TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa ES NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1880 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA LO VARCO 5 Parte_1
COLLESANO presso lo studio dell'avv. ROTONDI MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
E elettivamente domiciliati in VIA CP_1 Controparte_2
PRESTISIMONE 17 CEFALU', presso lo studio dell'avv. MARANTO FRANCESCA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTI OGGETTO: Proprietà e altri diritti reali.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 18.6.2021, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo di dichiarare nullo il CP_1 Controparte_2 contatto di donazione in Notar del 23 aprile 2015 (Rep. n. 5 – Racc. Persona_1
n. 5) registrato presso l'Agenzia del Territorio di Palermo il 27 aprile 2015 al n.
1507 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Palermo il 27 aprile 2015 ai nn.
15504/11995 stipulato tra il sig. e la sig.ra , CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto il fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121, trattandosi di un bene altrui e già oggetto di un contratto verbale di mezzadria;
nonché precisando che: “L'azione de qua non comporta solo la dichiarazione della esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la rivendicazione del bene da altri
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile posseduto in ragione di un contratto di mezzadria e ciò mediante una sentenza dichiarativa in favore dell'attore”.
In particolare, l'attore deduceva che: -con testamento olografo del 09 aprile
2016, pubblicato il successivo 15 novembre 2016 in Notaio (rep. 170; racc. Per_1
n. 121), (all.2) registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Termini Imerese il
17 novembre 2016 al n. 4202/1T, i coniugi e Parte_1 Controparte_3 venivano nominati eredi universali del sig. nato a [...] il 04 Persona_2 giugno 1929 e ivi deceduto il 24 ottobre 2016; senonché, effettuata una preliminare ricognizione dell'asse ereditario, apprendevano che il fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di
Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121 (all. 3), intestato originariamente alla sig.ra
, genitrice defunta e dante causa del sig. Persona_3 Persona_2 effettivo proprietario, era stato i oggetto di una donazione tra il donante sig.
[...]
che si era professato proprietario ad usucapionem, e la sig.ra CP_1
(moglie del donante) nella veste di donataria;
che ciò era Controparte_2 avvenuto nonostante, il fondo de quo fosse oggetto di un contratto verbale di mezzadria tra il sig e la sig.ra , in virtù del quale CP_1 Persona_3 venivano consegnati, dapprima alla sig.ra e poi al di lei figlio Persona_3 sig. i frutti. Persona_2
Impugnava dunque l'atto di donazione, contestando integralmente quanto dichiarato dal donante del rogito, ove lo stesso si dichiarava proprietario del fondo per averlo pacificamente e ininterrottamente il terreno da oltre venti anni, tempo idoneo all'usucapione.
Costituendosi in giudizio i convenuti pur non contestando la qualità di erede dell'attore, eccepivano, in via preliminare, il suo “difetto di legittimazione attiva” dal momento che il bene rivendicato non apparteneva all'asse già prima dell'apertura della successione;
nel merito, sostenevano che il terreno oggetto di donazione era stato acquisito al patrimonio del donante in data anteriore all'apertura della successione per effetto del possesso pacifico e ininterrotto ultraventennale, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della proprietà ad usucapionem.
Istruita la causa oralmente mediante escussione delle prove orali ammesse, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza deputata per tale incombente, assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Merito della lite.
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Venendo al merito, nel presente procedimento si contrappongono: da un lato, la domanda spiegata dall'attore a far dichiarare la nullità dell'atto notarile 23 aprile
2015, con cui il convenuto donava a l'immobile alla propria moglie, assumendone la proprietà in virtù di un acquisto per usucapione non accertato giudizialmente, dall'altro, la domanda avanzata dal in riconvenzionale, volta ad ottenere CP_1 una pronuncia giudiziale di accertamento dell'avvenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121
Viene in rilevo, quindi, anzitutto la fattispecie della donazione di beni altrui, la quale non trova espressa normativa, essendo disciplinati solo la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) e il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.). La Cassazione a Sezioni
Unite, risolvendo il contrasto delineatosi in materia, con la sentenza n. 5068 del
2016 ha riconosciuto che “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”, dal momento che l'appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la sua causa tipica non può realizzarsi. Sicché, l'altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e, quindi, sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
Ciò posto, la domanda di accertamento azionata nel presente giudizio è tesa ad ottenere la caducazione dell'atto ed il venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (si confronti Cass. n. 7651 del 2007), con dissolvimento, sin dall'origine, degli effetti della donazione dispositiva del bene altrui.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti in relazione alla domanda di nullità dell'atto di donazione, posto che la nullità di un contratto (e, dunque, anche della donazione) può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(art. 1421 c.c.).
