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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 239/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a Reggio Calabria il [...], in [...] e Nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della , con sede in Roma, Via Parte_2
Paolo Giovio n. 11, c.f. e p. iva , rappresentata e difesa per P.IVA_1 P.IVA_2
procura in atti dall'Avv. Arnaldo Del Vecchio
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giacomo Summa
APPELLATO
E
1 , c.f. Controparte_2 P.IVA_3
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, non costituto in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 7490/2022,
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza:
1. in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. CP_1 dall'odierna appellante.
2. in via subordinata accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dall'odierna appellante al sig. . CP_1
Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI VASILE IULIAN RADU:
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello.
Nel merito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali ivi comprese le spese generali, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante deducendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'omonima impresa individuale della IC ( Pt_2 Parte_1
con mansioni varie sussumibili nel 2° livello del CCNL Edilizia - artigianato.
[...]
La operava nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, e Pt_2
il ricorrente asserisce di avervi lavorato quale operaio qualificato, svolgendo lavori di carpenteria, esecuzione di intonaci, cementificazione, stuccatura, pittura pareti, posa di pavimenti e parquet, guida di piattaforme con elevatore;
mansioni ascrivibili al 2 livello del citato CCNL e non al primo livello in cui era stato inquadrato.
2 Il ricorrente allegava poi di avere lavorato dal 14.11.2011 al 12.10.2014 e poi dal
14.4.2015 all'1.7.2015, con regolarizzazione soltanto parziale del rapporto con contratti a tempo determinato dal 21.5.2013 al 2.8.2013, dal 29.10.2013 al 30.7.2014 e infine dal
14.4.2015 al 31.7.2015.
Il deduceva di non avere ricevuto la giusta retribuzione dovutagli per le CP_1
ragioni di credito indicate in ricorso (tra cui diverso voci accessorie della retribuzione) e il Tfr, concludendo per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, del diritto al superiore inquadramento e per la condanna della al pagamento di € 39.764,95 Parte_1
oltre accessori, e con regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La si costituiva non negando invero lo svolgimento di rapporto di lavoro Parte_1
di natura subordinata inter-partes, ma limitandolo ai periodi in cui il era stato CP_1
assunto a tempo determinato, ricavabili anche dalle comunicazioni Unilav in atti, eccependo la prescrizione dei diritti e contestando lo svolgimento di mansioni superiori.
In particolare, la eccepiva che il AS aveva lavorato part time dal 21.5. al Parte_1
2.8.2013 e poi dal 28.8.2013 al 30.7.2013 (con successive proroghe, l'ultima delle quali in data 27.6.2014).
CP_ Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' per quanto attiene alla domanda afferente agli aspetti contributivi, ha proceduto ad istruttoria testimoniale e disposto ctu contabile sulle differenze retributive, e all'esito ha deciso la controversia accogliendo in parte la domanda del . CP_1
In estrema sintesi e per quanto ancora rileva in questo grado, il Tribunale: riteneva indimostrata la protrazione ininterrotta del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto dal ricorrente, ma lo accertava in relazione ai singoli periodi risultanti dalla documentazione e ammessi dal datore di lavoro;
accertava lo svolgimento di mansioni sussumibili nel 2° livello del CCNL edili, per cinque giorni di lavoro alla settimana e per 40 ore settimanali;
respingeva l'eccezione di prescrizione ritenendola interrotta dalla missiva del lavoratore in data 5 giugno 2017, non risultando peraltro provato il diritto a differenze retributive anteriori al 5 giugno 2012;
3 accertava la prescrizione dei contributi afferenti ad epoca antecedente all'aprile del
2017 e condannava la resistente a regolarizzare la posizione contributiva del in CP_1
relazione al diritto accertato e non prescritto.
La ha impugnato la sentenza deducendo in breve: Parte_1
l'omessa motivazione del Tribunale sull'eccepita inidoneità della lettera del lavoratore del 5 giugno 2017 ad interrompere la prescrizione, insistendo su detta eccezione anche in ordine al difetto di istanza relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore;
l'erronea valutazione circa il superiore inquadramento del lavoratore, atteso il difetto di idoneo riscontro sull'idoneità, continuità e prevalenza delle mansioni a tal fine allegate;
la violazione dell'art. 92 c.p.c. sul carico delle spese, non avendo il Tribunale compensato neppure in parte le spese tra lavoratore e datrice di lavoro, nonostante il rigetto di parte dalle domande del primo e dunque della reciproca soccombenza.
