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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Rivendica e usucapione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3612 dell'anno
2015 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Operamolla e Rosa Ferreri, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Luigi Puca, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 18.6.2025, il ha quivi convenuto la Pt_1
, deducendo che: è proprietario di un locale a CP_1
piano terra costituente parte dell'edificio condominiale avente accesso dal civico 9 di via Palestro in Trani,
sottostante appartamento di proprietà della convenuta;
il locale di proprietà dell'attore ha per tutta la sua superficie un'altezza di 4,70 metri e però, <
sono ubicati il bagno e un vano servizi, ha un soppalco di altezza 2,25 metri circa, con piano di calpestio utilizzato in origine attraverso una scala di accesso>>, che in progresso di tempo <<è stato murato e reso inaccessibile>>
per la pericolosità dell'accesso; è poi accaduto che la convenuta, <
immobile, ha aperto una botola e, attraverso una scala, ha creato un accesso dal suo appartamento al [predetto]
soppalco>>, così arbitrariamente annettendovi il vano,
costituente invece parte del locale di proprietà del Pt_1
L'attore chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'appartenenza al locale di sua proprietà del vano in questione, ordinando il rilascio dello stesso in proprio favore e la chiusura dell'accesso ad esso realizzato
2 nell'appartamento della convenuta, con previsione, ex art. 614 c.p.c., delgiorno di ritardo nella esecuzione della sentenza>>, nonché
condannarsi la convenuta <
l'utilizzo illegittimo del vano altrui nella misura determinata secondo giustizia ed equità di € 100,00 mensili a decorrere dalla domanda>>.
La si è tempestivamente costituita in giudizio CP_1
con comparsa di risposta depositata il 23.10.2015, opponendo che: il vano in contesa ha sempre fatto parte del suo appartamento, fin dalla costruzione dell'edificio condominiale;
essa ha acquistato la proprietà
dell'appartamento per successione testamentaria al padre deceduto il 12.7.1972, il quale lo aveva Persona_1
acquistato nel 1944 per adibirlo a residenza della famiglia,
costituita dalla convenuta e dai suoi genitori, e detto vano costituiva già allora accessorio dell'appartamento, al quale si poteva accedere esclusivamente dalla camera da pranzo dello stesso, al cui servizio esso era posto, essendo
<>.
La convenuta chiedeva pertanto, in via riconvenzionale,
accertarsi e dichiararsi l'appartenenza all'appartamento di sua proprietà del vano in questione, fin dall'origine o, in subordine, per intervenuta usucapione, <
possesso continuato ed ininterrotto per oltre 20 anni>>.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testi e
3 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che è stato necessario rinnovare a mezzo del geom. Controparte_2
dichiarata, con ordinanza del 29.3.2021, la nullità della precedente c.t.u. ad opera del geom. . Controparte_3
All'esito dell'istruzione, l'attore ha da ultimo precisato le conclusioni, all'udienza del 16.9.2024, <
sia dichiarato che il vano oggetto di giudizio è privo di titolo edilizio e pertanto deve esserne ordinata la demolizione con ripristino del volume dell'immobile dell'attore, occupato dal vano in questione [e] in subordine
… riportandosi all'atto introduttivo>>.
La predetta domanda, in via principale formulata in aggiunta a quelle originariamente proposte con l'atto di citazione,
costituisce un novum, la cui introduzione è preclusa allo stato del processo in cui tale domanda è stata avanzata -
per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata l'8.11.2023, allorché la causa era stata una prima volta riservata per la decisione all'udienza dell'11.9.2023, dopo di che è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'acquisizione dei fascicoli di parte, rimasti in possesso del c.t.u. – donde la sua inammissibilità (v. Cass., SS.UU.,
13.9.2018 n. 22404, Cass., SS.UU., 15.6.2015 n. 12310).
Vanno allora nel merito esaminate le sole domande ritualmente proposte dalle parti con i rispettivi atti introduttivi, per cui si fronteggiano: da un lato, la domanda di rivendica formulata dall'attore ex art. 948 c.c. (v. Cass. 27.6.2024
4 n. 17754), con le conseguenziali domande di rilascio del vano in contesa, di chiusura dell'accesso ad esso dall'appartamento della convenuta e di risarcimento del danno;
dall'altro lato, la domanda di accertamento della proprietà in capo a sé del medesimo vano formulata dall'attrice, nel possesso dello stesso, e, in subordine, la domanda di sua usucapione.
Insegna la Suprema Corte che:
- <
accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene …
diverg[e], sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore
è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto … Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire … con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di
5 accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio … è imposto,
viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto … dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione … L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa>> (Cass. 20.2.2025 n. 4537);
- <
in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore,
bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di
6 usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente>> (Cass. 23.6.2023 n.
18059).
