Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi, senza spendere la propria appartenenza ad una "famiglia" mafiosa, ma avvalendosi della propria fama criminale, costringa l'aggiudicatario di una gara d'appalto a rinunciarvi.
Commentari • 3
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Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2016, n. 10467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10467 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
1 0 467/ 1 6 67 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 10.2.2016 Sentenza n. 404/2016 Reg. gen. n. 47731/2014 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Marco Maria Alma Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. IU Sgadari Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di LE IU, n. a Patti (ME) il 19.12.1964, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e dall'avv. Carlo Autru : Ryolo di fiducia, e di IG OR, n. a Patti il 06.10.1967, rappresentato e assistito dall'avv. Armando Gerace, di fiducia avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, n. 943/2011, in data 28.03.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta le memorie presentate rispettivamente in data 28.01.2016 e in data 04.02.2016 nell'interesse di LE IU, ulteriormente illustrative dei motivi di ricorso;
1 letta la memoria in data 01.02.2016 nell'interesse di IG OR, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso;
lette le note d'udienza depositate in data odierna nell'interesse di IG OR;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentita la discussione dei difensori intervenuti, avv. Alessandro Pruiti Ciarello, avv. Carlo Autru Ryolo e avv. Armando Gerace che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10.01.2011, il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, dichiarava LE IU e IG OR responsabili del reato di estorsione pluriaggravata continuata in concorso e li condannava alle seguenti pene: -il LE, ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa;
-il IG, ad anni otto di reclusione ed euro 2.100,00 di multa. Con l'applicazione delle pene accessorie di legge e la condanna al : risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile AL SA alla quale veniva assegnata una provvisionale. Secondo l'accusa i due ricorrenti, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi della capacità di intimidazione derivante dalla notoria appartenenza del IG alla famiglia mafiosa di Tortorici facente capo ai fratelli MP Scavo, e dal compimento di atti di sapore chiaramente minatorio, costringevano AL AN (successivamente deceduto), titolare dell'omonima ditta individuale e AL SA, gestore di fatto della predetta ditta, a rinunciare dopo esserselo aggiudicato all'appalto del servizio annuale dei lavori di pulitura e disinfestazione delle grate, caditoie stradali e vasche di decantazione, interventi di disostruzione delle condotte fognarie e video-ispezioni con telecamere delle stesse condotte, appalto dell'importo di euro 2 20.575,03 IVA compresa, così procurandosi l'ingiusto profitto dell'ottenimento dell'appalto alla ditta Saetta Espurghi di LE IU.
2. A seguito di interposto gravame da parte dei due imputati, la Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 28.03.2014, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il IG e in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il LE, sostituendo nei confronti di quest'ultimo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse di LE IU e di IG OR, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
4. Ricorso di LE IU. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di considerare come la persona offesa sia portatrice di un doppio interesse, opposto a quello del LE rendendo una : motivazione fondata su semplici congetture e sospetti. In particolare, emergeva dagli atti l'esistenza di pregressi rapporti confliggenti tra le parti avendo la stessa persona offesa spiegato di aver denunziato i fatti a seguito della denunzia a sua volta subita ad opera del LE.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha collegato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 esclusivamente alla personalità del coimputato IG OR. Peraltro, all'epoca dei fatti, il IG era incensurato sebbene sottoposto alla misura di prevenzione che gli imponeva di non frequentare bar o esercizi pubblici. L'asserito incontro con IG e LE, stando alla deposizione della persona offesa, si sarebbe verificato il 07.07.2002 all'interno di un negozio di frutta e verdura situato nel territorio del comune di Naso. Orbene, premessa l'illogicità 3 di un incontro che avrebbe potuto essere notato dalle forze dell'ordine esponendo il LE ad una denuncia ex art. 9 1. n. 1423/1956, si evidenzia come nel periodo in questione il IG non risultava essere stato mai contravvenzionato per infrazioni al divieto;
