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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 429/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LOLLO MARZIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], Fontanafredda (PN), con l'Avv. LOLLO MARZIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 27/12/2014 con rito civile, trascritto al n. 18, Parte I, Serie -,
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- nato il [...]; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione famigliare, di proprietà della Parte_1 sua famiglia, unitamente al figlio Per_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque dotati di adeguata capacità lavorativa e quindi nessun assegno di mantenimento viene richiesto a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge;
4. Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente con la madre, in Porcia (PN), via L. Galvani 5, ove manterrà la residenza anagrafica.
5. I genitori si impegnano a mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente il figlio, secondo un modello genitoriale condiviso, che assegni ruoli paritari a ciascun genitore e che, nelle scelte educative da assumere, tenga primariamente conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore.
6. In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare le linee guida da adottare nell'educazione
e formazione scolastica, culturale, civica e religiosa, con impegno a ricercare un accordo nell'interesse del ragazzo.
7. I genitori avranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo trascorso insieme.
8. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a. ogni giorno della settimana scolastica dalle ore 18.00 al momento della cena;
b. nei fine settimana, a settimane alterne;
c. metà periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali. Salvo diverso accordo, i giorni di festa (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile ecc.) verranno trascorsi con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza;
d. metà periodo delle vacanze estive, garantendo due intere settimane a testa, per poter condurre il minore in villeggiatura. In considerazione dell'età, il figlio potrà sempre concordare direttamente con il padre di volta in volta eventuali modifiche all'orario qui indicato, comunicandolo all'altro genitore e tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo.
9. Il signor verserà in forma tracciabile sul c/c della signora entro il Parte_2 Pt_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge. Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del
Foro di Pordenone - che qui si intende integralmente ritrascritto e richiamato - verranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano di conguagliare mensilmente le spese da ciascuno sostenute, con l'esibizione delle pezze giustificative entro la fine di ogni mese solare e di provvedere al rimborso entro i 10 giorni successivi. Le spese superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa, dovranno essere discusse e concordate per iscritto.
10. Le parti convengono che l'assegno unico universale venga richiesto e percepito interamente dalla madre, e che le detrazioni fiscali siano percepite al 100% dalla stessa.
Le parti prestano fin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 27/12/2014 presso il comune di Porcia.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
• Nulla sulle spese;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
• Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LOLLO MARZIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], Fontanafredda (PN), con l'Avv. LOLLO MARZIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 27/12/2014 con rito civile, trascritto al n. 18, Parte I, Serie -,
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Porcia in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
- nato il [...]; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione famigliare, di proprietà della Parte_1 sua famiglia, unitamente al figlio Per_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque dotati di adeguata capacità lavorativa e quindi nessun assegno di mantenimento viene richiesto a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge;
4. Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente con la madre, in Porcia (PN), via L. Galvani 5, ove manterrà la residenza anagrafica.
5. I genitori si impegnano a mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente il figlio, secondo un modello genitoriale condiviso, che assegni ruoli paritari a ciascun genitore e che, nelle scelte educative da assumere, tenga primariamente conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore.
6. In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare le linee guida da adottare nell'educazione
e formazione scolastica, culturale, civica e religiosa, con impegno a ricercare un accordo nell'interesse del ragazzo.
7. I genitori avranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo trascorso insieme.
8. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a. ogni giorno della settimana scolastica dalle ore 18.00 al momento della cena;
b. nei fine settimana, a settimane alterne;
c. metà periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali. Salvo diverso accordo, i giorni di festa (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile ecc.) verranno trascorsi con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza;
d. metà periodo delle vacanze estive, garantendo due intere settimane a testa, per poter condurre il minore in villeggiatura. In considerazione dell'età, il figlio potrà sempre concordare direttamente con il padre di volta in volta eventuali modifiche all'orario qui indicato, comunicandolo all'altro genitore e tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e delle attività scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo.
9. Il signor verserà in forma tracciabile sul c/c della signora entro il Parte_2 Pt_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge. Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del
Foro di Pordenone - che qui si intende integralmente ritrascritto e richiamato - verranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano di conguagliare mensilmente le spese da ciascuno sostenute, con l'esibizione delle pezze giustificative entro la fine di ogni mese solare e di provvedere al rimborso entro i 10 giorni successivi. Le spese superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa, dovranno essere discusse e concordate per iscritto.
10. Le parti convengono che l'assegno unico universale venga richiesto e percepito interamente dalla madre, e che le detrazioni fiscali siano percepite al 100% dalla stessa.
Le parti prestano fin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 27/12/2014 presso il comune di Porcia.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
• Nulla sulle spese;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
• Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 17/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa