Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2016, n. 44927
CASS
Sentenza 14 giugno 2016

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Ai fini dell'adozione del provvedimento di distruzione di alimenti sottoposti a sequestro probatorio ai sensi dell'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle merci, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a regole di comune esperienza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di rigetto del ricorso avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la distruzione di alcune forme di formaggio custodite in locali dove erano presenti sostanze pericolose per natura come topicidi e disinfestanti).

Commentario1

  • 1Pesce fresco in vendita: attenzione al ghiaccio contaminato
    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2016, n. 44927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44927
Data del deposito : 14 giugno 2016

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