peraltro, quand'anche si dovesse ritenere fondata l'accusa di estorsione, l'eventuale mera presenza del IG che non proferisce alcuna parola, in assenza di elementi specifici che possano far ritenere assolutamente evidente e percepibile il riferimento a strutture organizzate di tipo mafioso, considerato che sarebbe stato detto semplicemente che il lavoro per il comune di Brolo era giusto che lo facesse il LE, il non essere il LE collegato ad ambienti criminosi, il non avere conclamate frequentazioni con soggetti legati ad associazioni operanti sul territorio, il non avere precedenti penali in tal senso, sono tutte circostanze che, se rendono la richiesta estorsiva inequivoca quanto al contenuto, non la rendono al contempo univoca o certa quanto alla sua provenienza, né potendosi detta provenienza darsi per scontata deducendo la medesima dalla mera presenza passiva del IG, sempre che fosse presente. A riprova di ciò, andava inoltre considerato come il LE, nel procedimento definito con sentenza n. 185/2009, c.d. Rinascita, figurava quale parte offesa nell'ambito del capo K, in relazione ad un episodio di tentata estorsione aggravata contestata, tra gli altri, a soggetti riconosciuti consociati nell'ambito della medesima associazione di stampo mafioso di cui faceva parte altresì il IG, che, invece, nel presente processo è chiamato a rispondere di estorsione aggravata in concorso con il LE.
5. Ricorso di IG OR. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 238, 511, 511-bis cod. proc. pen., 111 Cost.: violazione del contraddittorio nella formazione della prova e mancata assunzione di una prova decisiva;
difetto di motivazione per manifesta illogicità della sentenza (primo motivo); -violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova risultante dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita, con conseguente motivazione apparente e contraddittoria rispetto alle censure mosse 4 con lo specifico motivo di ricorso;
travisamento della prova rispetto : alle dichiarazioni rese dal teste AL (secondo motivo); -difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 sotto il profilo dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale;
insussistenza dei presupposti anche dell'aggravante di cui all'art. 628 n. 1 cod. pen. e difetto di motivazione sul punto (terzo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, si censura la violazione dell'art. 511-bis cod. proc. pen., norma che consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in dibattimento nel corso di altro procedimento penale, con il solo onere - assolto, nella fattispecie - della citazione della persona di cui si vogliono utilizzare le dichiarazioni. Nell'occorso, il Tribunale aveva impedito che nell'esame del AL SA si utilizzassero gli elementi desumibili dal proc. n. 9192/2004 di cui aveva consentito solo l'acquisizione della sentenza, finendo in tal modo per negare al IG un imprescindibile strumento di difesa attraverso il meccanismo delle contestazioni, non avendo altri mezzi per svelare non solo le contraddizioni ma anche le dichiarazioni completamente difformi rispetto a quelle rese dal teste in precedenza sugli stessi fatti.
5.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia analizzato superficialmente le palesi contraddizioni delle dichiarazioni rese dal AL, giustificandole con il tempo trascorso dai fatti e, contestualmente, le abbia valorizzate per i riscontri rintracciati nelle dichiarazioni rese dagli altri testi. Su queste basi, esclude qualsiasi intento calunniatorio da parte della persona offesa, malgrado sia risultato pacifico dall'istruttoria dibattimentale che il AL avesse effettuato la denuncia per questa estorsione a distanza di ben sei anni dal fatto, solo dopo essere stato arrestato a causa delle dichiarazioni rese dal LE a suo carico, in relazione alla quale è intervenuta sentenza di condanna definitiva.