Il non ha impugnato la sentenza, neppure per quanto attiene ai minori periodi CP_1
lavorativi accertato dal Tribunale, e resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
CP_ L' seppur regolarmente evocato in secondo grado, non si è costituito in appello.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto al superiore inquadramento, va ricordato che tale diritto è soggetto a prescrizione decennale (Cass. Sez. lav., sentenza
26/10/2016 n. 21645: ≪L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.≫).
4 Poiché la domanda giurisdizionale è stata depositata il 17.10.2018 e notificata nel gennaio 2019, e sia la domanda che la sentenza sono limitate a periodi non eccedenti il decennio, tale eccezione è infondata.
Quanto alla prescrizione quinquennale, la missiva chiedeva, espressamente ai sensi dell'art. 2943 c.c., la corresponsione delle < non corrisposte, mensilità supplementari, indennità sostitutiva per ferie e permessi maturati e non goduti, compensi per lavoro straordinario, festivo e domenicale, indennità sostitutiva del preavviso e trattamenti di fine rapporto, differenze normative e contrattuali, nonché indennità di lavoro, nessuna esclusa, ivi comprese quelle conseguenziali alla cessazione del rapporto di lavoro e interessi ex art. 429 c.p.c., regolarizzazione del rapporto di lavoro>>.
Secondo la Cassazione, non occorrono formule sacramentali, ma solo l'esternazione chiara della pretesa da parte del titolare del diritto (v. Cass. ord.
16465/2017).
Non occorre che il credito sia liquido (Cass. 3429/1980 e che sia specificato l'importo richiesto.
Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non occorrendo formule sacramentali
- che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).
Ritiene la Corte che, nei richiamati termini con cui la lettera del 5.6.2017 (e il ricorso introduttivo, quanto al superiore inquadramento) è stata formulata, il AS abbia correttamente attivato il potere di mettere in mora il creditore e di attivare utilmente il proprio diritto ai fini della interruzione della prescrizione.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello è infondato, atteso che quanto si è testé evidenziato supera o assorbe ogni profilo critico sollevato dall'appellante.
Quanto al superiore inquadramento rivendicato dal , il Tribunale ha CP_1
evidenziato in punto di fatto che il , oltre a svolgere le mansioni di demolizione, di CP_1 assistenza all'idraulico e all'elettricista, occupandosi di fare le tracce e di chiuderle dopo l'intervento dell'elettricista, dell'idraulico o del lavoratore specialista, realizzava anche opere di muratura, di intonacatura, di pittura, di idraulica, di pavimentazione all'interno delle abitazioni, nonché di condurre la piattaforma con il cestello.
5 Il Tribunale ha ritenuto tali mansioni - in sé e per sé non specificamente contestate dall'appellante – rientranti nel secondo livello del CCNL applicato (in atti e anch'esso non contestato), ritenendo che sulle mansioni del livello di inquadramento del AS (1° livello), che attengono agli operai comini i quali ≪sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra≫, facciano premio quelle di 2° livello nel quale sono inquadrati i lavoratori ≪in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione≫.
Il Tribunale richiama a tale proposito la previsione pattizia secondo cui qualora l'operaio sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, questi è classificato nella qualifica della categoria superiore quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta. E a tal fine richiama appunto la circostanza che il , oltre a CP_1 svolgere le mansioni di demolizione, di assistenza all'idraulico e all'elettricista, occupandosi di fare le tracce e di chiuderle dopo l'intervento dell'elettricista, dell'idraulico o del lavoratore specialista, realizzava anche opere di muratura, di intonacatura, di pittura, di idraulica, di pavimentazione all'interno delle abitazioni, nonché di condurre la piattaforma con il cestello (per la qual cosa era abilitato).
L'appellante non contesta minimamente le mansioni come descritte dal Tribunale,
e a ben vedere neppure che il abbia svolto mansioni superiori, limitandosi sotto CP_1 tale ultimo aspetto a contestarne il “sensibile rilievo”. D'altra parte, quello della prevalenza delle mansioni, in sé e per considerata, non sarebbe argomento centrato, atteso che la richiamata previsione pattizia fa perno, come la corrispondente puntualizzazione del Tribunale, sul rilievo sensibile delle mansioni. L'appellante nega tale rilevo ma non contesta come già detto le mansioni come accertate dal Tribunale, da questi ritenute di sensibile rilievo.
Per sensibile rilievo deve quindi intendersi che le mansioni superiori non siano state prevalenti, che altrimenti la clausola pattizia non avrebbe senso (≪L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta≫).
6 Orbene, ritiene la Corte che le mansioni come accertate e illustrare dal Tribunale nei termini testuali sopra richiamati, si connotino appunto per una rilievo sensibile nel complesso dell'attività svolta, cioè laddove per sensibile va inteso, come da vocabolario
(in assenza di altri indici interni alla clausola pattizia o ricavabili aliunde dal contesto normativo di riferimento), come ≪chiaramente percettibile;
quindi, di entità o rilevanza Per apprezzabile o addirittura considerevole ≫ (v. Devoto , un qualcosa che attiene più alla sfera qualitativa della prestazione che quantitativa.
Quanto alla lamentata mancanza di prova della “continuità” delle mansioni rilevanti nel senso indicato, i testi hanno riferito delle mansioni svolte dal teste con espressioni assolute che ne denotano l'abitualità, senza alcuna specificazione temporale in senso opposto.
Va in via alternativa considerato che, anche non condividendo tale impostazione argomentativa del Tribunale, le mansioni svolte dal rientrino de plano in quelle di CP_1
2° livello.
Per il Ccnl, infatti, le mansioni di 1° livello sono eminentemente quelle disimpegnate quali operai comuni dai Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori.
- Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.
- Addetti al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere.
Le ridette mansioni svolte dal ricorrente non posseggono i connotati testè enfatizzati
(≪…semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. - Addetti al servizio diretto di operai specializzati o qualificati …≫).
7 Emergono invece gli elementi per ritenere che le mansioni del rientrassero CP_1
in quelle del 2° livello, cioè in quelle dei lavoratori ≪in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione≫.
Regolamentazione delle spese di lite.
Tale motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non essendo necessariamente tenuto ad applicare necessariamente il potere di compensare le spese, essendo questo un potere ampiamente discrezionale.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24056), essendo inibito soltanto di violare il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2020, n.
26912). Rientra quindi nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, n. 19613).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello tra la e il seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in CP_ CP_ dispositivo. Nulla per le spese di lite tra le parti e l' atteso che l' chiamata in giudizio iussu iudicis, non si è costituito in appello.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
8
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del , determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, CP_1 iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario. CP_ Nulla sulle spese nei confronti dell'
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 239/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a Reggio Calabria il [...], in [...] e Nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della , con sede in Roma, Via Parte_2
Paolo Giovio n. 11, c.f. e p. iva , rappresentata e difesa per P.IVA_1 P.IVA_2
procura in atti dall'Avv. Arnaldo Del Vecchio
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giacomo Summa
APPELLATO
E
1 , c.f. Controparte_2 P.IVA_3
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, non costituto in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 7490/2022,
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza:
1. in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. CP_1 dall'odierna appellante.
2. in via subordinata accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dall'odierna appellante al sig. . CP_1
Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI VASILE IULIAN RADU:
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello.
Nel merito, rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali ivi comprese le spese generali, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante deducendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'omonima impresa individuale della IC ( Pt_2 Parte_1
con mansioni varie sussumibili nel 2° livello del CCNL Edilizia - artigianato.
[...]
La operava nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, e Pt_2
il ricorrente asserisce di avervi lavorato quale operaio qualificato, svolgendo lavori di carpenteria, esecuzione di intonaci, cementificazione, stuccatura, pittura pareti, posa di pavimenti e parquet, guida di piattaforme con elevatore;
mansioni ascrivibili al 2 livello del citato CCNL e non al primo livello in cui era stato inquadrato.
2 Il ricorrente allegava poi di avere lavorato dal 14.11.2011 al 12.10.2014 e poi dal
14.4.2015 all'1.7.2015, con regolarizzazione soltanto parziale del rapporto con contratti a tempo determinato dal 21.5.2013 al 2.8.2013, dal 29.10.2013 al 30.7.2014 e infine dal
14.4.2015 al 31.7.2015.
Il deduceva di non avere ricevuto la giusta retribuzione dovutagli per le CP_1
ragioni di credito indicate in ricorso (tra cui diverso voci accessorie della retribuzione) e il Tfr, concludendo per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, del diritto al superiore inquadramento e per la condanna della al pagamento di € 39.764,95 Parte_1
oltre accessori, e con regolarizzazione della propria posizione contributiva.
La si costituiva non negando invero lo svolgimento di rapporto di lavoro Parte_1
di natura subordinata inter-partes, ma limitandolo ai periodi in cui il era stato CP_1
assunto a tempo determinato, ricavabili anche dalle comunicazioni Unilav in atti, eccependo la prescrizione dei diritti e contestando lo svolgimento di mansioni superiori.
