Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'eventuale mancanza nella legislazione dello Stato richiedente di una norma che stabilisca la computabilità nella pena detentiva da espiare della custodia cautelare subita all'estero a fini estradizionali non è di ostacolo all'accoglimento di una domanda di estradizione esecutiva, se la custodia cautelare subita in Italia non copra l'intera durata della pena da espiare. Nel qual caso, la consegna estradizionale deve ritenersi consentita limitatamente alla esecuzione della pena residua. (Fattispecie relativa a domanda estradizionale presentata dal Governo rumeno sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2006, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/12/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 2209
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 37828/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM RI, n. a Bucarest (Romania) il 26 aprile 1980;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 13 luglio 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Giovanni Galati, che ha concluso perché la Corte dia corso agli accertamenti richiesti dal ricorrente;
udito il difensore, avv. PELLIZZOLA Sergio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione del cittadino romeno sopra indicato verso la Repubblica di Romania, perché colpito da mandato di cattura n. 1229 in data 21 febbraio 2005, emesso dalla autorità giudiziaria di Bucarest, in quanto condannato per traffico di stupefacenti alla pena di sei anni di reclusione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il OM RI, deducendo i seguenti motivi.
Mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza, nello Stato richiedente, del principio fondamentale dell'ordinamento italiano della finalità rieducativa della pena (la Corte di appello ha affermato che non risulta provato che il principio non esista). La concessione di un'attenuante per la collaborazione prestata al fine di far arrestare il proprio fornitore di eroina (concessa, nel caso, ai sensi dell'art. 16 della legge romena n. 143 del 2000), non dimostra, come pretenderebbe la Corte bolognese, la sussistenza di quel principio, ma solo la presenza di altro principio (valorizzazione delle condizioni di pericolosità soggettiva ai fini della determinazione della pena), la Corte riconosce che nelle sentenze e nel mandato di cattura tale principio non è richiamato, ma giustifica ciò per la "necessaria" brevità del mandato di cattura e delle sentenze. Peraltro, nel giudizio davanti alla Corte di appello si era sottolineato che tale principio non era richiamato - come dovuto - nella richiesta di estradizione e nel mandato di cattura (non nelle sentenze). Il richiamo alla necessaria brevità degli atti sarebbe del tutto irrilevante. Violazione del principio del ne bis in idem esecutivo e motivazione carente e illogica. La Corte ha affermato che non è possibile che un Paese che ha aderito alla Convenzione europea di estradizione non abbia un tale principio nel suo ordinamento (detrazione del periodo passato in custodia cautelare all'estero della pena da scontare), e che, pendendo procedimento in Italia davanti al Tribunale di Ferrara per il reato di cui all'art. 497 bis, si dovrà vedere a quale reato dovrà essere imputabile la custodia sofferta in Italia. Lo Stato richiedente avrebbe dovuto specificare nella richiesta di estradizione le modalità di detrazione della custodia cautelare (in virtù dell'indulto recente parrebbe che tutta la custodia cautelare sofferta in Italia si dovrebbe scontare per il reato commesso all'estero).
Motivazione carente e illogica sulla esistenza di un principio nell'ordinamento romeno corrispondente a quello previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 512 c.p.. L'estradando era stato condannato in base alla deposizione di una teste (OR NI) che, al momento di confermare la deposizione nella fase giudiziale, non era più reperibile in Romania. La Corte bolognese ha affermato che in Italia, come in Romania, le disposizioni prevedrebbero, in tali casi, la lettura delle dichiarazioni (art. 327 del codice penale romeno). Ma non risulterebbe dagli atti che fossero state fatte tutte le necessario ricerche (il nostro ordinamento prevede, tra l'altro, che si possa dare lettura della deposizione testimoniale dibattimentale solo se è divenuta impossibile la ripetizione di essa per fatti o circostanze imprevedibili, e quindi in casi eccezionali). Il ricorrente conclude nel senso che questa Corte, prima di decidere, voglia richiedere allo Stato romeno, se del caso: 1) se esista una norma la quale preveda che la custodia cautelare sofferta all'estero possa essere computata ai fini della condanna riportata in Romania nel caso che l'estradando abbia commesso reati in territorio estero (nella specie in Italia), sia se vi sia stata condanna definitiva, sia nel caso di sentenza non definitiva;
2) la trasmissione di una copia dell'art. 327 del codice di procedura penale romeno, nonché copia delle dichiarazioni della teste sopra indicata. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Le ragioni adottate dalla Corte d'appello di Bologna per disattendere il mezzo d'impugnazione non hanno, in effetti, una particolare forza argomentativa: poiché peraltro in materia di estradizione la Corte di Cassazione è giudice anche del merito, la motivazione può essere integrata nel senso di affermare che la Repubblica Romena - che aspira all'ingresso a pieno titolo tra i Paesi della Unione Europea, adeguando la sua normativa ai principi e ai valori fondamentali largamente condivisi nella Unione e nella Comunità internazionale - intrattiene da tempo rapporti con gli Stati occidentali e, più in generale, con quelli aderenti all'ONU, e tra essi l'Italia, Stati con i quali ha stipulato importanti Convenzioni internazionali bilaterali e plurilaterali, tra le quali la Convenzione europea di estradizione, e ha ratificato, il 9 dicembre 1974, e reso esecutivo nello Stato, dal 23 marzo 1976, il Patto internazionale di New York del 16 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici, il cui art. 10, comma 3, della parte terza, stabilisce che "Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale". Non può quindi dubitarsi del fatto che la legislazione romena si ispiri anche a tale principio.
Neppure il terzo motivo, che conviene trattare ora, è fondato. Lo stato Italiano non può sindacare, per finalità di estradizione, la legislazione di uno Stato sovrano per il modo con cui disciplina il processo penale. Gli istituti processuali stranieri non possono essere oggetto di comparazione con quelli italiani per verificare la loro corrispondenza al diritto processuale interno e per concedere l'estradizione solo in caso di accertata identità di trattamento. È vero che il codice processuale italiano contiene principi che danno attuazione (oltre che a varie altre norme costituzionali) all'art.111 Cost., che ha recentemente dettato una disciplina sul "giusto processo", regolando, in particolare, il principio del contraddittorio, che può sicuramente catalogarsi tra i principi fondamentali. Tuttavia è chiaro che non può stabilirsi una perfetta corrispondenza tra norma processuale italiana e principio fondamentale dell'ordinamento italiano, o per meglio dire, non può affermarsi che ogni norma processuale sia divenuta, in tale quadro di riferimento, principio fondamentale dell'ordinamento italiano in modo da escludere la possibilità, in caso di mancata corrispondenza di una uguale norma nell'ordinamento dello Stato richiedente, di concedere l'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b). Quest'ultima verifica si impone solo quando venga in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali e irrinunciabili dell' ordinamento dello Stato italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, i quali hanno la loro fonte nella Costituzione o nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani, e che trovano modo di esplicarsi anche sul piano del processo penale. Al contrario, tale verifica non si impone quando si tratti di accertare le modalità con cui i principi (nel caso quello del contraddittorio) vengono attuati. È per tali ragioni che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale già formatosi in seno a questa stessa sezione sul tema della assunzione delle prove, sollevato dal ricorrente, secondo il quale: "Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio (in motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato)". (Sez. 6, Sentenza n. 6864 del 30/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004) Rv. 227885, Halimi).
Il secondo motivo di ricorso presenta due diversi profili: il primo riguarda l'esistenza eventuale di una norma nell'ordinamento dello Stato richiedente che contempli la possibilità di tenere conto, a fini estradizionali - computandola ai fini della determinazione della pena da eseguire - della custodia cautelare subita all'estero per reati commessi all'estero (nel caso in Italia), e quindi per reati diversi da quello per cui si richiede l'estradizione; il secondo, se l'ordinamento dello Stato richiedente contempli eventualmente una norma che consenta di computare, sempre ai fini estradizionali, la custodia cautelare subita in Italia dall'estradando per il reato per cui lo stesso Stato straniero richiede l'estradizione. Premesso che nella specie gli atti disponibili nel fascicolo non consentono tali accertamenti, quanto al primo profilo va osservato che ciascuno Stato ha piena sovranità di stabilire se introdurre una norma che consenta di computare in una pena da eseguire nello Stato stesso periodi di custodia cautelare subiti all'estero per reati commessi all'estero. Tale principio non è neppure assoluto nello Stato italiano, nel quale un diritto dell'imputato in tal senso è condizionato alla rinnovazione del giudizio in Italia (art. 138 c.p.) e non assume il rango di "diritto fondamentale" ex art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b). Diverso è il secondo aspetto del problema. Esistono, infatti, nell'ordinamento italiano norme che prevedono il principio della computabilità della custodia cautelare subito nella pena da espiare (cd. principio di fungibilità). L'art. 285 c.p.p., comma 3, stabilisce espressamente e incondizionatamente che, ai fini della esecuzione della pena deve detrarsi il periodo di custodia cautelare subito all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione;
e si ritiene di poter affermare che tale principio abbia la finalità di assicurare al condannato un diritto fondamentale, in quanto strettamente attinente alla libertà personale e quindi ai principi fondamentali contenuti nell'art. 13 Cost.. Non ritiene tuttavia questa Corte necessari specifici accertamenti in proposito, nell'ambito della legislazione della Repubblica di Romania. La eventuale mancanza di una norma analoga in tale Stato non è di ostacolo alla estradizione, qualora la custodia cautelare subita in Italia non copra l'intera durata della pena da espiare, come nel caso, in cui la custodia cautelare è iniziata in Italia, per il reato oggetto della estradizione, il 1 marzo 2006 e la pena da espiare è di sei anni di reclusione. In ipotesi siffatte ritiene la Corte di poter concedere l'estradizione per l'espiazione nello Stato richiedente della pena che eccede la durata della custodia cautelare già subita in Italia, calcolata dalla data del suo inizio, sino alla data di consegna dell'estradando al Paese richiedente, salvo che la custodia cautelare in carcere non venga a cessare, per qualsiasi causa, prima della consegna, ipotesi nella quale dovrà farsi riferimento, ovviamente alla data di cessazione della custodia cautelare (nel caso in carcere, dove l'estradando risulta tuttora detenuto).
In conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in accoglimento del terzo motivo di ricorso in parte qua, nel senso che, pur riconoscendosi sussistenti le condizioni per l'estradizione, questa va concessa per l'espiazione della parte di pena eccedente la durata della custodia cautelare in carcere subita in Italia. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Corte di appello di Bologna in data 13 luglio 2006 dichiara sussistenti le condizioni per l'estradizione di RI OM per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia per questo processo di estradizione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007