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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 789/2020
Oggi 13/06/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per , l'avv.to FERRARI MARCELLO Parte_1
Per l'avv.to BETTAZZI GIULIO Controparte_1
Per il terzo chiamato , l'avv. GILI ANDREINA Controparte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Ferrari precisa come da foglio depositato al pct in data odierna di cui dà lettura e da intendersi qui ritrascritto rileva che secondo il CTP l'eliminazione dei lavori c) ed e) è errore che rischia di rendere inutile l'intero intervento;
l'area in questione coincide con l'inizio della presenza di acqua ma l'acqua segue percorsi di non facile comprensione e, pertanto occorre eseguire anche detti lavori per comprenderne la provenienza.
L'avv. Bettazzi precisa le conclusioni come da note autorizzate.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
L'avv. Gili richiama le precisazioni delle conclusioni del 11.3.2025 richiama quanto indicato dal CTU a chiarimenti il 28.3.2025 con riferimento alle voci che vanno tolte in relazione all'aiuola anche perché la stessa non era di competenza della terza chiamata.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza. Alle ore 9.14 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal ricollegarsi per presenziare alla lettura.
Alle ore 23.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate e provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Fausta Pezzati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 789 /2020 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MARCELLO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BETTAZZI GIULIO
- Convenuto –
( ) Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
- Terzo chiamato -
§§§
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – previa ogni più opportuna declaratoria:
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni per cui è causa ex art. CP_1
2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.c.;
- condannare il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, all'esecuzione a propria cura e spese CP_1 delle opere necessarie per eliminare definitivamente la causa delle infiltrazioni sopra indicate così come specificate e determinate dal CTU incluse le opere di cui alla lettera c) ed e);
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei CP_1 danni in favore di parte attrice, danni da determinarsi in corso di causa anche con riferimento all'equità e che sin da ora si indicano in euro 15.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia;
respingere ogni domanda avversaria;
- vinte e distratte in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate le spese e gli onorari di causa, IVA e
CPA incluse ed incluse le spese di CTU”
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ill. mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
- dichiarare la TÀ in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire, Controparte_2 manlevare e tenere indenne il , in persona dell'Amministratore pro-tempore, e Controparte_1 conseguentemente condannare la TÀ in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del CP_2 danno che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di liquidare;
- respingere la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Conclusioni per il terzo chiamato:
“Parte terza chiamata precisa lee conclusioni come di seguito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli opportuni incombenti e declaratorie di rito, In via preliminare previa acquisizione del fascicolo rg 70/2006 GOT dott. Lavezzari ex Tribunale di SA, Nel merito Respingere le domande avverse tutte siccome formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , esponendo di essere proprietario di un box Controparte_1 interrato, (n. 36) distinto al Catasto al Foglio 30, Mapp.428, Sub.11, compendiato nel
[...]
; esponeva altresì l'attore, che nel box di sua proprietà si verificavano da anni Controparte_1 infiltrazioni di acqua provenienti dalla scala ed dall'area di accesso condominiale soprastante il box.
Allegato quanto precede chiedeva: (i) dichiararsi la responsabilità del ex art. 2051 c.c. (ii) CP_1 disporsi la condanna del all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa delle CP_1 infiltrazioni (iii) disporsi la condanna al risarcimento dei danni sia per il ripristino del locale che derivanti dalla parziale mancata occupazione dello stesso.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo di essere autorizzata a Controparte_1 chiamare in giudizio la TÀ in liquidazione ossia la costruttrice del CP_2 CP_4 [...]
nei confronti della quale si era già svolto un giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Con SA (rg 70/2006) per vizi inerenti il condominio, - in esito alla quale la aveva eseguito opere di ripristino nel 2010-2011, - per essere da questa manlevata nel caso di condanna al risarcimento dei danni in favore di parte attrice. Con Il Condominio convenuto veniva autorizzato alla chiamata in causa di e successivamente si costituiva in giudizio la TÀ , che chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2 proposte.
La causa veniva istruita mediante deposito di memorie istruttorie. Il giudice precedentemente incaricato della trattazione ammetteva le sole prove orali dedotte dall'attore e disponeva l'acquisizione del fascicolo 70/2006 del Tribunale di SA. All'esito dell'espletamento delle prove orali il Giudice precedentemente delegato alla trattazione licenziava CTU rivolta ad accertare la sussistenza delle infiltrazioni, la loro causa, le opere necessarie per eliminarne la causa. Il CTU Geom. svolgeva Per_1 la propria attività peritale depositando la relazione in data 29 agosto 2023, con successiva integrazione documentale in data 24 ottobre 2023.
