TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17888/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025
IL gop RI BE vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 24 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito delle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI BE all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17888/2024 promossa da: (Passaporto brasiliano n. nata a [...], LE, il Parte_1 Numer_1 11/06/1981, CPF C.F._1 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nato a [...], Parte_2 LE, il 22/07/1989, C.P.F. n. C.F._2 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. .) nata a [...], Parte_3 LE, il 16.04.1999, C.P.F. n. 416.881.008-90 con il patrocinio dell'avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO e dell'avv. MINICUCI GIULIA MARIA e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO
RICORRENTI contro pagina 1 di 4 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESIOSTENTE CONTUMACE PUBBLICO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CP_1 INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, Sig.ri Parte_1 [...]
e per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri Parte_2 Parte_3 ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero Il (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, alla Via A. Testoni, 6 – 40123, Bologna (BO), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Bologna (C.F. ), che ex lege lo P.IVA_3 rappresenta e difende, a procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana delle ricorrenti presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 17/12/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...], Italia, in data 19/06/1889, cittadino italiano per nascita emigrato in LE,
[...] dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5 e 8). Con il provvedimento del 18.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 11/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 19/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in LE e si sposava con , (All.6) Persona_1 Controparte_2 Dalla loro unione nasceva il 26/12/1922, a Comarca de Santa Cruz do Rio Parso (SP), LE, Persona_2 (All.7) sposò un cittadino brasiliano, . Persona_3 Dalla loro unione nasceva il 22.05.1941 a Belezinho (SP), LE (All. 10). Persona_4
, si sposava con in data 16/12/1961 a EL (SP) LE (All. 11), da Persona_4 Per_5 cui nacquero due figlie: 1) nata il [...] a [...]. 12)che contraeva matrimonio con Parte_4
in data 14/01/1980 a Tatuape (SP) LE (All. 14) e dalla loro unione nacquero due Persona_6 figli, entrambi odierni ricorrenti,
, nato il [...] a [...] ( All. 15), Parte_2
, nata il [...] a [...]. 16). Parte_3 2) nata il [...] a [...], LE, (All. 13) che contraeva matrimonio Persona_7 con in data 15/01/1981 a Vila Formosa (SP) LE (All. 17) e dalla loro unione Persona_8 nacque una figlia
- nata il [...] a [...]. 18), che si sposava con Parte_1 Persona_9
aggiungendo al proprio cognome quello del marito. Tuttavia, in seguito, la coppia divorziò e,
[...] Parte_1
sposò in seconde nozze in data 11/03/2023, (All.n.20), aggiungendo al suo cognome quello
[...] Persona_10 del marito, pertanto passando a chiamarsi Parte_1
pagina 2 di 4 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in LE, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Cesenatico in provincia di Forlì. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in LE, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. NEL MERITO
I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...], il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui pagina 3 di 4 “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in LE alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a il 26/12/1922 e il 22.05.1941 di talché appare necessario Persona_2 Persona_4 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: (Passaporto brasiliano n. nata a [...], LE, il Parte_1 Numer_1 11/06/1981, CPF C.F._1 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nato a [...], Parte_2 LE, il 22/07/1989, C.P.F. n. C.F._2 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. .) nata a [...], Parte_3 LE, il 16.04.1999, C.P.F. n. 416.881.008-90 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025 Il Giudice
dott. RI BE pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025
IL gop RI BE vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 24 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito delle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI BE all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17888/2024 promossa da: (Passaporto brasiliano n. nata a [...], LE, il Parte_1 Numer_1 11/06/1981, CPF C.F._1 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nato a [...], Parte_2 LE, il 22/07/1989, C.P.F. n. C.F._2 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. .) nata a [...], Parte_3 LE, il 16.04.1999, C.P.F. n. 416.881.008-90 con il patrocinio dell'avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO e dell'avv. MINICUCI GIULIA MARIA e dell'avv. VENEZIANO TOMMASO ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO
RICORRENTI contro pagina 1 di 4 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESIOSTENTE CONTUMACE PUBBLICO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CP_1 INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, Sig.ri Parte_1 [...]
e per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri Parte_2 Parte_3 ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero Il (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, alla Via A. Testoni, 6 – 40123, Bologna (BO), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Bologna (C.F. ), che ex lege lo P.IVA_3 rappresenta e difende, a procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana delle ricorrenti presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 17/12/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...], Italia, in data 19/06/1889, cittadino italiano per nascita emigrato in LE,
[...] dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5 e 8). Con il provvedimento del 18.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 11/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 19/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
emigrava in epoca non precisata in LE e si sposava con , (All.6) Persona_1 Controparte_2 Dalla loro unione nasceva il 26/12/1922, a Comarca de Santa Cruz do Rio Parso (SP), LE, Persona_2 (All.7) sposò un cittadino brasiliano, . Persona_3 Dalla loro unione nasceva il 22.05.1941 a Belezinho (SP), LE (All. 10). Persona_4
, si sposava con in data 16/12/1961 a EL (SP) LE (All. 11), da Persona_4 Per_5 cui nacquero due figlie: 1) nata il [...] a [...]. 12)che contraeva matrimonio con Parte_4
in data 14/01/1980 a Tatuape (SP) LE (All. 14) e dalla loro unione nacquero due Persona_6 figli, entrambi odierni ricorrenti,
, nato il [...] a [...] ( All. 15), Parte_2
, nata il [...] a [...]. 16). Parte_3 2) nata il [...] a [...], LE, (All. 13) che contraeva matrimonio Persona_7 con in data 15/01/1981 a Vila Formosa (SP) LE (All. 17) e dalla loro unione Persona_8 nacque una figlia
- nata il [...] a [...]. 18), che si sposava con Parte_1 Persona_9
aggiungendo al proprio cognome quello del marito. Tuttavia, in seguito, la coppia divorziò e,
[...] Parte_1
sposò in seconde nozze in data 11/03/2023, (All.n.20), aggiungendo al suo cognome quello
[...] Persona_10 del marito, pertanto passando a chiamarsi Parte_1
pagina 2 di 4 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in LE, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Cesenatico in provincia di Forlì. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in LE, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. NEL MERITO
I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...], il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui pagina 3 di 4 “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in LE alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1 Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a il 26/12/1922 e il 22.05.1941 di talché appare necessario Persona_2 Persona_4 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: (Passaporto brasiliano n. nata a [...], LE, il Parte_1 Numer_1 11/06/1981, CPF C.F._1 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. ) nato a [...], Parte_2 LE, il 22/07/1989, C.P.F. n. C.F._2 NumeroDiC_
(Carta d'identità brasiliana RG n. .) nata a [...], Parte_3 LE, il 16.04.1999, C.P.F. n. 416.881.008-90 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10/12/2025 Il Giudice
dott. RI BE pagina 4 di 4