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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 5526/2025, pendente tra
rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv- Andrea Cartella ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del medesimo, come da delega allegata al ricorso ricorrente
e
IL in persona del Controparte_1 CP_2 tempor in persona del Direttore in Controparte_3 carica, l' nte in carica, rappresentati Controparte_4
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, f , legalmente domiciliato presso Controparte_4
l' all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_5
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via CP_4
Soderini n.24, convenuto
Oggetto: indennità sostitutiva ferie
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella misura di 98 giorni.
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare i Controparte_1
al pagamento della somma di € 5.939,78, ovvero alla maggiore o minore somma
[...] arà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
1 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario.
Compensi che si chiede vengano liquidati tenendo conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 in ragione della modalità telematica di redazione del presente ricorso che consente la navigazione ipertestuale.
Per la parte convenuta:
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio il , Pt_1 Controparte_1 deducendo di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza CP_1 di contratti a tempo determinato per gli anni scola /2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e rivendicando il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Come risulta dalla documentazione di causa, il ricorrente ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta con i contratti a tempo determinato indicati al punto 3 del ricorso.
Il ricorrente assume che:
durante l'anno scolastico 2020/2021 ha prestato 252 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,00 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/2022 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 25 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/2023 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2023/2024 ha prestato 304 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 27 giorni di ferie.
Deduce, inoltre, di non avere fruito di giorni di ferie.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non richiesti e non fruiti, precisando che i dirigenti
2 scolastici non l'hanno mai invitato a fruire delle ferie in questione, né l'hanno informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività ed alla relativa indennità sostitutiva.
In data 9.7.2025 il ricorrente ha precisato le proprie domande con riduzione delle pretese a fronte delle deduzioni di parte resistente.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va anzitutto chiarito che l'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
E' successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135, che all'art. 5, ottavo comma, ha introdotto, rispetto alla previgente normativa di cui al suddetto art. 19 CCNL Scuola 2006-2009, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135, il seguente periodo:
“il presente comma non si applica al personale amministrativo, docente, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con un contratto al termine delle lezioni e attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale fruire delle ferie”.
È stata, quindi, prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica come definito dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la restante parte dell'anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale disposizione ha, dunque, stabilito per il personale scolastico l'obbligo – precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 – di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che
“le clausole contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
3 La Suprema Corte ha rilevato come la disposizione di cui all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 95/2012 sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95, osservando che “nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
Orbene, come sopra rilevato, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La ricorrente lamenta di non essere stata adeguatamente informata del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne.
Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il
4 lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Sotto tale profilo, l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne.
D'altra parte, risulterebbe infondata l'eventuale pretesa della medesima convenuta di veder detratti tutti i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività scolastiche, in quanto il ricorrente, secondo tale ricostruzione, avrebbe usufruito delle ferie in tutti i giorni in cui sono state sospese le lezioni e le attività didattiche, oltre a quelle godute a fronte di sua specifica richiesta espressa.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto, affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
5 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
Il principio di diritto in questione è stato di recente confermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024.
Come condivisibilmente osservato da questo Tribunale (cfr. Tribunale di Milano, sent. 7 febbraio 2024) “La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.”
Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, è da escludere che il docente a termine debba ritenersi automaticamente posto in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
Secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass., ord. n. 28587 del 6/11/2024)
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Deve, infine, rilevarsi, quanto all'a.s. 2016/2017, che la circolare prodotta da parte resistente quale doc. 12 allegato alla memoria difensiva non può essere valorizzata quale invito a fruire delle ferie residue nel senso chiarito dalla giurisprudenza citata, contenendo unicamente il riferimento alla asserita necessità di detrarre i giorni di sospensione delle lezioni dai giorni di ferie maturati.
3. In ordine alla quantificazione delle spettanze, va rilevato che la parte ha provveduto a riformulare i propri conteggi sulla base delle contestazioni del CP_1 resistente, dichiarando di ridurre la domanda con riferimento all'a.s. 2021/2022 con detrazione i 2 giorni di ferie fruiti su richiesta.
Effettivamente non provate sono, invece, le deduzioni del con riferimento CP_1 all'a.s. 2023/2024.
Il resistente dovrà essere condannato a pagare al ricorrente l'indennità CP_1 per il numero di giorni di ferie non godute indicato nel nuovo calcolo fornito alla udienza del 9.7.2025 per un totale di € 5.818,57.
6 Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione dell'attività svolta e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostituiva per le ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; condanna il al pagamento della somma di € Controparte_1
5.818,57, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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