Articolo 739 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 730Articolo 729
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9 ottobre 2010
Art. 739. Corsi di formazione 1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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