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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1566/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1566 dell'anno 2023, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Clorinda Rosciano e Silvio Iodice.
- APPELLANTE-
e
, denominato “ (C.F. Controparte_1 CP_2 Parte_2
[...
), in persona dell'amministratore p.t.; (C.F. ); P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
(C.F. ); (C.F. ; Parte_4 C.F._2 Parte_5 C.F._3 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Parte_6 C.F._4 Parte_7 C.F._5
(C.F. ); (C.F. ); Parte_8 C.F._6 Parte_9 C.F._7 Pt_10
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._8 Parte_11 C.F._9 Parte_12
(C.F. ); (C.F. ); (C.F. C.F._10 Parte_13 C.F._11 Parte_14
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Rinaldi e dall'avv. Luigi De Manes. C.F._12
- APPELLATI– nonchè
(p.iva ). CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 - APPELLATA – contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14/02/2023, in tema di accertamento di proprietà.”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate l'8.9.2023; per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione depositata il 19.7.2023 e da note di trattazione scritta depositate l'8.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 22.3.2023, la ha convenuto in giudizio, Parte_1
CP_ dinanzi a questa Corte, il , denominato “ ”, Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , , , nonché la
[...] CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14 CP_3
proponendo appello avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
14/02/2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. CP_ In primo grado il , denominato “ ”, nonché i Controparte_1 Parte_2 singoli condomini , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , e Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14
, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e la
[...] Parte_1 CP_3
chiedendo di dichiarare essi attori quali unici ed esclusivi proprietari (a titolo originario, per usucapione) di un
[...] viale di pertinenza del (delimitato verso il Parte_15 [...]
da un cancello con chiusura elettrica e dotato di impianto citofonico a servizio del precitato stabile, in CP_1 catasto al fg. 190 – p.lla 436 e poi, in virtù di frazionamento, al fg. 190 – p.lla 479) e, per l'effetto, che fosse dichiarata, anche nei confronti di la nullità radicale ed insanabile del rogito notarile del 18/11/2016 CP_3
(rep. n. 14437 – racc. n. 6720), con cui quest'ultima aveva alienato il diritto di proprietà piena ed esclusiva del detto viale all'altra convenuta (rappresentando un mero acquisto a non domino, stipulato Parte_1 in frode ad essi attori), ovvero l'inopponibilità del detto atto nei loro confronti, ed ordinando alla parte convenuta la cessazione di ogni attività che potesse pregiudicare e/o turbare il pacifico esercizio dei diritti dominicali.
A fondamento delle domande proposte la parte attrice aveva dedotto, in sintesi, che vi fosse la prevalenza assoluta del proprio titolo di acquisto (a titolo originario, per usucapione) del viale sopra indicato – rappresentato dalla sentenza n. 9703/2013, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti della convenuta (nel giudizio definito con tale sentenza) – rispetto al detto atto notarile di trasferimento CP_6 dalla alla non potendosi neppure prospettare la buona fede dell'acquirente. CP_6 Parte_1
pagina 2 di 9 La costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle domande attoree Parte_1
(evidenziando, in particolare, l'assenza della trascrizione della sentenza di usucapione e il proprio conseguente comportamento di buona fede, nonché la nullità di tale pronuncia per difetto di legittimazione delle parti, per difetto di contraddittorio e di corretta ed idonea identificazione del bene oggetto dell'acquisito rivendicato) e, in via riconvenzionale, aveva rivendicato la proprietà esclusiva di tutta la particella 436, fg. 190, poi frazionata nelle p.lle
477,478 e 479, fg 190, sostenendo che la parte attrice fosse titolare, esclusivamente, di un diritto di servitù, rivendicando di conseguenza la proprietà esclusiva del viale in questione.
La aveva, altresì, proposto, sempre in via riconvenzionale, una opposizione di terzo ex Parte_1 art. 404 c.p.c. avverso la sentenza di accertamento dell'usucapione richiamata nell'atto di citazione, lamentando la nullità della pronuncia per difetto di legittimazione delle parti, per difetto di contraddittorio e di corretta ed idonea identificazione del bene oggetto dell'acquisito rivendicato.