Ebbene, va tuttavia precisato che l'attore coltiva tale azione caducatoria sul presupposto di essere lui titolare del bene per averlo ereditato dal padre Per_2 che, a sua volta, lo aveva ereditato dalla nonna .
[...] Persona_3
Tant'è vero che precisa in atto introduttivo: “L'azione de qua non comporta solo la dichiarazione della esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la rivendicazione del bene da latri posseduto in ragione di un contratto di mezzadria e ciò mediante una sentenza dichiarativa in favore dell'attore.” e, nelle
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conclusioni, chiede l'accertamento del proprio di proprietà iure iure ereditario, in forza del testamento olografo del 09 aprile 2016, pubblicato il successivo 15 novembre 2016 in Notaio (rep.170; racc. n. 12) (vds. atto di citazione). Per_1
Talchè, stante la prospettazione della domanda, prima di valutare la validità dell'atto di donazione, occorrerà verificare incidenter tantum la titolarità del bene in capo all'attore.
Orbene, in punto di diritto, con riferimento all'onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica, vale, in tale caso, rammentare il principio secondo il quale
“Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.” (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
Ora, nel caso di specie, i convenuti hanno contestato specificamente le deduzioni avversarie, negando in primis l'esistenza del contratto verbale di mezzaria tra il sig. e la sig.ra e confutando pure CP_1 Persona_3
l'originaria appartenenza del bene, deducendo l'esercizio di un possesso uti dominus ad opera del “da oltre quarant'anni prima dell'atto di CP_1 donazione”, giungendo a negare finanche l'appartenenza del bene oggetto dell'atto di donazione all'asse ereditario del alla data dell'apertura della Persona_2 successione (24.10.2016).
A fronte di tali specifiche contestazioni, l'attore non dato prova del proprio acquisto.
Innanzitutto, manca la prova di un valido titolo di acquisto in capo all'originaria dante causa , non essendo a ciò sufficiente la Persona_3 mera dichiarazione di successione prodotta in atti.
Sul punto, non può assumere valenza probatoria il mero testamento olografo del dal momento che, l'attore in revindica non può invocare il Persona_2
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile testamento a fondamento del diritto sulla cosa reclamata, quando sia contestato che questa appartenesse al de cuius.
In secondo luogo, l'attore non ha neppure dimostrato che egli stesso o il proprio dante causa abbiano posseduto il bene per il tempo Persona_2 necessario ad usucapirlo.
Infine, nessuna prova ha fornito parte attrice in merito all'asserita esistenza tra le parti, o tra i loro dante causa, di un contratto di mezzadria. Il teste di parte attrioice , dopo aver confermato di essere il proprietario di un Testimone_1 fondo confinante con il fondo di cui si dibatte, ha dichiarato di non conoscere le relazioni intercorrenti tra le parti (vds. verbale ud. Del 26.3.2023).
Dalla mancata prova della titolarità del bene in capo all'attore discende, inevitabilmente, anche il rigetto della domanda volta a far dichiarare la nullità dell'atto di donazione.
Va poi osservato che i convenuti, hanno chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario: “Ritenere e dichiarare che il sig. , alla data del 23 aprile 2015 era proprietario, per intervenuta CP_1 usucapione, del fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121”.
Sul punto, si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per essere la parte decaduta dalla facoltà di proporla, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in ragione della tardiva costituzione in giudizio.
Ciò vale sia che la si consideri quale domanda riconvenzionale di usucapione, sia che la si consideri quale eccezione, poiché in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272-01; v. anche Cass. n.
10206/2015).
Al riguardo si osserva che il termine della costituzione di venti giorni prima dell'udienza comparizione, indicata in citazione il giorno 15.11.2021 (poi fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., quarto comma, il 17.11.2021) è scaduto in data
27.10.2021, venti giorni prima dell'udienza, mentre la costituzione dei convenuti è avvenuta solo in data 12.11.2025.
Ne conseguono, dunque, le statuizioni di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
3. Spese di lite.
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda e/o l'eccezione riconvenzionale formulata da parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 14/10/2025
Il Giudice
ES NC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa ES NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa ES NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1880 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA LO VARCO 5 Parte_1
COLLESANO presso lo studio dell'avv. ROTONDI MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
E elettivamente domiciliati in VIA CP_1 Controparte_2
PRESTISIMONE 17 CEFALU', presso lo studio dell'avv. MARANTO FRANCESCA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTI OGGETTO: Proprietà e altri diritti reali.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 18.6.2021, conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo di dichiarare nullo il CP_1 Controparte_2 contatto di donazione in Notar del 23 aprile 2015 (Rep. n. 5 – Racc. Persona_1
n. 5) registrato presso l'Agenzia del Territorio di Palermo il 27 aprile 2015 al n.
1507 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Palermo il 27 aprile 2015 ai nn.
15504/11995 stipulato tra il sig. e la sig.ra , CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto il fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121, trattandosi di un bene altrui e già oggetto di un contratto verbale di mezzadria;
nonché precisando che: “L'azione de qua non comporta solo la dichiarazione della esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la rivendicazione del bene da altri
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile posseduto in ragione di un contratto di mezzadria e ciò mediante una sentenza dichiarativa in favore dell'attore”.
In particolare, l'attore deduceva che: -con testamento olografo del 09 aprile
2016, pubblicato il successivo 15 novembre 2016 in Notaio (rep. 170; racc. Per_1
n. 121), (all.2) registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Termini Imerese il
17 novembre 2016 al n. 4202/1T, i coniugi e Parte_1 Controparte_3 venivano nominati eredi universali del sig. nato a [...] il 04 Persona_2 giugno 1929 e ivi deceduto il 24 ottobre 2016; senonché, effettuata una preliminare ricognizione dell'asse ereditario, apprendevano che il fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di
Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121 (all. 3), intestato originariamente alla sig.ra
, genitrice defunta e dante causa del sig. Persona_3 Persona_2 effettivo proprietario, era stato i oggetto di una donazione tra il donante sig.
[...]
che si era professato proprietario ad usucapionem, e la sig.ra CP_1
(moglie del donante) nella veste di donataria;
che ciò era Controparte_2 avvenuto nonostante, il fondo de quo fosse oggetto di un contratto verbale di mezzadria tra il sig e la sig.ra , in virtù del quale CP_1 Persona_3 venivano consegnati, dapprima alla sig.ra e poi al di lei figlio Persona_3 sig. i frutti. Persona_2
Impugnava dunque l'atto di donazione, contestando integralmente quanto dichiarato dal donante del rogito, ove lo stesso si dichiarava proprietario del fondo per averlo pacificamente e ininterrottamente il terreno da oltre venti anni, tempo idoneo all'usucapione.
Costituendosi in giudizio i convenuti pur non contestando la qualità di erede dell'attore, eccepivano, in via preliminare, il suo “difetto di legittimazione attiva” dal momento che il bene rivendicato non apparteneva all'asse già prima dell'apertura della successione;
nel merito, sostenevano che il terreno oggetto di donazione era stato acquisito al patrimonio del donante in data anteriore all'apertura della successione per effetto del possesso pacifico e ininterrotto ultraventennale, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della proprietà ad usucapionem.
Istruita la causa oralmente mediante escussione delle prove orali ammesse, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza deputata per tale incombente, assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Merito della lite.
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Venendo al merito, nel presente procedimento si contrappongono: da un lato, la domanda spiegata dall'attore a far dichiarare la nullità dell'atto notarile 23 aprile
2015, con cui il convenuto donava a l'immobile alla propria moglie, assumendone la proprietà in virtù di un acquisto per usucapione non accertato giudizialmente, dall'altro, la domanda avanzata dal in riconvenzionale, volta ad ottenere CP_1 una pronuncia giudiziale di accertamento dell'avvenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121
Viene in rilevo, quindi, anzitutto la fattispecie della donazione di beni altrui, la quale non trova espressa normativa, essendo disciplinati solo la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) e il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.). La Cassazione a Sezioni
Unite, risolvendo il contrasto delineatosi in materia, con la sentenza n. 5068 del
2016 ha riconosciuto che “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”, dal momento che l'appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la sua causa tipica non può realizzarsi. Sicché, l'altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e, quindi, sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
Ciò posto, la domanda di accertamento azionata nel presente giudizio è tesa ad ottenere la caducazione dell'atto ed il venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (si confronti Cass. n. 7651 del 2007), con dissolvimento, sin dall'origine, degli effetti della donazione dispositiva del bene altrui.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti in relazione alla domanda di nullità dell'atto di donazione, posto che la nullità di un contratto (e, dunque, anche della donazione) può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(art. 1421 c.c.).
Ebbene, va tuttavia precisato che l'attore coltiva tale azione caducatoria sul presupposto di essere lui titolare del bene per averlo ereditato dal padre Per_2 che, a sua volta, lo aveva ereditato dalla nonna .
[...] Persona_3
Tant'è vero che precisa in atto introduttivo: “L'azione de qua non comporta solo la dichiarazione della esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, bensì anche la rivendicazione del bene da latri posseduto in ragione di un contratto di mezzadria e ciò mediante una sentenza dichiarativa in favore dell'attore.” e, nelle
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conclusioni, chiede l'accertamento del proprio di proprietà iure iure ereditario, in forza del testamento olografo del 09 aprile 2016, pubblicato il successivo 15 novembre 2016 in Notaio (rep.170; racc. n. 12) (vds. atto di citazione). Per_1
Talchè, stante la prospettazione della domanda, prima di valutare la validità dell'atto di donazione, occorrerà verificare incidenter tantum la titolarità del bene in capo all'attore.
Orbene, in punto di diritto, con riferimento all'onere probatorio gravante su chi agisce in rivendica, vale, in tale caso, rammentare il principio secondo il quale
“Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.” (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
Ora, nel caso di specie, i convenuti hanno contestato specificamente le deduzioni avversarie, negando in primis l'esistenza del contratto verbale di mezzaria tra il sig. e la sig.ra e confutando pure CP_1 Persona_3
l'originaria appartenenza del bene, deducendo l'esercizio di un possesso uti dominus ad opera del “da oltre quarant'anni prima dell'atto di CP_1 donazione”, giungendo a negare finanche l'appartenenza del bene oggetto dell'atto di donazione all'asse ereditario del alla data dell'apertura della Persona_2 successione (24.10.2016).
A fronte di tali specifiche contestazioni, l'attore non dato prova del proprio acquisto.
Innanzitutto, manca la prova di un valido titolo di acquisto in capo all'originaria dante causa , non essendo a ciò sufficiente la Persona_3 mera dichiarazione di successione prodotta in atti.
Sul punto, non può assumere valenza probatoria il mero testamento olografo del dal momento che, l'attore in revindica non può invocare il Persona_2
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile testamento a fondamento del diritto sulla cosa reclamata, quando sia contestato che questa appartenesse al de cuius.
In secondo luogo, l'attore non ha neppure dimostrato che egli stesso o il proprio dante causa abbiano posseduto il bene per il tempo Persona_2 necessario ad usucapirlo.
Infine, nessuna prova ha fornito parte attrice in merito all'asserita esistenza tra le parti, o tra i loro dante causa, di un contratto di mezzadria. Il teste di parte attrioice , dopo aver confermato di essere il proprietario di un Testimone_1 fondo confinante con il fondo di cui si dibatte, ha dichiarato di non conoscere le relazioni intercorrenti tra le parti (vds. verbale ud. Del 26.3.2023).
Dalla mancata prova della titolarità del bene in capo all'attore discende, inevitabilmente, anche il rigetto della domanda volta a far dichiarare la nullità dell'atto di donazione.
Va poi osservato che i convenuti, hanno chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario: “Ritenere e dichiarare che il sig. , alla data del 23 aprile 2015 era proprietario, per intervenuta CP_1 usucapione, del fondo agricolo sito in Collesano, c.da Mondoletto, censito al catasto terreni del Comune di Collesano, al fg. 35, p.lle 83 e 121”.
Sul punto, si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per essere la parte decaduta dalla facoltà di proporla, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in ragione della tardiva costituzione in giudizio.
Ciò vale sia che la si consideri quale domanda riconvenzionale di usucapione, sia che la si consideri quale eccezione, poiché in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272-01; v. anche Cass. n.
10206/2015).
Al riguardo si osserva che il termine della costituzione di venti giorni prima dell'udienza comparizione, indicata in citazione il giorno 15.11.2021 (poi fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., quarto comma, il 17.11.2021) è scaduto in data
27.10.2021, venti giorni prima dell'udienza, mentre la costituzione dei convenuti è avvenuta solo in data 12.11.2025.
Ne conseguono, dunque, le statuizioni di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
3. Spese di lite.
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda e/o l'eccezione riconvenzionale formulata da parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 14/10/2025
Il Giudice
ES NC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa ES NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile