Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
Nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente "pro quota" (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528 - 532 cod. civ.), atteso che la funzione dell'istituto "de quo" è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia titolo.
Commentari • 4
- 1. La natura costitutiva della giacenza nel decreto di nomina del CuratoreRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 febbraio 2025
- 2. Il curatore dell’eredità giacenteDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 14 agosto 2024
Nozione di eredità giacente Quando una persona muore, si apre la successione mortis causa, in altre parole, il suo patrimonio viene trasmesso agli eredi. Gli eredi sono i soggetti espressamente indicati dal de cuius nelle disposizioni di ultima volontà (successori testamentari); oppure, in mancanza di testamento, sono considerati eredi i successori legittimi, detti anche successibili. Rientrano in tale categoria il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado ai sensi dell'art 565 codice civile. I soggetti suindicati, possono essere: a) gli eredi testamentari (in caso di successione testamentaria); b) gli eredi legittimi (in caso di …
Leggi di più… - 3. Il nuovo istituto della sospensione dalla successione ex art. 463 bis c.c.Andrea Bramante · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 5 della legge n. 4 del 2018 ha introdotto nel codice civile una nuova norma in tema di indegnità a succedere, rubricata “sospensione dalla successione”, la quale è stata collocata all'interno del capo III del Titolo I del Libro II del codice civile, dedicato proprio all'istituto dell'indegnità. La nuova norma ha introdotto nel codice l'art. 463 bis c.c., il quale presenta il seguente tenore letterale: “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva …
Leggi di più… - 4. Nomina curatore dell'eredità: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVNN SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL LI, OL NN, VA OL IO, VA OL DR, OL UI, OL GIOVNN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DANESE R., difesi dall'avvocato STASI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL IC, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN L., giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
VI GIOVNN VED. OL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 513/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 21/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14/15 giugno 1991, NR RA conveniva in giudizio IO LE RA, EA LE RA, SI RA, NA RA, IG RA, OV RA e OV VI per sentire dichiarare l'invalidità delle deliberazioni, che l'assemblea della comunione ereditaria del defunto IG RA, cui tutti loro concorrevano, aveva adottato il 15 giugno 1991 al fine di gestire le quote sociali della Immobiliare Generano s.r.l. (partecipazione dell'80%) e dell'Immobiliare S. Emiliano s.r.l. (partecipazione del 92%), intestate al defunto. Nel contraddittorio dei convenuti, l'adito Tribunale di Lecce, con sentenza del 22 gennaio/25 marzo 1996, dichiarava la nullità di quelle delibere.
Avverso tale sentenza, IO LE RA, EA LE RA, SI RA, NA RA, IG RA e OV RA proponevano gravame. L'appellato NR RA resisteva al gravame, mentre OV VI restava contumace.
Con sentenza 27 giugno/21 luglio 1997, la Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame.
Preliminarmente, osservava che la cognizione era circoscritta alla questione della configurabilità giuridica dell'eredità giacente pro quota, non avendo l'appellato riproposto in sede di gravame gli altri motivi di nullità delle contestate delibere assembleari del 15 giugno 1991. Dava quindi risposta positiva alla questione ed evidenziava che quelle delibere erano state adottate da un'assemblea illegittimamente costituita per la mancata nomina e partecipazione del curatore dell'eredità giacente, tale dovendosi considerare pro quota quella del chiamato NR RA, che, diversamente dalle controparti, non aveva accettato all'epoca l'eredità del de cuius IG RA. Osservava, altresì, che nessuna apprezzabile rilevanza era da attribuirsi, ai fini in oggetto, alla sopravvenuta accettazione della eredità da parte del chiamato.
Per la cassazione di questa sentenza, IO LE RA, EA LE RA, NA RA, SI RA, IG RA e OV RA hanno proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati anche con successiva memoria. NR RA ha resistito con controricorso e l'altra intimata OV VI non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, in violazione degli artt. 485, 486 e 528 c.c., e con motivazione peraltro contraddittoria, abbia ritenuto possibile l'esistenza di un'eredità giacente pro quota, per l'ipotesi - quale quella di specie - del concorso all'eredità di più soggetti, alcuni già eredi per averla accettata ed altro soltanto chiamato, quando invece l'istituto dell'eredità giacente presuppone sia la non intervenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato ovvero di alcuno dei chiamati e sia la mancanza in questi del possesso di beni ereditari. Con il secondo motivo, si dolgono che la Corte di merito, in violazione dell'art. 460 c.c., abbia accertato l'invalidità delle contestate delibere del 15 giugno 1991 sul presupposto che la convocazione della relativa assemblea fosse stata effettuata nei confronti del chiamato all'eredità non ancora accettante, NR RA, in quanto tale ritenuto privo del diritto di concorrere pro quota all'amministrazione dei beni ereditari, quando invece, per il disposto del citato art. 460 c.c. (attributivo al chiamato di poteri di conservazione e di amministrazione dei beni ereditari, in alternativa a quelli attribuiti al curatore dell'eredità giacente) e per le finalità concrete della convocazione di quella assemblea (necessità di redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali in scadenza per le società Immobiliare Generano e Immobiliare S. Emiliano, di cui il de cuius era amministratore unico, nonché titolare dell'80% del capitale della prima e del 92% della seconda), lo stesso NR RA era investito in prima persona dei poteri per partecipare all'assemblea della comunione ereditaria e per contribuire a formarne i deliberati.
