Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
La denuncia di travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
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Errare è umano, travisare diabolico. Ovvero, di un problema (di nuovo) attuale della cassazione civile di Luigi Cavallaro 1. Desidero innanzi tutto ringraziare le colleghe e i colleghi della Formazione decentrata della Corte per aver pensato di dedicare un'occasione di studio a questo tema e ancor più per avermi invitato a prendere la parola nell'ambito di un consesso così autorevole: me ne sento davvero onorato. Troppo onore, però, mi si fa quando si individua in una sentenza di cui sono stato estensore (menzionata perfino nella brochure di presentazione di questo incontro) la capostipite di un orientamento dissonante rispetto alla tradizione della giurisprudenza di legittimità in …
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Errare è umano, travisare diabolico. Ovvero, di un problema (di nuovo) attuale della cassazione civile di Luigi Cavallaro 1. Desidero innanzi tutto ringraziare le colleghe e i colleghi della Formazione decentrata della Corte per aver pensato di dedicare un'occasione di studio a questo tema e ancor più per avermi invitato a prendere la parola nell'ambito di un consesso così autorevole: me ne sento davvero onorato. Troppo onore, però, mi si fa quando si individua in una sentenza di cui sono stato estensore (menzionata perfino nella brochure di presentazione di questo incontro) la capostipite di un orientamento dissonante rispetto alla tradizione della giurisprudenza di legittimità in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. OV Silvio COCO - Consigliere -
Dott. OV B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN VO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante in cairca Walter Montevecchi, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Puccini n. 9, presso l'avv. Antonia Lucchesi, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Maestro Gaetano Capocci n.24, presso l'avv. Leonida Ludovisi, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ER IE, ER MO, quali eredi di ER IL,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 1049/99 del 2 aprile - 23 luglio 1999 (R.G. 4194/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Lucchesi per la ricorrente e l'avv. L. Ludovisi per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 23 maggio 1994 la s.p.a. IN VO, premesso di essere proprietaria di un fondo in comune di AR denominato Cava dei Selci, concesso in affitto, ad esclusione della cava, a CA OV NI e BR MA con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e che gli affittuari erano rimasti inadempienti a tale contratto, sia quanto al pagamento del canone tabellare sia in ordine al divieto di sfruttamento della cava, sia, infine, quanto al mutamento di destinazione d'uso del fondo e alla mancata comunicazione del decesso di uno dei conduttori (CA OV NI) chiedeva che il tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con CA IL, nella sua qualità di erede universale di CA OV NI, e BR MA, in via principale, pronunciasse la risoluzione del contratto inter partes, in via subordinata, accertasse la cessazione del contratto con condanna, in ogni caso, degli intimati al rilascio del fondo. Costituitosi in giudizio unicamente BR MA lo stesso resisteva alle avverse domande deducendone la infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della indennità del caso per i miglioramenti che assumeva di avere effettuato sul fondo (con particolare riguardo all'opera di riempimento della cava e all'impianto di un vigneto realizzato sull'area sovrastante che, se pure esclusi della locazione, erano stati all'uopo autorizzati).
Svoltasi l'istruttoria del caso, con sentenza 19 dicembre 1997 l'adita sezione dichiarava la scadenza legale del contratto inter partes alla data del 10 novembre 1997, ordinandone ai conduttori il rilascio per tale data, rigettata la domanda di risoluzione e dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Rilasciato dal BR il fondo nel mese di dicembre 1997, la sentenza sopra riassunta era gravata dalla IN VO s.p.a. che denunciava il mancato accoglimento delle domande di risoluzione per inadempimento dei conduttori e di risarcimento del danno. Con sentenza 2 aprile - 23 luglio 1999 la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, rigettava il proposto gravame, ponendo a carico della società appellante le spese del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso la IN VO s.p.a., affidato a 4 motivi.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, BR MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando "violazione, falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", nonché "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha affermato la conoscenza e la implicita accettazione, da parte della IN VO s.p.a. (dante causa della IN s.p.a., originaria locatrice del fondo oggetto di controversia), della volontà del CA di abbandonare, nel 1978, la conduzione del terreno.
