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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10671/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10671 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Torquato Tasso n. 25, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Pacinotti n° 23 presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende in forza di delega allegata all'atto di opposizione;
opponente contro
(C.F. ), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n.1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Tomasina Amadori del Foro di
PI SA, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Pasquale Cugia n° 43, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Manca, giusta delega in calce all'atto di costituzione;
opposta
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo e dall'Avv. Giancarlo Loddo;
Controparte_2
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale, nella Controparte_3 P.IVA_2
qualità di procuratrice speciale di - cessionaria del credito Controparte_4 originariamente vantato da – rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata Controparte_1 all'atto di costituzione, dall'Avv. Alessandro Marsico, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simonetta Solinas Ruscazio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari,
1 Via De Gioannis n. 25 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione ad esecuzione immobiliare ex art. 615, co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (da ultimo precisate con comparsa conclusionale del 17.03.2025):
“Per tutto quanto esposto, la presente difesa chiede all'intestato Tribunale di rigettare tutte le domanda eccezioni e conclusioni formulate da controparte, chiedendo, preliminarmente,
l'estromissione della dichiarando la sua mancanza di legittimazione attiva e la CP_5
nullità/invalidità della cessione del credito a lei effettuata da , e ribandendo le Controparte_1
conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo che di seguito si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto di credito pari ad € 351.128,18 intimato dalla nei confronti della Signora con il precetto del Controparte_1 Parte_1
11.10.2018 notificato il 23.11.2017, e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo o comunque inefficace il detto precetto e il conseguente pignoramento immobiliare del 04.01.2018 notificato il
11.01.2018;
- dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 45 del 2018 per le ragioni di cui all'espositiva; - dichiarare estinta l'ipoteca iscritta in data 17.12.2003 presso l'Agenzia del Territorio di Cagliari,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, R.G. 47039, R.P. 6270 per la somma di € 600.000,00, gravante sugli immobili ubicati in Iglesias e precisamente: locale commerciale con accesso dalla via Torquato
Tasso n. 23 distinto al catasto fabbricati al Foglio G/1, Part. 905, sub 7, Z.C 1, Cat. C/1, Cl. 8, mq.
63; appartamento posto al secondo piano alto dell'immobile con accesso dalla Via Torquato Tasso
n. 25, distinto al catasto fabbricati al foglio G/1, Part 906, sub 6, Z.C. 1, Cat A/2 Cl. 3, vani 6,5, e per l'effetto ordinare al conservatore dei pubblici registri immobiliare la cancellazione della detta iscrizione.
In qualsiasi:
- condannare la e la n persona della procuratrice CP_6 Controparte_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza dell'illegittimo CP_3 Parte_1
pignoramento e successiva vendita degli immobili di sua proprietà, da quantificarsi in separato giudizio;
2 - condannare la e la n persona della procuratrice CP_6 Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del CP_3
sottoscritto legale Avv. Gianmarco Meleddu che si dichiara antistatario.”.
Nell'interesse dell'opposta dell'intervenuta Controparte_1 Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa:
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa - pignoramento immobiliare
1.2. In data 23.11.2017 veniva notificato l'atto di precetto alla signora per aver assunto Parte_1
la qualità di terza datrice di ipoteca in seno a un contratto di mutuo stipulato il 15 dicembre 2003 stipulato tra la e la società Compagnia di Mari del Nord S.r.l.; CP_1
1.3. in data 11 gennaio del 2018 veniva notificato alla signora atto di pignoramento Parte_1 immobiliare con il quale erano vincolati all'esecuzione due immobili di proprietà della ed Pt_1
ubicati in Iglesias nella via Torquato Tasso n. 23 e n. 25, dando origine alla procedura espropriativa immobiliare iscritta al n. 45 del 2018 di RES dell'intestato Tribunale di Cagliari;
1.5. con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 24.05.2018, la Sig.ra ha adito Parte_1
l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione eccependo l'estinzione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15.12.2003 - Rep. 55911, Raccolta 8967;
1.6. in data 09.08.2018 il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha fissato il termine del 15.12.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato a mezzo PEC alla controparte in data
14.12.2018, , in ottemperanza al provvedimento reso dal G.E., ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito (fissando la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.02.2019) relativo all'opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare radicata, nell'interesse di nanti questo Tribunale al n. 45/2018. Controparte_1
Parte opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- è proprietaria dei seguenti immobili ubicati in Iglesias: 1) locale commerciale con Parte_1
accesso dalla via Torquato Tasso n. 23 distinto al catasto fabbricati al Foglio G/1, Part. 905, sub 7,
3 Z.C 1, Cat. C/1, Cl. 8, mq. 63; 2) appartamento posto al secondo piano alto dell'immobile con accesso dalla Via Torquato Tasso n. 25, distinto al catasto fabbricati al foglio G/1, Part 90 6, sub 6, Z.C. 1,
Cat A/2 Cl. 3, vani 6,5;
- in data 15.12.2003 la stessa aveva sottoscritto, nella sua qualità di terzo datore di ipoteca, contratto di mutuo con la garantendo il pagamento dovuto dalla società Compagnia di Mari Controparte_1 del Nord S.r.l. (P.I. per l'importo di € 300.000,00, erogato dalla banca a titolo di P.IVA_3
finanziamento che avrebbe dovuto essere restituito mediante il pagamento di venti rate semestrali posticipate;
- in data 17.12.2003 la a garanzia del mutuo, iscriveva sopra i descritti immobili Controparte_1 di proprietà ipoteca volontaria di primo grado per € 600.000,00 a tutela del regolare rimborso del finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato;
- i pagamenti dei ratei di mutuo venivano eseguiti regolarmente sino alla data del 31.12.2006, allorquando, in conseguenza di una improvvisa crisi di liquidità, gli stessi venivano interrotti dalla
Compagnia dei Mari del Nord S.r.l.;
- in conseguenza della morosità, in data 27.09.2007 inviava a , quale Controparte_1 Parte_1
terza datrice di ipoteca, una comunicazione con la quale affermava di aver dichiarato la debitrice principale decaduta dal mutuo e dal beneficio del termine e contestualmente intimava di estinguere immediatamente il debito residuo pari ad € 230.630,12, minacciando, in caso contrario, azioni giudiziarie per la realizzazione coattiva della garanzia ipotecaria;
- alla data 23.11.2017 – ovvero, in tesi dell'opponente, oltre 10 anni dopo la decadenza dal beneficio del termine e relativa richiesta di pagamento −, la notificava anche alla signora Controparte_1
un atto di precetto, con il quale si intimava il pagamento della somma pari ad € Parte_1
351.128,18.
Per quanto riguarda i motivi dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'estinzione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. per decorso del termine prescrizionale, atteso che la CP_1 avrebbe chiesto direttamente a di adempiere all'obbligo di pagamento della somma di Parte_1
€. 230.630,12, senza tuttavia aver mai agito giudizialmente per l'escussione coattiva del credito, se non con la notifica tardiva dell'atto di precetto.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.01.2019, la nel Controparte_1 chiedere il rigetto dell'opposizione, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Nel dettaglio, ha dedotto che:
4 - non è una obbligata in solido al pagamento del debito, che resta esclusivamente in Parte_1
capo alla società alla quale - e soltanto ad essa - è stato Controparte_7
richiesto il pagamento del debito;
- mai è stato intimato a di pagare alcuna somma, piuttosto le è stato rivolto Parte_1
l'avvertimento che, in assenza del versamento del saldo da parte della debitrice principale
[...]
si sarebbe proceduto all'escussione della garanzia ipotecaria Controparte_7
dalla medesima prestata in data 17.12.2003 R.G. 47039, R.P. 6270.
Per quanto concerne la difesa nel merito, ha dedotto che la debitrice principale (id est La CP_7
del Nord) ha più volte interrotto il decorso della prescrizione attraverso la ricognizione del
[...]
debito, in quanto ha depositato nanti il Tribunale di PI SA (competente per territorio avendo la società sede legale in Arzachena) plurime istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente rigettate e/o dichiarate inammissibili per mancata presentazione del piano concordatario nei termini assegnati dal Tribunale e per il mancato deposito del le somme di accantonamento per le spese di giustizia.
2.3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 08.10.2019 si è costituita la quale Controparte_2 nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
2.4. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 03.03.2020, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. rinviando al 18.05.2021.
2.5. Con memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, depositata in data 05.06.2020, l'opponente ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione di con la conseguente necessaria estromissione Controparte_2
nel procedimento in essere.
2.6. Con memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 ha contestato le deduzioni di parte opponente, ad CP_1
eccezione della richiesta di estromissione dal procedimento della creditrice intervenuta CP_2
a cui non si è formalmente opposta.
[...]
2.7. Con comparsa depositata in data 10.05.2021 per cessione di credito ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio la uale procuratrice speciale della società Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da chiedendo
[...] Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e richiamando conclusioni ed eccezioni sollevate dalla cedente opposta
Controparte_1
2.8. All'esito dell'udienza del 18.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
5 2.9. Parte opponente, con comparsa conclusionale del 17.03.2025, dopo aver dato atto dell'aggiudicazione e della successiva emissione dei decreti di trasferimento – emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 45/2018, dei beni ivi pignorati e gravati dall'ipoteca di cui qui si controverte −, con l'atto conclusivo ex art. 190 c.p.c. ha domandato di “condannare la
e la in persona della procuratrice al Controparte_1 Controparte_4 CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza dell'illegittimo pignoramento e Parte_1 successiva vendita degli immobili di sua proprietà, da quantificarsi in separato giudizio”.
2.10. Con comparsa conclusionale di replica del 04.04.2025 la ha eccepito la Controparte_3 tardività e quindi l'inammissibilità delle richieste risarcitorie e restitutorie avanzate da Parte_1
per la prima volta solo in occasione della comparsa conclusionale depositata in data 17.03.2025.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte intervenuta come del resto ammesso dalla medesima parte. Controparte_2
Ed infatti tale società, dopo aver dato atto di essere divenuta titolare del credito vantato da
[...]
portato dal Decreto Ingiuntivo n. 967/2007 - Tribunale di Biella, ha dichiarato di CP_1 costituirsi nella presente causa in sostituzione di “facendo propria la posizione Controparte_1
processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate”.
L'intervento di è tuttavia inammissibile, in ragione del fatto che essa è creditrice di Controparte_2
un rapporto non oggetto del seguente procedimento.
Invero, come indicato dalla stessa parte in sede di costituzione, la ha sottoscritto Controparte_1
con in data 20 maggio 2019, con effetto dal 26.4.2019, un contratto di cessione di Controparte_2
crediti pecuniari individuabili in blocco e pro-soluto. Tra i crediti ceduti vi rientrano i rapporti azionati nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella n. 967/2007 (obbligata principale Alfa Centauri
Trading S.r.l), il cui giudizio di opposizione si è definito con sentenza n. 446/2015, crediti garantiti da ipoteca giudiziale iscritta in data 12.8.2009 ai nn. R.G. n. 25975, R.P. n.4756, in virtù del quale è stato spiegato ricorso di intervento nella procedura esecutiva immobiliare 284/2018.