Nel caso del presente giudizio, la c.t.u. espletata
(validamente), le cui conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dall'attore, verificato che il <
oggetto di contenzioso … consiste in un piccolo ambiente privo di affacci, areazione, illuminazione diretta, di superficie netta mq. 4,40 circa e superficie lorda di mq.
5,30 in pessimo stato di conservazione, privo di qualsiasi rifinitura, intonaco, pavimentazione, impianti, ecc. e totalmente allo stato rustico … [a cui] si accede per mezzo di una botola delle dimensioni di cm. 60 x 60 posta a livello calpestio primo piano nel ripostiglio adiacente il vano tinello facente parte dell'appartamento di proprietà della sig.ra dalla quale con l'ausilio di Controparte_1
una scala disposta in verticale ed inserita nel predetto foro solo per l'occorrenza, di enorme difficoltà e
7 pericolosità, si scende al piano sottostante per circa m.
2,55 fino a raggiungere il piano calpestio del piccolo vano>>, ha altresì accertato che:
- il locale di proprietà dell'attore gli <<è pervenuto … per atto di compravendita del notaio del Persona_2
13.10.2000 rep. N. 19.991 dal sig. … nel quale Persona_3
nessuna … pertinenza in piano ammezzato viene descritta>>;
- il sovrastante appartamento di proprietà della convenuta le <<è pervenuto … per successione testamentaria di Per_4
avvenuta in data 12.07.1972 (Den. Succ. n. 52 Vol. n.
[...]
156 del 02.11.1972)>>;
- <… sono appartenute al Sig.
, il quale, con testamento del 07.02.1966 rogato Persona_4
dal notaio … [ha assegnato] … il piano Persona_5
terra … a [che poi lo ha come sopra venduto al Persona_3
e] il primo piano … a e Pt_1 Controparte_1
neppure in tale testamento si trova fatta alcuna menzione del vano in contesa, né in relazione al locale a piano terra né in relazione all'appartamento al primo piano;
- da nessuna delle < …
[emerge] la presenza grafica o descrittiva dell'appartenenza al piano terra di un piano ammezzato, posizionato tra il piano terra e primo piano e sovrastante il servizio igienico del locale deposito di proprietà del Sig. Parte_1
così come … la presenza grafica o descrittiva dell'appartenenza al primo piano di un vano sottostante
8 l'unità immobiliare … di proprietà della sig.ra CP_1
, della cui esistenza non si ricava alcuna traccia
[...]
neanche dalla <
allegata>> alla <
30.06.2014 a firma della sig.ra ed Controparte_1
asseverata dal direttore dei lavori ing. Controparte_4
per i lavori interni di manutenzione all'appartamento di primo piano>>;
- all'interno del vano, oltre alla botola da cui vi si accede provenendo dall'appartamento della convenuta, <
intravede nessun altro accesso esistente, preesistente o successivamente murato e nessun segno di alterazione o esecuzione di lavori atti a modificare eventuali accessi preesistenti. Viste le caratteristiche costruttive delle strutture del vano oggetto di contenzioso e il suo stato di conservazione e manutenzione (rustico) … [deve ritenersi]
che lo stesso vano è stato realizzato congiuntamente alla porzione di fabbricato>>; così come deve ritenersi
<
fabbricato>> <> dal primo piano.
Ciò posto, a cui nulla hanno né aggiunto né tolto le contraddittorie testimonianze assunte, l'attore, come innanzi onerato della c.d. probatio diabolica, ha lasciato tale suo onere, non attenuato dalla domanda riconvenzionale proposta ex adverso, del tutto insoddisfatto, avendo mancato non solo di dare prova di un suo acquisto del vano oggetto
9 di controversia a titolo derivativo, all'esito di precedenti trasferimenti, ma anche soltanto di offrire la benché minima prova che sullo stesso sia mai stato esercitato un qualche possesso dal locale di sua proprietà, dai precedenti proprietari del locale e/o da lui stesso, in forza del quale il avrebbe potuto acquisirne la proprietà a titolo Pt_1
originario, per usucapione.
La convenuta, che essa pure non ha fornito prova di un acquisto del vano a titolo derivativo, si giova per contro dell'accertamento operato dal c.t.u., che fin dall'origine l'appartamento che essa ha poi ereditato presentava un varco di accesso al vano medesimo: da cui la sua materiale disponibilità, senza soluzioni di continuità, in via esclusiva da parte di chi si è succeduto nella proprietà
dell'appartamento, il cui possesso, che è incontestato sia stato ab initio legittimamente acquisito ex artt. 1147 e
1163 c.c., la convenuta unisce al proprio ex art. 1146 c.c.,
per un tempo certamente eccedente i 20 anni prescritti dall'art. 1158 c.c., in forza della quale va accolta la domanda di usucapione proposta dalla convenuta in via subordinata.
Né a ciò osta il fatto che il vano non sia accatastato e possa essere abusivo, tali condizioni esaurendo i loro effetti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e rimanendo invece privi di rilevanza nei rapporti fra privati
(v. Cass.
5.9.2023 n. 25843, Cass. 19.1.2017 n. 1395, Cass.
10 18/02/2013 n. 3979).
Deriva che: ogni domanda attorea va rigettata;
va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via principale, di accertamento e declaratoria della proprietà
in capo ad essa del vano in contesa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via subordinata, va dichiarato l'acquisto da parte sua della piena ed esclusiva proprietà del vano in contesa per maturata usucapione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attore nella misura liquidata in dispositivo,
rapportata al valore della controversia dichiarato dall'attore, ivi comprese le spese di c.t.u., che si pongono definitivamente a suo carico per il loro intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e viceversa, così provvede, rigettata o assorbita
[...]
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta ogni domanda proposta dall'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via principale;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via subordinata e, per l'effetto, dichiara l'acquisto da parte sua della piena ed esclusiva proprietà
11 del vano in contesa, come individuato nella relazione di c.t.u. a firma del geom. depositata il Controparte_2
10.1.2022, per maturata usucapione;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
di procedere, con suo esonero da responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2651 c.c.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'attore per il loro intero ammontare;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di patrocinio, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.4.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3612 dell'anno
2015 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Operamolla e Rosa Ferreri, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE E CONVENUTO IN RICONVENZIONE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Luigi Puca, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 16.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 18.6.2025, il ha quivi convenuto la Pt_1
, deducendo che: è proprietario di un locale a CP_1
piano terra costituente parte dell'edificio condominiale avente accesso dal civico 9 di via Palestro in Trani,
sottostante appartamento di proprietà della convenuta;
il locale di proprietà dell'attore ha per tutta la sua superficie un'altezza di 4,70 metri e però, <
sono ubicati il bagno e un vano servizi, ha un soppalco di altezza 2,25 metri circa, con piano di calpestio utilizzato in origine attraverso una scala di accesso>>, che in progresso di tempo <<è stato murato e reso inaccessibile>>
per la pericolosità dell'accesso; è poi accaduto che la convenuta, <
immobile, ha aperto una botola e, attraverso una scala, ha creato un accesso dal suo appartamento al [predetto]
soppalco>>, così arbitrariamente annettendovi il vano,
costituente invece parte del locale di proprietà del Pt_1
L'attore chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'appartenenza al locale di sua proprietà del vano in questione, ordinando il rilascio dello stesso in proprio favore e la chiusura dell'accesso ad esso realizzato
2 nell'appartamento della convenuta, con previsione, ex art. 614 c.p.c., del
condannarsi la convenuta <
l'utilizzo illegittimo del vano altrui nella misura determinata secondo giustizia ed equità di € 100,00 mensili a decorrere dalla domanda>>.
La si è tempestivamente costituita in giudizio CP_1
con comparsa di risposta depositata il 23.10.2015, opponendo che: il vano in contesa ha sempre fatto parte del suo appartamento, fin dalla costruzione dell'edificio condominiale;
essa ha acquistato la proprietà
dell'appartamento per successione testamentaria al padre deceduto il 12.7.1972, il quale lo aveva Persona_1
acquistato nel 1944 per adibirlo a residenza della famiglia,
costituita dalla convenuta e dai suoi genitori, e detto vano costituiva già allora accessorio dell'appartamento, al quale si poteva accedere esclusivamente dalla camera da pranzo dello stesso, al cui servizio esso era posto, essendo
<>.
La convenuta chiedeva pertanto, in via riconvenzionale,
accertarsi e dichiararsi l'appartenenza all'appartamento di sua proprietà del vano in questione, fin dall'origine o, in subordine, per intervenuta usucapione, <
possesso continuato ed ininterrotto per oltre 20 anni>>.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testi e
3 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che è stato necessario rinnovare a mezzo del geom. Controparte_2
dichiarata, con ordinanza del 29.3.2021, la nullità della precedente c.t.u. ad opera del geom. . Controparte_3
All'esito dell'istruzione, l'attore ha da ultimo precisato le conclusioni, all'udienza del 16.9.2024, <
sia dichiarato che il vano oggetto di giudizio è privo di titolo edilizio e pertanto deve esserne ordinata la demolizione con ripristino del volume dell'immobile dell'attore, occupato dal vano in questione [e] in subordine
… riportandosi all'atto introduttivo>>.