In data 24 aprile 2024 il Giudice precedentemente incaricato disponeva che il CTU provvedesse a proseguire le attività peritali, fissando termine per il deposito dell'elaborato al 31 maggio 2024; il CTU depositava effettivamente la terza integrazione della consulenza senza tenere in considerazione le note critiche di parte convenuta e veniva, pertanto, assegnato termine per repliche.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 19/9/2024 in considerazione del mancato deposito della consulenza con le osservazioni alle contestazioni di parte convenuta provvedeva ad assegnare termine per il deposito al CTU.
Su richiesta delle parti la causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 12 marzo 2025. Rilevata in tale sede la mancata restituzione del fascicolo rg 70/2006 da parte del CTU veniva rinviata mandando il CTU a restituire il fascicolo all'esito la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti al CTU e rinviata all'udienza odierna per discussione.
Motivi della decisione
La domanda formulata dall'attore deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
La domanda proposta dall'attore va inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Affinché sussista la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 2256/2017).
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla quali presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non hanno contestato la propria qualifica di custode delle parti dalla quali, secondo la prospettazione attorea sarebbero derivati i danni lamentati in giudizio.
La scrivente aderisce al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.” (Cassazione civile, sez. VI 21 agosto 2012).
Alla luce dei principi sopra indicati deve ritenersi provata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio "dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. La Suprema Corte ha altresì evidenziato che non ha rilievo agli effetti dell'art. 2051 c.c. la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata (cfr.
Cass., sez. III, 5.12.08, n. 28811; Cass., sez. III 4.8.2005 n. 16373). Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva. Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno - di carattere eccezionale ed in alcun modo governabile - il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico secondo lo schema della causalità adeguata (v. Cass., sez. III, 30/10/08, n. 26051; Cass., sez.
III, 11/1/05 n. 376). L'attore ha i agito nei confronti del a titolo di responsabilità da Controparte_1 custodia ex art. 2051 c.c. La circostanza che, come si dirà infra, in esito alla CTU sia anche emerso un vizio costruttivo non sposta la qualificazione dell'azione proposta dall'art. 2051 c.c. all'art. 1669 c.c. giacché il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa anche se essi dipendano da vizi costruttivi. In tal caso potrebbe aversi la concorrente azione ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore, sempre che sia concretamente esperita. Nel caso di specie, invece, l'attore si è limitato ad agire ex art. 2051 c.c. nei confronti del custode.
L'art. 2051 c.c., trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini. Pertanto, il può essere chiamato a CP_1 rispondere ex art. 2051 cod. civ. in conseguenza di danni provenienti dalle parti comuni gravando infatti sull'ente, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi.
La Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che: “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno,
e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile (comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.), non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ. (cfr. Cass. n. 20/8/2003 n. 12211; Cass. n. 15291/2011; Cass. n.
17268/2012).” (cfr. Corte d'Appello di Genova 202/2019).
L'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Dal quadro probatorio acquisito è emersa sia la sussistenza dei danni lamentati che il nesso di causa tra i danni lamentati ed il bene condominiale.
La presenza di infiltrazioni d'acqua nel box è stata, infatti, confermata dai testi , Testimone_1
, e dalle risultanze della CTU licenziata in corso di causa che ne ha altresì Testimone_2 Tes_3 accertato le cause.
La CTU è condivisibile sia nelle premesse che nelle conclusioni in quanto esaustiva ed idoneamente argomentata.
In particolare, nella relazione preliminare del 29.8.2023 il CTU ha riportato che nel corso del sopralluogo avvenuto in data 23.6.2023 alla presenza dei ctp si è provveduto “B) a infiltrare acque a margine della muratura verticale lato dx scala e cancello di accesso;
dopo poco tempo si manifestano infiltrazioni di acqua nel box sottostante di proprietà dell'attore; C) Si procede quindi a rimuovere un tratto di muratura lato DX parte bassa in adiacenza alla scala pedonale che, da piano strada discende ai box auto;
D) infiltrando altra acqua – la stessa si manifesta copiosamente dal solaio del box auto – si accerta una carenza di impermeabilizzazione quale possibile causa dei danni;
E) Poiché i danni – da infiltrazione di acqua nel box auto - sono estesi a Sx del tratto di muratura rimossa, sotto il gradino di mezzo della scala di accesso al Condominio, il C.T.U. propone di procedere al rifacimento della impermeabilizzazione, previa demolizione del gradino centrale come da foto n. 11 che si allega alla consulenza;
I C. T. di parte condividono l'operato e la proposta del CTU.”
Il CTU in tale relazione precisava: “PRIMO: che il box auto è interessato da infiltrazioni d'acqua, come lamentato dall'attore; SECONDO: che presumibilmente il manto di impermeabilizzazione, a protezione idraulica del solaio di copertura del box auto, è rotto – carente – insufficiente…: con riferimento alle foto A e B di una precedente CP_5 consulenza e alle foto n. 4, n. 5 e n. 6, dello stato attuale ho riscontrato mediante comparazione fotografica, la manifestazione una seconda infiltrazione di acque meteoriche, sopravvenuta di recente ascrivibile a mio avviso a perdite derivanti presumibilmente dal pianerottolo e dal limitrofo giardino.”
Nella relazione del 25/10/2024, contenente le sole osservazioni all'avv. Bettazzi, si legge: “In sede di sopralluogo, verbalmente con i CTP si era discusso se estendere l'intervento di scavo, per la verifica e la riparazione dell'impermeabilizzazione, anche al tratto posto sotto l'aiuola condominiale posta a destra del cancello.
Nella redazione della CTU ho pertanto esteso l'intervento anche a tale tratto.
Minimalmente prendo atto della puntuale osservazione dell'avv. Giulio Bettazzi e preciso che si può procedere con un intervento sull'impermeabilizzazione esclusivamente sotto la scala condominiale.”
A seguito di chiarimenti richiesti il CTU precisava: “Gli interventi occorrenti per la riparazione del danno da infiltrazioni di acque piovane, nel box auto dell'attore sono quelli narrati nella relazione di C.T.U. del 29.08.2023 con
l'esclusione dell'intervento di scavo relativo alla aiuola CP_6
Detto estensivo intervento, relativo alla parte di aiuola condominiale che copre una parte del solaio del box auto, discusso verbalmente con i Consulenti di parte, potrà eventualmente essere disposto, all'atto di esecuzione delle opere, dal tecnico
Direttore dei Lavori qualora lo ritenga necessario.”
In sede d'udienza del 28.5.2025 alla domanda su quali tra i lavori indicati nella relazione peritale a pag.
7 e nel preventivo fossero escludere alla luce delle su esposte considerazioni il CTU indicava “che da detta elencazione, alla luce delle considerazioni svolte nella perizia integrativa, vanno tolte le voci c), e) la voce e) è da eseguire parzialmente ad esclusione dello scavo sull'aiuola (da togliere dall'importo del preventivo la voce e) ad eccezione quindi del importo di Euro 400).”
CTU ha descritto le opere per il ripristino del box attoreo indicando il relativo costo in euro 2.150,00 oltre IVA;
in tal senso deve farsi riferimento alla prima relazione (23/8/2023) voce 'N' “nel box auto: procedere alla rimozione dell'intonaco ammalorato sul solaio e sulla muratura del box, alla rimozione del calcestruzzo copri ferro del trave, trattamento ferri d'armatura con mapefer e successiva ricostruzione del copri ferro, pulizia delle parti interessate da infiltrazione, trattamento con stesa di sottofondo primer idrorepellente, tinteggiatura con prodotto semi lavabile traspirante” e poi il preventivo depositato dal CTU in data 23/10/2023. Controparte_7
Su detto importo deve altresì essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino al soddisfo.
Quanto alla domanda relativa al mancato godimento del bene deve rilevarsi come non è provato che lo stesso non sia stato negli anni usato quale box auto e dall'altra non è provata neppure l'intenzione di locarlo a terzi. Come evidenziato anche dal convenuto nel corso delle operazioni peritali, il CP_1 box, anche sulla base della documentazione fotografica agli atti risultava presentare al suo interno diversi oggetti del SI , quali pezzi di arredamento, quadri, biciclette ed altro. Pt_1
Peraltro le infiltrazioni, sempre sulla base della documentazione fotografica sono localizzate, solo un punto una specie di nicchia all'interno del box.
Occorre inoltre rilevare che l'attore nella domanda introduttiva forniva un parametro di riferimento e formulava una richiesta danni da mancato godimento notevolmente inferiore rispetto alla quantificazione del CTU.