I crediti suddetti traggono origine dalla fideiussione rilasciata da con atto del Parte_1
07.03.2005 con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'esposizione debitoria della società Alfa Centauri Trading s.r.l. della quale era anche amministratrice e socio unico. Pertanto, la
IFIS NPL S.p. per effetto della cessione del la linea di credito di cui sopra, rimane creditrice intervenuta, in luogo della cedente nella procedura di esecuzione immobiliare Controparte_1
6 n.45/2018, in ragione della sola linea di credito ceduto, ossia quello derivante dai titoli sopra indicati emessi contro la debitrice principale Alfa Centauri Trading S.r.l. e, tra gli altri, contro . Parte_1
Viceversa, la creditrice procedente nella esecuzione n.45/2018 ed opposta nel giudizio ex art. 615, 2° comma, c.p.c. intrapreso dalla GA è procuratrice della CP_3 CP_1 Controparte_8
cessionaria della creditrice cedente Infatti, nelle more, la società Controparte_1 Controparte_4
in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 01.12.2020 con
[...] Controparte_1
ha acquistato pro-soluto un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui quello vantato nei confronti de la con annessi privilegi, garanzie e accessori, e portato dal contratto Controparte_7
di mutuo fondiario del 15.12.2003 di Rep. 55911, Raccolta 8967. Il corrente procedimento ha ad oggetto l'opposizione di quale terza datrice d'ipoteca, in forza del suddetto contratto ed Pt_1
istaurato in origine nei confronti della Controparte_1
Le parti hanno richiesto l'estromissione della la quale con memoria depositata in Controparte_2
data 11.05.2021 ha aderito alla richiesta, senza opporre eccezioni.
Per tali ragioni si dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
3.2. In via ulteriormente preliminare deve rilevarsi che l'opponente, con l'atto conclusivo ex art. 190
c.p.c. ha avanzato per la prima volta una domanda risarcitoria, richiedendo la condanna della
[...]
e della in persona della procuratrice al CP_1 Controparte_4 CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento e successiva vendita degli immobili di sua proprietà. Tale richiesta è stata avanzata in ragione dell'aggiudicazione e della successiva emissione dei decreti di trasferimento, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
45/2018, dei beni ivi pignorati e gravati dall'ipoteca di cui qui si controverte.
La domanda è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
La terza datrice di ipoteca ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c., eccependo nell'atto introduttivo e nelle successive memorie esclusivamente la prescrizione del contratto di mutuo garantito.
Solo in sede di comparsa conclusionale (depositata in data 17.03.2025), la ha avanzato la Pt_1
domanda di risarcimento del danno per la vendita degli immobili oggetto di garanzia ipotecaria.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile la domanda nuova introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, in quanto tale atto ha la sola funzione di illustrare le difese e le domande già ritualmente formulate nel corso di giudizio (Cass. Civ. Sez. III n.
30686/2021).
Tale principio è valido anche nell'opposizione esecutiva, il quale segue le regole del giudizio a cognizione piena, tra cui rileva il divieto di nova ex art. 183, comma 5 c.p.c.
7 Ne consegue che la domanda risarcitoria costituisce mutatio libelli in quanto non è stata proposta con l'atto introduttivo né nel corso dell'istruttoria, e non potendosi ritenere conseguenza automatica od implicita dell'eccezione di prescrizione.
Per tali ragioni dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente.
3.3. Venendo al merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito scaturente dal contratto di mutuo del 15.12.2003, con conseguente estinzione della garanzia ipotecaria. A supporto della sua conclusione ha affermato che la a séguito della comunicazione inviata alla signora Controparte_1
(con la quale affermava di aver dichiarato la debitrice principale decaduta dal mutuo Parte_1
e dal beneficio del termine a far data dal 27.09.2007 e contestualmente intimava di estinguere immediatamente il debito ivi indicato pari ad € 230.630,12), non avrebbe più intimato alcun pagamento né alla signora né alla Compagni Mari del Nord S.r.l. sino alla notifica del Parte_1
precetto avvenuta in data 23.11.2017. Ha, inoltre, contestato la validità quali atti interruttivi della prescrizione la presentazione dei quattro concordati preventivi (datati rispettivamente 12.07.2013,
24.10.2014, 18.05.2016 e 6.03.2017), poiché all'interno degli stessi, a suo dire, non vi sarebbe alcun documento qualificabile come un riconoscimento di debito utile ai fini della interruzione della prescrizione.
Ebbene, la doglianza di parte opponente è destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Innanzitutto, è opportuno sottolineare che, secondo l'orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza, il pagamento delle singole rate del contratto di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Conseguentemente, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (tra le ultime Cass. Sez. 3, 30/08/2011, n. 17798; Cass. Civ.
n. 4232/2023).
Nel caso in esame il finanziamento del 15.12.2003 prevedeva un ammortamento della somma mutuata in numero 20 rate semestrali, con ultima rata prevista al 15.12.2013. Pertanto, il termine prescrizionale decennale sarebbe quindi maturato in data 15.12.2023 ex art. 2945 c. .2 c.c., ben dopo la notifica dell'atto di precetto del 2017.
