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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana Romeo Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1310/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PISTRITTO Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 250 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, sezione lavoro, l'Ing. Parte_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720220029256135, notificata il 25.5.2022, avente ad oggetto il pagamento della contribuzione per gli anni 2002-2003 (per il complessivo CP_1 importo, comprensivo di sanzioni, di € 5.314,21), chiedendone la revoca o l'annullamento per omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, decadenza di dal diritto a procedere alla riscossione, prescrizione del CP_1 credito e, infine, per inesistenza del credito azionato, difettando il requisito della “continuità professionale”.
1.1. Con successivo ricorso depositato il 9.1.2023 l'Ing. Parte_1 ha, poi, proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 13.12.2022 ed emessa sulla scorta della sopra indicata cartella di pagamento, chiedendone pure la revoca o l'annullamento per difetto di motivazione ed asserita mancata notifica degli atti presupposti, oltre che per insussistenza del credito previdenziale, difettando il requisito della
“continuità professionale”.
2. Il Tribunale di Roma, previa riunione dei giudizi, ha respinto i ricorsi valutando l'insussistenza della dedotta carenza di motivazione ed omessa notifica degli atti prodromici, nonché l'infondatezza della eccepita decadenza e prescrizione.
2.1 Nel merito ha ritenuto, poi, fondata la richiesta contributiva di CP_1 relativa agli anni 2002-2003 (in particolare per il periodo 7.2.2002 14.4.2003
– v. doc. 1) e l'iscrizione di ufficio del ricorrente per il suddetto periodo (v. doc.
2 ), sussistendo, nel caso di specie, tutti i requisiti di cui all'art. 21, CP_1 commi 1 e 2, della L. n. 6 del 1981 e dell'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto
per l'iscrizione d'ufficio dello quali, in particolare, CP_1 Parte_1
l'iscrizione dello stesso all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma dal
4.9.1989 al 13.1.2010, la titolarità di partita IVA con codice Ateco CP_3
2
[...] Servizi di Ingegneria Integrata dal 7.2.2002 al 14.4.2003 e la mancata iscrizione in tale periodo ad altre forme di previdenza obbligatoria.
2.2 Ha ritenuto, in particolare, il primo giudice che la contemporanea sussistenza dei tre requisiti previsti dalla normativa legale e contrattuale costituiscono una presunzione iuris tantum circa l'esercizio dell'attività libero professionale e che, al riguardo, il professionista aveva contestato solo in maniera generica l'esercizio della professione con carattere di abitualità, senza fornire alcuna prova in senso contrario.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentandone l'erronea ed insufficiente motivazione in relazione al requisito della “continuità professionale”, nonché il travisamento dei fatti, evidenziando di aver lavorato come dipendente fino all'età della pensione (1990) con regolare iscrizione all'INPDAP e di aver aperto la partita IVA nel 2002 (poi chiusa nel 2003) al fine di redigere una perizia estimativa per conto di , attività per le quali Parte_2 aveva ricevuto i compensi indicati nel modello unico persone fisiche anno 2003
(in atti nel fascicolo ), difettando, per tale motivo, il requisito della CP_1 continuità dell'esercizio dell'attività professionale, per avere svolto un solo incarico.
3.1 Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con ogni conseguenza anche in punto di spese di lite.
4. Si è costituita tempestivamente l'
[...]
Controparte_1 chiedendo respingersi il gravame.
[...]
5. Si è altresì costituita tempestivamente l' Controparte_4 con comparsa nella quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
3 6. All'esito della trattazione e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
8. Si premette che con la cartella oggetto di causa ha richiesto il CP_1 pagamento della contribuzione alla stessa dovuta in relazione all'attività professionale di Ingegnere svolta dall'odierno appellante dal 7.2.2002 al
14.4.2003; ciò a seguito dell'acquisizione dall'Anagrafe Tributaria dei dati reddituali del medesimo per le suddette annualità, avendo l'Ing. Parte_1 omesso di trasmettere alla le comunicazioni obbligatorie reddituali CP_1 inerenti l'ammontare del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni 2002 e 2003 (v. doc. 3
). CP_1
9. Si premette, inoltre, che ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L. n. 6 del
1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti)
“L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità” e che l'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto (doc. 7 ) dispone, altresì, “
7.1 CP_1 CP_1
L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti CP_1 che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 Ai fini dell'iscrizione ad il requisito CP_1 dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri ed architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA”.
4 9.1 Pertanto, per come ben evidenziato dal primo giudice, l'esercizio della professione con carattere di continuità - che determina l'obbligo di iscrizione alla - sussiste nel momento in cui il professionista è iscritto all'Albo, non CP_1
è iscritto ad altri enti previdenziali in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività svolta ed è in possesso di partita IVA, requisiti tutti pacificamente presenti nel caso di specie, oltre che già accertati dal
Tribunale con statuizione neanche censurata dall'appellante.
9.2 La compresenza dei sopra indicati tre requisiti individuali fonda, inoltre, per come pure correttamente evidenziato dal Tribunale, una presunzione iuris tantum circa l'esercizio dell'attività libero professionale, a fronte della quale grava sul professionista l'onere di provare l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'iscrizione e la contribuzione ad , per come affermato CP_1 dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 1330 del 1997 “L'iscrizione alla di CP_1 previdenza per gli ingegneri e gli architetti è obbligatoria a norma dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n.6, nel caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità, (salva l'esclusione disposta dal comma quinto dello stesso articolo, per coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), sicché, qualora sia insorta controversia circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione (la quale può avvenire anche d'ufficio a norma del secondo comma del cit. art. 21) non è preclusa al professionista la prova dell'insussistenza del presupposto per il sorgere di tale obbligo, senza che in contrario possa aver rilievo la delibera 23 maggio 1981, adottata dal Comitato dei delegati della , in esercizio del potere - conferito a tale organo dal CP_1 terzo comma del ridetto articolo - di stabilire i criteri per l'accertamento dell'esercizio della libera professione, secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dell'ingegnere o dell'architetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolare di partita i.v.a. rende necessaria l'iscrizione alla , dal momento che tali criteri possono dar fondamento ad una CP_1 presunzione di effettivo esercizio libero - professionale, ma non dettare norme circa il presupposto legale dell'iscrizione, idonee a precludere all'iscritto la possibilità di dimostrarne l'insussistenza”).
5 10. Ciò posto rileva il Collegio come l'Ing. – a fronte della CP_5 compresenza dei sopra indicati requisiti e della conseguente presunzione di effettivo esercizio di attività libero-professionale - si è limitato in maniera del tutto generica a contestare la continuità dell'attività professionale dallo stesso prestata, senza fornire alcun concreto elemento di prova, neppure a livello indiziario, al fine di dimostrare l'insussistenza dei presupposti impositivi della
; la contestazione, peraltro, contrasta con le risultanze documentali CP_1 acquisite in atti, attestando il modello unico persone fisiche 2003, redditi 2002
(doc. 13 ), la percezione di compensi per attività professionali da CP_1 parte dell'Ing. in tale annualità pari all'importo (significativo) di € CP_5
22.839,00.
10.1 Con deduzione svolta per la prima nell'atto di appello allega ora l'Ing.
che nel 2002 lo stesso aveva assunto un incarico per la redazione di CP_5 perizia tecnico estimativa per conto della , attività per la quale Parte_2 aveva ricevuto i compensi dichiarati nel modello unico persone fisiche 2003 e che si era trattato, quindi, di un unico incarico, deduzione in primo luogo inammissibile in quanto svolta tardivamente con l'atto di gravame e rimasta, in ogni caso, sfornita di ogni dimostrazione, non avendo prodotto l'appellante alcunché al riguardo;
a ciò si aggiunga la dirimente considerazione che priva di rilievo è la circostanza relativa al numero di incarichi svolti, ben potendo un numero limitato di incarichi giustificare un impegno professionale continuativo, come nel caso di specie può desumersi dall'importo non esiguo del compenso percepito dall'Ing. nell'annualità 2002. CP_5
11. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
12. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto alle spese in favore di
. Controparte_2
13. Si dà, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore
6 importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00 in favore di ognuna delle parti appellate, oltre spese forfettarie al
15%, da distrarsi ex art. 93 cpc quanto alle spese in favore dell'
[...]
; Controparte_2
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Eliana Romeo
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