All'evidenza l'espressione intesa, ma diversamente espressa, risulta essere
“ il titolare della costruzione “ dal momento che il tribunale fa seguire, alla motivazione sopra riportata, la violazione di legge posta a base della pronuncia di nullità: << non era però costruttore dell'immobile, in violazione dello stesso art. 8 legge R. Lazio 1/86, che al secondo comma testualmente stabilisce: l'alienazione ai sensi del presente articolo è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione.>>
L'imprecisione del lessico non incide sulla pronuncia di nullità essendo chiaro, in virtù del puntuale richiamo normativo, che ciò che viene imputato a è di non essere il titolare della costruzione e quindi Parte_1
di non poter rivestire la qualità di parte di detto atto.
Il difetto di “titolarità della costruzione” discende, in parte, dalla pronuncia di inefficacia nei confronti della curatela dell'atto di alienazione intervenuto tra (e la moglie in regime di comunione di beni) e Controparte_1
con la scrittura privata del 16 maggio 1995 e, per altra Parte_1
parte, dal fatto che , pacificamente, avesse alienato al Controparte_1
fratello, nell'atto in esame, solo la sopraelevazione e non il piano terra che aveva riservato a sè, volumi realizzati sul medesimo Controparte_1
terreno.
Invero, l'atto di vendita intervenuto tra il Comune di e CP_2
ha avuto ad oggetto <la superficie di mq.414 Parte_1
ricompresa nella particella n. 360 del foglio 54 del Catasto Urbano di
(trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Latina in data CP_2
17.7.2006 al n. 14362 reg. part. ed al n. 24905 del reg. gen.)>> ovvero una porzione del bene che, in maggiore consistenza, risultava oggetto dell'atto di alienazione tra e del 16 Controparte_1 Parte_1
maggio 1995 dichiarato inefficace nei confronti della curatela. Ne consegue che la sentenza di prime cure merita conferma nella sua parte dispositiva
11 (capo 2 del dispositivo) poiché, stante l'inefficacia della scrittura privata di vendita del 16 maggio 1995 nei confronti della Curatela, ne discende che non essendo -rispetto alla Curatela -divenuto titolare Parte_1
della porzione di immobile con essa compravenduto, non aveva nemmeno la legittimazione a costituirsi nell'atto pubblico di alienazione del terreno gravato da uso civico essendo legittimato a tanto il Controparte_1
quale, come detto, nella medesima scrittura privata si era riservato tutto il piano terra del suddetto fabbricato, avendo alienato al fratello la sola sopraelevazione, atto quest'ultimo dichiarato inefficace nei confronti della
Curatela. L'edificazione trasferita a su terreno Parte_1
gravato da uso civico, essendo dichiarata la vendita inefficace nei confronti della Curatela comporta che certamente anche in favore di Controparte_1
dovesse essere riconosciuto il diritto di prelazione e, con esso, la
[...]
legittimazione a proporre l'istanza al Comune di per CP_2
l'affrancazione dell'uso civico demaniale collettivo sull'immobile (poi oggetto del contratto di vendita limitatamente alla sopraelevazione e mantenuto sul piano terra.).
Osserva altresì la Corte che la curatela ha depositato nel corso del giudizio di prime cure relazione del Servizio Avvocatura del in Controparte_2
cui vengono esplicitate le ragioni della mancata costituzione avendo il in sintesi, evidenziato di non avere valide ragioni da opporre alla CP_2
domanda della Curatela, a causa dell'illegittimità dell'atto.
La dichiarazione che il terreno fosse gravato da uso civico risulta, del resto, resa nella scrittura del 16 maggio 1995 dal venditore Controparte_1
all'art.
3. Il venditore alienava il solo piano rialzato, riservandosi la proprietà del pianterreno e specificava sia che l'appartamento oggetto dell'atto era stato da lui costruito in sopraelevazione del pianterreno nell'anno 1974 sicché << il terreno su cui è stato edificato il fabbricato nonché il terreno
12 relativo è gravato da da parte del Comune di;
che CP_3 CP_2
in data 5 maggio 1986 egli stesso ha presentato domanda di legittimazione.>>
§ 7. 3– il secondo motivo è inammissibile
Giova premettere che, con detto motivo, l'erroneità della sentenza viene prospettata sotto il profilo della mancanza di motivazione e/o di insufficienza ed inadeguatezza della motivazione in relazione alle specifiche questioni evidenziate: ovvero la nullità dell'atto di compravendita del 28 giugno 2006 per: incompleta indicazione della data di stipula;
mancanza di preventiva determinazione a contrarre;
indeterminatezza dell'oggetto e mancata dichiarazione di cui all'art. 8 della L. 47/1985.
