Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 2
L'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti.
La richiesta di patteggiamento preannunciata nel corso dell'udienza preliminare ma mai formalizzata è inesistente, in quanto inidonea ad integrare una proposta negoziale, nè può essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto la sua proposizione "in limine litis" equivarrebbe alla presentazione di essa per la prima volta, in un momento in cui il suo compimento è ormai precluso (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva giudicato tardiva la richiesta di patteggiamento formulata in dibattimento dall'imputato che aveva ripetutamente preannunciato in sede di udienza preliminare la volontà di patteggiare, ottenendo a tal fine più volte un rinvio per acquisire il consenso del pubblico ministero, ma non aveva poi mai articolato la richiesta, nè aveva mai domandato che il pubblico ministero si pronunciasse su di essa).
Commentario • 1
- 1. Critica richiede solida base di verità (Cass. 54501/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 settembre 2020
Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, è indispensabile verificare l'esistenza di una solida base di collegamento tra affermazioni valutative offensive e fatti veri. In tema di reati contro l'onore, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da connotazioni di forte asprezza, ma l'offesa non si deve tradurre in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto preso di mira, dovendo rimanere contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 37879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37879 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
37 8 7 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2+50 - Presidente - Amedeo Franco sez. UP - 23/06/2015 - Relatore - Vito Di Nicola Elisabetta Rosi R.G.N. 5613/2015 Vincenzo Pezzella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA AU, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03-10-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro : Angellis che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Rosario Minniti che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 SET 2015 IL CANCELLERE Luana Mariani ' • RITENUTO IN FATTO 1. AU SA ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 3 ottobre 2014 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato ascritto al punto A) dell'imputazione limitatamente all'anno di imposta 2005 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Alla ricorrente è addebitato il reato previsto dagli articoli 81 capoverso codice penale e 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, in qualità di presidente del Cda e legale rappresentante della Open Job snc Coop., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti registrate nelle scritture contabili obbligatorie, indicava ven nelle dichiarazioni annuali presentate per gli anni 2006, 2007 e 2008 elementi passivi fittizi pari a € 3.432.517,10 ai fini delle imposte dirette ed € 4.809.517,10 ai fini Iva per l'anno 2006; € 4.768.149,35 ai fini delle imposte dirette e € 9.038.749,35 ai fini Iva per l'anno 2007; € 4.738.941,84 ai fini delle imposte dirette e € 13.026.469,84 ai fini Iva per l'anno 2008. Reati commessi in Milano rispettivamente il 12 settembre 2007, il 22 settembre 2008 e il 25 settembre 2009. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza la ricorrente, tramite il difensore, articola tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena (articolo 606, comma 1, lettera e) codice di procedura penale in relazione agli articoli 444 e 448 stesso codice. Dopo avere diffusamente ricapitolato la vicenda processuale, la ricorrente assume che, alla luce di quanto esposto, la decisione della Corte di appello sia palesemente viziata dall'inosservanza delle norme processuali, richiamate nel ricorso, nonché contraddittoria. Il giudice territoriale avrebbe erroneamente affermato che non era stata mai formalizzata al giudice per l'udienza preliminare l'istanza di patteggiamento con la conseguenza che la stessa non poteva essere nuovamente reiterata innanzi al tribunale. 2 Sarebbe evidente, secondo la ricorrente, l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale dal momento che la richiesta di patteggiamento era stata ritualmente rivolta al giudice dell'udienza preliminare e poi correttamente rinnovata, in difetto del consenso del pubblico ministero alla prima udienza dibattimentale (a norma dell'articolo 448 codice di procedura penale).
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla effettività delle operazioni indicate nelle fatture asseritamente fittizie (articolo 606, comma 1, lettera e) codice di procedura penale in relazione all'articolo 603 stesso codice). Sostiene la ricorrente che il tribunale aveva desunto la prova indiretta della inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture da due dati indiziari: la non operatività di Job Center e la asserita manifesta sproporzione dei costi esibiti nelle relative fatture, rispetto ai costi complessivamente sostenuti da سم Open Job. Nell'impugnare la sentenza di primo grado, la ricorrente evidenziava ن come entrambi i presupposti fossero insussistenti e per dimostrarne l'assunto chiedeva al giudice di appello di acquisire la documentazione bancaria, attestante l'effettività dei pagamenti relativi alle prestazioni effettuate da Job Center nei confronti di Open Job. La Corte di appello, nel respingere la richiesta, osservava che la tardività della produzione, la acclarata inoperatività della Job Center e la apoditticità delle argomentazioni difensive impedivano di acquisire la documentazione attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale incorrendo in un manifesto errore percettivo. Peraltro, anche l'ammontare dell'imposta era stato erroneamente accertato in via presuntiva.
2.3. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza nonché la contraddittorietà e la : . manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla eccessività della pena e dal computo degli aumenti disposti a titolo di continuazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale in relazione agli articoli 81 F e 133 codice penale). Sul punto, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado, a dispetto del palese contributo processuale prestato dalla ricorrente (consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine rinuncia a sentire i testimoni), nonché della sua condizione di formale e sostanziale incensuratezza (di cui peraltro si dà atto in sentenza), ha applicato la pena in misura sostanzialmente superiore al minimo edittale e tutto ciò senza alcuna specifica motivazione, salvo il vuoto richiamo stilistico all'articolo 133 codice penale. 3 Al cospetto di specifiche doglianze mosse in parte qua alla sentenza di primo grado la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in sentenza per rigettare la doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Quanto al primo motivo di gravame, risulta che l'imputata ha reiterato in limine litis innanzi al giudice di primo grado la richiesta di patteggiamento, già in precedenza sottoposta al giudice dell'udienza preliminare (che "non aveva potuto pronunciarsi (...) per mancanza del parere del pubblico ministero"), che è stata rigettata dal tribunale in quanto ritenuta tardiva, con la conseguenza che il difensore aveva quindi prestato il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine, rinunciando altresì all'esclusione dei propri testi. Nell'affrontare la questione relativa alla richiesta preliminare di patteggiamento formulata nel corso del primo giudizio e concernente il "recupero" dell'istanza di applicazione ex articolo 444 codice di procedura penale, ہیں in relazione alla quale era stata ritenuta la tardività da parte del tribunale, la Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice sul rilievo che l'assunto difensivo secondo cui il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe "potuto pronunciarsi" sull'istanza di patteggiamento "per mancanza del parere del pubblico ministero" non era esatto: in realtà l'istanza, pur preannunciata dal difensore (con reiterati rinvii delle udienze onde consentire al predetto di sottoporla al pubblico ministero titolare del procedimento) non era stata mai formalmente presentata al giudice dell'udienza preliminare. Infatti, come precisato in sentenza, dopo due rinvii senza esito, essa "non è stata poi ulteriormente formalizzata alla successiva udienza del 24 ottobre 2012, all'esito della quale il Gip ha provveduto a disporre il rinvio a giudizio". La Corte d'appello ha perciò ritenuto che al giudice dell'udienza preliminare non sia stata mai sottoposta una richiesta precisa ed articolata, in modo che avesse potuto verificare se la stessa avesse tutti i requisiti prescritti, fosse adeguata sotto il profilo della misura della pena, fossero accettabili anche le eventuali "condizioni accessorie" cui essa fosse stata eventualmente subordinata, derivando da ciò che, in assenza di una tempestiva richiesta in sede di udienza preliminare, la successiva istanza ex articolo 444 codice di procedura penale rivolta al tribunale risultava certamente tardiva. La soluzione è corretta. Il patteggiamento è un negozio giuridico processuale recettizio a contenuto tipico, che si sostanzia in una richiesta di applicazione della pena e nel consenso 4 che l'altra parte deve prestare su di essa, richiesta che deve essere presentata oralmente nell'udienza o per iscritto negli altri casi (art. 446, comma 2, cod. proc. pen.) e che ha per oggetto "l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione ..." (art. 444, comma 1, cod. proc. pen.). Differente la procedura a seconda che la richiesta di applicazione della pena venga presentata nel corso delle indagini preliminari o dopo il formale esercizio dell'azione penale (artt. 446 e 447 cod. proc. pen.), l'efficacia del negozio giuridico processuale, perfezionatosi a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti, è subordinata al controllo giurisdizionale in quanto il giudice, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., pronuncia la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. Ne consegue che una richiesta di patteggiamento che sia priva del suo oggetto (cioè della specie e della misura della sanzione della quale si chiede il consenso dell'altra parte in relazione ad una determinata qualificazione giuridica e all'applicazione o comparazione delle circostanze) è inesistente in quanto assolutamente inidonea ad integrare una proposta negoziale rispetto alla quale deve intervenire dapprima l'accettazione dell'altra parte e successivamente il controllo del giudice, sicché la richiesta stessa non può essere oggetto di alcun n ve recupero dibattimentale attraverso la sua rinnovazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in quanto la sua proposizione in limine litis equivarrebbe a presentazione di essa per la prima volta ossia allorquando il compimento dell'attività è ormai precluso. Come risulta, poi, dagli stessi verbali di udienza allegati al ricorso, il difensore dell'imputata dopo aver chiesto ed ottenuto un primo rinvio - dell'udienza preliminare per munirsi del consenso del pubblico ministero titolare dell'indagine e dopo aver ottenuto un secondo rinvio per la medesima ragione - non ha presentato, enunciandola oralmente, nella successiva udienza preliminare la richiesta di patteggiamento e neppure ha chiesto che su di essa il pubblico ministero di udienza esprimesse o meno il proprio consenso. Non è infatti previsto che, sulla richiesta di patteggiamento presentata in udienza, il consenso sia espresso dal sostituto procuratore della Repubblica che ha svolto le indagini, anziché dal pubblico ministero di udienza pienamente legittimato ad interloquire sul punto. Ne consegue che vi è stata inoltre una tacita rinunzia da parte del difensore dell'imputata nel formalizzare una valida richiesta di patteggiamento della pena.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della documentazione allegata all'atto di appello, la Corte 5 territoriale non ha espressamente emesso un provvedimento di rigetto in tal senso ma ne ha sottolineato la tardività e la non decisività. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, in quanto prova precostituita, non comporta la necessità che sia emanata una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione ma presuppone che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio esistente, restando comunque ineludibile che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone ed altri, Rv. 250933). In buona sostanza, il motivo di ricorso, oltre a replicare la medesima censura sollevata nei confronti della sentenza di primo grado e motivatamente respinta, fonda sul presupposto che la società amministrata dalla ricorrente aveva, come sarebbe risultato dalla documentazione bancaria prodotta, ven corrisposto somme di denaro alla Job Center per le prestazioni che tale ultima società avrebbe realmente eseguito nei confronti della Open Job. Tuttavia l'argomento non supera il conforme e granitico approdo cui sono giunti i Giudici del merito ossia che - essendo la Job Center una vera e propria cartiera (senza strutture, priva di utenze, sprovvista degli elenchi di clienti e fornitori, inesistente all'indirizzo indicato come sede legale, facente capo ad un ex dipendente della SA), circostanza desunta anche dal testimoniale raccolto alcuna prestazione detta società avrebbe, all'evidenza, potuto rendere alla Open Job sicché la non decisività della documentazione bancaria prodotta inidonea, in ogni caso, a dimostrare che le prestazioni fossero state oggettivamente rese e comunque inidonea ad escludere che le fatture fossero soggettivamente inesistenti e quindi insuscettibile di sollevare la ricorrente dall'addebito formulato nei suoi confronti. La Corte distrettuale ha evidenziato come il presidente del consiglio di amministrazione di Job Center fosse stato già condannato in relazione alla medesima vicenda, che fosse fuori discussione la natura di società cartiera della Job Center, che, avendo la difesa stessa riconosciuto che la contabilità societaria e quantomeno "confusa", non poteva essere seguita la tesi secondo cui l'effettività delle operazioni sottostanti alle fatture doveva ritenersi provata sulla base della documentazione bancaria o al "dato di esperienza" allegato al rapporto tra costi e ricavi, dimenticando tuttavia tutti gli elementi di prova raccolti dalla Guardia di Finanza in ordine ai costi fittizi ed al loro utilizzo Da ciò la Corte di appello ha tratto il logico convincimento che dei presunti costi non si poteva in alcun modo tenere conto, se non altro per l'assoluta inattendibilità della documentazione contabile della società, preclusiva di ogni 6 possibilità di pervenire ad una ricostruzione affidabile dell'attività effettivamente svolta da Open Job: l'unico dato pacifico consisteva nell'accerata inesistenza ed inoperatività di Job Center, che rendeva oggettivamente inesistenti tutti i rapporti con Open Job. Quanto infine all'accertamento dell'imposta evasa, sono stati disattesi, con logica ed adeguata motivazione, anche gli argomenti diretti a contestare l'ammontare dell'evasione desunta dalle fatture contabilizzate e dai puntuali esiti degli accertamenti svolti al riguardo dalla Guardia di Finanza, del tutto trascurati con l'impugnazione.
4. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole della determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, sia in relazione alla individuazione della pena base e sia on relazione agli aumenti operati con i reati satelliti. Quanto alla determinazione della pena base, la ricorrente si duole del fatto che la stessa sia stata determinata, in mancanza di congrua motivazione, in misura superiore al minimo edittale e, quanto agli aumenti per i reati satelliti, la van censura investa la circostanza che il Giudice del merito non avrebbe tenuto conto, nel'applicare gli aumenti, del fatto che erano state concesse le attenuanti generiche. Sul primo aspetto della questione, va chiarito che quando il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di applicazione della pena nei limiti del minimo e del massimo edittali non si discosti dalla misura intermedia della pena stessa, l'imputato ha sempre interesse a chiedere una particolare motivazione in ordine ai criteri seguiti e che gli sia inflitta una pena minore;
quando, invece, gli sia stata irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della misura media, l'obbligo di motivazione del giudice è soddisfatto con il richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza necessità, a tale fine, di esaminarli tutti, essendo sufficiente specificare a quale di esso si è inteso fare riferimento per la determinazione della pena. In siffatti casi, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, nello stesso ricorso, si afferma che il giudice del merito, nel determinare la pena, ha tenuto conto del luogo, del tempo e delle modalità della condotta, nonché dell'intensità del dolo e dell'entità del profitto conseguito, con la conseguenza che la doglianza, avuto riguardo al principio in precedenza espresso, è totalmente priva di fondamento. 7 Quanto alla seconda questione, è certamente esatto sostenere che il giudice di merito, in materia di reato continuato, quando procede agli aumenti di pena per i reati satelliti, deve tenere conto delle circostanze ma ciò non implica che egli debba specificatamente indicare, nel computo della pena, quale sia l'incidenza, in aumento o in diminuzione, della singola circostanza sull'aumento determinato per ogni singolo reato satellite, essendo sufficiente che in presenza di una sola circostanza (come nel caso in esame) o di circostanze omogenee o, se eterogenee, a seguito del giudizio di comparazione indichi per ogni reato satellite l'entità dell'aumento nel suo complesso, comprensivo delle circostanze, e tale attività, comportando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso di specie, escluso il reato dichiarato estinto per prescrizione, l'importo annuale delle evasioni è risultato, per l'Iva, superiore ai 4.000.000.000 di euro cosicché un aumento di sei mesi di reclusione, per ogni reato satellite, pari ad un quarto della pena base non può, all'evidenza, ritenersi né arbitrario e neppure illogico.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Amedeo Franco Vito Di Nicola LTO d' em Que Luana 8