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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2021
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.124/2021
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pagnini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Viale Montegrappa n.276, come da procura allegata dell'atto di citazione in appello
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Katia Cristini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Città di Castello
(PG), Corso V. Emanuele n.1, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata ed appellante incidentale nonché nei confronti di
IÀ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Riviera di Chiaia n.53, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.95/2021 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito, in accoglimento dei motivi del presente gravame ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Perugia n.95/2021, Giudice unico, depositata il 19/1/21 resa nella causa iscritta ai R.G.
n.7290/2014 e 7291/2014:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
per le causali di cui in narrativa, condannando la medesima al risarcimento in favore Controparte_1 dell'appellante di tutti i danni patrimoniali subiti, sia per costi di ripristino delle coperture per euro
93.830,00 sia per mancato pagamento del saldo appalto per euro 90.000,00, anche in via equitativa;
In ipotesi per euro 66.315,00 come da nota allegata doc. n.
3.5.18 del CTP geom. depositata Per_1
il 19/6/18 nella causa 791/14.
Con vittoria refusiva di compensi e spese per entrambi i gradi del giudizio, inclusa la refusione dei costi di registrazione di sentenza, se dovuti, a chi spetti secondo giustizia.
In via istruttoria si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU che tenga in considerazione tutte le spese documentate comprese quelle occorse per gli interventi di ripristino operati fino dal
2014 dall'appellante.”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni e motivazioni esposte:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per tutte le motivazioni illustrate sul punto;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento e dichiarazione di responsabilità extracontrattuale di proposta dall'appellante principale in quanto Controparte_1
domanda nuova, mai formulata in primo grado.
Nel merito: rigettare l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato con ogni conseguenziale pronuncia di legge in ordine alla conferma della sentenza n.95/21 Tribunale di
Perugia anche, se ritenuto, con diverse motivazioni in ordine ai capi ex adverso impugnati;
In via subordinata, da considerarsi eventualmente anche come appello incidentale condizionato:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare in persona del suo legale Controparte_4
Co rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne e manlevare da qualsiasi Controparte_1
pronuncia ad essa sfavorevole e, quindi, condannare la stessa compagnia a pagare direttamente alla
in persona del legale rappresentante p.t., o le somme che dovessero Controparte_5
essere alla medesima riconosciute;
Accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
n.95/2021 Tribunale di Perugia, Rep. 205/21, condannare Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di euro 14.850,00 aumentata degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con ogni conseguente pronuncia in ordine alla restituzione da parte di della somma di euro 27.201,27 percepita a seguito Controparte_6
della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per (IÀ : Controparte_2 _7
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per i motivi esposti:
Rigettare la domanda attrice, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Confermare quanto contenuto nella sentenza appellata;
Condannare la controparte alle spese ed onorari di lite.”.
Con ordinanza del 14/3/23 veniva rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata proposta dalla parte appellante e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
(IÀ , poi costituitasi in data 13/9/23, e con ordinanza del 24/11/23 era stata CP_2 _7
rigettata sia l'istanza di rinnovazione della CTU che le ulteriori istanze istruttorie, come richieste dall'appellante principale.
Ancora, con ordinanza del 23/5/24 la causa veniva poi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 (atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa componente del Collegio che aveva preso la causa Per_2
in decisione, presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico) onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (appaltatrice/attrice e odierna Controparte_6
appellante) premetteva che la (subappaltatrice/convenuta-odierna appellata ed Controparte_8
appellante incidentale) le aveva ingiunto, con il D.I. n.2406/14, il pagamento della somma di euro
88.382,35 (oltre interessi e spese della fase monitoria), per mancato pagamento da parte della di lavori eseguiti sulla base di un contratto di subappalto avente ad oggetto Controparte_6
lo smaltimento di amianto, il rifacimento del manto di copertura, la fornitura e la posa in opera di scossaline su un immobile sito in Via Edison n.4/6 presso Sesto Fiorentino;
con il D.I. n.2421/14 le aveva poi ingiunto il pagamento della somma di euro 28.000,00 (oltre interessi e spese) per mancato pagamento da parte dell'ingiunta di lavori eseguiti sulla base di un contratto di subappalto avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura di un immobile sito in Via Senna n.35 presso Sesto
Fiorentino.
La aggiungeva di essersi separatamente opposta ai due D.I. (dando ciò luogo Controparte_6
a due distinte cause -la n.7290/14 contro il primo D.I. e la n.7291/14 contro il secondo D.I.), deducendo che: le parti in causa avevano contemporaneamente stipulato 4 contratti di subappalto con i quali essa aveva subappaltato alla i lavori per 4 cantieri distinti e fra questi vi erano CP_1
anche i due cantieri di Via Senna e di Via Edison in merito ai quali erano stati emessi i D.I. per cui è causa;
la aveva agito contro l'odierna opponente ed aveva assunto di non essere stata CP_1
pagata, omettendo, pur tuttavia, di riferire che essa opponente aveva lamentato, in nome e per conto delle committenti, la sussistenza di gravi vizi e difetti dei lavori subappaltati ed eseguiti appunto dalla
, come risulta dalla perizia redatta dal proprio tecnico di fiducia, e a causa di ciò le CP_1 committenti non l'avevano interamente pagata;
quanto ai vizi e difetti riscontrati, la subappaltatrice non aveva assunto le sue responsabilità, né tantomeno era intervenuta per risolvere le problematiche sussistenti. Relativamente ad entrambe le opposizioni concludeva quindi chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improponibilità e/o l'improcedibilità dei ricorsi ex art.633 e ss. cpc proposti dalla e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità o la nullità di entrambi i D.I., CP_1
con conseguente revoca degli stessi;
sempre in via pregiudiziale, in via subordinata, riunirsi ex art.274 cpc l'opposizione al D.I. n.2421/14 all'opposizione al D.I. n.2406/14; nel merito, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione di entrambi i D.I.; nel merito, in via principale, dichiararsi che essa nulla doveva alla stanti i gravi vizi e difetti nei lavori effettuati dalla CP_1 [...]
che le avevano cagionato mancati guadagni e costi notevoli per le riparazioni, condannarsi CP_1 la controparte al pagamento di euro 198.617,65 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – in relazione al cantiere di Via Edison – e condannarsi la controparte al pagamento di euro 187.000,00 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – in relazione al cantiere sito in Via Senna –; nel merito, in via istruttoria, disporsi CTU tecnico-estimativa su entrambi i cantieri. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'odierna appellante aggiungeva poi che la si era costituita in entrambi i giudizi, CP_1 asserendo: l'infondatezza sia dell'avversa eccezione di improponibilità e/o l'improcedibilità dei ricorsi in ragione del fatto che le parti avevano stipulato distinti, diversi e autonomi contratti, caratterizzati da autonome e distinte obbligazioni e garanzie, sia dell'avversa richiesta di riunione dei giudizi ex art.274 cpc;
l'inesistenza dei vizi e difetti ex adverso lamentati e la loro riconducibilità al suo operato;
la totale strumentalità ed infondatezza della perizia di controparte;
la correttezza del proprio operato. L'appellante evidenziava quindi che la predetta , in entrambi i giudizi, CP_1
aveva concluso chiedendo: in via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecutività dei D.I. opposti atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e, comunque, non era di facile e pronta soluzione;
in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità ex art.36 cpc delle domande riconvenzionali ex adverso formulate; nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione e confermarsi sia il D.I. n.2406/14 sia il D.I. n.2421/14; nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, tenuto conto della compensazione con i crediti da essa vantati pari a euro 88.382,35 e ad euro 28.000,00 (oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 dal dovuto al saldo effettivo) e previo rigetto delle domande ed eccezioni svolte dalla terza chiamata, dichiararsi (IÀ Controparte_2
obbligata a tenerla indenne e manlevarla e, quindi, condannarsi la stessa Controparte_3
compagnia a pagare direttamente alla le somme che dovessero essere alla Controparte_6
medesima riconosciute, previa compensazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuava la – dava atto che anche la (IÀ Controparte_6 Controparte_2 _7
, in accoglimento della chiamata in causa proposta dalla , si era costituita in
[...] CP_1
entrambi i giudizi ed aveva concluso chiedendo rigettarsi ogni domanda sia della CP_6
sia della . Il tutto con vittoria delle spese di lite.