Osserva la Corte che il Tribunale non ha pronunciato su tali questioni in quanto ritenute assorbite. Trattasi, invero, di profili di nullità degli atti impugnati sollevati dalla Curatela nell'atto di citazione di primo grado in via subordinata all'accoglimento della domanda di inefficacia della scrittura privata del 16 maggio 1995 e di nullità della compravendita del 28 giugno
2006 sicché, accolte le tesi difensive illustrate in via principale, le restanti sono rimaste assorbite.
§ 7 – L'analisi dell'appello incidentale
§ 7. 1 – Il motivo è infondato
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure, pur imprecisa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nuova – e come tale inammissibile - la richiesta di amissione di CTU perché esperita per la prima volta in comparsa conclusionale ed essendo il giudice incorso in una evidente svista -dal momento che la richiesta risultava formulata dalla Curatela nell'atto di citazione, veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale veniva meramente illustrata – tuttavia, la statuizione
13 di rigetto della domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva va confermata.
Il Tribunale ha argomentato evidenziando che il danno da occupazione illegittima non è in re ipsa e che la Curatela, tenuta all'onere della prova, non aveva assolto a tale onere, stante la lacunosità dei dati offerti per poter identificare il canone mensile configurabile in immobili similari.
Tanto premesso si osserva che la domanda risulta svolta con atto di citazione notificato il 27 settembre 2011, con richiesta di pagamento dell'indennità per abusiva occupazione, secondo in correnti valori di mercato delle locazioni, a decorrere dal 16 maggio 1995 e sino alla data del rilascio, nell'importo che sarà determinato a mezzo CTU estimativa o sarà ritenuto equo o di giustizia.
Osserva il Collegio che la sentenza di prime cure è corretta nella parte in cui recepisce il principio che, nel caso di specie, essendo la parte istante un fallimento, si possa presumere l'impiego fruttifero del bene in quanto il curatore è tenuto ex lege ad amministrare e gestire i beni acquisiti alla massa fallimentare (così Cass. n. 13224/2016) e la motivazione va meramente integrata nella parte in cui afferma che non risulti fornita prova adeguata del canone mensile configurabile per immobili similari. L'appellante incidentale, con il motivo in esame, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare i dati - non contestati - che trattasi di immobile ad uso abitativo di 117 metri quadri;
il rilievo, tuttavia, non è sufficiente in quanto, anche volendo valorizzare tali dati, la CTU, ove disposta, non potrebbe integrare la lacuna probatoria indicata dal primo giudice e che la Curatela non ha colmato. Va considerato che, tra le difese svolte, il convenuto ha sostenuto di aver apportato importanti migliorie all'immobile sicché in un così lungo lasso temporale - risultando la richiesta della Curatela avanzata nel 2011 con decorrenza dal 16 maggio 1995 - non è dato conoscere quali fossero le condizioni dell'immobile a detta data e quelle venutesi a determinare in
14 progresso di tempo in ragione delle migliori apportate, dato che già solo è idoneo a condizionare il valore locativo dell'immobile. Detto in altre parole, se è vero che opera la presunzione che la Curatela ove fosse entrata in possesso dell'appartamento lo avrebbe destinato ad un impiego redditizio, tuttavia la Curatela, che nemmeno ha ipotizzato il canone locativo che avrebbe potuto richiedere per detto immobile, era tenuta a descrivere con puntualità le caratteristiche dello stesso e l'appetibilità del bene nel contesto urbano in cui risultava inserito al fine di indirizzare la delibazione del giudice anche in relazione ai mezzi istruttori da assumere e risultando, invece, la consulenza come richiesta del tutto sostitutiva dell'onere probatorio.
§ 8. – Le spese del grado in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate. Nulla in favore del che non Controparte_2
ha svolto attività defensionale.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del fallimento in Controparte_1
proprio di e di , nonché del Controparte_1 Controparte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto dalla Curatela contro la CP_2
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n. 115/2020 pubblicata in data 20/01/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
15 1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott. Giuseppe Staglianò
16