Si ritiene che l'incidenza del mancato godimento in assenza di ulteriore prova deve essere limitata al mancato parziale utilizzo del box e più precisamente al mancato utilizzo della nicchia e pertanto, diversamente dal CTU si quantifica nel 10% del valore di locazione. In tal senso essendo inferiore a quanto indicato dal CTU di prende come riferimento in via equitativa il valore prospettato dall'attore in citazione sul quale applicare detta percentuale da moltiplicarsi per il mancato utilizzo di detta parte di box per 131 mesi, per un importo complessivo pari ad Euro 1.310,00. Con La domanda svolta dall'attore nei confronti del Condominio e da questi nei confronti della alla rimozione della situazione lesiva va qualificato come risarcimento in forma specifica.
Il risarcimento del danno in forma specifica consiste nella totale rimozione della situazione lesiva dell'altrui diritto mediante la “restitutio in integrum”, e non già semplicemente nella rimozione del fatto che ha prodotto il danno. La domanda dell'attore volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa si distingue sia dall'azione di adempimento (che presuppone la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare. “Il rimedio risarcitorio si distingue dall'azione di adempimento e dall'esecuzione forzata, poiché, anche quando viene azionato in forma specifica, integra pur sempre una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione (quella risarcitoria, appunto), diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio (nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) o del dovere di rispetto altrui (nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale)”. (Cass. civ., sez. III,
27/11/2023, n.32898)
Il CTU ha rilevato che i vizi sono dovuti alla mancanza di impermeabilizzazione.
L'art. 1669 c.c. dispone: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. non ha eccepito né la decadenza né la prescrizione dell'azione conseguentemente la domanda CP_2 di manleva deve essere vagliata.
L'art. 1669 c.c. opera solo quando vi siano “gravi” difetti.
Questi sono quei fenomeni che, pur non producendo movimenti nelle strutture essenziali dell'immobile, determinano un'alterazione dello stato normale che ne pregiudica l'utilizzazione, rendendo l'edificio inabitabile o di penosa abitazione. Vengono incluse nel concetto di grave difetto sia le deficienze costruttive vere e proprie, quelle, cioè, che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e non a regola d'arte, sia le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali.
La giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi ha indicato che: “I gravi difetti sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina riguardanti le strutture portanti dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione del godimento dell'edificio o di una frazione dello stesso (singolo appartamento), indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione (Cass.
21351/05; Cass. 1686/91; Cass. 1081/95:, Cass. 7992/97; Cass. 1393/98). In questi termini, anche le
Sezioni Unite (sent. 7756/17) secondo cui “ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della norma in esame, è la compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione”. Secondo la più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione sezioni Unite 7756/2017) i gravi difetti dell'opera possono riguardare anche elementi secondari ed accessori, come i pavimenti o le impermealizzazioni. I “gravi difetti” cui il testo dell'art. 1669 c.c. fa riferimento utilizzando un termine dal significato grandemente elastico sono stati nel tempo tipizzati dalla giurisprudenza che vi ha ricondotto un vasto numero di ipotesi.
In particolare sono stati considerati gravi difetti infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature ed in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (Cassazione nn. 84/13, 21351/05, 117/00,
4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84,
6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72).
L'assenza di impermeabilizzazione deve ritenersi qualificabile quali grave difetto ai termini di cui all'art. 1669 c.c.
La Corte di Cassazione ha già evidenziato che: “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”
(Cass. civ., Sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24230).
Nel caso che ci occupa la lettura complessiva tanto della relazione peritale svolta in sede di ATP quanto della CTU svolta nel corso del presente giudizio, fanno emergere che tutti i difetti dell'opera eseguita riscontrati comportano problematiche inerenti infiltrazioni, mancanza di idonei accorgimenti per l'allontanamento dell'acqua, ristagni d'acqua con conseguenti danni tanto all'interno quanto all'esterno in termini di sfogliamento dell'intonaco e muffe. Indubbiamente la CTU svolta nel corso del presente giudizio ha individuato i gravi vizi imputabili alla carenza di impermeabilizzazione al di sopra del box attoreo. Con Non rileva, peraltro che sostenga che a seguito dell'ATP abbia risolto tutte le problematiche riscontrate in quella sede in quanto: 1) non è emerso che le cause delle infiltrazioni al box dell'attore fossero state oggetto di riparazione 2) se lo sono state, evidentemente l'intervento, in considerazione del perdurare delle infiltrazioni, è stato del tutto insufficiente.