[...] CP_1
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – riunite le due opposizioni, espletate due CTU - una sull'immobile di Via Edison e l'altra su quello di Via Senna - e rigettate tutte le altre richieste istruttorie – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Revoca il decreto ingiuntivo n.2406\14 e condanna al pagamento, Parte_1
in favore della società della somma di euro 64.382,35 oltre interessi legali dal Controparte_1
5/1/14 al saldo;
Revoca il decreto ingiuntivo n.2421\14 e condanna e per essa Controparte_1 Controparte_2
IÀ al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_3 Parte_1
somma di euro 26.444,00, oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”.
Orbene, la con i due motivi di appello, censurava la sentenza di I grado per Controparte_6
aver negato la sussistenza del nesso causale tra il fatto-inadempimento della , accertato CP_1 in ordine all'an debeatur dal CTU, e per avere conseguentemente escluso la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio patrimoniale da essa sofferto: nello specifico, osservava che il danno da essa subito era rappresentato sia dalla mancata percezione delle somme dovute a saldo dalle committenti che avevano interrotto i pagamenti a causa del fatto, che a loro volta, non avevano percepito i canoni di locazione stanti i vizi e i difetti che gli immobili presentavano a causa degli inadempimenti della subappaltatrice – danno quantificato, in questa sede, in euro 90.000,00 – sia dal mancato riconoscimento, in relazione all'immobile di Via Senna, dei costi di ripristino delle coperture e dei costi di restauro delle parti e merci deteriorate in quanto trattavasi di un danno accertato e documentato in atti pari ad euro 93.830,00. Peraltro, osservava che il Tribunale aveva erroneamente applicato le regole di diritto che sovraintendono la ricostruzione del nesso di causalità materiale, non ammettendo le sue richieste di prova orale, le quali, a suo dire, avrebbero documentato la mancata percezione delle somme dovute a saldo per l'appalto a causa dei vizi in questione, per quanto sopra evidenziato.
L'odierna appellante contestava poi la sentenza di I grado stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione per asettica ed integrale adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali sia circa il fatto che il CTU – in relazione all'edificio di Via Edison – non aveva preso in considerazione i lavori di ripristino IÀ da lei eseguiti perché anteriori al suo primo sopralluogo sia perché il CTU – in relazione all'immobile di Via Senna – aveva macroscopicamente errato nell'individuare la superficie della copertura da ripristinare in mq 6.500 anziché di mq 8.250, ciò determinando l'erronea quantificazione dei costi a ristoro, nonostante il fatto che le stesse fossero state sottoposte alle critiche puntuali e dettagliate, esposte dal proprio tecnico di parte. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
La Sia dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando anzitutto che la domanda di accertamento e di dichiarazione di responsabilità extracontrattuale, rassegnata nelle conclusioni e priva di motivazione nel corpo dell'atto, è una domanda del tutto nuova in quanto non era stata introdotta nel giudizio di I grado e, come tale, è inammissibile. In relazione ai motivi di appello ha rilevato che: correttamente il Giudice di prime cure non aveva accolto le proposte domande riconvenzionali in ragione del fatto che l'opponente non era legittimata a chiedere il risarcimento di danni non subiti dalla medesima ma, presumibilmente ed asseritamente, da un soggetto terzo estraneo al presente procedimento, vale a dire le committenti;
né peraltro l'odierna appellante aveva fornito alcuna prova sulla sussistenza e sulla quantificazione di tali presunti danni indiretti asseritamente subiti dalle proprietarie committenti e di avere a loro corrisposto le somme equivalenti;
bene aveva fatto il Giudice di I grado a non riconoscere l'asserito mancato guadagno, richiesto da controparte nella misura del mancato ricavo dell'importo totale del corrispettivo stabilito nei contratti di appalto, in quanto non aveva depositato copia autentica delle scritture contabili dalle Controparte_6
quali sarebbe dovuta risultare o la mancata emissione di ulteriori fatture o il mancato pagamento delle stesse da parte delle committenti;
la censura circa il fatto che il CTU non aveva preso in considerazione i lavori di ripristino fatti dall'appellante perché anteriori al suo primo sopralluogo era infondata perché correttamente il perito d'ufficio aveva osservato che, non avendo potuto accertare la situazione della copertura preesistente ai propri sopralluoghi, nulla aveva potuto riferire in merito;
la censura relativa alla superficie della copertura da ripristinare, oltre che tardiva, era comunque infondata perché il 10% della differenza tra mq 8.250 e 6500 “corrisponde a mq. 175 di pannelli che, moltiplicati per il costo unitario indicato dal CTU in euro 5,00 e non contestato, forniscono un risultato di € 875,00. Esaminando la CTU, risulta che il consulente, nell'indicare il costo complessivo dell'intervento necessario all'eliminazione dei vizi, ha arrotondato la somma matematica di euro
23.045,00, risultante dai singoli costi individuati, a euro 24.000,00, con una differenza pertanto maggiore rispetto agli euro 875,00 lamentati da controparte…” (cfr. pag. n.15-comparsa di costituzione e risposta in appello); il danno pari a 93.830,00, corrispondente ai costi di ripristino asseritamente IÀ sostenuti dall'appellante, non era documentato dato che le uniche prove ritualmente offerte da quest'ultima nel corso del giudizio di primo grado erano i documenti prodotti con gli atti di citazione, le prove orali di cui alla seconda memoria ex art.183 cpc e la richiesta di CTU, precisando che il conteggio redatto in merito dalla stessa come tale inattendibile in Controparte_6
quanto formato unilateralmente dalla medesima, era stato pure irritualmente ed illegittimamente depositato per la prima volta con la comparsa conclusionale, tardività eccepita con la memoria di replica di questa difesa;
il Giudice di I grado aveva correttamente rigettato le richieste di prova orale ex adverso avanzate dato che non avevano ad oggetto la mancata percezione del prezzo ancora dovuto per l'appalto e la quantificazione dei danni subiti dall'appaltatrice, quanto piuttosto presunti danni, peraltro non quantificati, che sarebbero stati subiti non dall'appaltatrice, ma dalle committenti, estranee alla controversia;
la dimostrazione e la quantificazione di tali presunti danni avrebbe dovuto essere effettuata attraverso la produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie, cosa che controparte non aveva effettuato. Proponeva poi contestualmente appello incidentale condizionato con cui ha evidenziato l'erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che le cause delle infiltrazioni fossero da ricercare non solo nella mancata posa in opera di guarnizione spugnosa nel sottogronda e nel cupolino di colmo, ma anche nella modestissima pendenza della copertura, richiamando la quantificazione del CTU in euro 13.5000,00 quale costo delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni e in euro 41.294,00 il costo delle opere necessarie a ripristinare la corretta pendenza della copertura, e riconoscendo in favore di previa compensazione dei Controparte_6
rispettivi crediti, la differenza di euro 26.444,00, osservando, peraltro, che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulle censure mosse alla CTU dal proprio CTP. Concludeva quindi come sopra.
La (IÀ , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ai Controparte_2 _7 sensi dell'art.342 cpc, ha ribadito quanto IÀ evidenziato nel corso dei vari procedimenti succedutisi, cioè che il contratto richiamato dalla propria società assicurata non prevedeva in alcun modo la possibilità del risarcimento danni per lavori non eseguiti a regola d'arte a causa di negligenza, imperizia, colpa o dolo, tenuto conto che essa era invece tenuta contrattualmente a coprire solo eventuali danni cagionati a terzi o cose per fatti verificatisi nell'esercizio delle attività identificate in polizza ai sensi dell'art.22, dovendosi escludere i casi di cui all'art.23. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta sia dall'appellante incidentale sia dall'appellata/terza chiamata in causa ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della la rideterminazione del danno Controparte_8 relativo al ripristino delle coperture ed al restauro delle parti e merci deteriorate, l'accertamento della sussistenza sia del nesso causale tra il fatto-inadempimento dell'odierna appellata sia del conseguente pregiudizio patrimoniale sofferto dall'odierna appellante e l'ammissione delle prove orali non ammesse in I grado – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza sollevata dalla in ordine alla dedotta CP_1
inammissibilità ex art.345 cpc della domanda volta per la prima volta ad accertare e dichiarare la sua responsabilità extracontrattuale, non vertendosi in un'ipotesi di ampliamento del petitum della domanda per cui è causa ed infatti esso è rimasto invariato in quanto concernente i contratti di subappalto e i vizi e difetti delle opere da compensarsi con i residui crediti della . CP_1 Peraltro, il richiamo dell'odierna appellante principale al principio della responsabilità aquiliana era del tutto inconferente essendo pacifico che le parti erano legate da un rapporto contrattuale di subappalto, del cui inadempimento si discute, per cui non può che rilevare la disciplina della responsabilità contrattuale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia comunque Controparte_6
infondato.
