Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
Il caso della cessazione dell'attività dell'azienda, in relazione al quale l'art. 2, terzo comma, lett. b), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento della lavoratrice, è integrato anche dalla soppressione di un reparto organizzato avente autonomia funzionale, qualora la lavoratrice ad esso addetta non sia più utilmente collocabile in un reparto diverso.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento durante la gravidanza per chiusura del repartoAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 4 ottobre 2017
La Cassazione ha rilasciato una nuova sentenza in tema di licenziamento durante la gravidanza per chiusura attività della lavoratrice madre. Con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017 ha ritenuto illegittimo il licenziamento durante la gravidanza di una lavoratrice madre per chiusura del reparto dove la stessa prestava servizio. Ma veniamo ai fatti per poi passare al contenuto della sentenza. Licenziamento durante la gravidanza per chiusura del reparto: fatto e diritto La legge garantisce la conservazione del posto di lavoro per la lavoratrice madre, o il lavoratore padre che abbia usufruito di congedi, con il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza, 300 giorni prima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9551 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET OS ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.SCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale;
Notaro Luciano Amato di Milano del 17/2/97, rep. 75598;
- ricorrente -
contro
BERGHEM SERVICE COOP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4063/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/96 r.g.n.888/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato Romolo G. CIPRIANI per delega Avv. Antonio PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.5.1993 OS NA TO conveniva davanti al Pretore di Milano la soc. Berghem Service a r.l. per sentir dichiarare la nullità o inefficacia del licenziamento intimatole il 14.1.1993 in violazione dell'art. 2 della legge 30.12.1971, n. 1204. Precisava la ricorrente che in data 23.2.1993 aveva dato alla luce un bambino e che il licenziamento le era stato motivato per asserita impossibilità della società di continuare la gestione del servizio di mensa cui era addetta, che, dopo aver revocato detto licenziamento, con invito a riprendere servizio al termine della sua assenza per maternità, la società le aveva comunicato, con lettera del 25.3.1993, che al termine dell'assenza obbligatoria, il rapporto sarebbe cessato. Ciò premesso, la ricorrente invocava il suo diritto al ripristino del rapporto quanto meno sino al compimento del primo anno di età del bambino, ed alle retribuzioni maturate dal 25.3.1993 sino alla reintegra.
Si costituiva la società convenuta sostenendo la legittimità del licenziamento in quanto dovuto alla chiusura del reparto cui era addetta la ricorrente, ipotesi, questa, assimilabile alla cessazione dell'attività dell'azienda, espressamente considerata dall'art.2 della legge n. 1204/71 quale eccezione al divieto di licenziamento della lavoratrice madre.
Il Pretore adito respingeva la domanda e, su appello della ricorrente, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano confermava la pronunzia di primo grado, con sentenza depositata il 30.4.1996. Osservava il Tribunale che l'accordo siglato tra la società ed i dipendenti addetti alla mensa, che prevedeva la riduzione dell'orario di lavoro di alcuni dipendenti, nonché le risultanze testimoniali, erano "idonee a fondare una presunzione grave e precisa di una situazione di sofferenza della società che non consent(iva) di ritenere pretestuosa la decisione della stessa di recedere dalla gestione della mensa per l'eccessiva onerosità dei costi". Premesso che la cessazione dell'appalto configurava l'ipotesi di "cessazione di un ramo di attività", tale da legittimare la deroga all'art. 2 citato, precisava il Tribunale che alcun rilievo poteva avere l'obiezione dell'appellante secondo cui la società gestiva "floridamente" altre mense, in quanto non era configurabile alcun onere a carico della società di dimostrare l'incollocabilità della lavoratrice in altre unità produttive. Secondo il Tribunale è onere del lavoratore che sostiene l'illegittimità del licenziamento di allegare, in modo non generico, la possibilità di utilizzare le proprie prestazioni, nonché di provarne l'effettiva sussistenza. Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato la società intimata con controricorso. In prossimità dell'udienza la resistente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in relazione all'art. 12 delle disp.prel.c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) - lamenta la ricorrente che la sentenza di secondo grado si fonda sulla errata premessa dell'applicabilità in senso estensivo delle ipotesi di deroga al divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971, nonché sull'impropria applicazione dei criteri di indagine che il Giudicante normalmente adotta ai fini dell'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il motivo è fondato.
L'art. 2 della legge 30-12-1971, n. 1204 detta un generale divieto di licenziamento delle lavoratrici madri dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione al lavoro (tre mesi dopo il parto) nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto "opera in connessione con lo stato oggettivo della gravidanza e puerperio", il che ne accentua il rigore, poiché prescinde dalla conoscibilità (non importa se diligente o meno) di tale stato.
Il successivo art.2, c.3 prevede soltanto tre deroghe a questo divieto, tra le quali rientra la "cessazione dell'attività dell'azienda" cui la lavoratrice è addetta.
La giurisprudenza, anche di questa Corte, accanto ad una interpretazione restrittiva della disposizione in questione che fa riferimento alla cessazione totale dell'impresa nel suo insieme (fondata sul rilievo che la diversa ipotesi di cessazione di un singolo reparto dell'azienda viene presa in considerazione dalla stessa legge soltanto nell'ultimo comma dello stesso articolo in materia di sospensione della lavoratrice dal lavoro (Cass., 7.2.1992, n. 1334) - ha manifestato, in termini decisamente prevalenti e maggiormente condivisibili, l'avviso di ricomprendere nella deroga in esame anche l'ipotesi della soppressione di un singolo ramo o reparto organizzato avente autonomia funzionale, senza quindi che ricorra l'esaurimento totale dell'attività dell'impresa (Cass., 11.12.1982, n. 6806; Cass., 9.2.1990, n. 941; Cass., 24.4.1990, n. 3431; Cass., 2.4.1992, n. 4034; e, più di recente, Cass., 4.8.1998, n. 8024). Questo avviso, peraltro, proprio perché costituisce una attenuazione di una regola dettata dalla legge - nella sua formulazione testuale - a tutela di interessi di particolare rilievo, (attinenti alla salute della madre e del bambino) in buona parte trascendenti quelli delle stesse parti del rapporto, va applicato con particolare cautela, verificando, caso per caso, l'effettiva autonomia funzionale o organizzativa del ramo o del reparto aziendale soppresso, nonché l'impossibilità di utilizzazione della lavoratrice in altri rami o settori dell'azienda. Ed infatti, solo in presenza di questi riscontri - il cui onere probatorio non può che gravare sul titolare dell'impresa - la chiusura di un singolo reparto può essere assimilato alla "cessazione dell'attività dell'azienda". Una verifica del genere è mancata nella sentenza impugnata la quale, accertata la cessazione della gestione della mensa (cui era addetta la ricorrente) non si è preoccupata di compiere l'ulteriore accertamento in ordine alla cessazione di altre attività aziendali cui avrebbe potuto essere impiegata la ricorrente, addebitando, per di più, alla lavoratrice, anziché al datore di lavoro la carenza probatoria in merito all'esistenza di possibilità alternative di una sua occupazione all'interno della stessa impresa.
La sentenza del Tribunale di Milano, va, pertanto, cassata con rinvio della causa ad altro Tribunale (che si designa nel Tribunale di Lecco) il quale riesaminerà la questione uniformandosi ai principi appena esposti, provvedendo altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999