Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5372/2022 R.G. promossa da:
Parte 1 , nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f.
C.F. 1 nato a [...] il [...] e residente a [...]), Parte 2 '
C.F. 2 Parte 3 nato Ragusa il in via Damone Ronco I n. 8 (c.f.
C.F. 3 ),25.09.1969 e residente a [...], (c.f. nata a [...] il [...] e residente a [...] (CF: Parte 4
nata a [...] il [...] e residente a C.F. 4 ) e Parte 5
C.F._5 ), nella qualità di eredi di Persona_1 Pozzallo Via Del Mandorlo 70/D (c.f.
[...] , nato a [...] in data [...] e deceduto a Pozzallo il 13.06.2012 (c.f.
), rappresentati e difesi dall'Avv. Agatino Luigi Di StalloC.F. 6
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice
CP 2 con sede legalefiscale e partita IVA n. P.IVA 1 e per essa, quale mandataria,
,
P.IVA 2 , rappresentata e difesa dall'Avv. in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, p.IVA
Giovanni Tumino
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti intestati proponevano opposizione avverso il d.i. n. 1364/2022 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 845.000,00 oltre interessi e
[...] a garanzia di un finanziamento concesso per la somma di € 1.803.350,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di n.20 rate semestrali alla società
[…..]
; che essendosi che la mutuataria resa morosa nel pagamento Controparte_3
delle rate di ammortamento, rendendosi gravemente inadempiente in relazione alle quote frazionate del mutuo sopra indicato con lettera di messa in mora e contestuale risoluzione dell' 11.08.2014 veniva intimato il pagamento immediato di ingenti somme e contestualmente il recesso dal contratto di conto corrente.
Lamentavano gli opponenti, premesso l'avvenuto decesso di Persona 1 del quale erano eredi
Parte 1 ed i figlila moglie, Parte 3 Parte_5 Parte_2
il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio
[...] e Parte_4
vertendosi in materia di contratti bancari, la carenza di legittimazione ad agire in capo all'opposta, nonché la decadenza della garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 1957 c.c.
Eccepivano inoltre la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, la mancanza di prove relativamente alla effettiva erogazione del mutuo fondiario, e la nullità di quest'ultimo per violazione dell'art. 117 TUB relativamente ai tassi d'interesse, oltre a una illegittima capitalizzazione di questi ultimi in assenza di reciprocità, in violazione dell'art. 120 TUB.
Deducevano infine di aver accettato l'eredità di Persona 1 con beneficio d'inventario e che quindi erano chiamati a rispondere di eventuali debiti ereditari solo entro il valore attivo dei beni ereditati.
Tanto premesso chiedevano gli opponenti la revoca dell'opposto decreto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la Controparte 1 e per essa, quale mandataria, la CP 2 quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente Banca UN Spa, in virtù dei contratti di cessione come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna Parte II n. 93 del 08/08/2017, contrassegnato dal codice redazionale
TX17AAB8478 così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna Parte II n. 126 del 26/10/2019 individuato dal codice redazionale TX 19AAB11530.
Chiedeva la concessione del termine per l'esperimento della mediazione e contestava in fatto e in diritto quanto sostenuto dagli opponenti, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà.
Alla prima udienza il G.I. concedeva il termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione e relativamente alla provvisoria esecutorietà, rilevava che il convenuto non aveva prodotto agli atti la prova documentale della richiesta di concordato preventivo e dell'ammissione al passivo della banca creditrice, e pertanto si riservava di decidere una volta prodotti gli atti. cpc, e chiesto All'udienza successiva venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma all'opposta di chiarire le iniziative assunte a tutela del credito.
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter del 21 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
**
Lamenta in primo luogo parte opponente al fine di contestare la fondatezza della pretesa avversaria che la società opposta non avrebbe dimostrato in giudizio che il credito controverso era incluso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco richiamata dalla opposta.
La censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco eseguita a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta così fra le tante Cass. n.
24798/2020 n. 4116/16;).
In conformità a tale principio di diritto va rilevato che dalla documentazione prodotta, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta provato che il rapporto contrattuale sorto tra gli opponenti e la UN rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato istituto di credito e la Controparte_1
Invero risulta prodotto in atti il testo della Gazzetta Ufficiale da cui risultano esplicitate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, a ci va ricondotta quella oggetto della pretesa azionata mediante l'opposto decreto, nonché l'attestazione della UN datata
23.02.2023 in cui si dichiara in maniera specifica che i crediti “derivanti dai rapporti di finanziamento numeri 9000106617, 900010106618, 9000106619, 9000106620, 9000106621, 9000106622 e di conto corrente numeri 4894861 e 300268306" sono stati ceduti all'odierna opposta.
Va precisato che in ogni caso secondo il consolidato orientamento reso sul punto dal Supremo
Collegio non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio, in quanto (Cass. 17110/2019) si ritiene che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". Secondo la richiamata decisione, ove si esigesse la indicazione della specifica enumerazione e la produzione del singolo documento verrebbe a vanificarsi la portata dell'art. 58
TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., al precipuo fine di agevolare le operazioni delle cessioni in blocco che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. sostituisce e assolve alla funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Sul punto chiarisce condivisibilmente la Suprema Corte: "La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (vedi ex multi Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
Lamenta poi parte opponente la nullità delle fideiussioni del 15.10.2009, in quanto stipulate in conformità a un modello ABI censurato dalla Banca d'IA in veste di autorità garante.
Si contesta in particolare l'applicazione alle fideiussioni per cui è causa, della clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (v. art. 5), siccome riproduttiva della clausola di deroga riportata nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, in parte qua dichiarato illegittimo dalla Banca d'IA con provvedimento n. 55 del 02.V.2005
La censura non è fondata.
Invero la riproduzione dello schema ABI disatteso dall'Istituto di Vigilanza va operata rilevando concretamente le singole clausole e riscontrandone la formulazione di ciascuna previo raffronto con l'insieme del contratto di fideiussione della cui legittimità si discute.
Nel caso di specie la formulazione dell'art. 6 del cd. "schema ABI" (deroga all'art. 1957 c.c.) non sovrapponibile con quella dell'art. 5 dei contratti di garanzia sottoscritti dalle parti e unico sottoposto a censura da parte degli opponenti. Invero l'art. 6 citato prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., [ndr. totalmente] che si intende derogato", laddove l'art. 5 del contratto di garanzia applicato al caso di specie rileva “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita".
Dal raffronto fra le due norme appare evidente come l'art. 5 dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio non comporta alcuna restrizione a carico del garante- né tantomeno alcuna in ordine alla sua qualità di consumatore e alla violazione della disciplina consumeristica, mai dedotta dagli opponenti ma prevede unicamente un diverso termine per esercitare i diritti da parte de creditore ( banca) fissando quello di 36 mesi.
In definitiva il termine di 6 mesi originariamente previsto dall'art. 1957 c.c. viene qui solamente prorogato, e non totalmente derogato come vietato dalla Banca D'IA per non configurare la denunciata nullità.
Va poi esaminata la ulteriore questione, senz'altro dirimente oltre che assorbente di ogni altra, ai fini della odierna decisione, secondo cui a dire dell'opponente la banca creditrice non avrebbe esercitato le azioni volte al recupero del credito nei confronti della società nel termine di cui al richiamato punto 5 del contratto di fideiussione, ovvero nell'arco temporale dei 36 mesi pattuiti.
Secondo parte opponente, a seguito della revoca dei rapporti bancari con la società debitrice, disposta nel 2014 UN entro trentasei mesi non si sarebbe attivata, al fine di impedire la decadenza, non avendo proposto alcuna azione di cognizione – non soggetta alla preclusione prevista per le domande cautelari ed esecutive – avente ad oggetto il credito maturato nei confronti del debitore principale, né avendo presentato alcuna istanza di ammissione nella procedura di concordato n. 14/2014, così come si evince dalla mail del curatore depositata dalla CP_1.
La doglianza deve ritenersi fondata.
Sul punto va richiamato, condividendolo, l'indirizzo del Supremo Collegio ( così Cass. civ. n.
3085/1996) che evidenzia la peculiarità della posizione del creditore nei confronti del debitore soggetto a concordato preventivo, affermando che "Nel caso di concordato preventivo del debitore principale il creditore per non decadere dal diritto di rivalersi sul fideiussore ex art. 1957 c.c. è tenuto a salvaguardare il proprio credito sia esperendo le azioni di cognizione (che a differenza delle azioni esecutive non risultano precluse dall'apertura della procedura concorsuale) a lui eventualmente spettanti verso il debitore principale, sia tutelando con tempestività e in maniera efficace i suoi diritti in sede concorsuale (in particolare mediante una rituale istanza di ammissione al passivo e un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali)" .
Ora nel caso di specie non risulta che UN abbia proposto alcuna azione di cognizione come richiesto dal richiamato indirizzo giurisprudenziale che va condiviso alla luce della ulteriore condivisibile argomentazione che la precisazione del credito" correlata alla qualità di creditore 66
rilevato in sede di procedura di concordato preventivo non può ritenersi iniziativa utile a configurare l'attivazione del creditore, come richiesto ( in tal senso vedi espressamente Cass. n. 6498/1985) dal richiamato indirizzo, occorrendo a tal fine l'esercizio di un'azione di cognizione o ad essa equiparata espressamente, nel caso mancante.
Si aggiunga poi che nessun elemento ulteriore volto a dimostrare l'esercizio di un'azione di cognizione risulta essere stato allegato da parte opposta, seppur sollecitata in tal senso nel corso dell'istruttoria.
Ne deriva allora la fondatezza della eccezione di decadenza proposta dagli opponenti ai sensi dell'invocato punto 5 essendo la creditrice decaduta da ogni possibilità di fare valere le proprie pretese nei confronti dei garanti.
Per queste assorbenti ragioni, la opposizione deve essere accolta, derivandone la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1364/2022 con le conseguenze che ne derivano in tema di spese processuali, che seguono la soccombenza di parte opposta e possono essere liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del dm n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata, applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5372/2022 R.G. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 Parte 2
nei confronti di [...] Parte 3 ' Parte_5 Parte 4
per essa quale mandataria così dispone: Controparte 1 CP 2
revoca il decreto ingiuntivo n. 1364/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
-
09.09.2022;
Condanna Controparte_1 e per essa quale mandataria CP 2
al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite che si quantificano nella somma di euro 29.193,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa, 21 maggio 2025 Il Giudice
C. Maiore