I giudici del merito, si osserva, sono pervenuti a tale conclusione (dalla quale hanno fatto discendere la irrilevanza della mancata tempestiva comunicazione dell'avvenuto decesso del CA e, quindi, la inoperatività degli articoli 16 del contratto di affitto e 49, legge n. 203 del 1982) sulla base della espletata prova testimoniale (secondo la quale il BR avrebbe comunicato al MO, Presidente della Vianini S.p.a., dell'intenzione del CA di dismettere la coltivazione del fondo) e da due missive provenienti dalla locatrice del 20 gennaio 1984 e 28 ottobre 1992, rivolte entrambe al solo BR.
In realtà, si osserva, esistevano in atti altre prove, non esaminate dai giudici di merito, che ove tenute presenti avrebbero condotto a una diversa soluzione della controversia e, in particolare, la prova che il MO non era presidente della allora IN s.p.a., ne' gli era mai stato conferito alcun potere rappresentativo, la scrittura 1° aprile 1978 con la quale i conduttori concordarono di non alterare gli estremi della locazione, con impegno del CA a figurare nel contratto verso la locatrice e la partecipazione del CA, sia pure per delega, al tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario il 6 luglio 1992.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili prospettati.
2. 2. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 116 c.p.c., la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, dell'art. 116 c.p.c. e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata,
sia quale sia la "corretta" interpretazione di tale norma. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 2. 3. Quanto all'ulteriore profilo di censura, lo stesso è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono. 2. 3. 1. In termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente, si osserva, in limine, che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Recentemente, in termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - in particolare, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile, alternativamente o un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, o il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001 n. 4025, cit., e Cass. 8 agosto 2000 n. 10417, specie in motivazione).
2. 3. 2. Certo quanto sopra si osserva che nella specie pur denunziandosi, nella intestazione del motivo una "contraddittoria motivazione" non si indicano, nella parte espositiva del motivo, contraddizioni di sorta, tra diverse proposizioni, presenti nella parte motiva della sentenza gravata.
2. 3. 3. Quanto, ancora, all'omesso esame degli elementi di prova indicati nel motivo, nessuno degli stessi è di una tale rilevanza che ove tenuto presente dal giudicante avrebbe potuto condurre a una diversa soluzione della lite.
Pacifico che i giudici del merito sono incorsi in un mero errore materiale allorché hanno indicato, quale anno in cui il CA è venuto a morte, il 1982, anziché il 1992 [circostanza pacifica in causa] si osserva che è irrilevante, al fine del decidere, che il MO, cui era stata data notizia del recesso del CA nel 1978, non fosse presidente della IN s.p.a. Ciò almeno sotto due concorrenti profili.
In primo luogo - come riferito dal controricorrente - perché tutti i testi escussi hanno sempre fatto riferimento al MO quale "presidente del ramo agricolo della società" e, pertanto, era onere della IN non limitarsi a dedurre e provare che lo stesso non era il legale rappresentante della società IN ma anche dimostrare che era totalmente estraneo alla società (e non si era mai presentato - contrariamente a quanto riferito dai testi - al BR e al CA quale rappresentante della società stessa). In secondo luogo, e in via assorbente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che la conclusione fatta propria dai giudici del merito si fonda, altresì, su due documenti, senza ombra di dubbio provenienti dalla IN s.p.a., rispettivamente in data 20 gennaio 1984 e 28 ottobre 1992, diretti al solo BR e assolutamente incompatibili con l'assunto ora fatto proprio dalla ricorrente e, cioè sulla non conoscenza, da parte della IN dell'avvenuto recesso, dal contratto del CA.
Quanto alle altre circostanze indicate in ricorso le stesse sono, una, equivoca e non idonea a fondare con certezza l'assunto che la IN non conoscesse l'avvenuto recesso in discussione, l'altra assolutamente non pertinente al fine del decidere.
Quanto alla scrittura privata del 1° aprile 1978, la stessa è quantomeno equivoca, atteso, a tacere d'altro che - come ammette la stessa ricorrente - da un lato prevede di non alterare gli estremi della conduzione, dall'altro, contiene la manifestazione di recesso (da parte del CA) "a tutti gli effetti da ogni impegno, diritto ed onere".
Quanto, infine, alla partecipazione del CA, per tramite di un rappresentante, al tentativo di conciliazione svoltosi innanzi all'Ispettorato dell'agricoltura il 6 luglio 1992 la circostanza è totalmente inconferente al fine del decidere.
Specie tenuto presente che il tentativo di conciliazione in questione era stato sollecitato dalla IN s.p.a. e che, pertanto, la partecipazione allo stesso da parte del CA, invitatovi e nei cui confronti la IN aveva intenzione di proporre domanda giudiziaria, non può affatto valere - come pretende la difesa della ricorrente - quale riconoscimento incondizionato di tutti gli assunti, in fatto e in diritto, prospettati dalla controparte nella comunicazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione, falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6, l. 4 maggio 1982, n. 203", e "omessa, insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" per avere i giudici del merito ritenuto irrilevante che il BR fino a 1983 risultasse intestatario di una licenza commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei riferiti profili.
4. 1. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la censura si appalesa inammissibile, alla luce delle considerazioni già svolte con riguardo a pressoché identica questione prospettata nel primo motivo.
4. 2. In margine all'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203, deve escludersi che i giudici del merito siano incorsi in violazione di tale disposizione, allorché hanno affermato essere irrilevante, al fine del decidere e di ritenere il BR inadempiente al contratto di affitto oggetto di controversia per essere formalmente intestatario di una licenza commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che l'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate (Cass. 24 novembre 1997 n. 11767; Cass. 21 giugno 1993 n. 6858), eventualmente con carattere di prevalenza (Cass. 21 luglio 2000 n. 9593; Cass.16 febbraio 1995 n. 1690) 4. 3. Pacifico quanto sopra deve escludersi, altresì, una omessa motivazione della sentenza gravata allorché questa ha affermato che il BR non poteva ritenersi inadempiente al contratto oggetto di controversia solo perché intestatario di una licenza commerciale, atteso, da un lato, che i testi escussi avevano confermato l'avvenuta diretta conduzione - da parte sua - del fondo, dall'altro, che nel corso degli anni per i quali si è protratto il rapporto la concedente IN non aveva mai dedotto alcunché in ordine alle modalità di conduzione del fondo.
4. 4. Totalmente non pertinenti, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite, infine, si appalesano le considerazioni svolte dalla ricorrente, in margine agli argomenti da ultimo riferiti, contenuti nella sentenza gravata.
4. 4. 1. Avendo, in particolare, i giudici del merito affermato che la personale conduzione del fondo da parte del BR era stata provata dalla espletata prova testimoniale, la ricorrente, al fine di superare il riferito accertamento, non poteva - come ha fatto - limitarsi ad affermare essere onere del giudice riferire il contenuto delle prove testimoniali.
In realtà, alternativamente, o non sono state espletate, nel corso del giudizio di merito, prove testimoniale (o queste non hanno avuto ad oggetto la diretta conduzione del fondo da parte del BR), o le prove raccolte sono state contraddittorie e non univoche, come ritenuto, invece, dal giudice del merito.
4. 4. 2. Nella prima evenienza è palese la inammissibilità della deduzione in esame.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame, letta nel senso sopra indicato.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998 n. 12089, nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235). 4. 4. 3. Nella seconda eventualità, ove fosse intenzione dalla ricorrente dedurre un errore del giudice del merito nell'interpretazione delle risultanze probatorie, per avere trascurato alcune deposizioni che avrebbero escluso una conduzione "personale" del fondo da parte del BR (che aveva lasciato incolto il fondo o che ricorreva per la totalità degli interventi, a mano d'opera estranea) è palese che era onere della attuale ricorrente indicare, trascrivendo il contenuto delle relative deposizioni, quanto riferito dai testi escussi, in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dal giudice del merito.
4. 4. 4. È esatto il rilievo, svolto nell'ultima parte del motivo, con il quale si denunzia che un fatto può ritenersi pacifico, in causa, in assenza di una formale ammissione, solo allorché la controparte abbia tenuto un comportamento processuale totalmente incompatibile con il disconoscimento di quel fatto specifico. La deduzione, peraltro, non è in alcun modo pertinente, al fine del decidere.
I giudici del merito, infatti, nell'affermare che "per tutta la durata del rapporto" era mancata "qualsiasi contestazione in tal senso (cioè in ordine alla non diretta da parte del BR) della IN", lungi dal far riferimento al comportamento processuale di questa nel corso del presente giudizio, come ritiene parte ricorrente, hanno fatto applicazione - come era loro facoltà - dell'art. 2729 c.c. In particolare quei giudici hanno "indirettamente", cioè presuntivamente, ritenuto che in effetti il BR avesse coltivato personalmente il fondo secondo la buona tecnica agraria e impiegando, almeno per un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo, mano d'opera propria e della propria famiglia, atteso che per tutti gli anni in cui si è protratto il rapporto - tra il 1969 e il 1997 non vi era stata mai alcuna denunzia di inadempimento, sotto il riferito profilo, da parte della società concedente.
5. Con il terzo motivo la società ricorrente denunziando ancora "violazione, falsa applicazione degli artt. 437 e 345, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente alla legge 26 novembre 1990, n. 353)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio", censura la sentenza gravata nella parte in cui questa avrebbe ritenuto nuova, e, pertanto, inammissibile la domanda di risoluzione del contratto inter partes per inadempienza da parte dei convenuti all'obbligo di manutenzione dei fabbricati rurali posti all'interno dell'area locata.
6. La censura è infondata.
Premesso che nella specie si denunzia un error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice a quo ed è pertanto consentito il diretto esame degli atti di causa da parte di questa Corte regolatrice, si osserva che nel ricorso introduttivo del presente giudizio (innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Roma), alle pagine 3 e 4 sono analiticamente descritte (sotto i nn. 1 - 3) le "contestazioni mosse ai conduttori".
Atteso che tra queste non è menzionata la violazione, da parte dei conduttori, dell'obbligo di manutenzione dei fabbricati rurali, è di palmare evidenza la manifesta infondatezza della censura in esame.
7. In sede di ricorso per cassazione, al fine di superare il silenzio serbato nel ricorso introduttivo del giudizio circa la violazione, da parte dei conduttori, dell'obbligo di manutenzione, si osserva, sempre con il terzo motivo, da un lato, che in realtà "la domanda doveva intendersi ricompresa in quella, lato sensu, di risoluzione per mutamento di destinazione d'uso del fondo, dall'altro, che la sentenza impugnata è contraddittoria perché pur avendo dichiarato inammissibile la domanda l'ha comunque esaminata, assumendo che non esisteva, a carico dei conduttori, alcun obbligo di ristrutturazione dei fabbricati rurali.
8. Anche per la parte de qua il proposto motivo è manifestamente infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola. 8. 1. Quanto al primo si osserva che l'articolo 5, comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, prevede espressamente che "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti ...alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative...".
È palese, pertanto, che non solo nel linguaggio comune ma anche nella disciplina positiva l'obbligo di "conservazione" è totalmente diverso, rispetto a quello di "manutenzione".
Il primo, in particolare, consiste nell'obbligo (che fa carico al conduttore) di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente.
Sussiste, pertanto, la violazione di questo allorché l'affittuario - il quale, comunque, può prendere "tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo" (cfr., art. 10, l. 11 febbraio 1971, n. 11) - modifichi l'originario mutamento colturale del fondo, o, eventualmente, dei fabbricati a questo annessi (cfr. Cass. 20 marzo 1998 n. 2983; Cass. 9 aprile 1997 n. 3085). Diversamente, l'obbligo di assicurare la "manutenzione del fondo ... e delle attrezzature relative" attiene al diverso dovere che fa carico al conduttore di provvedere alle opere di ordinaria manutenzione del fondo e delle altre attrezzature oggetto del contratto di affitto (cfr. Cass. 29 aprile 1991 n. 4705). Certo quanto sopra è palese, da una parte, che la violazione di un obbligo non implica, automaticamente, o per implicito, come deduce la attuale ricorrente, la violazione dell'altro, dall'altra, che nella denunzia di "mutamento di destinazione d'uso del fondo" non può ritenersi compresa anche la lamentata omessa manutenzione dei fabbricati rurali.
Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che a norma del successivo comma 3, dello stesso articolo 5, l. 3 maggio 1982, n. 203 "prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il locatore è
tenuto a contestare all'altra parte ... l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste" per cui era comunque onere della società ora ricorrente, prima del giudizio, puntualmente ed espressamente contestare alla parte conduttrice la violazione anche del dovere di manutenzione ordinaria dei fabbricati. 8. 2. Quanto al secondo profilo di censura è sufficiente considerare, per dimostrarne la palese inammissibilità per difetto di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) in capo alla ricorrente, che la affermazione di infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che abbia pregiudizialmente dichiarato la inammissibilità della domanda medesima integra una motivazione ad abundantiam in questa resa nel presupposto della carenza del potere di esame nel merito e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di impugnazione (Cass. 8 ottobre 1998 n. 9973).
9. Con il quarto, e ultimo, motivo la ricorrente lamentando, ancora "violazione, falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." nonché "omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5", censura la sentenza gravata per non avere esaminato il quinto motivo di appello, concernente l'utilizzo della cava da parte dei conduttori nonostante questa fosse stata esclusa dall'affittanza.
10. La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste. 10 .
1. I giudici di primo grado hanno rigettato la domanda di risoluzione del contratto di affitto inter partes a causa dell'avvenuto impianto, da parte dei conduttori, di un vigneto sull'area un tempo destinato a cava e, come tale escluso dall'affitto, sulla base di tre, concorrenti, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se a sorreggere il loro dictum:
- "la contestazione ... in merito all'utilizzo dell'area in questione non attiene specificamente agli obblighi assunti con l'accordo negoziale intercorso tra le parti, accordo che riguardava lo sfruttamento di una estensione di terreno diversa da quella sulla quale insisteva la causa" (in altri termini non poteva prospettarsi, al riguardo un inadempimento contrattuale relativamente a un bene escluso dal contratto);
- "la realizzazione del vigneto era stata autorizzata e comunque accertata dalla società proprietaria (tramite soggetti che si recavano spesso sul fondo "in rappresentante della IN");
- "lo stesso C.T.U. ha accertato che l'impianto del vigneto era sicuramente giustificato dalla vocazione viticola del fondo ed ha comportato un oggettivo miglioramento, circostanza che assume un indubbio rilievo anche ai fini della valutazione in merito alla gravità dell'eventuale inadempimento".
10. 2. Nel censurare, in appello, tale capo della sentenza dei primi giudici la società ora ricorrente denunziava (cfr., pag. 9 del ricorso in appello, il cui diretto esame è consentito a questa Corte, denunciandosi un error in procedendo) che il tribunale aveva erroneamente ritenuto lecito l'utilizzo, da parte dei conduttori, della cava, ancorché esclusa dall'oggetto del contratto di affitto "basandosi sui soliti testi di parte resistente".
Si osserva, infatti, che "dall'istruttoria era emerso .. che le persone cui facevano diretto riferimento i testi erano tutt'al più dei semplici impiegati .. ovvero, addirittura consulenti esterni, privi del potere di spendere il nome della concedente ...". 10. 3. A fronte di tali censure la sentenza ora gravata ha evidenziato "va disatteso anche il 5° motivo, atteso che come emerge dagli accertamenti del c.t.u. il BR, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha apportato al fondo una serie di miglioramenti che vanno dal riempimento della casa ...".
10. 4. Certo, in linea di fatto, quanto precede, è palese - come sopra anticipato - che non vi è stata, da parte del giudice di secondo grado, alcuna omessa pronunzia.
Avendo, quei giudici, infatti, ritenuto - in conformità a quanto già accertato dal primo giudice, sulla scorta di una consulenza tecnica, e non oggetto di alcuna censura specifica in sede di gravame - che gli affittuari avevano realizzato, impiantando un vigneto sull'area già destinata a cava, un oggettivo miglioramento del fondo di proprietà della IN, con ciò hanno - sia pure per implicito - da un lato, escluso che quel comportamento potesse qualificarsi grave "inadempimento" contrattuale, dall'altro che fosse rilevante ogni ulteriore accertamento circa la riferibilità, o meno, alla società appellante, del consenso dato, in nome della società stessa alla realizzazione del vigneto in questione, come riferito dai testi escussi.
Il tutto, comunque, a prescindere dal considerare che il motivo di appello in esame era inammissibile atteso che delle tre rationes decidendi invocate dal tribunale a fondamento della propria statuizione l'appellante IN ne aveva censurato, con l'atto di appello, solo una (cfr. Cass. 12 settembre 2000 n. 12040, specie in motivazione).
11. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in lire 30.000 oltre lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 maggio 2001. Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.