Decreto cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di congedo straordinario per assistenza a disabile ex art. 42 co. 5 D.lgs. n. 151/2001.
Visto il ricorso, notificato e depositato, con i relativi allegati, il 31 luglio 2024;
Visto il decreto cautelare n. 162 dell’1 agosto 2024;
Visto l'atto di mera costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il provvedimento del 19 agosto 2024 con il quale, in esecuzione del decreto cautelare n. 162/2024, il Ministero della Giustizia – DAP - Provveditorato Regionale per la Calabria ha concesso al ricorrente il congedo per il periodo richiesto con l’istanza del 30/5/2024, ossia dal 15 luglio al 22 settembre 2024;
Vista l’ordinanza n. 171 del 5 settembre 2024 con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “sospendendo, per l’effetto, l’efficacia del provvedimento impugnato ed ammettendo il ricorrente, nelle more della definizione nel merito del giudizio, al godimento del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 richiesto con l’istanza del 30/5/2024 per l’assistenza al parente disabile” e provvedendo a fissare l’odierna udienza pubblica;
Visto l’ulteriore decreto n. 273 del 23 settembre 2024, depositato in giudizio dall’amministrazione resistente, con il quale il Ministero della Giustizia – DAP - Provveditorato Regionale per la Calabria ha decretato il collocamento in congedo straordinario del ricorrente per assistenza al familiare disabile per il giorno 15 luglio e per il periodo dal 2 agosto all’8 settembre 2024;
Tenuto conto che all’udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che può prendersi atto del pieno soddisfacimento della pretesa e che quanto alle spese esse possono essere compensate, salva la refusione del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara:
- la cessazione della materia del contendere;
- la compensazione delle spese, salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.