Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, avendo rilievo, più che la quantità di violenza fisica, la qualità dell'atto compiuto, e, quindi, di grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima nonchè il danno alla stessa concretamente provocato anche in termini psichici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 10/12/2013
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 3601
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 15734/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.G. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di TRENTO in data 19/09/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 - bis c.p., u.c..
RITENUTO IN FATTO
1. T.G. ha proposto, a mezzo del difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di TRENTO in data 19/09/2012, depositata in data 29/10/2012, confermativa della sentenza 22/09/2011 emessa dal GUP Tribunale di ROVERETO, con cui il medesimo imputato è stato condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto, per il reato di cui all'art. 609 - quater c.p.p., comma 1, n. 1), art. 609 - bis c.p.p., comma 2, n. 1 e art. 609 - ter c.p.p., comma 1, n. 1),
alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre pene accessorie - individuata la pena base nel più grave reato di cui all'art. 609 - bis c.p.p., comma 2, n. 1 e art. 609 - ter c.p., comma 1, n. 1), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, per aver avuto dapprima un rapporto sessuale completo con la p.o. (nata nel XXXX), dunque non ancora quattordicenne all'epoca dei fatti ed, alcuni giorni dopo, per averla costretta a subire violenza sessuale, consistita nel costringerla ad avere un rapporto sessuale completo a bordo della propria autovettura;
in (OMISSIS) .
2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria in ordine all'attendibilità della persona offesa;
in sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto attendibili le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla minore perché avvalorata da riscontri esterni che, in realtà, non riguarderebbero la contestata violenza sessuale ma un primo episodio in cui la p.o. ebbe un rapporto consenziente con l'imputato, sicché non sarebbe dato comprendere le ragioni per le quali tutte le dichiarazioni della minore siano avvalorate da riscontri esterni, difettando nell'iter logico - argomentativo la spiegazione concreta del ragionamento seguito;
si duole, in ogni caso, dell'illogicità della motivazione della Corte trentina circa le ragioni della ritenuta credibilità soggettiva della vittima minore, con particolare riferimento alla presunta diversità, anche cronologica, dei fatti ascritti all'imputato rispetto ad alcuni episodi di molestie sessuali di cui la minore sarebbe stata vittima ad opera di tale I.C. (compagno della madre), avendo erroneamente collocato la Corte gli episodi ascritti al T. nel 2008 e quelli ascritti al compagno della madre nel 2005, laddove, diversamente, dagli atti processuali emergerebbe che i due episodi fossero coevi (anno 2005), ciò che rivelerebbe un vizio di contraddittorietà motivazionale che travolgerebbe il giudizio di attendibilità della testimonianza della minore;
si duole, ancora, per non aver la Corte trentina affrontato logicamente e coerentemente il tema della credibilità soggettiva della minore p.o., nonostante la stessa avesse riconosciuto di aver falsamente accusato il patrigno delle violenze sessuali subite, senza rispondere alle censure difensive circa l'anomalia di tale comportamento della minore, sino al punto di ritenere invece illogicamente non anomale le accuse della minore nei confronti del T. circa le violenze da questi perpetrate ai suoi danni, frutto di un'invenzione della minore provocata dai sensi di colpa per le false accuse nei confronti del compagno della madre;
ancora, si censura la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui, nel rispondere alla doglianza difensiva circa il ritardo nella denuncia, la stessa Corte motivi richiamando l'assenza di intenti calunniosi della p.o. verso l'imputato, ossia senza tener conto del reale intento difensivo che mirava a mettere in luce l'equivoco comportamento complessivo della p.o. che avrebbe accusato l'imputato di aver commesso violenza sessuale ai suoi danni perché costrettavi dalla condizione di prigionia in cui la stessa viveva con la sorella a causa della bugia raccontata sul patrigno (in sostanza, il contenuto dell'appello sarebbe stato travisato dalla Corte di merito, che non avrebbe quindi motivato sui rilievi di inattendibilità mossi alla deposizione della p.o. diversamente considerandola come attendibile per aver sempre reso la stessa versione dei fatti, inattendibilità che emergerebbe anche dal silenzio nei confronti della madre da parte della minore sul presunto abuso subito nel XXXX, essendosi diversamente limitata a rappresentarle di essere innamorata e di volersi trasferire in XXXXXXXX al punto da litigare con la madre); l'illogicità dell'argomentazione della Corte territoriale circa la completa attendibilità della minore, poi, emergerebbe dal confronto con quanto emerge nella relazione psicodiagnostica eseguita dalla dott.ssa C. , che esclude che la minore presentasse un vissuto di abuso sessuale, in assenza di segnali di sopraffazione fisica o mentale.