Anche la convenuta costituitasi in giudizio, aveva sostanzialmente svolto le medesime CP_3 argomentazioni dell'altra convenuta.
Con la sentenza n.1618/2023 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha così disposto: “1) In accoglimento della domanda di parte attrice dichiara che la pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione del seguente bene: vialetto identificato al Catasto terreni del comune di folio 190 – p.lla 436 – agrumeto – cl. 2 –are 09,95 – R.D. EURO 24,67 – R.A. EURO 10,53 – ORA, IN VIRTU' DI Pt_15
FRAZIONAMENTO, FOLIO 190 – P.LLA 479 – are 07,25; in favore di parte attrice, sentenza n. 9703/2013 resa nel giudizio RG rg ha efficacia anche nei riguardi di;
per l'effetto, dichiara inopponibile nei confronti di parte attrice l'atto di trasferimento Parte_1 di cui all'atto notarile del 18/11/2016 - REP 14437 – RACC. 6720 nella parte in cui trasferisce l'indicato viale da a CP_3 [...]
2) dichiara inammissibile l'opposizione di terzo svolta da e respinge la domanda Parte_1 Parte_1 riconvenzionale di rivendica di proprietà proposta dalla medesima convenuta;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi, oltre iva e c.p.a.”.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
1) che l'acquisto del viale rivendicato in via principale dalla parte attrice fosse rappresentato dalla detta sentenza n. 9703/2013 emessa dal Tribunale di Napoli, pacificamente passata in giudicato, sentenza pronunciata tra il
(ed i singoli condomini intervenuti) nei confronti di Controparte_1 CP_3 dante causa della 2) che non vi fossero dubbi in ordine alla identificazione del bene, alla Controparte_7 luce dell'esame complessivo degli atti, tenuto conto che, peraltro, gli stessi convenuti avevano identificano tale viale con quello sul quale, secondo gli stessi, sarebbe sussistito un mero diritto di servitù di parte attrice;
3) che tutte le questioni poste dai convenuti circa gli asseriti profili di nullità della citata pronuncia (difetto di legittimazione attiva, difetto di integrità del contraddittorio, mancata adeguata identificazione del bene acquisito) non potessero essere più riproposte, in quanto si sarebbero dovute sollevare in sede di appello (tuttavia non proposto, con conseguente intangibilità del giudicato, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.); 4) che l'opposizione di terzo spiegata in via riconvenzionale dalla ai sensi del primo comma dell'art. 404 c.p.c., fosse Parte_1 inammissibile, essendo pacificamente avente causa della (parte del giudizio conclusosi con la sentenza CP_3 pagina 3 di 9 più volte citata) e, dunque, come tale, non legittimata ad esperire l'opposizione di terzo semplice (bensì solo quella revocatoria di cui al secondo comma di tale articolo, i cui presupposti, tuttavia, non erano stati in alcun modo indicati); 5) che, in base all'art. 2909 c.c., la detta pronuncia n. 9703/2013 spiegasse inevitabilmente i suoi effetti anche nei riguardi della quale avente causa a titolo particolare di e che, Parte_1 CP_3 quindi, in applicazione di tale pacifico principio, stante l'acquisto per usucapione, da parte degli attori, del viale sopra indicato (e, dunque, a titolo originario), fosse inopponibile (in quanto inefficace) ai primi l'acquisto a titolo derivativo (per il tramite dell'atto notarile del 18/11/2016) trascritto, che la aveva posto in essere Parte_1 dalla a distanza di anni dalla detta sentenza, trattandosi di un acquisto a non domino, e a nulla rilevando la CP_6 mancata trascrizione della sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione;
6) che tali statuizioni assorbissero qualsiasi altra questione, determinando il logico e conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di rivendicazione svolta da Parte_1
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base Parte_1 dei tre seguenti motivi.
1. ERRORE E FALSA APPLICAZIONE NONCHÉ ERRONEA INESISTENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO
ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA, TRAVISAZIONE DEI FATTI E DEGLI ATTI DI CAUSA.
Con il primo motivo la società appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli, sulla base dei documenti versati in atti (segnatamente la nota del 18/07/2002, la relazione dell'ing e la planimetria a questa allegata, Per_1 nonché la servitù costituita per atto per notar ) avrebbe dovuto rilevare come, fin dal 2002, vi fosse una Per_2 porzione dell'intera particella (ora) 479, adibita a viale di accesso di circa 4 mt di larghezza (oggi part. lla 479 sub.
2), collimante con quanto concesso in servitù (4 mt), ed un'ulteriore parte adibita a posti auto, oggi p.lla 47, da sub
3 a sub 19 (come da DIA del 2002 ben conosciuta alla controparte, avendola depositata nel giudizio di 1 grado e nel giudizio del 2003) ed allegata alla relazione dell'ing a sua volta allegata alla citata nota del 18/7/2002. Per_1
Ragion per cui, secondo l'appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che, nell'ambito della sentenza n. 9703/2013 (passata in giudicato) posta a fondamento della decisione impugnata in questa sede,
l'accertamento dell'usucapione in favore degli attori avesse riguardato l'intero viale (di cui alla intera particella 479 del foglio 190, per are 7,25), anziché la sola zona adibita a viale di accesso (oggi al fg 190, p.lla 479, sub 2).
2. VIZIO DI ULTRA PETIZIONE.
Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, la ha sostenuto che il primo Parte_1 giudice, errando nell'interpretazione della detta sentenza n. 9703/2013 - in particolare quanto all'esatta identificazione del bene usucapito dagli attori (ritenendo di far coincidere la porzione usucapita con l'intera pagina 4 di 9 particella 479, cioè sia con la porzione destinata a viale d'accesso che, a far data dal 2002, a parcheggio delle auto), avesse attribuito a questi ultimi un bene maggiore rispetto a quello usucapito e richiesto.
3. SUL REGIME DELLE SPESE
La società appellante ha criticato, infine, anche la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, sostenendo che, avendo gli attori formulato anche una domanda – non accolta- volta ad ottenere la cessazione dei comportamenti contrari ai diritti dominicali, nonchè l'espressa richiesta di accertamento della nullità dell'atto notarile del 18/11/2016 - domanda anch'essa rigettata in favore della subordinata richiesta di inopponibilità- il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto, attesa la soccombenza reciproca (seppur parziale), compensare le spese di lite quantomeno per 2/3.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli,6
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa V. Conforti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 28260/2018, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, notificata il 20/02/2023, dichiarare che l'intervenuta usucapione di cui alla sentenza n 9703/2013 afferisce alla porzione destinata a viale di accesso e, segnatamente, quella su cui grava la servitù di mt4 di larghezza coincidente con l'attuale particella 479 sub 2 fg 190 e, pertanto, la sentenza andrà riformata nella parte in cui identifica la zona usucapita nella intera particella 479 foglio 190. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Iscritta la causa al n. 1566/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il CP_
[... 19.7.2023, il , denominato “ ”, , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , e , eccependo preliminarmente CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della doglianza della controparte (secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che l'area usucapita fosse di minore estensione rispetto a quella rivendicata), in quanto sollevata, per la prima volta, solo in grado di appello.
Hanno, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni:
“rigettare l'introdotto gravame, con conferma integrale della impugnata sentenza n°1618/2023 emessa dall'on.le tribunale di napoli e con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite anche di questo grado.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2023: 1) è stata dichiarata la contumacia della 2) è stata fissata, ai CP_3 sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 17.9.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 5 di 9 Con ordinanza depositata il 15.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, l'8.10.2025, le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 14.10.2025) unicamente dalla difese degli appellati costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le Parte_1 seguenti ragioni.
****
Nell'esaminare, innanzitutto, congiuntamente, i primi due motivi (in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico), la Corte ne rileva l'infondatezza, non essendo fondato quanto dedotto dall'appellante secondo cui il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9703/2013 (passata in giudicato) - posta a fondamento della decisione impugnata in questa sede- avrebbe accerto l'acquisto, per usucapione, in favore degli attori, non dell'intero viale ma della sola zona adibita a viale di accesso (oggi al fg 190, p.lla 479, sub 2).
Ciò sebbene tale deduzione non incontrasse, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati costituiti, il divieto dei nova, di cui all'art. 345 c.p.c., costituendo essa una mera difesa volta a negare la sussistenza e la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/08/2024, n.
