Sentenza 26 maggio 1983
Massime • 2
La sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell'atto non è prescritta a pena di nullità, ne' la nullità può essere dichiarata ex art. 156 cod. proc. civ., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell'atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario.*
Ai sensi dell'art. 3 del C.C.n.L. 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali - reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1010 - nell'ambito della categoria impiegatizia viene espressamente riconosciuta la posizione degli impiegati d'ordine, la quale si distingue da quella propria di dipendenti di più elevato livello per la carenza di autonomia o di poteri di iniziativa nonché da quella propria dei salariali fissi o operai in quanto implica un'attività di carattere intellettuale, per quanto limitata e modesta. ( V 532/81, mass n 411013; ( V 720/62, mass n 251143).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1983, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1983 |
Testo completo
La sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell'atto non è prescritta a pena di nullità, ne' la nullità può essere dichiarata ex art. 156 cod. proc. civ., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell'atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario.*