In particolare, la eccepiva che il AS aveva lavorato part time dal 21.5. al Parte_1
2.8.2013 e poi dal 28.8.2013 al 30.7.2013 (con successive proroghe, l'ultima delle quali in data 27.6.2014).
CP_ Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' per quanto attiene alla domanda afferente agli aspetti contributivi, ha proceduto ad istruttoria testimoniale e disposto ctu contabile sulle differenze retributive, e all'esito ha deciso la controversia accogliendo in parte la domanda del . CP_1
In estrema sintesi e per quanto ancora rileva in questo grado, il Tribunale: riteneva indimostrata la protrazione ininterrotta del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto dal ricorrente, ma lo accertava in relazione ai singoli periodi risultanti dalla documentazione e ammessi dal datore di lavoro;
accertava lo svolgimento di mansioni sussumibili nel 2° livello del CCNL edili, per cinque giorni di lavoro alla settimana e per 40 ore settimanali;
respingeva l'eccezione di prescrizione ritenendola interrotta dalla missiva del lavoratore in data 5 giugno 2017, non risultando peraltro provato il diritto a differenze retributive anteriori al 5 giugno 2012;
3 accertava la prescrizione dei contributi afferenti ad epoca antecedente all'aprile del
2017 e condannava la resistente a regolarizzare la posizione contributiva del in CP_1
relazione al diritto accertato e non prescritto.
La ha impugnato la sentenza deducendo in breve: Parte_1
l'omessa motivazione del Tribunale sull'eccepita inidoneità della lettera del lavoratore del 5 giugno 2017 ad interrompere la prescrizione, insistendo su detta eccezione anche in ordine al difetto di istanza relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore;
l'erronea valutazione circa il superiore inquadramento del lavoratore, atteso il difetto di idoneo riscontro sull'idoneità, continuità e prevalenza delle mansioni a tal fine allegate;
la violazione dell'art. 92 c.p.c. sul carico delle spese, non avendo il Tribunale compensato neppure in parte le spese tra lavoratore e datrice di lavoro, nonostante il rigetto di parte dalle domande del primo e dunque della reciproca soccombenza.
Il non ha impugnato la sentenza, neppure per quanto attiene ai minori periodi CP_1
lavorativi accertato dal Tribunale, e resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
CP_ L' seppur regolarmente evocato in secondo grado, non si è costituito in appello.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto al superiore inquadramento, va ricordato che tale diritto è soggetto a prescrizione decennale (Cass. Sez. lav., sentenza
26/10/2016 n. 21645: ≪L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.≫).
4 Poiché la domanda giurisdizionale è stata depositata il 17.10.2018 e notificata nel gennaio 2019, e sia la domanda che la sentenza sono limitate a periodi non eccedenti il decennio, tale eccezione è infondata.
Quanto alla prescrizione quinquennale, la missiva chiedeva, espressamente ai sensi dell'art. 2943 c.c., la corresponsione delle < non corrisposte, mensilità supplementari, indennità sostitutiva per ferie e permessi maturati e non goduti, compensi per lavoro straordinario, festivo e domenicale, indennità sostitutiva del preavviso e trattamenti di fine rapporto, differenze normative e contrattuali, nonché indennità di lavoro, nessuna esclusa, ivi comprese quelle conseguenziali alla cessazione del rapporto di lavoro e interessi ex art. 429 c.p.c., regolarizzazione del rapporto di lavoro>>.
Secondo la Cassazione, non occorrono formule sacramentali, ma solo l'esternazione chiara della pretesa da parte del titolare del diritto (v. Cass. ord.
16465/2017).
Non occorre che il credito sia liquido (Cass. 3429/1980 e che sia specificato l'importo richiesto.
Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non occorrendo formule sacramentali
- che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).
Ritiene la Corte che, nei richiamati termini con cui la lettera del 5.6.2017 (e il ricorso introduttivo, quanto al superiore inquadramento) è stata formulata, il AS abbia correttamente attivato il potere di mettere in mora il creditore e di attivare utilmente il proprio diritto ai fini della interruzione della prescrizione.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello è infondato, atteso che quanto si è testé evidenziato supera o assorbe ogni profilo critico sollevato dall'appellante.
Quanto al superiore inquadramento rivendicato dal , il Tribunale ha CP_1
evidenziato in punto di fatto che il , oltre a svolgere le mansioni di demolizione, di CP_1 assistenza all'idraulico e all'elettricista, occupandosi di fare le tracce e di chiuderle dopo l'intervento dell'elettricista, dell'idraulico o del lavoratore specialista, realizzava anche opere di muratura, di intonacatura, di pittura, di idraulica, di pavimentazione all'interno delle abitazioni, nonché di condurre la piattaforma con il cestello.
5 Il Tribunale ha ritenuto tali mansioni - in sé e per sé non specificamente contestate dall'appellante – rientranti nel secondo livello del CCNL applicato (in atti e anch'esso non contestato), ritenendo che sulle mansioni del livello di inquadramento del AS (1° livello), che attengono agli operai comini i quali ≪sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra≫, facciano premio quelle di 2° livello nel quale sono inquadrati i lavoratori ≪in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione≫.
Il Tribunale richiama a tale proposito la previsione pattizia secondo cui qualora l'operaio sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, questi è classificato nella qualifica della categoria superiore quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta. E a tal fine richiama appunto la circostanza che il , oltre a CP_1 svolgere le mansioni di demolizione, di assistenza all'idraulico e all'elettricista, occupandosi di fare le tracce e di chiuderle dopo l'intervento dell'elettricista, dell'idraulico o del lavoratore specialista, realizzava anche opere di muratura, di intonacatura, di pittura, di idraulica, di pavimentazione all'interno delle abitazioni, nonché di condurre la piattaforma con il cestello (per la qual cosa era abilitato).
L'appellante non contesta minimamente le mansioni come descritte dal Tribunale,
e a ben vedere neppure che il abbia svolto mansioni superiori, limitandosi sotto CP_1 tale ultimo aspetto a contestarne il “sensibile rilievo”. D'altra parte, quello della prevalenza delle mansioni, in sé e per considerata, non sarebbe argomento centrato, atteso che la richiamata previsione pattizia fa perno, come la corrispondente puntualizzazione del Tribunale, sul rilievo sensibile delle mansioni. L'appellante nega tale rilevo ma non contesta come già detto le mansioni come accertate dal Tribunale, da questi ritenute di sensibile rilievo.
Per sensibile rilievo deve quindi intendersi che le mansioni superiori non siano state prevalenti, che altrimenti la clausola pattizia non avrebbe senso (≪L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta≫).
6 Orbene, ritiene la Corte che le mansioni come accertate e illustrare dal Tribunale nei termini testuali sopra richiamati, si connotino appunto per una rilievo sensibile nel complesso dell'attività svolta, cioè laddove per sensibile va inteso, come da vocabolario
(in assenza di altri indici interni alla clausola pattizia o ricavabili aliunde dal contesto normativo di riferimento), come ≪chiaramente percettibile;
quindi, di entità o rilevanza Per apprezzabile o addirittura considerevole ≫ (v. Devoto , un qualcosa che attiene più alla sfera qualitativa della prestazione che quantitativa.
Quanto alla lamentata mancanza di prova della “continuità” delle mansioni rilevanti nel senso indicato, i testi hanno riferito delle mansioni svolte dal teste con espressioni assolute che ne denotano l'abitualità, senza alcuna specificazione temporale in senso opposto.
Va in via alternativa considerato che, anche non condividendo tale impostazione argomentativa del Tribunale, le mansioni svolte dal rientrino de plano in quelle di CP_1
2° livello.
Per il Ccnl, infatti, le mansioni di 1° livello sono eminentemente quelle disimpegnate quali operai comuni dai Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori.
- Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.
- Addetti al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere.
Le ridette mansioni svolte dal ricorrente non posseggono i connotati testè enfatizzati
(≪…semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. - Addetti al servizio diretto di operai specializzati o qualificati …≫).
7 Emergono invece gli elementi per ritenere che le mansioni del rientrassero CP_1
in quelle del 2° livello, cioè in quelle dei lavoratori ≪in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione≫.
Regolamentazione delle spese di lite.
Tale motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non essendo necessariamente tenuto ad applicare necessariamente il potere di compensare le spese, essendo questo un potere ampiamente discrezionale.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24056), essendo inibito soltanto di violare il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2020, n.
26912). Rientra quindi nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, n. 19613).
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello tra la e il seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in CP_ CP_ dispositivo. Nulla per le spese di lite tra le parti e l' atteso che l' chiamata in giudizio iussu iudicis, non si è costituito in appello.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del , determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, CP_1 iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario. CP_ Nulla sulle spese nei confronti dell'
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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