Rilevando questo aspetto si appalesa immediatamente l'infondatezza della domanda attorea. Ad ogni modo, quandanche si volesse far decorrere la prescrizione a partire dalla lettera di decadenza del beneficio del termine (27.09.2007), dalle risultanze processuali emerge che la società debitrice
Compagnia dei Mari del Nord S.r.l. ha più volte manifestato la piena consapevolezza della sussistenza
8 di un debito maturato in relazione al contratto di mutuo del 15.12.2003, attraverso plurimi atti di riconoscimento del debito, idonei ad interrompere i termini della prescrizione.
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Inoltre, esso non esige formule speciali o sacramentali, ben potendo risultare anche implicitamente da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. (v. Cassazione
Civile n. 9097/2018).
Nel caso in esame, il primo atto di riconoscimento è costituito dalla raccomandata del 13.08.2010 indirizzata a con cui la società e la società Controparte_1 Controparte_7
Alfa Centauri Trading s.r.l. avanzavano proposta transattiva per la definizione dei giudizi all'epoca pendenti nei loro confronti, non accettata dall'Istituto di credito (cfr. Doc. 14 e 15 Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 ). CP_1
In tale missiva la dichiarava espressamente che tra i crediti vantati Controparte_7 dall'Istituto di credito vi fosse anche la somma di € 200.000,00 erogata a titolo di mutuo dalla CP_1
.
[...]
A tal proposito devono poi essere menzionate le domande di ammissione al concordato preventivo.
La Compagnia dei Mari del Nord S.r.l., in data 12.07.2013, 21.10.2014 e 18.05.2016, ha avanzato dinanzi al Tribunale di PI SA domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché, in data 6.03.2017, ricorso per ammissione a concordato preventivo “in bianco”.
Tutte le domande sono state rigettate e/o dichiarate inammissibili.
Dall'esame delle istanze e della documentazione allegata risulta una chiara ed espressa manifestazione della consapevolezza della società della Controparte_7
sussistenza del debito scaturente dal contratto di mutuo del 15.12.2003. Invero, nelle domande viene indicata l'elencazione nominativa dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione - tra cui figura il debito derivante dal mutuo del 15.12.2003. Oltre a ciò, nelle scritture contabili allegate lo stesso debito è inserito a bilancio nella macroclasse “D” dello stato patrimoniale.
Tali elementi sono sufficienti per enucleare un valido riconoscimento del debito sulla scorta dell'insegnamento testé ricordato e sconfessano la doglianza dell'opponente.
Ad ulteriore conferma della piena consapevolezza del debitore principale dell'esistenza del debito derivante dal mutuo del 15.12.2003 rilevano ulteriori aspetti.
In particolare, le domande del 12.07.2013 e del 18.05.2016, così come il ricorso del 6.03.2017, sono siglate dall'avvocato in virtù di procura conferita dal legale rappresentante della Controparte_7
, mentre la domanda presentata in data 24.10.2014 è personalmente sottoscritta dal Sig.
[...]
9 nella sua qualità di legale rappresentante della società. Tutte le istanze sono state Parte_2 depositate in virtù di apposita procura conferita all'avvocato dalla società stessa, sulla scorta della documentazione (bilanci, contratti, prospetti) fornita e delle informazioni rilasciate dal legale rappresentante della , Sig. . Controparte_7 Parte_2
Inoltre, dalla lettura delle domande avanzate dalla , così come nei Controparte_7
bilanci ivi allegati, nei confronti di risultano sempre e solo due esposizioni debitorie, CP_1
l'una di € 282.078, 64, derivante dallo scoperto in c/c e l'altra derivante da mutuo ipotecario di €.
211.021,35.
Conferma documentale di quanto sopra si rinviene, infine, nella terza domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 18.05.2016, laddove l'unico contratto di mutuo sempre indicato tra le poste passive della società viene ivi allegato quale Doc. 9 ed è proprio il mutuo fondiario del 15.12.2003 - Rep. 55911, Raccolta 8967.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente (non essendo i presupposti che giustifichino la compensazione delle spese, neppure in via parziale) e liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta e dell'intervenuta – Controparte_3 con esclusione dell'intervenuta estromessa - in relazione ai valori di riferimento Controparte_2
(aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione delle cause di valore sino a 520.000,00 euro (in ragione dell'importo del credito azionato con l'atto di precetto anche nei confronti della garante, ex art. 17 c.p.c.):
a) con riduzione del 50% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, senza aggiunta di alcun elemento di rilievo rispetto alla fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E.;
b) con riduzione massima del 70% per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di taluni documenti;
c) con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale l'intervenuta si è limitata a insistere nelle istanze ed eccezioni già formulate dall'opposta nei propri precedenti scritti difensivi
(è stata depositata, peraltro, la sola memoria di replica), aggiungendo unicamente l'inammissibilità della domanda risarcitoria da ultimo presentata da controparte.
In definitiva, le spese devono essere liquidate in favore di sino alla fase istruttoria (avendo CP_1
depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.) e in favore di per la successiva fase Controparte_3
decisionale.