21719 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Il Tribunale di Napoli ha, in particolare, correttamente rilevato che la suddetta pronuncia n. 9703/2013 aveva dichiarato l'acquisto per usucapione, in capo agli attori, dell'intero del viale descritto in citazione (sebbene non fossero stati precisati i dati identificativi catastali, come si legge nella detta pronuncia n. 9703/2013, prodotta dagli appellati costituiti).
A riprova di ciò vi è che nella detta sentenza del 2013 si legge chiaramente anche la destinazione del viale
(dichiarato acquisito per usucapione in favore degli attori) a parcheggio e non solo per l'accesso, secondo quanto dedotto anche nell'atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi – con l'accoglimento della domanda formulata proprio con tale atto - con la detta sentenza (cfr. tale atto, contenuto nel fascicolo di primo grado della stessa convenuta/appellante, ridepositato in appello).
L'interpretazione del giudicato (sia esso interno che esterno), va effettuata, invero, alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, e può farsi riferimento, in funzione interpretativa, anche alla domanda della parte (in via residuale, ossia qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della pagina 6 di 9 statuizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/09/2025, n. 25698; Sez. V, Ord., 20/07/2025, n. 20283; Sez. VI - 5,
Ord., 06/05/2020, n. 8544).
Ciò (ossia che la causa definita con la sentenza n.9703/2013 riguardasse anche la parte di viale destinata a parcheggio delle auto) trae conferma anche dalle fotografie del viale (contenute nel fascicolo di primo grado della stessa convenuta/appellante, ridepositato in appello), richiamate anche dal primo giudice nella sentenza impugnata in questa sede.
Il che esclude anche il vizio di ultrapetizione lamentato dalla Parte_1
Del resto, come rilevato dal primo giudice, la doglianza concernente l'eventuale mancata adeguata identificazione del bene acquisito per usucapione in capo agli attori non poteva essere proposta nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio che ha portato, poi, alla decisione n. 9703/2013 passata in giudicato.
Ed invero il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, non potendo spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima (ma non è il caso di specie) che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/01/2024, n. 1259; Sez. II, 04/03/2020, n. 6091),).
In altri termini, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", e fermo restando il requisito dell'identità delle persone (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2022, n. 33021).
****
Risulta infondato anche il terzo e ultimo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non vi è stata l'invocata soccombenza reciproca delle parti, essendo i convenuti rimasti totalmente soccombenti (sia rispetto alle domande degli attori, espressamente esaminate, sia rispetto alla domanda riconvenzionale e all'opposizione di terzo, per quanto riguarda la
[...]
. Parte_1
In particolare, sulla domanda degli attori volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla cessazione dei comportamenti contrari ai diritti dominicali, non vi è stato un rigetto da parte del Tribunale di Napoli, ma semplicemente una omessa pronuncia (che non depone per un implicito rigetto;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
16/11/2022, n. 33751). pagina 7 di 9 E, quanto alla domanda di nullità del suddetto atto notarile (invocata per essere l'acquisto del viale da parte della avvenuto a non domino), essa è risultata chiaramente assorbita dalla declaratoria di Controparte_7 inopponibilità dello stesso atto (per la medesima ragione) nei confronti di parte attrice.
Ragion per cui, neanche in questo caso, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è stato un rigetto (posto che, nel caso in cui non vi sia una pronuncia espressa su una domanda perché ritenuta assorbita, manca la soccombenza. Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/04/2023, n. 10331).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati (costituiti) vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, alla quale vanno applicati i parametri minimi, in quanto non espletata, sebbene sia da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n.
25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati costituiti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum"
e all'art. 15 c.p.c.) del valore della causa.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1566/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14/02/2023.
pagina 8 di 9 2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
CP_ pagamento, in favore del , denominato “ ” (in Controparte_1 Parte_2 persona dell'amministratore p.t.), nonché di , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_11 [...]
, e , dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati Pt_12 CP_5 Parte_14 complessivamente in euro 2.419,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 24.10.2025
Il Presidente
PP De UL
Il Consigliere est.
PP GU TI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1566 dell'anno 2023, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Clorinda Rosciano e Silvio Iodice.
- APPELLANTE-
e
, denominato “ (C.F. Controparte_1 CP_2 Parte_2
[...