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 609 - bis c.p., comma 3, per la ritenuta insussistenza dell'attenuante della minore gravità nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per motivazione incongrua, illogica e contraddittoria sul punto;
in sintesi, si duole il ricorrente per non aver la Corte trentina riconosciuto l'attenuante speciale escludendo la minore gravità senza tener conto della modalità complessiva dell'atto compiuto, che andava commisurato anche in rapporto all'effettiva coartazione fisica esercitata sulla p.o., dovendosi tener conto non solo dell'età (come mostra di aver fatto la Corte d'appello), ma anche l'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato alla vittima anche in termini psichici;
diversamente, la Corte di merito avrebbe solo ancorato il suo giudizio al mero dato anagrafico dell'età della vittima tredicenne, senza considerare che pochi giorni prima tra vittima ed imputato vi era stato un rapporto sessuale consenziente e che la scelta del luogo ove consumare il rapporto sessuale asseritamente non consenziente venne operata solo per ragioni di privacy vista l'età della coppia (13 anni lei, 19 lui) e l'indisponibilità di altri posti ove appartarsi;
infine, illogica sarebbe la motivazione della Corte nella parte in cui, nel ritenere gravissimo il danno psichico subito dalla minore in seguito al rapporto sessuale, non terrebbe conto sia di quanto accertato dalla psicologa C. (che aveva escluso qualsiasi manifestazione di trauma) sia con quanto dalla stessa minore dichiarato in sede di incidente probatorio (ossia, riferendo alla madre di voler continuare la relazione con l'imputato, al punto da litigare con la donna), ciò che denoterebbe l'assenza di tracce di offensività in seguito al compimento della violenza sessuale ne' l'uso di violenza fisica al punto che lo stesso imputato interruppe l'atto sessuale, resosi conto della mancata partecipazione della ragazza all'amplesso (tra l'altro esistendo tra i due una relazione sentimentale caratterizzata dalla pretesa della p.o. che il T. ponesse fine al rapporto con la sua fidanzata dell'epoca per instaurare un rapporto esclusivo con lei);
in conclusione, dunque, secondo la difesa che il fatto fosse stato di minore gravità emergerebbe per tabulas e giustificherebbe la concessione della relativa attenuante speciale come del resto riconosciuto anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà appresso.
4. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sul primo motivo di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4, 21 giugno 2005, Poggi;
da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale, come nel caso esaminato da questa Corte, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da cd. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente familiare, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti - ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. 3, 6 maggio - 8 luglio 2008, n. 27742 ) - si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa (Cass., sez. 3, 3 luglio 1997, Ruggeri;
conforme, Sez. 3, n. 22935 del 27/03/2003 - dep. 26/05/2003, Chiapperini, Rv. 225377).
In altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne;
la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle;
nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno;
la qualità e la natura delle dinamiche familiari;
i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3, 4 ottobre 2007, Bagalà). È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni.
C'è sì l'astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa;
ma resta ferma l'esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (sui limiti di rilevabilità dei "condizionamenti familiari" del minore abusato v. Cass., sez. 3A, 4 ottobre - 21 novembre 2007, n. 42984 ). Più volte questa Corte (Cass., sez. 3A, 26 settembre - 29 ottobre 2007, n. 39994 ; Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012 - dep. 20/02/2013, P.G. in proc. V. e altro, Rv. 254741), ha affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extra familiare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute. Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di una minore in età adolescenziale, in quanto all'epoca degli abusi ((OMISSIS) ) la stessa era poco più che tredicenne, essendo nata il (OMISSIS) .
