Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
PUBBLICA5304/01 $ C.C. 61052 NOME DEL POPO TALIANO 6 5 A E 8 I . 9 N 1 N R O / - I A 4 Z / E SUPREMA DI CASSAZIONE B L T 6 A . Oggetto U 2 R L . B T L R L S . A I E P SEZIONE TRIBUTARIA . Tributaria G T B D E A L R IRPEF T E D 1 A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A I I 3 S 1 D N o E E N S T R.G.N. 15495/98Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente N E Cron. 11317 Ş E Dott. Enrico PAPA Consigliere Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Ud. 05/10/00 Dott. IU FALCONE - Consigliere Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 61052 sul ricorso proposto da: N. PACE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI¡VIA PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 1591 avverso la sentenza 179/97 della Commissione Ш -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 09/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso;
in subordine l'inammissibilità; udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto in via principale del ricorso;
in subordine l'accoglimento. -2- N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. IU PA ricorre per cassazione deducendo due motivi di cui il secondo articolato in tre ulteriori punti, ed in una argomentazione ulteriore relativa alla applicabilità delle sanzioni, avverso la decisione n.179/1/97 del 9 luglio 1997 con cui la Commissione Tributaria accoglieva l'appelloRegionale per l'Abruzzo dell'Ufficio ed in riforma della pronuncia di primo grado rigettava il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con cui erano state integralmente assoggettate a IRPEF le somme percepite nell'anno 1983 dal datore di lavoro BA OM spa a titolo di contributo differenza canone d'affitto per trasferimento ad altra sede. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione dell'art. 43, 1° comma del D.P.R. 600/1973 per essere stato l'avviso di accertamento notificato il 27 giugno 1990, e quindi oltre il termine di legge applicabile quando il contribuente ha presentato dichiarazione dei redditi ed ha soltanto omesso di indicare in essa una posta attiva, termine che nel caso di specie sarebbe 3 M scaduto il 31 dicembre 1989 (31 dicembre del quinto anno successivo al 1984 in cui il contribuente avrebbe presentato il "modello 101", sostitutivo del 740, per l'anno 1983). Il motivo è stato tempestivamente dedotto in primo grado, e riproposto con l'atto di costituzione nel giudizio d'appello 27 maggio 1997. Esso doveva dunque essere esaminato dal giudice di secondo grado che invece lo ha del tutto pretermesso. L'accoglimento del primo motivo rende non necessario l'esame del secondo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5 ottobre 2000. Il Presidenteте سسةCOBTEШато неее бихов. Il Relatore michM E IL CANCELLIERE C1 N O I Amaldo SA Z Molde Ча шо A S S DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 9 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Amalde AR SA