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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 497/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 589 del 24.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: scatti biennali, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro – appellante;
nei confronti di:
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi Uffici in Bologna – appellati posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2025, viste le conclusioni assunte dal procuratore di parte appellante, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il docente agiva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver iniziato la sua carriera lavorativa alle dipendenze del fin Controparte_1 dall'a. s. 2016/2017, proseguendo con trattamento di cattedra, nomina di supplenza breve e saltuaria per tutto l'anno scolastico 2023 (31.8.2023) tempo determinato qualifica docente supplente istituti secondario di secondo grado.
Precisava che sin dall'a. s. 2019/2020 aveva svolto la propria attività lavorativa in modo continuativo, con diversi contratti di lavoro a tempo determinato aventi la stessa qualifica Q06 presso lo stesso istituto l' , pertanto Controparte_3 Cont prestando più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del su posti vacanti in organico di diritto (ossia in virtù di supplenze annuali con scadenza al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999).
Perdurando la ripetuta stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato così da impedire, illegittimamente, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale di “1) Accogliere il seguente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a Cont tempo determinato da parte del , nei confronti del ricorrente, oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti;
2) Per effetto, condannare il Controparte_1
, al risarcimento del danno per abuso nell'utilizzazione dei contratti a
[...] termine”.
L'interessato lamentava anche di non essersi mai visto riconoscere gli scatti biennali per anzianità di servizio, ricordando che la l. n. 831/1961 “stabilisce come i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive” e che l'art.53, comma 6, della l. n. 312/1980 “dispone, altresì, che ai docenti dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra”.
Soltanto ai fini della quantificazione delle somme richieste (“Ai fini tuttavia dell'esatta quantificazione delle somme dovute”), affermava il docente doversi tenere conto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, “con la Cont sentenza numero 38100/2022, ha condannato il a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dovute in ragione dell'anzianità di servizio da loro maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo,
2 senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale perché in contrasto con la clausola n. 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, che determina il Principio di non discriminazione, in base al quale “i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione”.
La parte rivendicava, allora, “il giusto riconoscimento degli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare, nel rispetto dei termini quinquennali prescrizionali, per l'anno 2017, 2019, 2021 e
2023 così come da perizia a firma del consulente del lavoro dott. ”, Persona_1 concludendo anche nel senso di volere ottenere il “riconoscimento degli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare, nel rispetto dei termini quinquennali prescrizionali, così come determinato dalla perizia a firma del dott. ”. Per_1
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il “a CP_4 corrispondere a parte ricorrente un'indennità risarcitoria in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. Oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo”, respingendo la domanda relativa agli scatti biennali (dichiarando inammissibile, in quanto proposta soltanto in corso di causa, la domanda relativa al pagamento del valore della
“carta del docente” per gli anni di servizio a tempo determinato.
Il ra condannato al pagamento al docente delle spese di lite. CP_4
2. Il docente ha proposto appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice non ha riconosciuto gli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare.
La parte ha ripreso l'argomento già proposto in primo grado, facendo riferimento alla l. n. 831/1961 e all'art. 53 della l. n. 312/1980, il cui comma 3
(“personale non di ruolo”) prevede che “al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in
3 ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale” e il cui comma 5 statuisce che “al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51,
d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo”.
È dunque evidente che “la legge abbia ormai già da tempo garantito agli insegnanti non di ruolo il riconoscimento degli scatti biennali nella misura del
2.50% sullo stipendio iniziale al pari dei docenti assunti a tempo determinato”.
Il si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione e CP_4 chiedendo, in subordine, l'accertamento del diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. L'appello non merita accoglimento.
Come statuito, recentemente, da Cass., 19.7.2025, n. 20243, altro è la domanda di accertamento del diritto alla progressione economica, formulata ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro per ottenere la parificazione agli assunti a tempo determinato, dotata di autonoma causa petendi e di autonomo petitum (in relazione alla quale Cass., 7.11.2016, n. 22558 ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione delle disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato); altro è l'ambito di regolamentazione dell'art. 53 della l. n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo e che non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola, disposizione richiamata, ex artt. 69, comma 1, e 7 del D.Lgs.
n. 165/2001, dal C.C.N.L.
4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
È stato precisato anche da Cass., 23.6.2020, n. 12373 e da altre pronunce del medesimo tenore, che “l'azione volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della l. n. 312/1980 L. n. 312 del 1980 ha ad oggetto una domanda diversa ed autonoma, quanto a petitum ed a causa petendi, rispetto a quella relativa alla progressione stipendiale, derivante
4 dall'anzianità di servizio, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. di Comparto, domanda sulla cui fondatezza la S.C. si è espressa, sempre con la richiamata decisione n. 22258/2016, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 (Cass., n. 26350/2018 e Cass., n.
4438/2019).
L'unica domanda proposta dall'interessato, incentrata sul diritto agli scatti biennali, non può quindi trovare accoglimento. Il riferimento alla violazione della clausola n. 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, come si è visto, era stato compiuto al solo fine di quantificare le differenze pretese.
Come ancora ha precisato Cass., 4.5.2022, n. 14105, “la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, costituisce domanda diversa ed autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista al CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999" (Cass.
26108/2017 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 26350/2018; Cass. n.
30573/2019; Cass. n. 16095/2021);
3.1. le due azioni, infatti, differiscono quanto al petitum ed alla causa petendi perché in un caso si domandano gli scatti biennali ex L. n. 312 del 1980, norma, questa, ormai disapplicata dalla contrattazione collettiva con la sola eccezione dei docenti di religione, rispetto ai quali la parificazione non può essere domandata invocando il principio di non discriminazione;
nell'altro, invece, viene in rilievo la progressione stipendiale per fasce di anzianità della quale godono gli assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dei CCNL per il personale del comparto della scuola, succedutisi nel tempo;
4. non giova al ricorrente il richiamo al principio del petitum sostanziale perché dagli stralci dell'atto introduttivo riportati nel ricorso si desume che la domanda era chiaramente finalizzata ad ottenere gli scatti biennali, e la sola invocazione del principio di non discriminazione, che può essere astrattamente posto a fondamento di entrambe le azioni che vengono in rilievo (salva poi la verifica sulla fondatezza dell'invocazione), non è sufficiente per fare ritenere richiesto, seppure in via subordinata o implicita, un bene diverso rispetto a quello specificato ed individuato nell'atto”.
4. L'appello va allora disatteso.
5 La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza
14.808,20 (il valore della causa è di € 14.808,20, provvedendosi come in dispositivo).
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 497/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 589 del 24.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: scatti biennali, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro – appellante;
nei confronti di:
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi Uffici in Bologna – appellati posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2025, viste le conclusioni assunte dal procuratore di parte appellante, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Il docente agiva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver iniziato la sua carriera lavorativa alle dipendenze del fin Controparte_1 dall'a. s. 2016/2017, proseguendo con trattamento di cattedra, nomina di supplenza breve e saltuaria per tutto l'anno scolastico 2023 (31.8.2023) tempo determinato qualifica docente supplente istituti secondario di secondo grado.
Precisava che sin dall'a. s. 2019/2020 aveva svolto la propria attività lavorativa in modo continuativo, con diversi contratti di lavoro a tempo determinato aventi la stessa qualifica Q06 presso lo stesso istituto l' , pertanto Controparte_3 Cont prestando più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del su posti vacanti in organico di diritto (ossia in virtù di supplenze annuali con scadenza al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124/1999).
Perdurando la ripetuta stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato così da impedire, illegittimamente, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale di “1) Accogliere il seguente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a Cont tempo determinato da parte del , nei confronti del ricorrente, oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti;
2) Per effetto, condannare il Controparte_1
, al risarcimento del danno per abuso nell'utilizzazione dei contratti a
[...] termine”.
L'interessato lamentava anche di non essersi mai visto riconoscere gli scatti biennali per anzianità di servizio, ricordando che la l. n. 831/1961 “stabilisce come i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive” e che l'art.53, comma 6, della l. n. 312/1980 “dispone, altresì, che ai docenti dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra”.
Soltanto ai fini della quantificazione delle somme richieste (“Ai fini tuttavia dell'esatta quantificazione delle somme dovute”), affermava il docente doversi tenere conto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, “con la Cont sentenza numero 38100/2022, ha condannato il a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dovute in ragione dell'anzianità di servizio da loro maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo,
2 senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale perché in contrasto con la clausola n. 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, che determina il Principio di non discriminazione, in base al quale “i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione”.
La parte rivendicava, allora, “il giusto riconoscimento degli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare, nel rispetto dei termini quinquennali prescrizionali, per l'anno 2017, 2019, 2021 e
2023 così come da perizia a firma del consulente del lavoro dott. ”, Persona_1 concludendo anche nel senso di volere ottenere il “riconoscimento degli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare, nel rispetto dei termini quinquennali prescrizionali, così come determinato dalla perizia a firma del dott. ”. Per_1
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il “a CP_4 corrispondere a parte ricorrente un'indennità risarcitoria in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. Oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo”, respingendo la domanda relativa agli scatti biennali (dichiarando inammissibile, in quanto proposta soltanto in corso di causa, la domanda relativa al pagamento del valore della
“carta del docente” per gli anni di servizio a tempo determinato.
Il ra condannato al pagamento al docente delle spese di lite. CP_4
2. Il docente ha proposto appello nei confronti della predetta sentenza, censurandola nella parte in cui il Giudice non ha riconosciuto gli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare.
La parte ha ripreso l'argomento già proposto in primo grado, facendo riferimento alla l. n. 831/1961 e all'art. 53 della l. n. 312/1980, il cui comma 3
(“personale non di ruolo”) prevede che “al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in
3 ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale” e il cui comma 5 statuisce che “al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51,
d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo”.
È dunque evidente che “la legge abbia ormai già da tempo garantito agli insegnanti non di ruolo il riconoscimento degli scatti biennali nella misura del
2.50% sullo stipendio iniziale al pari dei docenti assunti a tempo determinato”.
Il si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione e CP_4 chiedendo, in subordine, l'accertamento del diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. L'appello non merita accoglimento.
Come statuito, recentemente, da Cass., 19.7.2025, n. 20243, altro è la domanda di accertamento del diritto alla progressione economica, formulata ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro per ottenere la parificazione agli assunti a tempo determinato, dotata di autonoma causa petendi e di autonomo petitum (in relazione alla quale Cass., 7.11.2016, n. 22558 ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione delle disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato); altro è l'ambito di regolamentazione dell'art. 53 della l. n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo e che non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola, disposizione richiamata, ex artt. 69, comma 1, e 7 del D.Lgs.
n. 165/2001, dal C.C.N.L.
4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
È stato precisato anche da Cass., 23.6.2020, n. 12373 e da altre pronunce del medesimo tenore, che “l'azione volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della l. n. 312/1980 L. n. 312 del 1980 ha ad oggetto una domanda diversa ed autonoma, quanto a petitum ed a causa petendi, rispetto a quella relativa alla progressione stipendiale, derivante
4 dall'anzianità di servizio, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. di Comparto, domanda sulla cui fondatezza la S.C. si è espressa, sempre con la richiamata decisione n. 22258/2016, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 (Cass., n. 26350/2018 e Cass., n.
4438/2019).
L'unica domanda proposta dall'interessato, incentrata sul diritto agli scatti biennali, non può quindi trovare accoglimento. Il riferimento alla violazione della clausola n. 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, come si è visto, era stato compiuto al solo fine di quantificare le differenze pretese.
Come ancora ha precisato Cass., 4.5.2022, n. 14105, “la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, costituisce domanda diversa ed autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista al CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999" (Cass.
26108/2017 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 26350/2018; Cass. n.
30573/2019; Cass. n. 16095/2021);
3.1. le due azioni, infatti, differiscono quanto al petitum ed alla causa petendi perché in un caso si domandano gli scatti biennali ex L. n. 312 del 1980, norma, questa, ormai disapplicata dalla contrattazione collettiva con la sola eccezione dei docenti di religione, rispetto ai quali la parificazione non può essere domandata invocando il principio di non discriminazione;
nell'altro, invece, viene in rilievo la progressione stipendiale per fasce di anzianità della quale godono gli assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dei CCNL per il personale del comparto della scuola, succedutisi nel tempo;
4. non giova al ricorrente il richiamo al principio del petitum sostanziale perché dagli stralci dell'atto introduttivo riportati nel ricorso si desume che la domanda era chiaramente finalizzata ad ottenere gli scatti biennali, e la sola invocazione del principio di non discriminazione, che può essere astrattamente posto a fondamento di entrambe le azioni che vengono in rilievo (salva poi la verifica sulla fondatezza dell'invocazione), non è sufficiente per fare ritenere richiesto, seppure in via subordinata o implicita, un bene diverso rispetto a quello specificato ed individuato nell'atto”.
4. L'appello va allora disatteso.
5 La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza
14.808,20 (il valore della causa è di € 14.808,20, provvedendosi come in dispositivo).
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6