10 Poiché il valore del presente procedimento è compreso tra 261.000,00 euro e 520.000,00, deve rilevarsi che la parte opponente ha versato un contributo unificato pari a 518,00 euro (relativo alle cause ordinarie di valore indeterminabile), in luogo dell'importo corretto di euro 1.214,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di legittimazione della parte intervenuta Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ; Parte_1
rigetta l'opposizione dell'opponente; condanna l'opponente a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi in favore della per l'importo complessivo di euro Controparte_1
6.064,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge, e in favore di per l'importo complessivo di euro 3.082,00 per compensi ai difensori, Controparte_3
oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 29.05.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10671 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Torquato Tasso n. 25, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Pacinotti n° 23 presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende in forza di delega allegata all'atto di opposizione;
opponente contro
(C.F. ), con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n.1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Tomasina Amadori del Foro di
PI SA, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Pasquale Cugia n° 43, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Manca, giusta delega in calce all'atto di costituzione;
opposta
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo e dall'Avv. Giancarlo Loddo;
Controparte_2
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale, nella Controparte_3 P.IVA_2
qualità di procuratrice speciale di - cessionaria del credito Controparte_4 originariamente vantato da – rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata Controparte_1 all'atto di costituzione, dall'Avv. Alessandro Marsico, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simonetta Solinas Ruscazio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari,
1 Via De Gioannis n. 25 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione ad esecuzione immobiliare ex art. 615, co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (da ultimo precisate con comparsa conclusionale del 17.03.2025):
“Per tutto quanto esposto, la presente difesa chiede all'intestato Tribunale di rigettare tutte le domanda eccezioni e conclusioni formulate da controparte, chiedendo, preliminarmente,
l'estromissione della dichiarando la sua mancanza di legittimazione attiva e la CP_5
nullità/invalidità della cessione del credito a lei effettuata da , e ribandendo le Controparte_1
conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo che di seguito si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto di credito pari ad € 351.128,18 intimato dalla nei confronti della Signora con il precetto del Controparte_1 Parte_1
11.10.2018 notificato il 23.11.2017, e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o nullo o comunque inefficace il detto precetto e il conseguente pignoramento immobiliare del 04.01.2018 notificato il
11.01.2018;
- dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 45 del 2018 per le ragioni di cui all'espositiva; - dichiarare estinta l'ipoteca iscritta in data 17.12.2003 presso l'Agenzia del Territorio di Cagliari,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, R.G. 47039, R.P. 6270 per la somma di € 600.000,00, gravante sugli immobili ubicati in Iglesias e precisamente: locale commerciale con accesso dalla via Torquato
Tasso n. 23 distinto al catasto fabbricati al Foglio G/1, Part. 905, sub 7, Z.C 1, Cat. C/1, Cl. 8, mq.
63; appartamento posto al secondo piano alto dell'immobile con accesso dalla Via Torquato Tasso
n. 25, distinto al catasto fabbricati al foglio G/1, Part 906, sub 6, Z.C. 1, Cat A/2 Cl. 3, vani 6,5, e per l'effetto ordinare al conservatore dei pubblici registri immobiliare la cancellazione della detta iscrizione.
In qualsiasi:
- condannare la e la n persona della procuratrice CP_6 Controparte_4 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza dell'illegittimo CP_3 Parte_1
pignoramento e successiva vendita degli immobili di sua proprietà, da quantificarsi in separato giudizio;
2 - condannare la e la n persona della procuratrice CP_6 Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del CP_3
sottoscritto legale Avv. Gianmarco Meleddu che si dichiara antistatario.”.
Nell'interesse dell'opposta dell'intervenuta Controparte_1 Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa:
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa - pignoramento immobiliare
1.2. In data 23.11.2017 veniva notificato l'atto di precetto alla signora per aver assunto Parte_1
la qualità di terza datrice di ipoteca in seno a un contratto di mutuo stipulato il 15 dicembre 2003 stipulato tra la e la società Compagnia di Mari del Nord S.r.l.; CP_1
1.3. in data 11 gennaio del 2018 veniva notificato alla signora atto di pignoramento Parte_1 immobiliare con il quale erano vincolati all'esecuzione due immobili di proprietà della ed Pt_1
ubicati in Iglesias nella via Torquato Tasso n. 23 e n. 25, dando origine alla procedura espropriativa immobiliare iscritta al n. 45 del 2018 di RES dell'intestato Tribunale di Cagliari;
1.5. con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 24.05.2018, la Sig.ra ha adito Parte_1
l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione eccependo l'estinzione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15.12.2003 - Rep. 55911, Raccolta 8967;
1.6. in data 09.08.2018 il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha fissato il termine del 15.12.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato a mezzo PEC alla controparte in data
14.12.2018, , in ottemperanza al provvedimento reso dal G.E., ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito (fissando la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.02.2019) relativo all'opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare radicata, nell'interesse di nanti questo Tribunale al n. 45/2018. Controparte_1
Parte opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- è proprietaria dei seguenti immobili ubicati in Iglesias: 1) locale commerciale con Parte_1
accesso dalla via Torquato Tasso n. 23 distinto al catasto fabbricati al Foglio G/1, Part. 905, sub 7,
3 Z.C 1, Cat. C/1, Cl. 8, mq. 63; 2) appartamento posto al secondo piano alto dell'immobile con accesso dalla Via Torquato Tasso n. 25, distinto al catasto fabbricati al foglio G/1, Part 90 6, sub 6, Z.C. 1,
Cat A/2 Cl. 3, vani 6,5;
- in data 15.12.2003 la stessa aveva sottoscritto, nella sua qualità di terzo datore di ipoteca, contratto di mutuo con la garantendo il pagamento dovuto dalla società Compagnia di Mari Controparte_1 del Nord S.r.l. (P.I. per l'importo di € 300.000,00, erogato dalla banca a titolo di P.IVA_3
finanziamento che avrebbe dovuto essere restituito mediante il pagamento di venti rate semestrali posticipate;
- in data 17.12.2003 la a garanzia del mutuo, iscriveva sopra i descritti immobili Controparte_1 di proprietà ipoteca volontaria di primo grado per € 600.000,00 a tutela del regolare rimborso del finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato;
- i pagamenti dei ratei di mutuo venivano eseguiti regolarmente sino alla data del 31.12.2006, allorquando, in conseguenza di una improvvisa crisi di liquidità, gli stessi venivano interrotti dalla
Compagnia dei Mari del Nord S.r.l.;
- in conseguenza della morosità, in data 27.09.2007 inviava a , quale Controparte_1 Parte_1
terza datrice di ipoteca, una comunicazione con la quale affermava di aver dichiarato la debitrice principale decaduta dal mutuo e dal beneficio del termine e contestualmente intimava di estinguere immediatamente il debito residuo pari ad € 230.630,12, minacciando, in caso contrario, azioni giudiziarie per la realizzazione coattiva della garanzia ipotecaria;
- alla data 23.11.2017 – ovvero, in tesi dell'opponente, oltre 10 anni dopo la decadenza dal beneficio del termine e relativa richiesta di pagamento −, la notificava anche alla signora Controparte_1
un atto di precetto, con il quale si intimava il pagamento della somma pari ad € Parte_1
351.128,18.
Per quanto riguarda i motivi dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'estinzione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. per decorso del termine prescrizionale, atteso che la CP_1 avrebbe chiesto direttamente a di adempiere all'obbligo di pagamento della somma di Parte_1
€. 230.630,12, senza tuttavia aver mai agito giudizialmente per l'escussione coattiva del credito, se non con la notifica tardiva dell'atto di precetto.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.01.2019, la nel Controparte_1 chiedere il rigetto dell'opposizione, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Nel dettaglio, ha dedotto che:
4 - non è una obbligata in solido al pagamento del debito, che resta esclusivamente in Parte_1
capo alla società alla quale - e soltanto ad essa - è stato Controparte_7
richiesto il pagamento del debito;
- mai è stato intimato a di pagare alcuna somma, piuttosto le è stato rivolto Parte_1
l'avvertimento che, in assenza del versamento del saldo da parte della debitrice principale
[...]
si sarebbe proceduto all'escussione della garanzia ipotecaria Controparte_7
dalla medesima prestata in data 17.12.2003 R.G. 47039, R.P. 6270.
Per quanto concerne la difesa nel merito, ha dedotto che la debitrice principale (id est La CP_7
del Nord) ha più volte interrotto il decorso della prescrizione attraverso la ricognizione del
[...]
debito, in quanto ha depositato nanti il Tribunale di PI SA (competente per territorio avendo la società sede legale in Arzachena) plurime istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente rigettate e/o dichiarate inammissibili per mancata presentazione del piano concordatario nei termini assegnati dal Tribunale e per il mancato deposito del le somme di accantonamento per le spese di giustizia.
2.3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 08.10.2019 si è costituita la quale Controparte_2 nel chiedere il rigetto dell'opposizione, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
2.4. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 03.03.2020, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. rinviando al 18.05.2021.
2.5. Con memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, depositata in data 05.06.2020, l'opponente ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione di con la conseguente necessaria estromissione Controparte_2
nel procedimento in essere.
2.6. Con memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 ha contestato le deduzioni di parte opponente, ad CP_1
eccezione della richiesta di estromissione dal procedimento della creditrice intervenuta CP_2
a cui non si è formalmente opposta.
[...]
2.7. Con comparsa depositata in data 10.05.2021 per cessione di credito ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio la uale procuratrice speciale della società Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da chiedendo
[...] Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e richiamando conclusioni ed eccezioni sollevate dalla cedente opposta
Controparte_1
2.8. All'esito dell'udienza del 18.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
5 2.9. Parte opponente, con comparsa conclusionale del 17.03.2025, dopo aver dato atto dell'aggiudicazione e della successiva emissione dei decreti di trasferimento – emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 45/2018, dei beni ivi pignorati e gravati dall'ipoteca di cui qui si controverte −, con l'atto conclusivo ex art. 190 c.p.c. ha domandato di “condannare la
e la in persona della procuratrice al Controparte_1 Controparte_4 CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti da in conseguenza dell'illegittimo pignoramento e Parte_1 successiva vendita degli immobili di sua proprietà, da quantificarsi in separato giudizio”.
2.10. Con comparsa conclusionale di replica del 04.04.2025 la ha eccepito la Controparte_3 tardività e quindi l'inammissibilità delle richieste risarcitorie e restitutorie avanzate da Parte_1
per la prima volta solo in occasione della comparsa conclusionale depositata in data 17.03.2025.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte intervenuta come del resto ammesso dalla medesima parte. Controparte_2
Ed infatti tale società, dopo aver dato atto di essere divenuta titolare del credito vantato da
[...]
portato dal Decreto Ingiuntivo n. 967/2007 - Tribunale di Biella, ha dichiarato di CP_1 costituirsi nella presente causa in sostituzione di “facendo propria la posizione Controparte_1
processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate”.
L'intervento di è tuttavia inammissibile, in ragione del fatto che essa è creditrice di Controparte_2
un rapporto non oggetto del seguente procedimento.
Invero, come indicato dalla stessa parte in sede di costituzione, la ha sottoscritto Controparte_1
con in data 20 maggio 2019, con effetto dal 26.4.2019, un contratto di cessione di Controparte_2
crediti pecuniari individuabili in blocco e pro-soluto. Tra i crediti ceduti vi rientrano i rapporti azionati nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella n. 967/2007 (obbligata principale Alfa Centauri
Trading S.r.l), il cui giudizio di opposizione si è definito con sentenza n. 446/2015, crediti garantiti da ipoteca giudiziale iscritta in data 12.8.2009 ai nn. R.G. n. 25975, R.P. n.4756, in virtù del quale è stato spiegato ricorso di intervento nella procedura esecutiva immobiliare 284/2018.