), in persona dell'amministratore p.t.; (C.F. ); P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
(C.F. ); (C.F. ; Parte_4 C.F._2 Parte_5 C.F._3 [...]
(C.F. ); (C.F. ); Parte_6 C.F._4 Parte_7 C.F._5
(C.F. ); (C.F. ); Parte_8 C.F._6 Parte_9 C.F._7 Pt_10
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._8 Parte_11 C.F._9 Parte_12
(C.F. ); (C.F. ); (C.F. C.F._10 Parte_13 C.F._11 Parte_14
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Rinaldi e dall'avv. Luigi De Manes. C.F._12
- APPELLATI– nonchè
(p.iva ). CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 9 - APPELLATA – contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14/02/2023, in tema di accertamento di proprietà.”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate l'8.9.2023; per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione depositata il 19.7.2023 e da note di trattazione scritta depositate l'8.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 22.3.2023, la ha convenuto in giudizio, Parte_1
CP_ dinanzi a questa Corte, il , denominato “ ”, Controparte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , , , , nonché la
[...] CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14 CP_3
proponendo appello avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
14/02/2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. CP_ In primo grado il , denominato “ ”, nonché i Controparte_1 Parte_2 singoli condomini , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , e Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14
, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e la
[...] Parte_1 CP_3
chiedendo di dichiarare essi attori quali unici ed esclusivi proprietari (a titolo originario, per usucapione) di un
[...] viale di pertinenza del (delimitato verso il Parte_15 [...]
da un cancello con chiusura elettrica e dotato di impianto citofonico a servizio del precitato stabile, in CP_1 catasto al fg. 190 – p.lla 436 e poi, in virtù di frazionamento, al fg. 190 – p.lla 479) e, per l'effetto, che fosse dichiarata, anche nei confronti di la nullità radicale ed insanabile del rogito notarile del 18/11/2016 CP_3
(rep. n. 14437 – racc. n. 6720), con cui quest'ultima aveva alienato il diritto di proprietà piena ed esclusiva del detto viale all'altra convenuta (rappresentando un mero acquisto a non domino, stipulato Parte_1 in frode ad essi attori), ovvero l'inopponibilità del detto atto nei loro confronti, ed ordinando alla parte convenuta la cessazione di ogni attività che potesse pregiudicare e/o turbare il pacifico esercizio dei diritti dominicali.
A fondamento delle domande proposte la parte attrice aveva dedotto, in sintesi, che vi fosse la prevalenza assoluta del proprio titolo di acquisto (a titolo originario, per usucapione) del viale sopra indicato – rappresentato dalla sentenza n. 9703/2013, passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti della convenuta (nel giudizio definito con tale sentenza) – rispetto al detto atto notarile di trasferimento CP_6 dalla alla non potendosi neppure prospettare la buona fede dell'acquirente. CP_6 Parte_1
pagina 2 di 9 La costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle domande attoree Parte_1
(evidenziando, in particolare, l'assenza della trascrizione della sentenza di usucapione e il proprio conseguente comportamento di buona fede, nonché la nullità di tale pronuncia per difetto di legittimazione delle parti, per difetto di contraddittorio e di corretta ed idonea identificazione del bene oggetto dell'acquisito rivendicato) e, in via riconvenzionale, aveva rivendicato la proprietà esclusiva di tutta la particella 436, fg. 190, poi frazionata nelle p.lle
477,478 e 479, fg 190, sostenendo che la parte attrice fosse titolare, esclusivamente, di un diritto di servitù, rivendicando di conseguenza la proprietà esclusiva del viale in questione.
La aveva, altresì, proposto, sempre in via riconvenzionale, una opposizione di terzo ex Parte_1 art. 404 c.p.c. avverso la sentenza di accertamento dell'usucapione richiamata nell'atto di citazione, lamentando la nullità della pronuncia per difetto di legittimazione delle parti, per difetto di contraddittorio e di corretta ed idonea identificazione del bene oggetto dell'acquisito rivendicato.
Anche la convenuta costituitasi in giudizio, aveva sostanzialmente svolto le medesime CP_3 argomentazioni dell'altra convenuta.
Con la sentenza n.1618/2023 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha così disposto: “1) In accoglimento della domanda di parte attrice dichiara che la pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione del seguente bene: vialetto identificato al Catasto terreni del comune di folio 190 – p.lla 436 – agrumeto – cl. 2 –are 09,95 – R.D. EURO 24,67 – R.A. EURO 10,53 – ORA, IN VIRTU' DI Pt_15
FRAZIONAMENTO, FOLIO 190 – P.LLA 479 – are 07,25; in favore di parte attrice, sentenza n. 9703/2013 resa nel giudizio RG rg ha efficacia anche nei riguardi di;
per l'effetto, dichiara inopponibile nei confronti di parte attrice l'atto di trasferimento Parte_1 di cui all'atto notarile del 18/11/2016 - REP 14437 – RACC. 6720 nella parte in cui trasferisce l'indicato viale da a CP_3 [...]
2) dichiara inammissibile l'opposizione di terzo svolta da e respinge la domanda Parte_1 Parte_1 riconvenzionale di rivendica di proprietà proposta dalla medesima convenuta;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi, oltre iva e c.p.a.”.
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi:
1) che l'acquisto del viale rivendicato in via principale dalla parte attrice fosse rappresentato dalla detta sentenza n. 9703/2013 emessa dal Tribunale di Napoli, pacificamente passata in giudicato, sentenza pronunciata tra il
(ed i singoli condomini intervenuti) nei confronti di Controparte_1 CP_3 dante causa della 2) che non vi fossero dubbi in ordine alla identificazione del bene, alla Controparte_7 luce dell'esame complessivo degli atti, tenuto conto che, peraltro, gli stessi convenuti avevano identificano tale viale con quello sul quale, secondo gli stessi, sarebbe sussistito un mero diritto di servitù di parte attrice;
3) che tutte le questioni poste dai convenuti circa gli asseriti profili di nullità della citata pronuncia (difetto di legittimazione attiva, difetto di integrità del contraddittorio, mancata adeguata identificazione del bene acquisito) non potessero essere più riproposte, in quanto si sarebbero dovute sollevare in sede di appello (tuttavia non proposto, con conseguente intangibilità del giudicato, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.); 4) che l'opposizione di terzo spiegata in via riconvenzionale dalla ai sensi del primo comma dell'art. 404 c.p.c., fosse Parte_1 inammissibile, essendo pacificamente avente causa della (parte del giudizio conclusosi con la sentenza CP_3 pagina 3 di 9 più volte citata) e, dunque, come tale, non legittimata ad esperire l'opposizione di terzo semplice (bensì solo quella revocatoria di cui al secondo comma di tale articolo, i cui presupposti, tuttavia, non erano stati in alcun modo indicati); 5) che, in base all'art. 2909 c.c., la detta pronuncia n. 9703/2013 spiegasse inevitabilmente i suoi effetti anche nei riguardi della quale avente causa a titolo particolare di e che, Parte_1 CP_3 quindi, in applicazione di tale pacifico principio, stante l'acquisto per usucapione, da parte degli attori, del viale sopra indicato (e, dunque, a titolo originario), fosse inopponibile (in quanto inefficace) ai primi l'acquisto a titolo derivativo (per il tramite dell'atto notarile del 18/11/2016) trascritto, che la aveva posto in essere Parte_1 dalla a distanza di anni dalla detta sentenza, trattandosi di un acquisto a non domino, e a nulla rilevando la CP_6 mancata trascrizione della sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione;
6) che tali statuizioni assorbissero qualsiasi altra questione, determinando il logico e conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di rivendicazione svolta da Parte_1
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base Parte_1 dei tre seguenti motivi.
1. ERRORE E FALSA APPLICAZIONE NONCHÉ ERRONEA INESISTENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO
ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA, TRAVISAZIONE DEI FATTI E DEGLI ATTI DI CAUSA.
Con il primo motivo la società appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli, sulla base dei documenti versati in atti (segnatamente la nota del 18/07/2002, la relazione dell'ing e la planimetria a questa allegata, Per_1 nonché la servitù costituita per atto per notar ) avrebbe dovuto rilevare come, fin dal 2002, vi fosse una Per_2 porzione dell'intera particella (ora) 479, adibita a viale di accesso di circa 4 mt di larghezza (oggi part. lla 479 sub.
2), collimante con quanto concesso in servitù (4 mt), ed un'ulteriore parte adibita a posti auto, oggi p.lla 47, da sub
3 a sub 19 (come da DIA del 2002 ben conosciuta alla controparte, avendola depositata nel giudizio di 1 grado e nel giudizio del 2003) ed allegata alla relazione dell'ing a sua volta allegata alla citata nota del 18/7/2002. Per_1
Ragion per cui, secondo l'appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che, nell'ambito della sentenza n. 9703/2013 (passata in giudicato) posta a fondamento della decisione impugnata in questa sede,
l'accertamento dell'usucapione in favore degli attori avesse riguardato l'intero viale (di cui alla intera particella 479 del foglio 190, per are 7,25), anziché la sola zona adibita a viale di accesso (oggi al fg 190, p.lla 479, sub 2).
2. VIZIO DI ULTRA PETIZIONE.
Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, la ha sostenuto che il primo Parte_1 giudice, errando nell'interpretazione della detta sentenza n. 9703/2013 - in particolare quanto all'esatta identificazione del bene usucapito dagli attori (ritenendo di far coincidere la porzione usucapita con l'intera pagina 4 di 9 particella 479, cioè sia con la porzione destinata a viale d'accesso che, a far data dal 2002, a parcheggio delle auto), avesse attribuito a questi ultimi un bene maggiore rispetto a quello usucapito e richiesto.
3. SUL REGIME DELLE SPESE
La società appellante ha criticato, infine, anche la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, sostenendo che, avendo gli attori formulato anche una domanda – non accolta- volta ad ottenere la cessazione dei comportamenti contrari ai diritti dominicali, nonchè l'espressa richiesta di accertamento della nullità dell'atto notarile del 18/11/2016 - domanda anch'essa rigettata in favore della subordinata richiesta di inopponibilità- il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto, attesa la soccombenza reciproca (seppur parziale), compensare le spese di lite quantomeno per 2/3.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Napoli,6
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa V. Conforti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 28260/2018, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, notificata il 20/02/2023, dichiarare che l'intervenuta usucapione di cui alla sentenza n 9703/2013 afferisce alla porzione destinata a viale di accesso e, segnatamente, quella su cui grava la servitù di mt4 di larghezza coincidente con l'attuale particella 479 sub 2 fg 190 e, pertanto, la sentenza andrà riformata nella parte in cui identifica la zona usucapita nella intera particella 479 foglio 190. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Iscritta la causa al n. 1566/2023 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il CP_
[... 19.7.2023, il , denominato “ ”, , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , e , eccependo preliminarmente CP_4 Parte_11 Parte_12 CP_5 Parte_14
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della doglianza della controparte (secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che l'area usucapita fosse di minore estensione rispetto a quella rivendicata), in quanto sollevata, per la prima volta, solo in grado di appello.
Hanno, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni:
“rigettare l'introdotto gravame, con conferma integrale della impugnata sentenza n°1618/2023 emessa dall'on.le tribunale di napoli e con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite anche di questo grado.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2023: 1) è stata dichiarata la contumacia della 2) è stata fissata, ai CP_3 sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 17.9.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 5 di 9 Con ordinanza depositata il 15.7.2024, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate, l'8.10.2025, le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 14.10.2025) unicamente dalla difese degli appellati costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le Parte_1 seguenti ragioni.
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Nell'esaminare, innanzitutto, congiuntamente, i primi due motivi (in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico), la Corte ne rileva l'infondatezza, non essendo fondato quanto dedotto dall'appellante secondo cui il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9703/2013 (passata in giudicato) - posta a fondamento della decisione impugnata in questa sede- avrebbe accerto l'acquisto, per usucapione, in favore degli attori, non dell'intero viale ma della sola zona adibita a viale di accesso (oggi al fg 190, p.lla 479, sub 2).
Ciò sebbene tale deduzione non incontrasse, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati costituiti, il divieto dei nova, di cui all'art. 345 c.p.c., costituendo essa una mera difesa volta a negare la sussistenza e la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/08/2024, n.