La domanda di manleva proposta dal deve, pertanto, essere accolta per quanto attiene alla CP_1 condanna al risarcimento del danno sia con riferimento ai danni materiali risarcibili al Sig sia con Pt_1 riferimento al rimborso delle opere da porre in essere per eliminare le cause del danno.
Conseguentemente il va condannato a porre in essere i lavori come descritti dal CTU nella CP_1 relazione del 29.8.2023 tenendo conto delle successive specificazioni del 29.8.2023 e del 24.10.2024, 22.5.2025 nonché all'udienza del 28.5.2025 e del pari va accolta la domanda di manleva del CP_1
Con nei confronti di .
Lavori che si dettagliano nel modo seguente: “a) redazione di Segnalazione certificata di attività al Comune di
Taggia per opere di riparazione e impermeabilizzazione tratto di solaio e muro di contenimento contro terra lato dx
Box auto censito a NCEU Comune di Taggia Foglio n. 30 particella n. 428, subalterno n. 111;
b) inibizione stabile per tutta la durata dei lavori dell'uso del cancello pedonale per l'accesso al fabbricato condominiale;
(lavoro escluso omissis)
d) demolizione della scala composta da tre gradini, classificazione detriti, carico su automezzo e smaltimento a PP DD o centro raccolta autorizzato;
e) scavo con mini escavatore a scoprire l'estradosso del solaio di copertura ed il muraglione contro terra del box auto sub. n.
111…(lavoro escluso omissis)
f) verifica dello stato dell'impermeabilizzazione a copertura del solaio e del muraglione contro terra posti ai lati e sotto al scalinata pedonale di accesso;
verifica dello stato dell'impermeabilizzazione a contorno del muro che sorregge la recinzione delimitante un tratto del giardino condominiale;
g) riparazione o rimozione e rifacimento in toto del manto di impermeabilizzazione, da eseguirsi in opera con doppio strato incrociato di guaina bituminosa o in pvc, antiradice, dello spessore di mm 4 cadauna saldata a fiamma, del solaio di copertura e del muraglione contro terra e a perimetro interno che sorregge la recinzione – giardino -.
h) protezione del nuovo manto di impermeabilizzazione, parte orizzontale su solaio e parte verticale su muraglione e parte
a perimetro interno del muro che sorregge la recinzione – giardino - con intonaco idrorepellente – base bentonite - dello spessore non inferiore a cm. 4.
Successivamente alla messa in opera delle forniture e lavorazioni tutte, da voce c) a voce g) è necessario attendere il manifestarsi di consistenti precipitazioni meteoriche e ciò a verifica idraulica del buon operato.
Successivamente si darà corso all'ultimazione dei lavori con:
i) chiusura dello scavo con materiale arido e successivo livellamento a formare il sotto sottofondo della parte interessata dal sedime stradale e della parte interessata dal ripristino con erezione in calcestruzzo grezzo dei gradini come preesistenti ante demolizione;
l) fornitura e posa sui gradini, pedate ed alzate, di rivestimento in similcotto messi in opera con colla per pavimentazione esterna e relativa stuccatura.
m) fornitura e posa in opera asfalto carrabile a contorno delle opere di scavo a raccordo tra la strada e la nuova scalinata.”
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa
(1) Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore al pagamento di Euro 2.150,00 in favore dell'attore oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, (2) Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore al pagamento di Euro 1.310,00 a titolo di mancato godimento parziale del box.
(3) Condanna il all'esecuzione dei lavori come descritti in parte motiva al fine CP_1 dell'eliminazione delle infiltrazioni
(4) Condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore al rimborso delle spese di lite in favore di e per esso all'avv. Marcello Parte_1
Ferrari che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. al che si liquidano il complessivi Euro
4.227,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro
1.680,00 per la fase istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, 98 per spese, iva e cpa come per legge.
(5) Condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_2 Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore di quanto questa sia condannata a
[...] pagare a sub (1, 2, 4) nonché condanna a rimborsare al Parte_1 [...]
il costo dell'esecuzione dei lavori di ripristino sub 3; Controparte_1
(6) Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_2 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 4.227,00 di cui Euro 919 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria, oltre al
15% per spese generali, 98 per spese, iva e cpa come per legge Con (7) Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di .
Addì, 13/6/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati