Articolo 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 maggio 1952
Art. 10.
(Concessioni provvisorie)


La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.
Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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