I crediti suddetti traggono origine dalla fideiussione rilasciata da con atto del Parte_1
07.03.2005 con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'esposizione debitoria della società Alfa Centauri Trading s.r.l. della quale era anche amministratrice e socio unico. Pertanto, la
IFIS NPL S.p. per effetto della cessione del la linea di credito di cui sopra, rimane creditrice intervenuta, in luogo della cedente nella procedura di esecuzione immobiliare Controparte_1
6 n.45/2018, in ragione della sola linea di credito ceduto, ossia quello derivante dai titoli sopra indicati emessi contro la debitrice principale Alfa Centauri Trading S.r.l. e, tra gli altri, contro . Parte_1
Viceversa, la creditrice procedente nella esecuzione n.45/2018 ed opposta nel giudizio ex art. 615, 2° comma, c.p.c. intrapreso dalla GA è procuratrice della CP_3 CP_1 Controparte_8
cessionaria della creditrice cedente Infatti, nelle more, la società Controparte_1 Controparte_4
in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 01.12.2020 con
[...] Controparte_1
ha acquistato pro-soluto un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui quello vantato nei confronti de la con annessi privilegi, garanzie e accessori, e portato dal contratto Controparte_7
di mutuo fondiario del 15.12.2003 di Rep. 55911, Raccolta 8967. Il corrente procedimento ha ad oggetto l'opposizione di quale terza datrice d'ipoteca, in forza del suddetto contratto ed Pt_1
istaurato in origine nei confronti della Controparte_1
Le parti hanno richiesto l'estromissione della la quale con memoria depositata in Controparte_2
data 11.05.2021 ha aderito alla richiesta, senza opporre eccezioni.
Per tali ragioni si dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
3.2. In via ulteriormente preliminare deve rilevarsi che l'opponente, con l'atto conclusivo ex art. 190
c.p.c. ha avanzato per la prima volta una domanda risarcitoria, richiedendo la condanna della
[...]
e della in persona della procuratrice al CP_1 Controparte_4 CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento e successiva vendita degli immobili di sua proprietà. Tale richiesta è stata avanzata in ragione dell'aggiudicazione e della successiva emissione dei decreti di trasferimento, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
45/2018, dei beni ivi pignorati e gravati dall'ipoteca di cui qui si controverte.
La domanda è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
La terza datrice di ipoteca ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c., eccependo nell'atto introduttivo e nelle successive memorie esclusivamente la prescrizione del contratto di mutuo garantito.
Solo in sede di comparsa conclusionale (depositata in data 17.03.2025), la ha avanzato la Pt_1
domanda di risarcimento del danno per la vendita degli immobili oggetto di garanzia ipotecaria.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile la domanda nuova introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, in quanto tale atto ha la sola funzione di illustrare le difese e le domande già ritualmente formulate nel corso di giudizio (Cass. Civ. Sez. III n.
30686/2021).
Tale principio è valido anche nell'opposizione esecutiva, il quale segue le regole del giudizio a cognizione piena, tra cui rileva il divieto di nova ex art. 183, comma 5 c.p.c.
7 Ne consegue che la domanda risarcitoria costituisce mutatio libelli in quanto non è stata proposta con l'atto introduttivo né nel corso dell'istruttoria, e non potendosi ritenere conseguenza automatica od implicita dell'eccezione di prescrizione.
Per tali ragioni dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente.
3.3. Venendo al merito, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito scaturente dal contratto di mutuo del 15.12.2003, con conseguente estinzione della garanzia ipotecaria. A supporto della sua conclusione ha affermato che la a séguito della comunicazione inviata alla signora Controparte_1
(con la quale affermava di aver dichiarato la debitrice principale decaduta dal mutuo Parte_1
e dal beneficio del termine a far data dal 27.09.2007 e contestualmente intimava di estinguere immediatamente il debito ivi indicato pari ad € 230.630,12), non avrebbe più intimato alcun pagamento né alla signora né alla Compagni Mari del Nord S.r.l. sino alla notifica del Parte_1
precetto avvenuta in data 23.11.2017. Ha, inoltre, contestato la validità quali atti interruttivi della prescrizione la presentazione dei quattro concordati preventivi (datati rispettivamente 12.07.2013,
24.10.2014, 18.05.2016 e 6.03.2017), poiché all'interno degli stessi, a suo dire, non vi sarebbe alcun documento qualificabile come un riconoscimento di debito utile ai fini della interruzione della prescrizione.
Ebbene, la doglianza di parte opponente è destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Innanzitutto, è opportuno sottolineare che, secondo l'orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza, il pagamento delle singole rate del contratto di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Conseguentemente, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (tra le ultime Cass. Sez. 3, 30/08/2011, n. 17798; Cass. Civ.
n. 4232/2023).
Nel caso in esame il finanziamento del 15.12.2003 prevedeva un ammortamento della somma mutuata in numero 20 rate semestrali, con ultima rata prevista al 15.12.2013. Pertanto, il termine prescrizionale decennale sarebbe quindi maturato in data 15.12.2023 ex art. 2945 c. .2 c.c., ben dopo la notifica dell'atto di precetto del 2017.