Il primo motivo va accolto, con conseguente assorbimento del secondo. L'impugnata sentenza è infatti fondata sulla configurabilità di un'eredità giacente pro quota, che non si ritiene invece possibile per l'ipotesi appunto considerata del concorso di più chiamati all'eredità, alcuni accettanti (eredi quindi) ed altri non ancora. La questione di un tal tipo di eredità giacente, che questa Corte ha affrontato solo incidenter tantum in altro giudizio, dandone soluzione negativa (v. sent. n. 5113 del 19.4.2000), risulta essere stata specificamente affrontata dalla dottrina e da alcune magistrature di merito con diversità di risultati, che spaziano dalla più radicale affermazione o negazione in assoluto dell'eredità giacente pro quota alla possibilità di una giacenza siffatta nell'ipotesi in cui non operi il diritto di accrescimento tra i coeredi.
Il legislatore, in verità, nel prevedere l'istituto dell'eredità giacente, non ne definisce il concetto, ne' espressamente raffigura l'ipotesi del concorso di più chiamati all'eredità, ma si limita a disporne la disciplina, prevedendo la nomina di un curatore dell'eredità "quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari" (art. 528 c.c.) e statuendo poi la cessazione della curatela dell'eredità giacente "quando l'eredità è stata accettata" (art. 532 c.c.). Se la lettera della legge, quale criterio ermeneutico fondamentale, non è dunque risolutiva in sè della questione in oggetto, prestandosi il dato letterale a diverse interpretazioni sul punto, tale non è invece se esaminata nel concorso del sussidiario criterio interpretativo dell'intenzione del legislatore.
Ed è, in tale contesto d'interpretazione letterale e logica della legge, che assume un particolare significato la funzione che il legislatore attribuisce all'istituto dell'eredità giacente, di cui agli artt. 528-532 c.c., e che, peraltro, ne evidenzia la diversità dai contigui istituti dell'amministrazione del patrimonio ereditario, di cui agli artt. 641-643 c.c., pur assimilati nella disciplina (art. 644 c.c.). L'eredità giacente, che nella più lata e romanistica accezione individua la situazione in cui l'eredità viene a trovarsi nel tempo di vacatio tra delatio e aditio, è segnatamente considerata e disciplinata dal legislatore non già in sè, quale condizione giuridica del patrimonio ereditario nell'intervallo tra delazione ed accettazione, bensì quale situazione meritevole di tutela le volte in cui ricorrano determinati presupposti, e, per l'appunto, allorquando manchi il chiamato accettante l'eredità o il chiamato nel possesso di beni ereditari, che possano essi stessi avere cura effettiva del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva devoluzione: il primo in quanto con l'accettazione ha acquistato l'eredità, assumendo la qualità di erede (art. 459 c.c.), ed il secondo perché dotato di poteri di amministrazione del patrimonio ereditario e di rappresentanza della eredità (artt. 485 e 486 c.c.). Il dato positivo dei citati artt. 528-532 c.c. esprime, infatti, ove ricorrano gli anzidetti presupposti, che si dia luogo ad un particolare sistema di amministrazione per ufficio pubblico (del curatore) dell'eredità, così realizzando una funzione tipicamente transitoria e strumentale di gestione del patrimonio ereditario altrimenti privo di tutela, che, in quanto tale, non può che investire per l'intero quel patrimonio, non già una sua parte. Tale funzione, quindi, raccordata che si sia con i previsti presupposti della giacenza dell'eredità, quali la mancanza di accettazione dell'eredità da parte del chiamato ovvero la mancanza del possesso di beni ereditari in capo al chiamato, contribuisce a chiarire quel che la lettera della legge in sè non evidenzia specificamente con riguardo alla discussa applicabilità dell'istituto per l'ipotesi di giacenza dell'eredità pro quota. Ed invero, se funzione dell'eredità giacente è - come è - quella innanzi descritta di conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo (e non in una parte) in attesa di sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo, e se tale istituto non opera - come previsto - quando il chiamato abbia accettato l'eredità ovvero abbia il possesso di beni ereditari, sia cioè esso stesso legittimato alla gestione del patrimonio ereditario, non può che conseguire la preclusione ordinamentale di un'eredità giacente pro quota, al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario, per la parte eventualmente spettante (posto che potrebbe non essere accettata) al mero e concorrente chiamato all'eredità. Il risultato di negazione dell'eredità giacente pro quota, cui si è perviene per quanto innanzi illustrato, è, del resto, tutt'affatto coerente con lo stato di erede, che, indipendentemente dalla quota d'eredità attribuitagli, succede pur sempre nell'universum ius del de cuius, e che, soprattutto, avendo diritto di amministrare la sua quota indivisa dell'eredità, non può non coinvolgere nell'esercizio di tale diritto anche la quota degli altri coeredi o di eventuale spettanza di chi sia solo chiamato non accettante, per il quale ultimo - peraltro - neppure si pone un problema di comunione ereditaria, insorgendo essa comunione soltanto tra i coeredi e non tra i meri chiamati (v. sent. n. 5443 del 6.6.1994). Resta in tal modo evidenziato che, nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni accettanti ed altri non ancora, come avvenuto nella specie (secondo il conforme e non contestato accertamento della Corte di merito), non sia configurabile un'eredità giacente pro quota, che giustifichi la nomina di un curatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 528-532 c.c.. L'impugnata sentenza, che si è discostata dal principio di diritto innanzi enunciato, deve essere quindì annullata con rinvio per un nuovo esame della controversia, da condursi appunto alla stregua di tale principio.
Il giudice del rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Lecce, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 4 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001