Sentenza 2 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2003, n. 18394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18394 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
1 8 394 /0 3 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. n. 27574/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Cron. 36481 VISCIDO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Udienza 2 luglio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dalla: REGIONE CALABRIA, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Gallo ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 50, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 4239 CE MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Palma ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Novara n. 33 (presso la dott. MA Palma) giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme-Sezione n. 57/01 del 1° giugno 2001 (resa nel giudizio di appello Lavoro avente il n. di r.g. 45/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Regione Calabria proponeva opposizione dinanzi al Pretore- Giudice del lavoro di Cosenza avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di MA UL per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) conseguente al servizio prestato alle dipendenze dell'A.I.A.S. fino al 12 giugno 1985, data in cui era passata alle dipendenze della Regione senza ricevere il t.f.r. concernente il pregresso servizio lavorativo. 2 Nel giudizio di opposizione si costituiva la ricorrente in via monitoria che impugnava l'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto con ogni relativa conseguenza. L'adito Giudice del lavoro rigettava l'opposizione e su impugnativa della Regione Calabria e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Cosenza (quale Giudice del lavoro di secondo grado) rigettava l'appello statuendo il subentro della Regione Calabria in tutte le posizioni giuridiche attive e passive dell'A.I.A.S. secondo lo schema del trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ.. Avverso tale decisione la Regione Calabria proponeva ricorso 邀 per cassazione, che con sentenza n. 6923/1999 di questa Corte veniva parzialmente accolto con “rinvio” al Tribunale di Lamezia Terme. Riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., il Giudice del rinvio rigettava l'appello originariamente proposto dalla Regione Calabria e condannava la stessa al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, dichiarando compensate le spese del giudizio di cassazione. Per quello che rileva in questa sede il Tribunale di Lamezia Terme ha rimarcato che: a) conformemente a quanto osservato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, oggetto del presente giudizio è l'esame della sussistenza, limitatamente al periodo successivo al 1° 3 aprile 1981, di un rapporto di lavoro subordinato tra la Regione Calabria e l'appellata, dal momento che i restanti punti della sentenza di appello del Tribunale di Cosenza devono ritenersi passati in giudicato>>; b) al fine di accertare la sussistenza dell'obbligo a carico della Regione di corrispondere alla ricorrente in primo grado, quale ex dipendente dell'A.I.A.S., il trattamento di fine rapporto, occorrerà distinguere tra i due periodi, di cui il primo dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'A.I.A.S. sino al 31 marzo 1981, ed il secondo dal 1° aprile 1981 al 12 giugno 1985>>; c) a decorrere dal 1° aprile 1981, così come previsto nella delibera consiliare n. 39 del 1981, la EG ha avocato a sé i servii riabilitativi dell'A.I.A.S., assumendosi la situazione creditoria e debitoria già maturata ed è stato, inoltre, previsto dalla Regione che la gestione e l'utilizzazione dei R presidi riabilitativi fossero affidati alle U.S.L., alle quali venivano P inoltre assegnati i fondi necessari per il pagamento degli stipendi del personale in servizio>>; d) pertanto anche in riferimento al secondo periodo la Regione è subentrata nella gestione dei servizi riabilitativi un tempo dell I.A.S., succedendo alla stessa anche nelle posizioni debitorie legate alla gestione del personale>>; e) dal sistema normativo delineato si desume che sono proprio le Regioni a doversi fare carico delle relative posizioni debitorie, in base ad un'ipotesi di successione ex lege a titolo particolare, donde la legittimazione passiva 4 della Regione Calabria con riferimento alle somme spettanti ai dipendenti dell'A.I.A.S. a titolo di trattamento di fine rapporto relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 1981 e il 12 giugno 1985>>. Per la cassazione di tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L'intimata MA UL resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Regione Calabria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione al pronuncia della Corte rescindente, nonché relativo vizio di motivazione ed analogo vizio nella lettura delle delibere del Consiglio regionale nn. 39 e 115 del 1981 e su punto decisivo prospettato dalla parte, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la Regione che dalle cennate delibere non risultava affatto l'assunzione da parte dell'Ente territoriale dei pregressi debiti delle Associazioni, così discostandosi il giudice di merito dagli enunciati principi della Corte, e che altre argomentazioni circa il pagamento da parte della Regione del trattamento di fine rapporto per alcuni dipendenti non erano affatto 5 fondati su elementi acquisiti agli atti e comunque si riferivano, come affermato dalla Corte, a periodi pregressi all'aprile 1981. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Calabria denuncia violazione e falsa applicazione della legge regionale della Calabria n. 39 del 1996 e difetto di motivazione. Deduce la Regione che l'asserita successione ex lege della Regione alle UU.SS.LL. soppresse era in chiaro contrasto con la cennata legge regionale e in tal senso si era pronunciata la giurisdizione amministrativa. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione fra essi per la medesima questione trattata, sono infondati. Il giudice di rinvio, esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. in linea con il decisum della Corte V rescindente, e ribadite le osservazioni della stessa Corte circa la Z corretta motivazione della sentenza allora impugnata, quanto alla riconducibilità dei debiti dell'ex presidio A.I.A.S. alla Regione, per effetto di volontà in tal senso dell'Ente territoriale esplicitata con la delibera n. 39 del 1981, affronta la questione residuale, demandatogli dalla sentenza della cassazione, circa la medesima riconducibilità del trattamento di fine rapporto per il periodo dal 1981 al 1985, già affermata dalla stessa sentenza annullata, ma non adeguatamente motivata per omessa valutazione della eccepita insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i richiedenti e la regione Calabria. 6 Sul punto, il giudice di rinvio, ribadendo sotto altro profilo la riconducibilità all'Ente territoriale del richiesto trattamento di fine rapporto anche per il periodo 1981-1985, ha fatto ricorso all'istituto della successione ex lege della Regione per i debiti delle UU.SS.LL. anteriori al 1992 per effetto del d.lvo. n. 502 del 1992 di soppressione delle dette Unità, dell'art. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994, e della legge n. 549 del 1995. Il ricorso per cassazione in esame, da un lato, è assolutamente fuori tema, allorché affronta (primo motivo) le problematiche relative alla assunzione da parte della Regione della "obbligazione in ordine ai debiti pregressi alla data dell'01.04.81", essendo stata tale questione già definitivamente risolta dalla Corte rescindente, e solo evidentemente a titolo di completezza ripresa dal giudice di rinvio, 逃 ancorché inutilmente, tenuto conto che nella sentenza qui impugnata si dà atto che "il rinvio è stato disposto soltanto in ordine al secondo periodo (1.4.1981 - 12 giugno 1985)". Dall'altro, il ricorso è evidente- mente infondato allorché si riferisce ad una pretesa violazione della legge regionale n. 39 del 1996, attesa la pacifica funzione di mero accertamento ovvero di ricognizione delle obbligazioni delle soppres- se UU.SS.LL. ad opera dei Commissari liquidatori senza alcuna modifica delle competenze e delle funzioni attribuite alla regione stessa, fra le quali, per successione ex lege, quella del pagamento dei 7 debiti delle pregresse gestioni delle Unità soppresse (Cass. SS.UU. 06 marzo 1997, n. 01989, Cass. 27 gennaio 1998, n. 00803). Con il terzo motivo di ricorso la Regione Calabria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e relativo vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce la Regione che erano state liquidate a carico dell'Ente territoriale le spese del giudizio di appello già liquidate (e incassate) con la sentenza del tribunale di Cosenza cassata, e immotivatamente dichiarate compensate le spese del giudizio di cassazione. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, è infondato, sussistendo in proposito i seguenti consolidati principi: la decisione del giudice sulle spese può essere impugnata in cassazione solo se le spese vengano poste a carico della parte vittoriosa, o liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari, quando sia assolto l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa violate (principio di autosufficienza del ricorso); la legittimità della liquidazione delle spese per il primo giudizio di appello consegue necessariamente all'annullamento della sentenza, che ha effetto anche sulle parti di essa dipendenti dalla parte riformata, anche se non impugnate autonomamente, e quindi sulle spese, sicché è irrilevante e in separata sede risolvibile l'avvenuto pagamento delle spese in esecuzione di quella sentenza;
la compensazione delle spese non può essere 8 sindacata attesa la piena discrezionalità del giudice di merito, il quale però non può motivare in modo palesemente illogico si da inficiare il momento formativo della volontà decisionale (Cass. nn. 1898 del 2002, 5390 del 2001, 319 del 2000). Il limite della Corte in proposito è che la erroneità della motivazione deve risultare dal ricorso, ma non può la Corte riesaminare la decisione valutando gli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, nel qual caso ogni erroneità rivela errore di fatto che è motivo di revocazione (Cass. nn. 10475 del 2001, 2932 del 1999, 4018 del 1996). Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. La Regione Calabria va condannata, per il principio della soccombenza, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di UL MA da distrarsi in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Regione Calabria al rimborso a favore di UL MA delle spese del giudizio di cassazione in euro 20,0 oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Palma. Così deciso, in Roma, il giorno 2 luglio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore 87. Va 9 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, =2 DIC. 2003 CANCELLERE