21719 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Il Tribunale di Napoli ha, in particolare, correttamente rilevato che la suddetta pronuncia n. 9703/2013 aveva dichiarato l'acquisto per usucapione, in capo agli attori, dell'intero del viale descritto in citazione (sebbene non fossero stati precisati i dati identificativi catastali, come si legge nella detta pronuncia n. 9703/2013, prodotta dagli appellati costituiti).
A riprova di ciò vi è che nella detta sentenza del 2013 si legge chiaramente anche la destinazione del viale
(dichiarato acquisito per usucapione in favore degli attori) a parcheggio e non solo per l'accesso, secondo quanto dedotto anche nell'atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi – con l'accoglimento della domanda formulata proprio con tale atto - con la detta sentenza (cfr. tale atto, contenuto nel fascicolo di primo grado della stessa convenuta/appellante, ridepositato in appello).
L'interpretazione del giudicato (sia esso interno che esterno), va effettuata, invero, alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, e può farsi riferimento, in funzione interpretativa, anche alla domanda della parte (in via residuale, ossia qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della pagina 6 di 9 statuizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/09/2025, n. 25698; Sez. V, Ord., 20/07/2025, n. 20283; Sez. VI - 5,
Ord., 06/05/2020, n. 8544).
Ciò (ossia che la causa definita con la sentenza n.9703/2013 riguardasse anche la parte di viale destinata a parcheggio delle auto) trae conferma anche dalle fotografie del viale (contenute nel fascicolo di primo grado della stessa convenuta/appellante, ridepositato in appello), richiamate anche dal primo giudice nella sentenza impugnata in questa sede.
Il che esclude anche il vizio di ultrapetizione lamentato dalla Parte_1
Del resto, come rilevato dal primo giudice, la doglianza concernente l'eventuale mancata adeguata identificazione del bene acquisito per usucapione in capo agli attori non poteva essere proposta nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio che ha portato, poi, alla decisione n. 9703/2013 passata in giudicato.
Ed invero il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, non potendo spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima (ma non è il caso di specie) che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/01/2024, n. 1259; Sez. II, 04/03/2020, n. 6091),).
In altri termini, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", e fermo restando il requisito dell'identità delle persone (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2022, n. 33021).
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Risulta infondato anche il terzo e ultimo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non vi è stata l'invocata soccombenza reciproca delle parti, essendo i convenuti rimasti totalmente soccombenti (sia rispetto alle domande degli attori, espressamente esaminate, sia rispetto alla domanda riconvenzionale e all'opposizione di terzo, per quanto riguarda la
[...]
. Parte_1
In particolare, sulla domanda degli attori volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla cessazione dei comportamenti contrari ai diritti dominicali, non vi è stato un rigetto da parte del Tribunale di Napoli, ma semplicemente una omessa pronuncia (che non depone per un implicito rigetto;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
16/11/2022, n. 33751). pagina 7 di 9 E, quanto alla domanda di nullità del suddetto atto notarile (invocata per essere l'acquisto del viale da parte della avvenuto a non domino), essa è risultata chiaramente assorbita dalla declaratoria di Controparte_7 inopponibilità dello stesso atto (per la medesima ragione) nei confronti di parte attrice.
Ragion per cui, neanche in questo caso, e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è stato un rigetto (posto che, nel caso in cui non vi sia una pronuncia espressa su una domanda perché ritenuta assorbita, manca la soccombenza. Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/04/2023, n. 10331).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati (costituiti) vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, alla quale vanno applicati i parametri minimi, in quanto non espletata, sebbene sia da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/09/2025, n. 25711; Sez. III, 19/09/2025, n.
25664; Sez. II, Ord., 14/07/2025, n. 19413; Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati costituiti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto (in base al c.d. criterio del "disputatum"
e all'art. 15 c.p.c.) del valore della causa.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1566/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14/02/2023.
pagina 8 di 9 2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
CP_ pagamento, in favore del , denominato “ ” (in Controparte_1 Parte_2 persona dell'amministratore p.t.), nonché di , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_11 [...]
, e , dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati Pt_12 CP_5 Parte_14 complessivamente in euro 2.419,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 24.10.2025
Il Presidente
PP De UL
Il Consigliere est.
PP GU TI
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