Va anzitutto rigettata la domanda risarcitoria dell'appaltatrice avente ad oggetto il preteso danno pari ad euro 90.000,00, asseritamente determinato dall'inadempimento della subappaltatrice
[...]
consistente nella mancata percezione delle somme a lei dovute a saldo degli appalti dalle CP_1
committenti che avevano interrotto i pagamenti a causa del fatto che, a loro volta, non avevano ricevuto i canoni di locazione da parte dei locatari delle loro unità immobiliari, non pagati a causa delle infiltrazioni, e conseguenti danni, che erano stati riscontrati negli immobili stante la non corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla . Ebbene, la domanda è infondata perché non risulta CP_1
dimostrato con certezza il verificarsi del danno de quo né la sua causazione da parte della
[...]
non era stata depositata, ad esempio, eventuale corrispondenza con le committenti idonea CP_1 ad attestare il fatto che il mancato pagamento del saldo dell'appalto era dovuto alla mancata riscossione dei canoni per le ragioni sopra indicate. Né tali circostanze avrebbero potuto essere dimostrate con le prove orali (cfr. seconda memoria istruttoria di parte attrice) dato che i capitoli articolati (relativi, per quanto interessa in questa sede, al cantiere di Via Edison e a quello in Via
Senna) erano estremamente generici e inconferenti e, quindi, non sono stati correttamente ammessi né in I grado né in II grado (cfr. per il giudizio di I grado l'ord. del 26/6/18 e per il giudizio di II grado l'ord. del 24/11/23). E in effetti alcuni capitoli di prova avevano ad oggetto questioni tecniche (se si erano verificate delle infiltrazioni e quali danni avevano determinato) la cui valutazione non può peraltro nemmeno essere chiesta ai testimoni, essendo demandata al perito (su tali questione, infatti, si erano poi svolte le CTU). Quanto, invece, alla mancata percezione del prezzo ancora dovuto per l'appalto, i capitoli di prova articolati sul punto – che, a suo dire, avrebbero dovuto dimostrare il fatto che le committenti le avevano chiesto di intervenire a proprie spese – sono inidonei a provare il nesso eziologico tra l'inadempimento della e il preteso danno: eventuali prove orali sul punto CP_1 sarebbero state ammesse solo se l'appaltatrice avesse provato le circostanze sopra evidenziate e solo se i capitoli di prova fossero stati formulati in maniera puntuale, specificando, ad esempio, per ogni committente, il numero di canoni non riscossi e se ciò aveva rappresentato il motivo del trattenimento, da parte sua, di eventuali compensi residui dovuti alla . Controparte_6 Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, non può dirsi raggiunta la prova in relazione all'allegato danno da mancato guadagno, prova il cui onere – come sopra precisato – cedeva a carico della
Controparte_6
Parimenti da rigettare la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno pari ad euro 93.800,00, relativo all'immobile di Via Senna, per gli asseriti costi di ripristino delle coperture e di restauro delle parti e merci deteriorate, in quanto i conteggi depositati in I grado dall'odierna appellante sono inidonei a provare tale danno sia perché si tratta di conteggi da lei unilateralmente realizzati (cfr. doc.
n.23 e 24-comparsa conclusionale) e perciò, non essendoci alcuna documentazione volta a corroborare il fatto che la li aveva effettivamente sostenuti, costituiscono Controparte_6
una mera allegazione difensiva, sia perché erano stati prodotti solo con la comparsa conclusionale e, quindi, in violazione delle preclusioni istruttorie. Vanno, pertanto, rigettate le domande in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio, per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 cc.
Infine, sono da rigettare pure le doglianze formulate dall'odierna appellante in relazione all'elaborato peritale sia in relazione agli interventi di riparazione eseguiti dalla presso il Controparte_6
cantiere di Via Senna – non vagliati a suo dire dal CTU – sia in relazione al fatto che lo stesso, a suo dire, aveva erroneamente individuato la superficie da ripristinare della copertura dell'immobile in Via
Edison in mq 6.500, piuttosto che in mq 8.250, ciò comportando l'erronea quantificazione dei costi a ristoro: peraltro al riguardo si osserva che l'istanza di rinnovo della CTU era stata rigettata in questa sede in quanto non necessaria (cfr. ord. del 24/11/23) perché, per le ragioni di cui si dirà in seguito, gli esiti di entrambi gli elaborati peritali sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio per essere gli stessi esaustivi, precisi ed immuni da contraddizioni o altri vizi logici.
Quanto al primo profilo, correttamente il CTU aveva osservato che “Nulla lo scrivente può riferire in merito alla situazione e agli interventi di riparazione eseguiti dalla e/o dal CP_1
committente (con esclusione delle lastre IÀ rimosse e sostituite da guaina) in data precedente ai propri sopralluoghi.” (cfr. pag. n.24-seconda CTU) dato che, trattandosi di interventi IÀ eseguiti, il perito d'ufficio nulla poteva dire. In questo caso, in realtà, cedeva a carico della CP_6
l'onere di provare ex art.2697 cc gli interventi asseritamente effettuati ma tale prova non
[...]
è stata in alcun modo da essa fornita: la società appaltatrice non aveva dedotto né dimostrato né quando e come tale pretesa attività edilizia sarebbe stata realizzata, non avendo depositato né prove documentali (ad esempio, sui materiali acquistati e per quali somme, nonché i bonifici atti a provare tali spese) né prove fotografiche (volte, ad esempio, a provare lo stato dei luoghi prima e dopo gli interventi asseritamente eseguiti) né articolato prove orali (ad esempio, sull'esecuzione di tali interventi e sulla manodopera impiegata). Quanto al secondo profilo, colgono nel segno le deduzioni svolte dalla nella sua CP_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato laddove ha sostenuto che
“La differenza che controparte invocherebbe, tra mq 8.250 e mq 6.500 è pari a mq 1750. Il 10% di tale differenza corrisponde a mq 175 di pannelli che, moltiplicati per il costo unitario indicato dal
CTU in euro 5,00 e non contestato, forniscono un risultato di euro 875,00. Esaminando la CTU, risulta che il consulente, nell'indicare il costo complessivo dell'intervento necessario all'eliminazione dei vizi, ha arrotondato la somma matematica di euro 23.045,00, risultante dai singoli costi individuati, in euro 24.000,00, con una differenza pertanto maggiore rispetto agli euro
875,00 lamentati da controparte.” (cfr. pag. n.14 e 15): in effetti, il CTU, nel calcolare i costi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni all'interno del locale in Via Edison, aveva, senza motivare sul punto, arrotondato (cfr. da pag. n.31 a pag. n.33-prima CTU) la somma di euro 23.045,00 sino ad euro 24.000,00, sicché, anche volendo moltiplicare i costi a misura individuati dal CTU per la maggiore superficie che avrebbe dovuto essere calcolata secondo l'appaltatrice, alla somma di euro
23.045,00 si dovrebbero aggiungere gli anzidetti 875,00 euro – calcolati dalla e non CP_1 contestati negli scritti difensivi successivi della – che, chiaramente, sono IÀ Controparte_6 coperti dall'arrotondamento operato dal CTU.
Procedendo con l'appello incidentale proposto da , la Corte ritiene che sia in parte CP_1
fondato. È anzitutto fondata la censura relativa al costo delle opere necessarie a ripristinare la corretta pendenza della copertura presso il cantiere di Via Senna, dovendosi al riguardo osservare quanto segue. Come correttamente rilevato dalla difesa dell'odierna appellante il CTU aveva osservato che
“…dopo congruo tempo, si è provveduto a verificare la eventuale presenza di infiltrazioni nei sottostanti locali accertando, come si legge nel verbale di sopralluogo: Si è proceduto quindi ad ispezionare i locali sottostanti la canaletta allagata non rilevando infiltrazioni significative. La prova di allagamento ha pertanto dimostrato che le cause delle infiltrazioni sono da ricercare nella mancata posa in opera della guarnizione spugnosa nel sottogronda tra i fogli di lamiera/pannelli di copertura e la struttura di fissaggio difetto di posa questo rilevato sia in corrispondenza della gronda
(lato canale) che nell'opposto lato in corrispondenza del 'cupolino'; si rileva e si precisa, infatti, che
a seguito di manutenzione ordinaria del canale (pulizia e sigillatura degli elementi della scossalina)
e quindi inserimento di guarnizione spugnosa nel sottogronda con allagamento del canale con livello dell'acqua che ha raggiunto e superato il margine inferiore della falda (non ritenendo che tale gravosa prova possa verificarsi in occasione di eventi metereologici anche di particolare intensità/gravità in quanto il canale risulta aperto nei due lati con possibile scarico dell'acqua nei tratti confinanti) non si sono rilevate significative infiltrazioni nei sottostanti locali…” (cfr. pag. n.18
e 19-seconda CTU), nonché che, in relazione alla descrizione e quantificazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, aveva sostenuto che “…le prove e le verifiche eseguite in loco nel corso dei numerosi accessi hanno dimostrato che la causa delle rilevate infiltrazioni all'interno dei locali sono da ricercare nella mancata posa in opera da parte di
[...]
al momento della realizzazione di lavori (nel sottogronda ed in corrispondenza del CP_1
'cupolino' di colmo come meglio ed in dettaglio riportato nella trattazione che precede) della necessaria guarnizione di tipo spugnoso si ritiene che gli interventi necessari per la eliminazione delle infiltrazioni possono essere così indicati. Intervento di manutenzione ordinaria alla copertura con pulizia dei canali, controllo e, dove necessario, sigillatura degli elementi costitutivi della scossalina dei canali centrali in lamiera;
in corrispondenza della gronda: a) rimozione delle viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti-infiltrazione); b) posa in opera di guarnizione bituminosa con passo o disegno uguale a quello dei fogli/pannelli di copertura tra questi ultimi e la sottostante struttura di fissaggio l'intero tratto interessato ai lavori;
c) fissaggio dei fogli/pannelli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti-infiltrazione da posizionare ogni due greche;
in corrispondenza del colmo della copertura: d) rimozione della di viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti-infiltrazione); e) smontaggio e rimozione del cupolino il lamiera;
f) posa in opera di guarnizione bituminosa con uguale passo o disegno uguale a quello dei fogli/pannelli di copertura tra questi ultimi ed il “cupolino” lungo l'intero tratto nei due lati del colmo;
g) rimontaggio del cupolino in lamiera (in precedenza smontato); h) fissaggio del cupolino e dei fogli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti- infiltrazione ogni 2 greche. Oltre ai lavori sopra descritti, per la rilevata modesta pendenza della copertura e quindi del fatto che alcuni pannelli presentano sovrapposizione di una sola greca (e non di due come di norma e prassi e vuole la buona tecnica del costruire) si ritiene necessario provvedere anche ad un intervento di controllo e verifica dell'intera copertura garantendo costante e corretta sovrapposizione, nei due lati di ciascun pannello, di minimo n.2 greche mediante esecuzione dei seguenti lavori ed interventi: a. rimozione delle viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti- infiltrazione); b. scorrimento-traslazione dei pannelli in lamiera grecata dovendo ottenere/garantire sovrapposizione, nei due bordi, di minimo n.2 greche;
c. fornitura e posa in opera di pannelli della stessa qualità tipo e colore di quelli esistenti fino ad un massimo del 10% necessari a coprire lo spazio che risulterà lasciato vuoto a seguito dello scorrimento-traslazione dei pannelli esistenti;
d. fissaggio dei fogli-pannelli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti-infiltrazione…” (cfr. da pag. n.20 a pag. n.23), dovendosi peraltro evidenziare che, in risposta alle osservazioni del CTP dell'odierna appellante incidentale, il CTU si riferisce all'incidenza della pendenza del tetto come concausa delle infiltrazioni in forma dubitativa ed infatti, si legge testualmente “…la scarsa pendenza potrebbe essere causa, almeno in parte, delle rilevate infiltrazioni…” (cfr. pag. n.25). Può quindi affermarsi che il consulente d'ufficio non l'aveva indicata come uno dei fattori con incidenza causale nella determinazione delle infiltrazioni: ed invero, le operazioni peritali avevano accertato che con la manutenzione ordinaria del canale (pulizia e sigillatura degli elementi della scossalina) e con l'inserimento di guarnizione spugnosa nel sottogronda il problema delle infiltrazioni si era risolto – né peraltro le parti hanno mai contestato che tali infiltrazioni non si erano più verificate – sicché la pendenza della copertura del 2%, di cui peraltro nessuna parte ha mai allegato la irregolarità sul piano delle normative edilizie, non è risultata avvinta da alcun nesso eziologico tra i lavori svolti dalla e le rilevate infiltrazioni, sicché il CP_1
costo complessivo degli interventi stimati dal CTU in euro 41.294,00 non può essere posto a carico della . CP_1
Per quanto concerne poi la quantificazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni presso l'edificio di Via Senna per l'importo di euro 13.150,00 (cfr. le IÀ citate pag. n.20,
21, 22, 23 e 24-seconda CTU), l'appellante incidentale ha dedotto, siccome il CTU aveva richiamato tra le cause dell'infiltrazioni la scarsa pulizia delle gronde, che tale pulizia non era di sua competenza, quanto piuttosto era di competenza dei proprietari dell'immobile. Tale censura è infondata perché, se
è vero che il CTU aveva menzionato la scarsa pulizia delle gronde tra le cause delle infiltrazioni, è pur vero che il perito d'ufficio aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella mancanza della necessaria guarnizione di tipo spugnoso e nella mancanza della sigillatura degli elementi costitutivi della scossalina (vedi supra). Orbene, se è condivisibile la doglianza per cui la pulizia delle gronde fosse di competenza del proprietario dell'edificio, è anche vero che i costi quantificati dal CTU riguardano solo quanto necessario per l'installazione della guarnizione spugnosa e per la sigillatura su indicata:la manodopera per euro 7.200,00, i materiali per euro 4.500,00, i noli per euro 250,00, nonché le spese tecniche, gli imprevisti e i lavori non prevedibili per il 10% del costo dei lavori per euro 1.200,00, non IÀ l'anzidetta pulizia, sicché la somma pari ad euro 13.150,00 deve essere posta a carico della , trattandosi di lavori che essa avrebbe dovuto eseguire al momento della CP_1 realizzazione dell'opera.
Infine, quanto al rigetto dell'eccezione di mancanza di copertura assicurativa della polizza n.1008004006039, la Corte dà atto che lo stesso va tenuto fermo, rilevandosi al riguardo che la compagnia assicurativa non ha proposto appello sul punto, sicché tale eccezione non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello principale proposto dalla con conferma della sentenza gravata nella parte in cui l'aveva Parte_1
condannata, per il cantiere di Via Edison, a versare alla la residua somma di euro Controparte_1
64.382,35 (88.382,35 euro - 24.000 euro), oltre interessi legali dal 5/1/14 al saldo, e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla con riforma della sentenza gravata Controparte_1 solo nella parte in cui l'aveva condannata, per il cantiere di Via Senna, al pagamento in favore della della differenza pari ad euro 26.444,00 (54.444,00 euro - 28.000,00 euro), Controparte_6 dovendosi invece riconoscere in favore dell'appaltatrice la minore differenza pari ad euro 14.850,00
(28.000,00 euro - 13.150,00 euro), oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo.
Quanto alle spese processuali del I grado di giudizio, tali spese erano state correttamente compensate dal Tribunale stante la reciproca soccombenza;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
Resteranno a carico dell'assicurazione le spese processuali dalla stessa sostenute per la sua costituzione, in assenza di domande nei suoi confronti e di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.124/21
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Conferma la condanna della al pagamento, in favore Parte_1
della della somma di euro 64.382,35 oltre interessi legali dal 5/1/14 al Controparte_1
saldo;
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da riduce invece Controparte_1
l'ulteriore pagamento dovuto a da euro 26.444,00 sino Parte_1
ad euro 14.850.00, oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo;
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_9
sostenute dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1
rispettivamente in euro 9.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese processuali della;
Controparte_4
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al RG n.124/2021
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pagnini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Viale Montegrappa n.276, come da procura allegata dell'atto di citazione in appello
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Katia Cristini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Città di Castello
(PG), Corso V. Emanuele n.1, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata ed appellante incidentale nonché nei confronti di
IÀ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Riviera di Chiaia n.53, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.95/2021 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito, in accoglimento dei motivi del presente gravame ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Perugia n.95/2021, Giudice unico, depositata il 19/1/21 resa nella causa iscritta ai R.G.
n.7290/2014 e 7291/2014:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
per le causali di cui in narrativa, condannando la medesima al risarcimento in favore Controparte_1 dell'appellante di tutti i danni patrimoniali subiti, sia per costi di ripristino delle coperture per euro
93.830,00 sia per mancato pagamento del saldo appalto per euro 90.000,00, anche in via equitativa;
In ipotesi per euro 66.315,00 come da nota allegata doc. n.
3.5.18 del CTP geom. depositata Per_1
il 19/6/18 nella causa 791/14.
Con vittoria refusiva di compensi e spese per entrambi i gradi del giudizio, inclusa la refusione dei costi di registrazione di sentenza, se dovuti, a chi spetti secondo giustizia.
In via istruttoria si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU che tenga in considerazione tutte le spese documentate comprese quelle occorse per gli interventi di ripristino operati fino dal
2014 dall'appellante.”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni e motivazioni esposte:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per tutte le motivazioni illustrate sul punto;
dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento e dichiarazione di responsabilità extracontrattuale di proposta dall'appellante principale in quanto Controparte_1
domanda nuova, mai formulata in primo grado.
Nel merito: rigettare l'appello principale ex adverso proposto in quanto infondato con ogni conseguenziale pronuncia di legge in ordine alla conferma della sentenza n.95/21 Tribunale di
Perugia anche, se ritenuto, con diverse motivazioni in ordine ai capi ex adverso impugnati;
In via subordinata, da considerarsi eventualmente anche come appello incidentale condizionato:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare in persona del suo legale Controparte_4
Co rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne e manlevare da qualsiasi Controparte_1
pronuncia ad essa sfavorevole e, quindi, condannare la stessa compagnia a pagare direttamente alla
in persona del legale rappresentante p.t., o le somme che dovessero Controparte_5
essere alla medesima riconosciute;
Accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
n.95/2021 Tribunale di Perugia, Rep. 205/21, condannare Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di euro 14.850,00 aumentata degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con ogni conseguente pronuncia in ordine alla restituzione da parte di della somma di euro 27.201,27 percepita a seguito Controparte_6
della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per (IÀ : Controparte_2 _7
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per i motivi esposti:
Rigettare la domanda attrice, perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Confermare quanto contenuto nella sentenza appellata;
Condannare la controparte alle spese ed onorari di lite.”.
Con ordinanza del 14/3/23 veniva rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata proposta dalla parte appellante e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
(IÀ , poi costituitasi in data 13/9/23, e con ordinanza del 24/11/23 era stata CP_2 _7
rigettata sia l'istanza di rinnovazione della CTU che le ulteriori istanze istruttorie, come richieste dall'appellante principale.
Ancora, con ordinanza del 23/5/24 la causa veniva poi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 (atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa componente del Collegio che aveva preso la causa Per_2
in decisione, presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo incarico) onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (appaltatrice/attrice e odierna Controparte_6
appellante) premetteva che la (subappaltatrice/convenuta-odierna appellata ed Controparte_8
appellante incidentale) le aveva ingiunto, con il D.I. n.2406/14, il pagamento della somma di euro
88.382,35 (oltre interessi e spese della fase monitoria), per mancato pagamento da parte della di lavori eseguiti sulla base di un contratto di subappalto avente ad oggetto Controparte_6
lo smaltimento di amianto, il rifacimento del manto di copertura, la fornitura e la posa in opera di scossaline su un immobile sito in Via Edison n.4/6 presso Sesto Fiorentino;
con il D.I. n.2421/14 le aveva poi ingiunto il pagamento della somma di euro 28.000,00 (oltre interessi e spese) per mancato pagamento da parte dell'ingiunta di lavori eseguiti sulla base di un contratto di subappalto avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura di un immobile sito in Via Senna n.35 presso Sesto
Fiorentino.
La aggiungeva di essersi separatamente opposta ai due D.I. (dando ciò luogo Controparte_6
a due distinte cause -la n.7290/14 contro il primo D.I. e la n.7291/14 contro il secondo D.I.), deducendo che: le parti in causa avevano contemporaneamente stipulato 4 contratti di subappalto con i quali essa aveva subappaltato alla i lavori per 4 cantieri distinti e fra questi vi erano CP_1
anche i due cantieri di Via Senna e di Via Edison in merito ai quali erano stati emessi i D.I. per cui è causa;
la aveva agito contro l'odierna opponente ed aveva assunto di non essere stata CP_1
pagata, omettendo, pur tuttavia, di riferire che essa opponente aveva lamentato, in nome e per conto delle committenti, la sussistenza di gravi vizi e difetti dei lavori subappaltati ed eseguiti appunto dalla
, come risulta dalla perizia redatta dal proprio tecnico di fiducia, e a causa di ciò le CP_1 committenti non l'avevano interamente pagata;
quanto ai vizi e difetti riscontrati, la subappaltatrice non aveva assunto le sue responsabilità, né tantomeno era intervenuta per risolvere le problematiche sussistenti. Relativamente ad entrambe le opposizioni concludeva quindi chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improponibilità e/o l'improcedibilità dei ricorsi ex art.633 e ss. cpc proposti dalla e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità o la nullità di entrambi i D.I., CP_1
con conseguente revoca degli stessi;
sempre in via pregiudiziale, in via subordinata, riunirsi ex art.274 cpc l'opposizione al D.I. n.2421/14 all'opposizione al D.I. n.2406/14; nel merito, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione di entrambi i D.I.; nel merito, in via principale, dichiararsi che essa nulla doveva alla stanti i gravi vizi e difetti nei lavori effettuati dalla CP_1 [...]
che le avevano cagionato mancati guadagni e costi notevoli per le riparazioni, condannarsi CP_1 la controparte al pagamento di euro 198.617,65 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – in relazione al cantiere di Via Edison – e condannarsi la controparte al pagamento di euro 187.000,00 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – in relazione al cantiere sito in Via Senna –; nel merito, in via istruttoria, disporsi CTU tecnico-estimativa su entrambi i cantieri. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'odierna appellante aggiungeva poi che la si era costituita in entrambi i giudizi, CP_1 asserendo: l'infondatezza sia dell'avversa eccezione di improponibilità e/o l'improcedibilità dei ricorsi in ragione del fatto che le parti avevano stipulato distinti, diversi e autonomi contratti, caratterizzati da autonome e distinte obbligazioni e garanzie, sia dell'avversa richiesta di riunione dei giudizi ex art.274 cpc;
l'inesistenza dei vizi e difetti ex adverso lamentati e la loro riconducibilità al suo operato;
la totale strumentalità ed infondatezza della perizia di controparte;
la correttezza del proprio operato. L'appellante evidenziava quindi che la predetta , in entrambi i giudizi, CP_1
aveva concluso chiedendo: in via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecutività dei D.I. opposti atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e, comunque, non era di facile e pronta soluzione;
in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità ex art.36 cpc delle domande riconvenzionali ex adverso formulate; nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione e confermarsi sia il D.I. n.2406/14 sia il D.I. n.2421/14; nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, tenuto conto della compensazione con i crediti da essa vantati pari a euro 88.382,35 e ad euro 28.000,00 (oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 dal dovuto al saldo effettivo) e previo rigetto delle domande ed eccezioni svolte dalla terza chiamata, dichiararsi (IÀ Controparte_2
obbligata a tenerla indenne e manlevarla e, quindi, condannarsi la stessa Controparte_3
compagnia a pagare direttamente alla le somme che dovessero essere alla Controparte_6
medesima riconosciute, previa compensazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine – continuava la – dava atto che anche la (IÀ Controparte_6 Controparte_2 _7
, in accoglimento della chiamata in causa proposta dalla , si era costituita in
[...] CP_1
entrambi i giudizi ed aveva concluso chiedendo rigettarsi ogni domanda sia della CP_6
sia della . Il tutto con vittoria delle spese di lite.
