Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
Ai fini dell'adozione del provvedimento di distruzione di alimenti sottoposti a sequestro probatorio ai sensi dell'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle merci, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a regole di comune esperienza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di rigetto del ricorso avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la distruzione di alcune forme di formaggio custodite in locali dove erano presenti sostanze pericolose per natura come topicidi e disinfestanti).
Commentario • 1
- 1. Pesce fresco in vendita: attenzione al ghiaccio contaminatoCarlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2016, n. 44927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44927 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
44 9 2 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.2. 1487 Elisabetta Rosi Aldo Aceto Relatore - CC- 14/06/2016 Emanuela Gai R.G.N. 4409/2016 Carlo Renoldi SE Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC SE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 21/12/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura- tore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. SE CC, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 444 e 515, cod. pen. per aver detenuto in luoghi non autorizzati dal punto di vista sanitario forme di formaggio prodotte in modo non conforme ai regola- menti CEE che disciplinano la produzione di "Fontina DOP" e in locali dove erano presenti sostanze pericolose per la salute quali topicidi e disinfestanti, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21/12/2015 del G.i.p. del Tribunale di Aosta che, all'esito di udienza camerale, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso il decreto del 27/11/2015 del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale che aveva autorizzato la distruzione di 499 forme di formaggio seque- strate a fini probatori e custodite parte (251) in località Plaisance, parte (248) in località Vayoux di Nus. In particolare, il G.i.p. ha accolto l'opposizione relativa- mente alle 248 forme di formaggio detenute in Vayoux di Nus, respingendola per le altre.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 260, cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, che la decisione di procedere alla distruzione delle forme è stata adottata sulla base di accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria senza alcun contraddittorio con la difesa, senza alcun accertamento tecnico irri- petibile, senza alcuna campionatura o comunque un'analisi.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, sotto altro profilo, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo il Giudice adottato la pro- pria decisione afferma senza una approfondita disamina logica e giuridica dei fatti e con motivazione "apparente", non idonea a far comprendere i passaggi motivazionali della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3. L'alienazione o la distruzione di beni sottoposti a sequestro probatorio pe- nale costituisce forma anticipata di ablazione dei beni stessi adottata in assenza di un accertamento di responsabilità del loro titolare. Sicché, quando sorga con- troversia sui presupposti applicativi della norma essi devono essere valutati in maniera rigorosa, senza sconfinare in anticipazioni sul giudizio di responsabilità ma salvaguardando il più possibile il diritto dell'indagato/imputato alla conserva- zione del bene e dunque il suo diritto di proprietà.
3.1. Non a caso l'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbrica- zione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la custodia difficile o particolarmente onerosa;
b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica;
c) l'evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e com- mercializzazione.
3.2.Nel caso in esame, il G.i.p., richiamando la relazione del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL, ha autorizzato la distruzione delle forme di for- maggio detenute presso il magazzino di Plaisence sul rilievo che nei relativi locali erano presenti notevoli quantitativi di topicida e insetticida in prossimità dei formaggi, veleni impiegati direttamente nell'ambiente di stagionatura, costituenti un grave pericolo per la salute del consumatore (v. relazione citata). L'esposizio- ne diretta a contaminazione di veleni è circostanza che rende assoluti il divieto di consumo alimentare e, a fortiori, anche a prescindere dall'esistenza della pre- ventiva autorizzazione sanitaria>>.
3.3.Il Giudice ha dunque ritenuto la violazione evidente dei divieti di posses- so, detenzione e commercializzazione degli alimenti che giustifica da sola la pos- sibilità di distruggerli.
3.4. Non è inopportuno al riguardo sottolineare che secondo l'autorevole in- segnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la sommini- strazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle pre- scrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. il 09/01/2002, Butti, Rv. 220716). In questo senso anche la custodia in locali sporchi e quindi igienica- mente inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commer- cializzazione del prodotto (Sez. 3, n. 9477 del 21/01/2005, Ciccariello).
3.5.Non era dunque necessario alcun accertamento sulle caratteristiche in- trinseche degli alimenti, essendo sufficiente l'esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, la cui descrizione non è oggetto di critica puntuale da parte del ricorrente che, senza eccepire il travisamento della relazione della ASL (docu- mento pubblico di cui non eccepisce nemmeno la falsità), si limita a contestare in modo del tutto generico e fattuale la ritenuta contaminazione delle forme di for- maggio con il veleno e ad escludere che, in ogni caso, essa riguardi indiscrimina- tamente tutte le forme.
3.6.Questi, inoltre, si lamenta che l'accertamento non è stato compiuto in contraddittorio ma è agevole osservare che l'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede tale modalità solo come eventuale.
3.7.E' quindi infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'eccezione relativa alla mancata motivazione avendo il Giudice indicato in modo più che adeguato i fatti che legittimano la immediata distruzione degli alimenti. 3 3.8.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto con condanna del ricor- rente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 14/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente sabetta RoEthotell Res Neda Noch C Aldo Aceto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 75 OTT, 2016 IL CANCELLDER! Luana Montani 4