Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9551
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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Massime1

Il caso della cessazione dell'attività dell'azienda, in relazione al quale l'art. 2, terzo comma, lett. b), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento della lavoratrice, è integrato anche dalla soppressione di un reparto organizzato avente autonomia funzionale, qualora la lavoratrice ad esso addetta non sia più utilmente collocabile in un reparto diverso.

Commentario1

  • 1Licenziamento durante la gravidanza per chiusura del reparto
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 4 ottobre 2017

    La Cassazione ha rilasciato una nuova sentenza in tema di licenziamento durante la gravidanza per chiusura attività della lavoratrice madre. Con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017 ha ritenuto illegittimo il licenziamento durante la gravidanza di una lavoratrice madre per chiusura del reparto dove la stessa prestava servizio. Ma veniamo ai fatti per poi passare al contenuto della sentenza. Licenziamento durante la gravidanza per chiusura del reparto: fatto e diritto La legge garantisce la conservazione del posto di lavoro per la lavoratrice madre, o il lavoratore padre che abbia usufruito di congedi, con il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza, 300 giorni prima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9551
Data del deposito : 8 settembre 1999

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