5.3. In relazione al terzo motivo, si censura l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 atteso che, nella fattispecie, da quanto emerge dalle dichiarazioni della persona offesa, lo stesso poteva conoscere genericamente la posizione giudiziariamente non cristallina del IG, ma sembra 5 pacifico dal suo narrato che il IG, in nessuna delle occasioni in cui si sarebbero incontrati, ha fatto leva sulla sua appartenenza ad un'organizzazione mafiosa per soggiogare la vittima, che è il quid pluris necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, essendo la sola presenza dell'imputato del tutto insufficiente per l'applicazione dell'aggravante de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO evocativi, almeno in parte, di censure in fatto non 1. I ricorsi - sono comunque manifestamenteconsentite in sede di legittimità - infondati e, come tali, risultano entrambi inammissibili.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la peculiarità del giudizio di legittimità consiste nel fatto che, che oggetto di esso, è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza (o un'ordinanza) ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la Suprema Corte deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all'applicazione di una determinata norma a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo (cfr., Sez. 5, sent. n. 27335 del 13/06/2007, dep. 12/07/2007, D'Auria ed altri, Rv. 237442; Sez. 5, sent. n. 22340 del 08/04/2008, dep. 04/06/2008, Bruno, Rv. 240491; Sez. 2, sent. n. 13927 del 04/03/2015, dep. 02/04/2015, Amaddio e altri).
2.1. Entrambi i ricorsi deducono, almeno in parte, motivi di merito propositivi di ricostruzioni fattuali e possibili letture interpretative in chiave alternativa, come tali non consentiti in questa sede: con gli stessi, infatti, non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano in concreto le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, nonché indenni da vizi logico-giuridici.
2.2. Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Suprema Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
2.3. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate;
c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (cfr., Sez. 6, sent. n. 5334 del 22/04/1992, dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203).
3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - abbia puntualmente dato conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità di entrambi gli imputati.
4. Ricorso di LE IU.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Va in premessa evidenziato, come il Collegio condivida pienamente - in generale il consolidato orientamento della giurisprudenza di - legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica corredata da idonea motivazione - come puntualmente avvenuto nella fattispecie della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).
4.1.1. Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate allorquando la 7 persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la medesima giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, sent. n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, sent. n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755).
4.1.2. Peraltro, costituisce principio incontroverso nella medesima giurisprudenza, l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, sent. n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, sent. n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, sent. n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232; da ultimo, Sez. 8 2, sent. n. 4100 del 12/01/2016, dep. 01/02/2016, Cadoni e altro).
4.1.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la Corte territoriale non si sia sottratta a "misurare" l'attendibilità della persona offesa valutando il peso del carattere sostanzialmente "ritorsivo" della sua denuncia, alla luce degli ampi riscontri conseguiti a quelle dichiarazioni, con un sostanziale "superamento" dei rilievi difensivi tesi a svalorizzare il portato probatorio di quelle accuse. E, sul punto, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado in presenza di una c.d. doppia conforme di responsabilità, risulta fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente (rectius, dei ricorrenti) in ordine al delitto (loro) contestato. Inoltre, il consentito richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado, ha indotto la Corte territoriale - in adesione alle valutazioni operate dai primi giudici a ritenere "che la regola della autosufficienza della - testimonianza della persona offesa non potesse in questo caso essere seguita proprio per l'animus poco limpido che ha indotto il AL a rivangare la vicenda accaduta nel lontano 2002 in una con possibili interessi legati al conseguimento di benefici per le vittime di reati di tipo mafioso. Ha così saggiamente individuato i riscontri esterni che confermassero l'attendibilità della denuncia ed esplicitato in modo puntuale sulla base di quali elementi probatori abbia ritenuto il IG partecipe della intimidazione posta in essere dal LE ...".
4.2. Manifestamente infondato ed evocativo di censure in fatto non consentite in sede di legittimità è il secondo motivo di doglianza.
4.2.1. Anche in questo caso, va preliminarmente evidenziato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (cfr., Sez. 6, sent. n. 28017 del 9 26/05/2011, dep. 15/07/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, sent. n. 45321 del 14/10/2015, dep. 13/11/2015, Capuozzo, Rv. 264900). Inoltre, l'aggravante in parola ha natura oggettiva e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato (Sez. 5, sent. n. 10966 del 08/11/2012, dep. 08/03/2013, Minniti, Rv. 255206).
4.2.2. La medesima giurisprudenza riconosce altresì come l'aggravante de qua ricorra nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare condizione una d'assoggettamento e d'omertà (Sez. 5, sent. n. 28442 del 17/04/2009, dep. 10/07/2009, Russo e altri, Rv. 244333). Invero, l'elemento caratterizzante dell'art. 7 l. n. 203/1991 non necessariamente deve essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., essendo invece rilevante l'indagine volta a verificare se la condotta minacciosa, ascritta agli imputati, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, sia o meno espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e sia, dunque, idonea a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Ad integrare tale elemento, non occorre pertanto un quid ulteriore e diverso, essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta, eo ipso, a determinate modalità della stessa condotta ed alla qualità dell'agente.
4.2.3. Fermo quanto precede, non è per nulla contraddittoria la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, sia emerso come la stessa avesse una pur confusa percezione dello spessore criminale del IG riconoscendo che "sebbene lo stesso intervenisse a sostegno delle pretese del LE senza spendere il nome di organizzazioni mafiose, giovandosi piuttosto della sua fama criminale (pur risultando all'epoca incensurato), non vi è dubbio che il carattere delle intimidazioni si sia giovato di quel quid pluris consistente nella evocazione della forza degli ambienti mafiosi notoriamente presenti in Tortorici e zone contigue ai quali era ritenuto legato. Correttamente 10 pertanto sono stati ritenuti esistenti i presupposti per l'applicazione ad entrambi gli imputati dell'aggravante contestata". In un siffatto contesto, non possono assumere rilevanza le censure proposte dal ricorrente nella parte in cui si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie atteso che, per le ragioni precedentemente esposte, il sindacato della Suprema Corte si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità che non ammette alcun tipo di incursione nel merito (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 36546 del 03/10/2006, dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
5. Ricorso di IG OR.
5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Lamenta il ricorrente la lesione del diritto di difesa per essergli stata impedita, nel corso del giudizio di primo grado, l'utilizzazione e la successiva acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso di altro procedimento penale (RG. 142/08 R.G.T.) dal testimone-persona offesa (AL SA) al fine di effettuare le contestazioni finalizzate ad evidenziare il contrasto tra quelle precedenti dichiarazioni e quelle rese nel presente procedimento, pur avendo la parte deducente provveduto ad assolvere l'onere della citazione della persona offesa ed aver chiesto in lista l'esame della stessa: dichiarazioni che avevano avuto ad oggetto il dato storico degli incontri avvenuti tra IG, LE, US e AL. Detta violazione era stata denunciata nei motivi di appello e respinta con motivazione del tutto erronea avendo i giudici di secondo grado ritenuto che nulla avesse impedito alla difesa del ricorrente "di indicare direttamente il AL come suo teste per formulare allo stesso domande su circostanze relative all'altro procedimento (non operando soltanto in controesame con i limiti propri di tale posizione) mentre non viene indicato su quale tema sia stata impedita la produzione di verbali dell'altro procedimento questione deducibile ... per chiedere in appello l'ammissione di una prova decisiva non ammessa".
5.1.1. Va preliminarmente evidenziato come l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nell'ambito di altro procedimento deve essere espressamente richiesta dalla parte deducente, unitamente al deposito delle liste testimoniali, anche se l'omissione dell'incombente non è sanzionata da inammissibilità (cfr., Sez. 3, sent. n. 2954 del 11 12/02/1999, dep. 05/03/1999, Cammarata, Rv. 213165; Sez. 6, sent. n. 13682 del 27/1171998, dep. 28/12/1998, Craxi ed altri, Rv. 212084): nella fattispecie, la parte, in ossequio al principio dell'autosufficienza, non ha fornito la prova di aver proceduto a tale preventiva richiesta in sede di presentazione della propria lista testi.
5.1.2. Anche a voler prescindere da questo, non va dimenticato come, a norma dell'art. 511, comma 2 cod. proc. pen. disposizione - richiamata dall'art. 511 bis cod. proc. pen. la richiesta di acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni in parola, tramite il meccanismo della lettura, può trovare accoglimento solo dopo l'effettuazione dell'esame orale della parte che dette dichiarazioni aveva precedentemente reso: anche con riferimento a detto incombente, la parte non ha assolto al proprio onere dimostrativo in ordine all'avvenuta tempestiva formalizzazione della propria richiesta di acquisizione.
5.1.3. Ma non solo. Anche a voler limitare l'ambito di indagine al profilo della sola impossibilità di effettuare le contestazioni al teste, la doglianza si presenta come manifestamente infondata. Invero, l'art. 500 cod. proc. pen. consente l'effettuazione delle contestazioni al teste al fine di evidenziarne la contrarietà con precedenti dichiarati ricorrendo la sola circostanza che i verbali di dette precedenti dichiarazioni siano presenti nel fascicolo del pubblico ministero (evenienza che, nella fattispecie, la stessa parte ammette, avendo affermato in ricorso pag. 2, righe n. 4 e 5 che detti - verbali risultavano "inseriti anche nel fascicolo del pubblico ministero del presente processo ostensibili alle parti"): ne consegue che, tutte le parti hanno avuto la possibilità di effettuare dette contestazioni al teste valorizzandone gli aspetti di contrarietà tra le ultime versioni e quelle rese in precedenza.
5.1.4. Rimane da verificare se potessero esistere margini per poter disporre l'acquisizione in appello di tali verbali, anche attraverso una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Soccorre sul punto la giurisprudenza di codesta Suprema Corte (cfr., Sez. 3, sent. n. 37879 del 23/06/2015, dep. 18/09/2015, Pisaniello, Rv. 265022) secondo cui l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, in quanto prova precostituita, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione 12 dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti. Il sostanziale diniego della richiesta, ricavabile implicitamente dal testo della sentenza impugnata induce a ritenere che la Corte territoriale, attenendosi alla giurisprudenza testè citata, abbia riconosciuto come la prova documentale in parola fosse da ritenersi né rilevante né decisiva rispetto al quadro probatorio esistente: va a tal fine considerato che detto giudizio appare ampiamente giustificato in presenza di una prova orale legittimamente formatasi nel contraddittorio delle parti, i cui contenuti come si è detto ben - - potevano essere "messi in discussione" attraverso il succitato meccanismo della contestazioni.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza. Il motivo reitera sostanzialmente quello proposto dall'altro ricorrente, LE IU, in relazione al quale si rimanda alle considerazioni svolte ai precedenti paragrafi 4.1., 4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3. del considerato in diritto. A quanto precedentemente esposto va solo aggiunto e posto in rilievo come la Corte territoriale, con argomentazioni pienamente giustificate, abbia dato scarso peso al dato della non sempre precisa collocazione temporale degli incontri del AL con i ricorrenti, giustificando le inesattezze con il tempo trascorso dai fatti ed evidenziato la mancanza di dimostrazione di un qualche "decisivo effetto" sull'affidabilità complessiva dell'ampio e minuzioso racconto del teste.
5.3. Manifestamente infondato ed evocativo di censure in fatto non consentite in sede di legittimità è il secondo motivo di doglianza. Anche questa censura reitera sostanzialmente quella proposta da LE IU, in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni svolte ai precedenti paragrafi 4.2., 4.2.1., 4.2.2. e 4.2.3. del considerato in diritto.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno 13
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mario Gentile Dott. Andrea Pellegrino Maris gentile A DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 14 MAR 2016, CANCELLIERE Claudia Pianelli O N E J * 14