[...] CP_1
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – riunite le due opposizioni, espletate due CTU - una sull'immobile di Via Edison e l'altra su quello di Via Senna - e rigettate tutte le altre richieste istruttorie – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Revoca il decreto ingiuntivo n.2406\14 e condanna al pagamento, Parte_1
in favore della società della somma di euro 64.382,35 oltre interessi legali dal Controparte_1
5/1/14 al saldo;
Revoca il decreto ingiuntivo n.2421\14 e condanna e per essa Controparte_1 Controparte_2
IÀ al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_3 Parte_1
somma di euro 26.444,00, oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”.
Orbene, la con i due motivi di appello, censurava la sentenza di I grado per Controparte_6
aver negato la sussistenza del nesso causale tra il fatto-inadempimento della , accertato CP_1 in ordine all'an debeatur dal CTU, e per avere conseguentemente escluso la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio patrimoniale da essa sofferto: nello specifico, osservava che il danno da essa subito era rappresentato sia dalla mancata percezione delle somme dovute a saldo dalle committenti che avevano interrotto i pagamenti a causa del fatto, che a loro volta, non avevano percepito i canoni di locazione stanti i vizi e i difetti che gli immobili presentavano a causa degli inadempimenti della subappaltatrice – danno quantificato, in questa sede, in euro 90.000,00 – sia dal mancato riconoscimento, in relazione all'immobile di Via Senna, dei costi di ripristino delle coperture e dei costi di restauro delle parti e merci deteriorate in quanto trattavasi di un danno accertato e documentato in atti pari ad euro 93.830,00. Peraltro, osservava che il Tribunale aveva erroneamente applicato le regole di diritto che sovraintendono la ricostruzione del nesso di causalità materiale, non ammettendo le sue richieste di prova orale, le quali, a suo dire, avrebbero documentato la mancata percezione delle somme dovute a saldo per l'appalto a causa dei vizi in questione, per quanto sopra evidenziato.
L'odierna appellante contestava poi la sentenza di I grado stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione per asettica ed integrale adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali sia circa il fatto che il CTU – in relazione all'edificio di Via Edison – non aveva preso in considerazione i lavori di ripristino IÀ da lei eseguiti perché anteriori al suo primo sopralluogo sia perché il CTU – in relazione all'immobile di Via Senna – aveva macroscopicamente errato nell'individuare la superficie della copertura da ripristinare in mq 6.500 anziché di mq 8.250, ciò determinando l'erronea quantificazione dei costi a ristoro, nonostante il fatto che le stesse fossero state sottoposte alle critiche puntuali e dettagliate, esposte dal proprio tecnico di parte. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
La Sia dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando anzitutto che la domanda di accertamento e di dichiarazione di responsabilità extracontrattuale, rassegnata nelle conclusioni e priva di motivazione nel corpo dell'atto, è una domanda del tutto nuova in quanto non era stata introdotta nel giudizio di I grado e, come tale, è inammissibile. In relazione ai motivi di appello ha rilevato che: correttamente il Giudice di prime cure non aveva accolto le proposte domande riconvenzionali in ragione del fatto che l'opponente non era legittimata a chiedere il risarcimento di danni non subiti dalla medesima ma, presumibilmente ed asseritamente, da un soggetto terzo estraneo al presente procedimento, vale a dire le committenti;
né peraltro l'odierna appellante aveva fornito alcuna prova sulla sussistenza e sulla quantificazione di tali presunti danni indiretti asseritamente subiti dalle proprietarie committenti e di avere a loro corrisposto le somme equivalenti;
bene aveva fatto il Giudice di I grado a non riconoscere l'asserito mancato guadagno, richiesto da controparte nella misura del mancato ricavo dell'importo totale del corrispettivo stabilito nei contratti di appalto, in quanto non aveva depositato copia autentica delle scritture contabili dalle Controparte_6
quali sarebbe dovuta risultare o la mancata emissione di ulteriori fatture o il mancato pagamento delle stesse da parte delle committenti;
la censura circa il fatto che il CTU non aveva preso in considerazione i lavori di ripristino fatti dall'appellante perché anteriori al suo primo sopralluogo era infondata perché correttamente il perito d'ufficio aveva osservato che, non avendo potuto accertare la situazione della copertura preesistente ai propri sopralluoghi, nulla aveva potuto riferire in merito;
la censura relativa alla superficie della copertura da ripristinare, oltre che tardiva, era comunque infondata perché il 10% della differenza tra mq 8.250 e 6500 “corrisponde a mq. 175 di pannelli che, moltiplicati per il costo unitario indicato dal CTU in euro 5,00 e non contestato, forniscono un risultato di € 875,00. Esaminando la CTU, risulta che il consulente, nell'indicare il costo complessivo dell'intervento necessario all'eliminazione dei vizi, ha arrotondato la somma matematica di euro
23.045,00, risultante dai singoli costi individuati, a euro 24.000,00, con una differenza pertanto maggiore rispetto agli euro 875,00 lamentati da controparte…” (cfr. pag. n.15-comparsa di costituzione e risposta in appello); il danno pari a 93.830,00, corrispondente ai costi di ripristino asseritamente IÀ sostenuti dall'appellante, non era documentato dato che le uniche prove ritualmente offerte da quest'ultima nel corso del giudizio di primo grado erano i documenti prodotti con gli atti di citazione, le prove orali di cui alla seconda memoria ex art.183 cpc e la richiesta di CTU, precisando che il conteggio redatto in merito dalla stessa come tale inattendibile in Controparte_6
quanto formato unilateralmente dalla medesima, era stato pure irritualmente ed illegittimamente depositato per la prima volta con la comparsa conclusionale, tardività eccepita con la memoria di replica di questa difesa;
il Giudice di I grado aveva correttamente rigettato le richieste di prova orale ex adverso avanzate dato che non avevano ad oggetto la mancata percezione del prezzo ancora dovuto per l'appalto e la quantificazione dei danni subiti dall'appaltatrice, quanto piuttosto presunti danni, peraltro non quantificati, che sarebbero stati subiti non dall'appaltatrice, ma dalle committenti, estranee alla controversia;
la dimostrazione e la quantificazione di tali presunti danni avrebbe dovuto essere effettuata attraverso la produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie, cosa che controparte non aveva effettuato. Proponeva poi contestualmente appello incidentale condizionato con cui ha evidenziato l'erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che le cause delle infiltrazioni fossero da ricercare non solo nella mancata posa in opera di guarnizione spugnosa nel sottogronda e nel cupolino di colmo, ma anche nella modestissima pendenza della copertura, richiamando la quantificazione del CTU in euro 13.5000,00 quale costo delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni e in euro 41.294,00 il costo delle opere necessarie a ripristinare la corretta pendenza della copertura, e riconoscendo in favore di previa compensazione dei Controparte_6
rispettivi crediti, la differenza di euro 26.444,00, osservando, peraltro, che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulle censure mosse alla CTU dal proprio CTP. Concludeva quindi come sopra.
La (IÀ , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ai Controparte_2 _7 sensi dell'art.342 cpc, ha ribadito quanto IÀ evidenziato nel corso dei vari procedimenti succedutisi, cioè che il contratto richiamato dalla propria società assicurata non prevedeva in alcun modo la possibilità del risarcimento danni per lavori non eseguiti a regola d'arte a causa di negligenza, imperizia, colpa o dolo, tenuto conto che essa era invece tenuta contrattualmente a coprire solo eventuali danni cagionati a terzi o cose per fatti verificatisi nell'esercizio delle attività identificate in polizza ai sensi dell'art.22, dovendosi escludere i casi di cui all'art.23. Concludeva pertanto come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta sia dall'appellante incidentale sia dall'appellata/terza chiamata in causa ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della la rideterminazione del danno Controparte_8 relativo al ripristino delle coperture ed al restauro delle parti e merci deteriorate, l'accertamento della sussistenza sia del nesso causale tra il fatto-inadempimento dell'odierna appellata sia del conseguente pregiudizio patrimoniale sofferto dall'odierna appellante e l'ammissione delle prove orali non ammesse in I grado – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza sollevata dalla in ordine alla dedotta CP_1
inammissibilità ex art.345 cpc della domanda volta per la prima volta ad accertare e dichiarare la sua responsabilità extracontrattuale, non vertendosi in un'ipotesi di ampliamento del petitum della domanda per cui è causa ed infatti esso è rimasto invariato in quanto concernente i contratti di subappalto e i vizi e difetti delle opere da compensarsi con i residui crediti della . CP_1 Peraltro, il richiamo dell'odierna appellante principale al principio della responsabilità aquiliana era del tutto inconferente essendo pacifico che le parti erano legate da un rapporto contrattuale di subappalto, del cui inadempimento si discute, per cui non può che rilevare la disciplina della responsabilità contrattuale.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia comunque Controparte_6
infondato.
Va anzitutto rigettata la domanda risarcitoria dell'appaltatrice avente ad oggetto il preteso danno pari ad euro 90.000,00, asseritamente determinato dall'inadempimento della subappaltatrice
[...]
consistente nella mancata percezione delle somme a lei dovute a saldo degli appalti dalle CP_1
committenti che avevano interrotto i pagamenti a causa del fatto che, a loro volta, non avevano ricevuto i canoni di locazione da parte dei locatari delle loro unità immobiliari, non pagati a causa delle infiltrazioni, e conseguenti danni, che erano stati riscontrati negli immobili stante la non corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla . Ebbene, la domanda è infondata perché non risulta CP_1
dimostrato con certezza il verificarsi del danno de quo né la sua causazione da parte della
[...]
non era stata depositata, ad esempio, eventuale corrispondenza con le committenti idonea CP_1 ad attestare il fatto che il mancato pagamento del saldo dell'appalto era dovuto alla mancata riscossione dei canoni per le ragioni sopra indicate. Né tali circostanze avrebbero potuto essere dimostrate con le prove orali (cfr. seconda memoria istruttoria di parte attrice) dato che i capitoli articolati (relativi, per quanto interessa in questa sede, al cantiere di Via Edison e a quello in Via
Senna) erano estremamente generici e inconferenti e, quindi, non sono stati correttamente ammessi né in I grado né in II grado (cfr. per il giudizio di I grado l'ord. del 26/6/18 e per il giudizio di II grado l'ord. del 24/11/23). E in effetti alcuni capitoli di prova avevano ad oggetto questioni tecniche (se si erano verificate delle infiltrazioni e quali danni avevano determinato) la cui valutazione non può peraltro nemmeno essere chiesta ai testimoni, essendo demandata al perito (su tali questione, infatti, si erano poi svolte le CTU). Quanto, invece, alla mancata percezione del prezzo ancora dovuto per l'appalto, i capitoli di prova articolati sul punto – che, a suo dire, avrebbero dovuto dimostrare il fatto che le committenti le avevano chiesto di intervenire a proprie spese – sono inidonei a provare il nesso eziologico tra l'inadempimento della e il preteso danno: eventuali prove orali sul punto CP_1 sarebbero state ammesse solo se l'appaltatrice avesse provato le circostanze sopra evidenziate e solo se i capitoli di prova fossero stati formulati in maniera puntuale, specificando, ad esempio, per ogni committente, il numero di canoni non riscossi e se ciò aveva rappresentato il motivo del trattenimento, da parte sua, di eventuali compensi residui dovuti alla . Controparte_6 Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, non può dirsi raggiunta la prova in relazione all'allegato danno da mancato guadagno, prova il cui onere – come sopra precisato – cedeva a carico della
Controparte_6
Parimenti da rigettare la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno pari ad euro 93.800,00, relativo all'immobile di Via Senna, per gli asseriti costi di ripristino delle coperture e di restauro delle parti e merci deteriorate, in quanto i conteggi depositati in I grado dall'odierna appellante sono inidonei a provare tale danno sia perché si tratta di conteggi da lei unilateralmente realizzati (cfr. doc.
n.23 e 24-comparsa conclusionale) e perciò, non essendoci alcuna documentazione volta a corroborare il fatto che la li aveva effettivamente sostenuti, costituiscono Controparte_6
una mera allegazione difensiva, sia perché erano stati prodotti solo con la comparsa conclusionale e, quindi, in violazione delle preclusioni istruttorie. Vanno, pertanto, rigettate le domande in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio, per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art.2697 cc.
Infine, sono da rigettare pure le doglianze formulate dall'odierna appellante in relazione all'elaborato peritale sia in relazione agli interventi di riparazione eseguiti dalla presso il Controparte_6
cantiere di Via Senna – non vagliati a suo dire dal CTU – sia in relazione al fatto che lo stesso, a suo dire, aveva erroneamente individuato la superficie da ripristinare della copertura dell'immobile in Via
Edison in mq 6.500, piuttosto che in mq 8.250, ciò comportando l'erronea quantificazione dei costi a ristoro: peraltro al riguardo si osserva che l'istanza di rinnovo della CTU era stata rigettata in questa sede in quanto non necessaria (cfr. ord. del 24/11/23) perché, per le ragioni di cui si dirà in seguito, gli esiti di entrambi gli elaborati peritali sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio per essere gli stessi esaustivi, precisi ed immuni da contraddizioni o altri vizi logici.
Quanto al primo profilo, correttamente il CTU aveva osservato che “Nulla lo scrivente può riferire in merito alla situazione e agli interventi di riparazione eseguiti dalla e/o dal CP_1
committente (con esclusione delle lastre IÀ rimosse e sostituite da guaina) in data precedente ai propri sopralluoghi.” (cfr. pag. n.24-seconda CTU) dato che, trattandosi di interventi IÀ eseguiti, il perito d'ufficio nulla poteva dire. In questo caso, in realtà, cedeva a carico della CP_6
l'onere di provare ex art.2697 cc gli interventi asseritamente effettuati ma tale prova non
[...]
è stata in alcun modo da essa fornita: la società appaltatrice non aveva dedotto né dimostrato né quando e come tale pretesa attività edilizia sarebbe stata realizzata, non avendo depositato né prove documentali (ad esempio, sui materiali acquistati e per quali somme, nonché i bonifici atti a provare tali spese) né prove fotografiche (volte, ad esempio, a provare lo stato dei luoghi prima e dopo gli interventi asseritamente eseguiti) né articolato prove orali (ad esempio, sull'esecuzione di tali interventi e sulla manodopera impiegata). Quanto al secondo profilo, colgono nel segno le deduzioni svolte dalla nella sua CP_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato laddove ha sostenuto che
“La differenza che controparte invocherebbe, tra mq 8.250 e mq 6.500 è pari a mq 1750. Il 10% di tale differenza corrisponde a mq 175 di pannelli che, moltiplicati per il costo unitario indicato dal
CTU in euro 5,00 e non contestato, forniscono un risultato di euro 875,00. Esaminando la CTU, risulta che il consulente, nell'indicare il costo complessivo dell'intervento necessario all'eliminazione dei vizi, ha arrotondato la somma matematica di euro 23.045,00, risultante dai singoli costi individuati, in euro 24.000,00, con una differenza pertanto maggiore rispetto agli euro
875,00 lamentati da controparte.” (cfr. pag. n.14 e 15): in effetti, il CTU, nel calcolare i costi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni all'interno del locale in Via Edison, aveva, senza motivare sul punto, arrotondato (cfr. da pag. n.31 a pag. n.33-prima CTU) la somma di euro 23.045,00 sino ad euro 24.000,00, sicché, anche volendo moltiplicare i costi a misura individuati dal CTU per la maggiore superficie che avrebbe dovuto essere calcolata secondo l'appaltatrice, alla somma di euro
23.045,00 si dovrebbero aggiungere gli anzidetti 875,00 euro – calcolati dalla e non CP_1 contestati negli scritti difensivi successivi della – che, chiaramente, sono IÀ Controparte_6 coperti dall'arrotondamento operato dal CTU.
Procedendo con l'appello incidentale proposto da , la Corte ritiene che sia in parte CP_1
fondato. È anzitutto fondata la censura relativa al costo delle opere necessarie a ripristinare la corretta pendenza della copertura presso il cantiere di Via Senna, dovendosi al riguardo osservare quanto segue. Come correttamente rilevato dalla difesa dell'odierna appellante il CTU aveva osservato che
“…dopo congruo tempo, si è provveduto a verificare la eventuale presenza di infiltrazioni nei sottostanti locali accertando, come si legge nel verbale di sopralluogo: Si è proceduto quindi ad ispezionare i locali sottostanti la canaletta allagata non rilevando infiltrazioni significative. La prova di allagamento ha pertanto dimostrato che le cause delle infiltrazioni sono da ricercare nella mancata posa in opera della guarnizione spugnosa nel sottogronda tra i fogli di lamiera/pannelli di copertura e la struttura di fissaggio difetto di posa questo rilevato sia in corrispondenza della gronda
(lato canale) che nell'opposto lato in corrispondenza del 'cupolino'; si rileva e si precisa, infatti, che
a seguito di manutenzione ordinaria del canale (pulizia e sigillatura degli elementi della scossalina)
e quindi inserimento di guarnizione spugnosa nel sottogronda con allagamento del canale con livello dell'acqua che ha raggiunto e superato il margine inferiore della falda (non ritenendo che tale gravosa prova possa verificarsi in occasione di eventi metereologici anche di particolare intensità/gravità in quanto il canale risulta aperto nei due lati con possibile scarico dell'acqua nei tratti confinanti) non si sono rilevate significative infiltrazioni nei sottostanti locali…” (cfr. pag. n.18
e 19-seconda CTU), nonché che, in relazione alla descrizione e quantificazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, aveva sostenuto che “…le prove e le verifiche eseguite in loco nel corso dei numerosi accessi hanno dimostrato che la causa delle rilevate infiltrazioni all'interno dei locali sono da ricercare nella mancata posa in opera da parte di
[...]
al momento della realizzazione di lavori (nel sottogronda ed in corrispondenza del CP_1
'cupolino' di colmo come meglio ed in dettaglio riportato nella trattazione che precede) della necessaria guarnizione di tipo spugnoso si ritiene che gli interventi necessari per la eliminazione delle infiltrazioni possono essere così indicati. Intervento di manutenzione ordinaria alla copertura con pulizia dei canali, controllo e, dove necessario, sigillatura degli elementi costitutivi della scossalina dei canali centrali in lamiera;
in corrispondenza della gronda: a) rimozione delle viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti-infiltrazione); b) posa in opera di guarnizione bituminosa con passo o disegno uguale a quello dei fogli/pannelli di copertura tra questi ultimi e la sottostante struttura di fissaggio l'intero tratto interessato ai lavori;
c) fissaggio dei fogli/pannelli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti-infiltrazione da posizionare ogni due greche;
in corrispondenza del colmo della copertura: d) rimozione della di viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti-infiltrazione); e) smontaggio e rimozione del cupolino il lamiera;
f) posa in opera di guarnizione bituminosa con uguale passo o disegno uguale a quello dei fogli/pannelli di copertura tra questi ultimi ed il “cupolino” lungo l'intero tratto nei due lati del colmo;
g) rimontaggio del cupolino in lamiera (in precedenza smontato); h) fissaggio del cupolino e dei fogli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti- infiltrazione ogni 2 greche. Oltre ai lavori sopra descritti, per la rilevata modesta pendenza della copertura e quindi del fatto che alcuni pannelli presentano sovrapposizione di una sola greca (e non di due come di norma e prassi e vuole la buona tecnica del costruire) si ritiene necessario provvedere anche ad un intervento di controllo e verifica dell'intera copertura garantendo costante e corretta sovrapposizione, nei due lati di ciascun pannello, di minimo n.2 greche mediante esecuzione dei seguenti lavori ed interventi: a. rimozione delle viti di fissaggio (con cappellotto in gomma anti- infiltrazione); b. scorrimento-traslazione dei pannelli in lamiera grecata dovendo ottenere/garantire sovrapposizione, nei due bordi, di minimo n.2 greche;
c. fornitura e posa in opera di pannelli della stessa qualità tipo e colore di quelli esistenti fino ad un massimo del 10% necessari a coprire lo spazio che risulterà lasciato vuoto a seguito dello scorrimento-traslazione dei pannelli esistenti;
d. fissaggio dei fogli-pannelli alla sottostante struttura con impiego di nuove viti con cappellotto in gomma anti-infiltrazione…” (cfr. da pag. n.20 a pag. n.23), dovendosi peraltro evidenziare che, in risposta alle osservazioni del CTP dell'odierna appellante incidentale, il CTU si riferisce all'incidenza della pendenza del tetto come concausa delle infiltrazioni in forma dubitativa ed infatti, si legge testualmente “…la scarsa pendenza potrebbe essere causa, almeno in parte, delle rilevate infiltrazioni…” (cfr. pag. n.25). Può quindi affermarsi che il consulente d'ufficio non l'aveva indicata come uno dei fattori con incidenza causale nella determinazione delle infiltrazioni: ed invero, le operazioni peritali avevano accertato che con la manutenzione ordinaria del canale (pulizia e sigillatura degli elementi della scossalina) e con l'inserimento di guarnizione spugnosa nel sottogronda il problema delle infiltrazioni si era risolto – né peraltro le parti hanno mai contestato che tali infiltrazioni non si erano più verificate – sicché la pendenza della copertura del 2%, di cui peraltro nessuna parte ha mai allegato la irregolarità sul piano delle normative edilizie, non è risultata avvinta da alcun nesso eziologico tra i lavori svolti dalla e le rilevate infiltrazioni, sicché il CP_1
costo complessivo degli interventi stimati dal CTU in euro 41.294,00 non può essere posto a carico della . CP_1
Per quanto concerne poi la quantificazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni presso l'edificio di Via Senna per l'importo di euro 13.150,00 (cfr. le IÀ citate pag. n.20,
21, 22, 23 e 24-seconda CTU), l'appellante incidentale ha dedotto, siccome il CTU aveva richiamato tra le cause dell'infiltrazioni la scarsa pulizia delle gronde, che tale pulizia non era di sua competenza, quanto piuttosto era di competenza dei proprietari dell'immobile. Tale censura è infondata perché, se
è vero che il CTU aveva menzionato la scarsa pulizia delle gronde tra le cause delle infiltrazioni, è pur vero che il perito d'ufficio aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella mancanza della necessaria guarnizione di tipo spugnoso e nella mancanza della sigillatura degli elementi costitutivi della scossalina (vedi supra). Orbene, se è condivisibile la doglianza per cui la pulizia delle gronde fosse di competenza del proprietario dell'edificio, è anche vero che i costi quantificati dal CTU riguardano solo quanto necessario per l'installazione della guarnizione spugnosa e per la sigillatura su indicata:la manodopera per euro 7.200,00, i materiali per euro 4.500,00, i noli per euro 250,00, nonché le spese tecniche, gli imprevisti e i lavori non prevedibili per il 10% del costo dei lavori per euro 1.200,00, non IÀ l'anzidetta pulizia, sicché la somma pari ad euro 13.150,00 deve essere posta a carico della , trattandosi di lavori che essa avrebbe dovuto eseguire al momento della CP_1 realizzazione dell'opera.
Infine, quanto al rigetto dell'eccezione di mancanza di copertura assicurativa della polizza n.1008004006039, la Corte dà atto che lo stesso va tenuto fermo, rilevandosi al riguardo che la compagnia assicurativa non ha proposto appello sul punto, sicché tale eccezione non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello principale proposto dalla con conferma della sentenza gravata nella parte in cui l'aveva Parte_1
condannata, per il cantiere di Via Edison, a versare alla la residua somma di euro Controparte_1
64.382,35 (88.382,35 euro - 24.000 euro), oltre interessi legali dal 5/1/14 al saldo, e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla con riforma della sentenza gravata Controparte_1 solo nella parte in cui l'aveva condannata, per il cantiere di Via Senna, al pagamento in favore della della differenza pari ad euro 26.444,00 (54.444,00 euro - 28.000,00 euro), Controparte_6 dovendosi invece riconoscere in favore dell'appaltatrice la minore differenza pari ad euro 14.850,00
(28.000,00 euro - 13.150,00 euro), oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo.
Quanto alle spese processuali del I grado di giudizio, tali spese erano state correttamente compensate dal Tribunale stante la reciproca soccombenza;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
Resteranno a carico dell'assicurazione le spese processuali dalla stessa sostenute per la sua costituzione, in assenza di domande nei suoi confronti e di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.124/21
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Conferma la condanna della al pagamento, in favore Parte_1
della della somma di euro 64.382,35 oltre interessi legali dal 5/1/14 al Controparte_1
saldo;
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da riduce invece Controparte_1
l'ulteriore pagamento dovuto a da euro 26.444,00 sino Parte_1
ad euro 14.850.00, oltre interessi al tasso legale dal 2/1/14 al saldo;
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_9
sostenute dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1
rispettivamente in euro 9.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese processuali della;
Controparte_4
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini