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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2026, n. 17632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17632 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Tribunale sorveglianza di L’Aquila del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL SP, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha provveduto su una richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute di XXXXXXXXXXXXX, che sta espiando dal 27.9.2018 una pena di dieci anni, undici mesi e ventotto giorni di reclusione per reati vari commessi tra il 2012 e il 2014. Il Tribunale ha dato atto che l’Unità di Medicina Penitenziaria dell’ASL di Pescara con relazione del 26.9.2025 ha comunicato che XXXXX presenta artropatia psoriasica in trattamento farmacologico e terapia antalgica sintomatica (ha iperalgesia cutanea con dolore poliarticolare con lesioni crostose). Si tratta – secondo la predetta relazione – di una patologia con carattere cronico degenerativo, che incide “in maniera rilevante sul suo regime di vita, pur conservando autonomia negli atti quotidiani. Le attuale patologie, in relazione alla non prevedibile evolutività clinica, possono richiedere ricovero in luogo esterno di cura ex Penale Sent. Sez. 1 Num. 17632 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 art. 11 O.P. ovvero evidenziare eventuali complicanze al momento non evidenti clinicamente”. L’ordinanza ha rimarcato, altresì, che le forze dell’ordine da ultimo, con relazione del 27.10.2025, hanno indicato plurimi pregiudizi di polizia di XXXXX per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. nel 2022, 2024 e 2025, e che nella relazione di sintesi del 28.10.2025 della Casa circondariale di Pescara è stato fatto presente che, avendo il condannato fatto ingresso in quell’istituto solo nel mese di giugno scorso, il tempo è insufficiente per una compiuta valutazione, aggiungendo che comunque il detenuto ha tenuto una condotta regolare, mentre nel carcere di Sulmona fu trovato in possesso nel 2024 di un telefono cellulare;
è emerso, inoltre, un atteggiamento superficiale e frammentario sulla revisione critica. Il Tribunale ha ritenuto decisiva, in senso sfavorevole all’istante, la circostanza che XXXXX sia stato trovato in più occasioni in possesso di un telefono cellulare in carcere e ha rigettato l’istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Agatino XXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle condizioni di salute del condannato. Il ricorso lamenta che l’ordinanza manchi di qualsivoglia considerazione delle condizioni di salute di XXXXX, che si limita a riportare testualmente per come risultanti dalla relazione sanitaria, e che attribuisca rilevanza assorbente alla presunta pericolosità emergente dal possesso del cellulare, senza operare alcun bilanciamento tra i due aspetti. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente effettuato una valutazione complessiva del quadro clinico del detenuto e ha, al contempo, ampiamente illustrato la pericolosità sociale di XXXXX, mentre la difesa non ha indicato sotto quale profilo l’ammissione al beneficio richiesto apporterebbe un apprezzabile miglioramento alla somministrazione delle cure e non si è confrontata con i fattori di pericolosità illustrati dai giudici. 4. In data 3.2.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel precisare il contenuto delle “condizioni di grave infermità fisica” contemplate dall’art. 147, n. 2), cod. pen., che nel caso di specie vengono in questione come presupposto della misura alternativa invocata nell’interesse di XXXXX, la giurisprudenza di legittimità ha 2 affermato, innanzitutto, che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, [...], Rv. 285757 – 01;Sez. 1, n. 22373 dell’8/5/2009, Aquino, Rv. 244132 – 01). In questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 5732 dell’8/1/2013, Rossodivita, Rv. 254509 – 01) e che, pertanto, la detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, [...], Rv. 249319 – 01). Ulteriore specificazione enunciata in relazione agli istituti in trattazione, è che il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086 dell’8/6/2023, G., Rv. 285760 – 01). Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/5/2019, [...], Rv. 276413 – 01). 2. Così delineati i criteri a cui l’autorità giudiziaria deve informare la propria valutazione in tema di applicazione della detenzione domiciliare “in deroga” per motivi di salute, va osservato che il provvedimento impugnato ha operato una dettagliata descrizione della patologia del condannato, richiamando testualmente l’ultima relazione sanitaria, dalla quale risulta che: 1) la patologia di cui soffre XXXXX non comporta un attuale pericolo di vita;
2) il detenuto è sottoposto a trattamento farmacologico e a terapia antalgica;
3) il detenuto conserva autonomia negli atti quotidiani;
