Sentenza 26 gennaio 2010
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La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen..
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- 1. Atti sessuali con minore: sì all’attenuante della minore gravitàRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 gennaio 2018
Può essere applicata l'attenuante della minore gravità anche agli atti sessuali con minore dopo effettiva valutazione del caso concreto “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. III, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi …
Leggi di più… - 2. Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2010, n. 11085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11085 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 148
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 25362/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S.A., nato a (OMISSIS) imputato art. 609 bis c.p.;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, in data 27.11.08;
Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla I. Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. L'imputato, amico di famiglia dei genitori della minore qui persona offesa, è stato accusato di aver costretto la figlia di tali amici, di 9 anni, a dei toccamenti a sfondo sessuale.
I fatti sarebbero avvenuti nel corso di una "situazione di convivialità in una sera estiva in cui le due famiglie, amiche da tempo, trascorrevano insieme la serata ed i ragazzi giocavano con dei videogiochi". Egli avrebbe preso la mano della bambina di 9 anni ( C.I.) facendosi toccare l'organo sessuale. La bambina era fuggita quasi subito raccontando la cosa alla madre. Inizialmente, l'imputato era stato accusato anche di tentata violenza privata (capo b) ai danni di D.B.A., madre della bimba, nonché di atti osceni in luogo esposto al pubblico (capo c) e di ingiurie alla D.B. (capo d) nonché, infine, di omessa denuncia di reato (capo e).
In primo grado, è stata inflitta condanna solo per il capo a) mentre è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d) e vi è stata assoluzione per il capo e).
La Corte d'appello ha confermato la condanna per la violenza sessuale ed, avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore deducendo:
1) manifesta illogicità della motivazione con riguardo:
a) alla sua mancanza o carenza a proposito delle argomentazioni svolte con i motivi di appello cui la Corte non ha risposto. Si tratta, in particolare, delle "vistose discrepanze" emergenti dal racconto della bambina a proposito della vista o meno del membro dell'imputato. Mentre, infatti, nell'immediatezza ella ebbe a dichiarare di essersi girata ed aver visto il sesso dell'uomo, in sede di incidente probatorio, ella ha detto di non aver visto nulla perché l'uomo si era rapidamente coperto tanto da aver, ella, sentito il rumore della cerniera lampo;
b) alla valutazione dell'attendibilità della p.o, considerato che, per l'episodio di G. (altro fatto analogo di molestia) esso è stato ritenuto insussistente dal Tribunale a dimostrazione di una certa tendenza della ragazzina ad esasperare il proprio vissuto attribuendo all'imputato condotte insussistenti;
c) per la dinamica dei fatti denunciati, le dichiarazioni di altre persone presenti e lo stesso contesto (in cucina dove chiunque sarebbe potuto entrare da un momento all'altro) e nessuno si è accorto di nulla, vi sarebbero molti motivi per dubitare della verificazione del fatto. Oltretutto, la motivazione della Corte risulterebbe illogica a proposito della valutazione della personalità della ragazza avendo essa anche ignorato le riserve della spessa ct. del P.M. circa la necessità di sentire i genitori e valutare meglio eventuali dinamiche familiari idonee ad indurre la ragazza ad esasperare;
2) vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del fatto di minore gravita che è stato motivato solo con riferimento all'età della ragazza sebbene si sia trattato di un episodio brevissimo con danno oggettivamente lieve.
ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è solo parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. (quanto al primo motivo). Risulta abbastanza chiaramente dalla stessa esposizione sintetica di tale motivo (così come sopra riportato), che esso si risolve in una rivisitazione dell'intero fatto puntando ad ottenere da questa S.C. la valorizzazione di determinate emergenze rispetto ad altre. In altre parole, lo sforzo del ricorrente è di indurre ad un nuovo giudizio sul merito. Che ciò sia, però, qui precluso lo si desume, non solo, dall'ovvio rilievo che il presente giudizio è solo di legittimità, ma anche dalle numerose sentenze con le quali questa S.C. ha puntualizzato quali siano i limiti del controllo sulla motivazione. Ed infatti, questa S.C. (che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del "contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.
L'unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato. È ben vero che deve essere accertato che il giudice di merito abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne abbia dato una lettura non manifestamente illogica ma, una volta che questi abbia fornito una spiegazione plausibile della propria analisi probatoria (che consenta di apprezzare la rilevanza giuridica e la congruità logica del ragionamento sviluppato rispetto alle decisioni conclusive), il vaglio di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo esclusa "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova" (ex multis: sez. n. 2^ 11.1.07, Messina, Rv. 235716; sez. 3^ 12.10.07, Marrazzo, Rv. 238016).