In merito alla capacità a testimoniare dell'adolescente, in particolare, questa stessa Sezione ha affermato che in tema di valutazione della testimonianza del minore, persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere - come nel caso in esame - la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato (Sez. 3, n. 44971 del 06/11/2007 - dep. 04/12/2007, Saveri, Rv. 238279). Necessita, in ogni caso, che le dichiarazioni dei minori (ed anche degli adolescenti, come nel caso in esame) siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia);
l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato (Cass., sez. 3, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007, n. 9801 ; Cass., sez. 3, 3 aprile -16 maggio 2008, n. 19729 ; per l'utilizzabilità delle deposizioni "de relato" aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali cfr. anche, più recentemente, Cass., sez. 3, 11 giugno 2009 - 24 luglio 2009, n. 30964 ).
5. Punti di emersione di questa rilevata specialità dell'audizione dei minori abusati sono alcune disposizioni processuali che la differenziano dalle deposizioni testimoniali in genere. Ed infatti l'art. 498 c.p.p., comma 4, esclude per i testi minorenni l'esame diretto e il controesame condotto dalle parti (cd. esame incrociato o cross examination), al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione. Il medesimo art. 498 c.p.p., al successivo comma 4-bis prevede poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, l'esame del testimone minorenne possa svolgersi secondo le modalità "protette" indicate per l'incidente probatorio nell'art. 398 c.p.p., comma 5-bis, e cioè presso strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione del minore, e con la documentazione fonografica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o della consulenza tecnica.
Ed inoltre l'art. 498, al comma 4-ter contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l'esame del minore, vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. L'estensione della garanzie procedimentali in tema di esame si è, poi, arricchita dell'ulteriore previsione, contenuta nel nuovo art. 498, comma 4- quater (aggiunto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2 con decorrenza dal 17 agosto 2013, convertito con modd. in L. 15 ottobre 2013, n. 119), che oggi prevede che "quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette".
Sempre con riferimento ai reati sessuali l'art. 609-decies c.p., comma 3, prevede che l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (Cass., sez. 3, 16 aprile - 14 maggio 2009, n. 20252 ); per l'assistenza in sede di deposizione testimoniale del minore v. Cass., sez. 3, 28 settembre - 21 novembre 2005, n. 41676 ;
Sez. 4, n. 16981 del 12/03/2013 - dep. 12/04/2013, F., Rv. 254943), assistenza peraltro non obbligatoria (Cass., sez. 3, 25 marzo - 20 maggio 2003, n. 22066 ; Sez. 3, n. 42477 del 04/11/2010 - dep. 01/12/2010, D.S., Rv. 248757).
Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposizioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 c.p.p., comma 2) e il divieto di domande suggestive, che tendono a suggerire le risposte (art. 499 c.p.p., comma 3; v. Cass., sez. 3, 13 febbraio - 03 aprile 2008, n. 13981 ; sulle particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, cfr. Cass., sez. 3, 30 settembre - 11 novembre 2009, n. 42899 ). A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore. Cfr. Cass., sez. 4, 8 giugno 2006, secondo cui non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la cd. "Carta di Noto"; criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (ad es.: Cass., sez. 3, 10 aprile 2008, Gruden), ancorché non tali da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, la nullità dell'esame testimoniale. Giova anche l'indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile (Cass., sez. 3A, 6 novembre - 4 dicembre 2007, n. 44971 ).
6. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, poi, quando la parte offesa di abusi sessuali sia in particolare un minore, le dichiarazioni rese da quest'ultimo, soprattutto ove espresse in termini prevalentemente sintomatici dell'abuso subito, se non proprio con quello che è stato definito il linguaggio dei simboli, piuttosto che in termini positivamente narrativi dello stesso, richiedono una specifica verifica di attendibilità, con la ricerca di elementi probatori, anche solo indiziari, dello stesso segno.
Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste, ma in quest'ultima evenienza (quella dell'abuso sessuale su minori) è richiesta al giudice di merito una articolata analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori di conferma. Cfr. Cass., sez. 3, 17 ottobre 2007 - 28 gennaio 2008, n. 4069 , che ha affermato che è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione (conforme: Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013 - dep. 24/09/2013, B., Rv. 257094).
7. Altra considerazione di carattere generale - necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale - è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori asseritamente abusati è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.
Il giudizio di legittimità invece rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
A questa Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.
Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità del minore asseritamente abusato si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito.
Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.
Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda di ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne' manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
8. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune delle numerose doglianze mosse con il primo motivo di ricorso, avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trento è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della minore e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della minore ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti.
Ma - si ripete - non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo - può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Trento e del GUP del Tribunale di Rovereto lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo del ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della minore che appaiono uscire dalle ambiguità del linguaggio simbolico, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.
Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;
conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Cfr. anche - con riferimento specifico ai reati di violenza sessuale su minorenni - Cass., sez. 3A, 4 ottobre 2007, Bagalà, che ha precisato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, "al di là di ogni ragionevole dubbio", per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un'esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica;
in particolare nella disamina delle dichiarazioni, rileva soprattutto l'ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni.
Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
9. Passando in dettaglio a valutare le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, è agevole rilevare come le stesse ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati all'imputato.
Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti (dichiarazioni inattendibili rese in sede di incidente probatorio dalla minore;
assenza di "reali" riscontri esterni;
divergenze nella collocazione temporale degli abusi subiti dalla minore;
mancanza di una credibilità soggettiva della minore p.o., che avrebbe falsamente accusato il ricorrente;
ritardo nella denuncia;
risultanze della relazione psicodiagnostica sulla minore, che escludevano che la minore presentasse un vissuto di abuso sessuale, in assenza di segnali di sopraffazione fisica o mentale), il ricorrente perviene alla conclusione che la Corte, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo della minore l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
Il ricorrente, però, così argomentando, non fa altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni della minore le quali invece - come già sopra rilevato nella premessa in diritto - ove sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte trentina si cura di fare.
Quindi correttamente la Corte d'appello, e prima ancora il GUP del Tribunale, hanno ricercato possibili e concreti elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati all'imputato ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico.
La Corte d'appello (ed il GUP prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le loro dichiarazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, argomentando sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni della minore, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del suo racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile.
Ha, in particolare, evidenziato come, dei due episodi contestati (uno, consenziente, quando la minore era appena tredicenne;
l'altro, non consenziente, avvenuto pochi giorni dopo, in occasione del quale il ricorrente avrebbe costretto la minore a congiungersi carnalmente con lui a bordo della propria autovettura), il primo non fosse stato contestato dalla difesa, e comunque provato dalle dichiarazioni della vittima, della madre di quest'ultima, dalle dichiarazioni del medico di famiglia cui madre e figlia si erano rivolte per esami clinici e test di gravidanza nonché dalle ammissioni dell'imputato medesimo;
quanto, invece, all'ulteriore episodio, posto in essere contro la volontà della minore pochi giorni dopo, la Corte chiarisce come la ragazzina, in auto col ricorrente, si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui, dopo di che, vistasi presa di forza dall'uomo, era rimasta immobile durante la violenza, tant'è che lo stesso imputato aveva ammesso di aver desistito dal completare il rapporto sessuale, rendendosi conto che la minore non partecipava al rapporto;
ancora, la stessa Corte evidenzia come la versione dei fatti riferita dalla ragazzina fosse stata sempre la stessa, prima all'assistente sociale, poi alla madre, poi ai carabinieri ed infine nell'incidente probatorio, come del resto confermato sia dalla madre che dall'assistente sociale, così confortando il giudizio di linearità espositiva e credibilità intrinseca (oltre che estrinseca) della minore.
10. Ancora, la Corte territoriale si è fatta carico di rispondere, anzitutto, alle censure mosse dal ricorrente con riferimento alla vicenda del patrigno della vittima, chiarendo in maniera lineare e immune da vizi di manifesta illogicità (v. pag. 6 dell'impugnata sentenza) le ragioni per le quali l'episodio della violenza posta in essere dal T. e quello delle molestie sessuali subite dal patrigno dovessero essere ritenuti separati, non influendo il secondo sull'episodio della violenza subita dal ricorrente;
in secondo luogo, quanto al ritardo nella denuncia dell'abuso da parte della minore, la Corte ha evidenziato in modo non illogico le ragioni per le quali ciò non influisse sull'attendibilità, posto che ciò era facilmente spiegabile con l'infatuazione della minore verso il ricorrente, sicché il comportamento di ritardare la denuncia correttamente è stato inteso dai giudici trentini come espressione della mancanza di intenti calunniosi o vendicativi;
ancora, quanto alla valutazione espressa dalla psicologa C. secondo cui non risulterebbero nel caso in esame elementi rivelatori di una condizione psichica compatibile con vissuti post - traumatici specifici osservabili in situazione di abuso, la Corte territoriale ha chiarito con motivazione non illogica che, trattandosi di violenza sessuale realizzata dal partner la stessa è diversa rispetto a quella posta in essere da uno sconosciuto, ciò che spiega la ragione per cui non vi siano postumi analoghi a quelli riscontrabili a seguito di violenza sessuale posta in essere da persona sconosciuta. 11. La valutazione complessiva, operata dai giudici di merito, è che il narrato della minore, singolarmente considerato ed altresì congiuntamente analizzato con gli elementi di riscontro in atti, ha superato il rigoroso vaglio di attendibilità necessario ai fini di pervenire ad una sentenza di condanna.
In sintesi quindi la Corte d'appello, come già prima il GUP del tribunale, è pervenuta alla conclusione, fondata su una motivazione ampiamente sufficiente e immune da contraddittorietà o illogicità sia intrinseca (all'interno del contesto argomentativo che la esprime) sia estrinseca (se posta in relazione con atti processuali indicati dal ricorrente), che le dichiarazioni della minore, parte offesa dei contestati abusi sessuali, per il loro contenuto essenzialmente sintomatico piuttosto che narrativo degli abusi stessi, e perché resi in assenza di suggestione e privi di intenti calunniosi o vendicativi, assurgono a livello di prova e sono corroborate dai positivi riscontri tali da supportarne la valenza probatoria. Tali riscontri sono stati puntualmente indicati in sentenza (segnatamente, le dichiarazioni della madre della minore;
le dichiarazioni dell'assistente sociale;
le parziali ammissioni dell'imputato, che ha confermato la consumazione anche del secondo rapporto non consenziente, pur mentendo quanto all'affermazione che il rapporto era protetto) e quindi, la valutazione complessiva, che ha tenuto conto di tutte le altre risultanze processuali, compresa la consulenza sopra richiamata, è stata quella del raggiungimento da parte dell'accusa della prova - "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1) - delle condotte abusive addebitate.
12. Pertanto il ricorso, quanto al primo motivo, dev'essere rigettato.
13. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto al secondo motivo di ricorso, relativamente al difetto motivazionale inerente alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità.
Ed invero, la Corte territoriale ha negato la riconducibilità del fatto all'ipotesi della minore gravità ex art. 609 - bis c.p.p., comma 3, evocando alcuni elementi che ne escluderebbero la configurabilità (penetrazione; età della vittima;
natura isolata del luogo ove ebbe a consumarsi la violenza;
danno cagionato alla p.o., qualificato come "gravissimo" per la condizione della vittima in quanto minore). Trattasi, all'evidenza, di elementi che si traducono in un deficit motivazionale sul punto, non essendo infatti sufficiente il dato (invero assorbente, nella valutazione del giudice d'appello) del riferimento alla minore età della minore ad escludere la sussumibilita del fatto nell'ipotesi attenuata. In sostanza, la Corte territoriale ha valorizzato solo alcuni degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di questa Sezione per la valutazione della configurabilità o meno dell'attenuante (v. tra le tante: Sez. 3, n. 45604 del 13/11/2007 - dep. 06/12/2007, Mannina, Rv. 238282), dovendo invece l'indagine estendersi a valutare più la qualità dell'atto compiuto che la quantità di violenza fisica, assumendo rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima (su cui, nel caso di specie, manca qualsiasi motivazione), e le condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (danno che è stato qualificato aprioristicamente come "gravissimo" trattandosi di fatto commesso nei confronti di una minore, affermazione ti tipo assiomatico, in quanto contrasta con precedenti pronunce di questa stessa Sezione che, diversamente, hanno riconosciuto l'ipotesi attenuata anche nei casi di violenza ai danni di minori: cfr., da ultimo: Sez. 3, n. 11085 del 26/01/2010 - dep. 23/03/2010, D.S. e altro, Rv. 246439).
L'accoglimento di tale motivo di ricorso impone il rinvio al giudice del merito per nuovo esame che tenga conto di quanto osservato e all'epilogo, di conseguenza, valuterà la refluenza del nuovo giudizio sul riconoscimento o meno dell'attenuante de qua e sull'eventuale incidenza sul complessivo trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante dell'art. 609-bis c.p., u.c., e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trento.
Rigetta, nel resto, il ricorso. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 che - a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014