4) allo stato, eventuali complicanze non sono “evidenti clinicamente”. Si può ritenere, pertanto, che, al di là della più o meno estesa valutazione critica di tali condizioni di salute da parte del Tribunale di sorveglianza, non sia stata attestata alcuna attuale incompatibilità delle condizioni di salute di XXXXX con il regime carcerario, né alcuna 3 possibilità che si scada in trattamenti inumani o degradanti, in quanto le necessarie cure possono essere apprestate anche in ambito carcerario o comunque in strutture dove il detenuto può essere trasferito e le sofferenze che indubbiamente comporta la sua patologia non sono suscettibili di essere amplificate ingiustificatamente dalla condizione di restrizione inframuraria. A fronte di ciò, il ricorso è generico, perché si fonda sulla censura di massima dell’omesso apprezzamento critico dello stato di salute del detenuto, ma non lamenta la inadeguatezza delle cure in atto ovvero la incompatibilità delle attuali condizioni di XXXXX con la detenzione carceraria, né indica quali elementi decisivi siano stati trascurati che, ove presi in considerazione, avrebbero dovuto far propendere per un accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare. Le doglianze attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato rimangono indeterminate e il ricorso, senza in alcun modo dubitare della affidabilità della relazione sanitaria su cui si basa la decisione sfavorevole, non ne confuta specificamente il contenuto, né adduce puntuali elementi di tipo medico su cui basare una conclusione alternativa di incompatibilità con il carcere della situazione di salute del detenuto. Peraltro, è manifestamente infondata anche la, altrettanto generica, doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe ingiustificatamente annesso rilevanza assorbente alla pericolosità del ricorrente, perché trascura di considerare che l'accesso alla detenzione domiciliare in deroga è priva di un ambito applicativo autonomo ed è concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, [...], Rv. 263971 – 01; Sez. 1, n. 6952 del 7/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215203 – 01), fra i quali quello desumibile dall’art. 147 cod. pen. secondo cui è necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, [...], Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258406 – 01). L’ordinanza impugnata, quindi, ha fatto una corretta applicazione di tali principi, quando, in presenza di un quadro clinico già di per sé non significativo di “grave infermità fisica”, ha giudicato comunque decisivamente ostativa la reiterazione in tempi recenti di condotte carcerarie gravemente sintomatiche di pericolosità del condannato. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 4 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL SP, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha provveduto su una richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute di XXXXXXXXXXXXX, che sta espiando dal 27.9.2018 una pena di dieci anni, undici mesi e ventotto giorni di reclusione per reati vari commessi tra il 2012 e il 2014. Il Tribunale ha dato atto che l’Unità di Medicina Penitenziaria dell’ASL di Pescara con relazione del 26.9.2025 ha comunicato che XXXXX presenta artropatia psoriasica in trattamento farmacologico e terapia antalgica sintomatica (ha iperalgesia cutanea con dolore poliarticolare con lesioni crostose). Si tratta – secondo la predetta relazione – di una patologia con carattere cronico degenerativo, che incide “in maniera rilevante sul suo regime di vita, pur conservando autonomia negli atti quotidiani. Le attuale patologie, in relazione alla non prevedibile evolutività clinica, possono richiedere ricovero in luogo esterno di cura ex Penale Sent. Sez. 1 Num. 17632 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 art. 11 O.P. ovvero evidenziare eventuali complicanze al momento non evidenti clinicamente”. L’ordinanza ha rimarcato, altresì, che le forze dell’ordine da ultimo, con relazione del 27.10.2025, hanno indicato plurimi pregiudizi di polizia di XXXXX per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. nel 2022, 2024 e 2025, e che nella relazione di sintesi del 28.10.2025 della Casa circondariale di Pescara è stato fatto presente che, avendo il condannato fatto ingresso in quell’istituto solo nel mese di giugno scorso, il tempo è insufficiente per una compiuta valutazione, aggiungendo che comunque il detenuto ha tenuto una condotta regolare, mentre nel carcere di Sulmona fu trovato in possesso nel 2024 di un telefono cellulare;
è emerso, inoltre, un atteggiamento superficiale e frammentario sulla revisione critica. Il Tribunale ha ritenuto decisiva, in senso sfavorevole all’istante, la circostanza che XXXXX sia stato trovato in più occasioni in possesso di un telefono cellulare in carcere e ha rigettato l’istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Agatino XXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle condizioni di salute del condannato. Il ricorso lamenta che l’ordinanza manchi di qualsivoglia considerazione delle condizioni di salute di XXXXX, che si limita a riportare testualmente per come risultanti dalla relazione sanitaria, e che attribuisca rilevanza assorbente alla presunta pericolosità emergente dal possesso del cellulare, senza operare alcun bilanciamento tra i due aspetti. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente effettuato una valutazione complessiva del quadro clinico del detenuto e ha, al contempo, ampiamente illustrato la pericolosità sociale di XXXXX, mentre la difesa non ha indicato sotto quale profilo l’ammissione al beneficio richiesto apporterebbe un apprezzabile miglioramento alla somministrazione delle cure e non si è confrontata con i fattori di pericolosità illustrati dai giudici. 4. In data 3.2.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel precisare il contenuto delle “condizioni di grave infermità fisica” contemplate dall’art. 147, n. 2), cod. pen., che nel caso di specie vengono in questione come presupposto della misura alternativa invocata nell’interesse di XXXXX, la giurisprudenza di legittimità ha 2 affermato, innanzitutto, che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, [...], Rv. 285757 – 01;Sez. 1, n. 22373 dell’8/5/2009, Aquino, Rv. 244132 – 01). In questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 5732 dell’8/1/2013, Rossodivita, Rv. 254509 – 01) e che, pertanto, la detenzione domiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essere adeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, [...], Rv. 249319 – 01). Ulteriore specificazione enunciata in relazione agli istituti in trattazione, è che il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086 dell’8/6/2023, G., Rv. 285760 – 01). Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/5/2019, [...], Rv. 276413 – 01). 2. Così delineati i criteri a cui l’autorità giudiziaria deve informare la propria valutazione in tema di applicazione della detenzione domiciliare “in deroga” per motivi di salute, va osservato che il provvedimento impugnato ha operato una dettagliata descrizione della patologia del condannato, richiamando testualmente l’ultima relazione sanitaria, dalla quale risulta che: 1) la patologia di cui soffre XXXXX non comporta un attuale pericolo di vita;
2) il detenuto è sottoposto a trattamento farmacologico e a terapia antalgica;
3) il detenuto conserva autonomia negli atti quotidiani;
4) allo stato, eventuali complicanze non sono “evidenti clinicamente”. Si può ritenere, pertanto, che, al di là della più o meno estesa valutazione critica di tali condizioni di salute da parte del Tribunale di sorveglianza, non sia stata attestata alcuna attuale incompatibilità delle condizioni di salute di XXXXX con il regime carcerario, né alcuna 3 possibilità che si scada in trattamenti inumani o degradanti, in quanto le necessarie cure possono essere apprestate anche in ambito carcerario o comunque in strutture dove il detenuto può essere trasferito e le sofferenze che indubbiamente comporta la sua patologia non sono suscettibili di essere amplificate ingiustificatamente dalla condizione di restrizione inframuraria. A fronte di ciò, il ricorso è generico, perché si fonda sulla censura di massima dell’omesso apprezzamento critico dello stato di salute del detenuto, ma non lamenta la inadeguatezza delle cure in atto ovvero la incompatibilità delle attuali condizioni di XXXXX con la detenzione carceraria, né indica quali elementi decisivi siano stati trascurati che, ove presi in considerazione, avrebbero dovuto far propendere per un accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare. Le doglianze attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato rimangono indeterminate e il ricorso, senza in alcun modo dubitare della affidabilità della relazione sanitaria su cui si basa la decisione sfavorevole, non ne confuta specificamente il contenuto, né adduce puntuali elementi di tipo medico su cui basare una conclusione alternativa di incompatibilità con il carcere della situazione di salute del detenuto. Peraltro, è manifestamente infondata anche la, altrettanto generica, doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe ingiustificatamente annesso rilevanza assorbente alla pericolosità del ricorrente, perché trascura di considerare che l'accesso alla detenzione domiciliare in deroga è priva di un ambito applicativo autonomo ed è concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, [...], Rv. 263971 – 01; Sez. 1, n. 6952 del 7/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215203 – 01), fra i quali quello desumibile dall’art. 147 cod. pen. secondo cui è necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, [...], Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258406 – 01). L’ordinanza impugnata, quindi, ha fatto una corretta applicazione di tali principi, quando, in presenza di un quadro clinico già di per sé non significativo di “grave infermità fisica”, ha giudicato comunque decisivamente ostativa la reiterazione in tempi recenti di condotte carcerarie gravemente sintomatiche di pericolosità del condannato. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 4 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5