Tutto ciò premesso, travasando i principi appena richiamati nel caso in esame, si comprende la ineluttabilità di una reiezione del ricorso per le ragioni di cui al primo motivo.
La motivazione che la Corte sviluppa per sostenere la propria decisione risulta, infatti, ben argomentata ed aderente alle risultanze processuali che vengono lette in modo del tutto plausibile e scevro da vizi di illogicità (men che manifesta).
In particolare, si osserva come, sul punto della "verificabilità del fatto" - nonostante le condizioni di tempo e di luogo - le riflessioni dei giudici di merito siano valide quando affermano che la circostanza che l'atto sessuale sia stato consumato in cucina, ("mentre i due ragazzi giocavano a pochi centimetri dal D.S. e con la possibilità che qualche adulto entrasse") "non è in sè impeditiva del reato, in quanto l'adulto confida nella timidezza e nell'assenza di reazione del minore di fronte ad aggressioni alla sfera sessuale, anche in considerazione dei rapporti di conoscenza familiari esistenti" (f. 6).
Nè l'argomentazione può essere inficiata dal fatto che, nella specie, la bambina reagì fuggendo dalla madre, chiedendole di parlare sola con lei e raccontandole l'accaduto anche perché - come in altro punto osserva la Corte - l'attendibilità della bambina è stata "sondata" con esito positivo pure da un esperto, la dott.ssa R., "che ha ritenuto I. pienamente attendibile" (f. 5). Affermazione, questa supportata dall'ulteriore rilievo operato dalla Corte secondo cui "le dichiarazioni di C.I. appaiono alla Corte logicamente orientate, coerenti, analitiche, specifiche, nonché prive di astio o rancore nei confronti dell'attuale imputato". Tali asserzioni sono sostenute da ulteriori rilievi che la Corte opera, sia, in ordine alla valorizzazione del contesto, che, relativamente alla reazione di "turbamento" della bambina. Quanto al primo profilo, pienamente logica risulta la considerazione che il contesto in cui nacquero i fatti ("una situazione di convivialità, in una sera estiva in cui le due famiglie, amiche da tempo, trascorrevano insieme la serata ed i ragazzi giocavano con dei videogiochi") è tale da escludere "qualsiasi attrito o disagio da parte della parte lesa". In ordine al secondo aspetto, è altrettanto ragionevole osservare che "il turbamento costituisce la chiave di volta di interpretazione di detto episodio in quanto non simulabile da parte di una bambina di nove anni" (15).
Con riflessione consequenziale e logica la Corte valorizza, poi, il fatto che cosa diversa è la "capacità di comprensione del fatto da parte della ragazzina e, quindi, l'attitudine a testimoniare della minore".
In altri termini, risulta ineccepibile il rilievo che (muovendo dalle premesse fattuali e logiche fin qui illustrate circa la verificabilità dell'evento e la spontaneità del primo racconto alla madre), l'attendibilità della minore non può essere messa in discussione facendo leva sulle - peraltro comprensibili - resistenze a ripetere il racconto, nei dettagli da parte di una ragazzina che, nonostante la giovanissima età, ben aveva "compreso il senso di quel toccamento richiestole dall'attuale imputato" sì da suscitare in lei quel "comune senso del pudore connesso alle parti intime, instillato sin dai primi anni di vita" (f. 5).
Come è agevole constatare, la motivazione in esame sviluppa il proprio ragionamento saldamente ancorata alle emergenze ed a considerazioni pienamente logiche e compatibili con il senso comune. In particolare, risulta incisiva - e decisiva - l'osservazione che "se è vero che le dichiarazioni della madre della ragazzina sono, in parte, de relato, sono, invece, dirette in ordine al turbamento della ragazzina e testimoniano, unitamente a quelle degli altri stretti congiunti, la reazione familiare alla notizia dell'accaduto ed alla condotta tenuta dal D.S. a seguito della contestazione dei fatti" (f. 6).
Nè tragga in inganno la apparente sinteticità dell'assunto che costituisce implicito richiamo alla più ampia esposizione fattuale rinvenibile nella sentenza di primo grado (con la quale, vista la concordanza, la presente motivazione si salda per formare un unico complesso corpo argomentativo - SU. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229;
Sez. 1^, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 sez. 1^, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906). Ivi, infatti, si dà conto più in dettaglio del succedersi degli eventi e, perciò, di come, al primo racconto della figlia, la madre della bambina si fosse recata dalla sorella e, quindi, anche tutti gli altri familiari avessero constatato ed udito che, alla osservazione che la donna fece all'odierno imputato, questi reagì immediatamente (in modo indiziariamente significativo) affermando: "guarda, mi stai accusando di pedofilia" (senza che - osserva il primo giudice (f. 10) - nessuno dei presenti avesse profferito nei suoi confronti una accusa del genere). È, dunque, anche alla luce del complesso delle argomentazioni fattuali e logiche delle due decisioni di merito che appare inattaccabile la decisione di conferma della Corte. Nè di certo, per le ragioni esposte in precedenza, è seriamente praticabile la via tracciata dal ricorrente di coinvolgere questa Corte in una nuova valutazione delle dichiarazioni (per altro, solo in apparenza) alternanti della minore circa il fatto se abbia visto o meno il membro dell'imputato, ovvero lo abbia solo percepito al tatto (credendo, inizialmente fosse un pollice), ovvero abbia potuto sentire o meno il rumore della cerniera dei pantaloni. Si tratta, all'evidenza, di aspetti squisitamente fattuali sui quali i giudici di merito si sono già diffusi, come detto, con ampiezza di argomenti e considerazioni logiche. Senza - per altro - tralasciare di sottolineare, in questa sede, la inanità dello sforzo difensivo (in questa direzione di "distinguo" circa la reale natura dei toccamenti) posto che, una volta argomentata in modo convincente la credibilità della minore, risulta del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, che il contatto sia avvenuto sul membro coperto o scoperto, ovvero se esso sia durato qualche frazione di secondi in più o in meno.
Ancor più vano, infine, è lo sforzo di coinvolgere questa S.C. in un nuovo apprezzamento delle conclusioni peritali dal momento che - come detto e ribadito - il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione non può spingersi al punto da rivalutare la prova optando per la soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti e, quindi, "valutando, ad esempio, l'attendibilità dei testi o le conclusioni di periti o consulenti tecnici" (Sez. 4^, 17.9.04 n., cricchi, Rv. 229690). 2.2. (quanto al secondo motivo). Se le argomentazioni del punto che precede convincono questa S.C. della infondatezza di ogni censura in punto di responsabilità dell'imputato, a diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale invocata.
Sul punto, la motivazione della Corte appare meno adeguata e convincente risolvendosi nell'affermazione secondo cui " D.S. non è meritevole dell'attenuante del fatto di minore gravita per la cui configurabilità è necessario che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave in considerazione del grave turbamento arrecato ad una bimba di nove anni e degli effetti sul suo equilibrio psico-fisico perduranti nel tempo". Non vi è chi non veda come l'asserzione - pur muovendo da premesse corrette - sia fatta in modo sostanzialmente gratuito. Con riferimento alla riconoscibilità dell'attenuante in parola, esiste ormai una ricca elaborazione giurisprudenziale piuttosto uniforme che ha enucleato i seguenti principi.
Innanzitutto, essa non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi, piuttosto, individuare "elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all'art. 133, rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anni" (Sez. 3^, 9.7.02, Rv. 223672). Inoltre, non essendo possibile, delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre i "casi di minore gravità", la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione. In altri termini, premesso che la minore gravita del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 (sez. 3^, 1.7.99, Scacchi, Giust. pen. 2000, 2^, 725; Sez. 3^, 3.10.06, Rv. 235031; Sez. 3^, 7.11.06, Cass. pen.2008, 1415; Sez. 3^, 19.12.06, cass. pen. 2008,1415). Si è,
peraltro, precisato che, nell'utilizzare i parametri di cui all'art.133 c.p. (ai fini del riconoscimento dell'attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (sez. 4, 4.5.07, Rv. 235730). Merita di essere rammentata anche l'ulteriore precisazione per cui l'attenuante in discussione "non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo", ma concerne la "minore lesività del fatto in concreto" rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda, Riv. pen. 2000, 1088; Sez. 3^, 24.3.00, Improta, Cass. pen. 2002, 1427; Sez. 3^, 28.10.03, Cass. pen. 2005, 866).
Tanto precisato appare evidente come, invece, la Corte, nel caso di specie, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, abbia focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un'ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione;
per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l'assunto si propone - a chi legge - quasi come un'affermazione di principio frutto di mera supposizione). Si impone, conseguentemente, un annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravita, richiesto, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.; annulla la sentenza impugnata, limitatamente al chiesto riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravita, e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010