Rilevando questo aspetto si appalesa immediatamente l'infondatezza della domanda attorea. Ad ogni modo, quandanche si volesse far decorrere la prescrizione a partire dalla lettera di decadenza del beneficio del termine (27.09.2007), dalle risultanze processuali emerge che la società debitrice
Compagnia dei Mari del Nord S.r.l. ha più volte manifestato la piena consapevolezza della sussistenza
8 di un debito maturato in relazione al contratto di mutuo del 15.12.2003, attraverso plurimi atti di riconoscimento del debito, idonei ad interrompere i termini della prescrizione.
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Inoltre, esso non esige formule speciali o sacramentali, ben potendo risultare anche implicitamente da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. (v. Cassazione
Civile n. 9097/2018).
Nel caso in esame, il primo atto di riconoscimento è costituito dalla raccomandata del 13.08.2010 indirizzata a con cui la società e la società Controparte_1 Controparte_7
Alfa Centauri Trading s.r.l. avanzavano proposta transattiva per la definizione dei giudizi all'epoca pendenti nei loro confronti, non accettata dall'Istituto di credito (cfr. Doc. 14 e 15 Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 ). CP_1
In tale missiva la dichiarava espressamente che tra i crediti vantati Controparte_7 dall'Istituto di credito vi fosse anche la somma di € 200.000,00 erogata a titolo di mutuo dalla CP_1
.
[...]
A tal proposito devono poi essere menzionate le domande di ammissione al concordato preventivo.
La Compagnia dei Mari del Nord S.r.l., in data 12.07.2013, 21.10.2014 e 18.05.2016, ha avanzato dinanzi al Tribunale di PI SA domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché, in data 6.03.2017, ricorso per ammissione a concordato preventivo “in bianco”.
Tutte le domande sono state rigettate e/o dichiarate inammissibili.
Dall'esame delle istanze e della documentazione allegata risulta una chiara ed espressa manifestazione della consapevolezza della società della Controparte_7
sussistenza del debito scaturente dal contratto di mutuo del 15.12.2003. Invero, nelle domande viene indicata l'elencazione nominativa dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione - tra cui figura il debito derivante dal mutuo del 15.12.2003. Oltre a ciò, nelle scritture contabili allegate lo stesso debito è inserito a bilancio nella macroclasse “D” dello stato patrimoniale.
Tali elementi sono sufficienti per enucleare un valido riconoscimento del debito sulla scorta dell'insegnamento testé ricordato e sconfessano la doglianza dell'opponente.
Ad ulteriore conferma della piena consapevolezza del debitore principale dell'esistenza del debito derivante dal mutuo del 15.12.2003 rilevano ulteriori aspetti.
In particolare, le domande del 12.07.2013 e del 18.05.2016, così come il ricorso del 6.03.2017, sono siglate dall'avvocato in virtù di procura conferita dal legale rappresentante della Controparte_7
, mentre la domanda presentata in data 24.10.2014 è personalmente sottoscritta dal Sig.
[...]
9 nella sua qualità di legale rappresentante della società. Tutte le istanze sono state Parte_2 depositate in virtù di apposita procura conferita all'avvocato dalla società stessa, sulla scorta della documentazione (bilanci, contratti, prospetti) fornita e delle informazioni rilasciate dal legale rappresentante della , Sig. . Controparte_7 Parte_2
Inoltre, dalla lettura delle domande avanzate dalla , così come nei Controparte_7
bilanci ivi allegati, nei confronti di risultano sempre e solo due esposizioni debitorie, CP_1
l'una di € 282.078, 64, derivante dallo scoperto in c/c e l'altra derivante da mutuo ipotecario di €.
211.021,35.
Conferma documentale di quanto sopra si rinviene, infine, nella terza domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 18.05.2016, laddove l'unico contratto di mutuo sempre indicato tra le poste passive della società viene ivi allegato quale Doc. 9 ed è proprio il mutuo fondiario del 15.12.2003 - Rep. 55911, Raccolta 8967.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente (non essendo i presupposti che giustifichino la compensazione delle spese, neppure in via parziale) e liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta e dell'intervenuta – Controparte_3 con esclusione dell'intervenuta estromessa - in relazione ai valori di riferimento Controparte_2
(aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione delle cause di valore sino a 520.000,00 euro (in ragione dell'importo del credito azionato con l'atto di precetto anche nei confronti della garante, ex art. 17 c.p.c.):
a) con riduzione del 50% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, senza aggiunta di alcun elemento di rilievo rispetto alla fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E.;
b) con riduzione massima del 70% per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dalla produzione di taluni documenti;
c) con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale l'intervenuta si è limitata a insistere nelle istanze ed eccezioni già formulate dall'opposta nei propri precedenti scritti difensivi
(è stata depositata, peraltro, la sola memoria di replica), aggiungendo unicamente l'inammissibilità della domanda risarcitoria da ultimo presentata da controparte.
In definitiva, le spese devono essere liquidate in favore di sino alla fase istruttoria (avendo CP_1
depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.) e in favore di per la successiva fase Controparte_3
decisionale.
10 Poiché il valore del presente procedimento è compreso tra 261.000,00 euro e 520.000,00, deve rilevarsi che la parte opponente ha versato un contributo unificato pari a 518,00 euro (relativo alle cause ordinarie di valore indeterminabile), in luogo dell'importo corretto di euro 1.214,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di legittimazione della parte intervenuta Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ; Parte_1
rigetta l'opposizione dell'opponente; condanna l'opponente a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi in favore della per l'importo complessivo di euro Controparte_1
6.064,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge, e in favore di per l'importo complessivo di euro 3.082,00 per compensi ai difensori, Controparte_3
oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 29.05.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
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