La predetta domanda, in via principale formulata in aggiunta a quelle originariamente proposte con l'atto di citazione,
costituisce un novum, la cui introduzione è preclusa allo stato del processo in cui tale domanda è stata avanzata -
per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata l'8.11.2023, allorché la causa era stata una prima volta riservata per la decisione all'udienza dell'11.9.2023, dopo di che è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'acquisizione dei fascicoli di parte, rimasti in possesso del c.t.u. – donde la sua inammissibilità (v. Cass., SS.UU.,
13.9.2018 n. 22404, Cass., SS.UU., 15.6.2015 n. 12310).
Vanno allora nel merito esaminate le sole domande ritualmente proposte dalle parti con i rispettivi atti introduttivi, per cui si fronteggiano: da un lato, la domanda di rivendica formulata dall'attore ex art. 948 c.c. (v. Cass. 27.6.2024
4 n. 17754), con le conseguenziali domande di rilascio del vano in contesa, di chiusura dell'accesso ad esso dall'appartamento della convenuta e di risarcimento del danno;
dall'altro lato, la domanda di accertamento della proprietà in capo a sé del medesimo vano formulata dall'attrice, nel possesso dello stesso, e, in subordine, la domanda di sua usucapione.
Insegna la Suprema Corte che:
- <
accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene …
diverg[e], sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore
è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto … Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire … con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di
5 accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio … è imposto,
viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto … dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione … L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa>> (Cass. 20.2.2025 n. 4537);
- <
in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore,
bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di
6 usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente>> (Cass. 23.6.2023 n.
18059).
Nel caso del presente giudizio, la c.t.u. espletata
(validamente), le cui conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dall'attore, verificato che il <
oggetto di contenzioso … consiste in un piccolo ambiente privo di affacci, areazione, illuminazione diretta, di superficie netta mq. 4,40 circa e superficie lorda di mq.
5,30 in pessimo stato di conservazione, privo di qualsiasi rifinitura, intonaco, pavimentazione, impianti, ecc. e totalmente allo stato rustico … [a cui] si accede per mezzo di una botola delle dimensioni di cm. 60 x 60 posta a livello calpestio primo piano nel ripostiglio adiacente il vano tinello facente parte dell'appartamento di proprietà della sig.ra dalla quale con l'ausilio di Controparte_1
una scala disposta in verticale ed inserita nel predetto foro solo per l'occorrenza, di enorme difficoltà e
7 pericolosità, si scende al piano sottostante per circa m.
2,55 fino a raggiungere il piano calpestio del piccolo vano>>, ha altresì accertato che:
- il locale di proprietà dell'attore gli <<è pervenuto … per atto di compravendita del notaio del Persona_2
13.10.2000 rep. N. 19.991 dal sig. … nel quale Persona_3
nessuna … pertinenza in piano ammezzato viene descritta>>;
- il sovrastante appartamento di proprietà della convenuta le <<è pervenuto … per successione testamentaria di Per_4
avvenuta in data 12.07.1972 (Den. Succ. n. 52 Vol. n.
[...]
156 del 02.11.1972)>>;
- <… sono appartenute al Sig.
, il quale, con testamento del 07.02.1966 rogato Persona_4
dal notaio … [ha assegnato] … il piano Persona_5
terra … a [che poi lo ha come sopra venduto al Persona_3
e] il primo piano … a e Pt_1 Controparte_1
neppure in tale testamento si trova fatta alcuna menzione del vano in contesa, né in relazione al locale a piano terra né in relazione all'appartamento al primo piano;
- da nessuna delle < …
[emerge] la presenza grafica o descrittiva dell'appartenenza al piano terra di un piano ammezzato, posizionato tra il piano terra e primo piano e sovrastante il servizio igienico del locale deposito di proprietà del Sig. Parte_1
così come … la presenza grafica o descrittiva dell'appartenenza al primo piano di un vano sottostante
8 l'unità immobiliare … di proprietà della sig.ra CP_1
, della cui esistenza non si ricava alcuna traccia
[...]
neanche dalla <
allegata>> alla <
30.06.2014 a firma della sig.ra ed Controparte_1
asseverata dal direttore dei lavori ing. Controparte_4
per i lavori interni di manutenzione all'appartamento di primo piano>>;
- all'interno del vano, oltre alla botola da cui vi si accede provenendo dall'appartamento della convenuta, <
intravede nessun altro accesso esistente, preesistente o successivamente murato e nessun segno di alterazione o esecuzione di lavori atti a modificare eventuali accessi preesistenti. Viste le caratteristiche costruttive delle strutture del vano oggetto di contenzioso e il suo stato di conservazione e manutenzione (rustico) … [deve ritenersi]
che lo stesso vano è stato realizzato congiuntamente alla porzione di fabbricato>>; così come deve ritenersi
<
fabbricato>> <> dal primo piano.
Ciò posto, a cui nulla hanno né aggiunto né tolto le contraddittorie testimonianze assunte, l'attore, come innanzi onerato della c.d. probatio diabolica, ha lasciato tale suo onere, non attenuato dalla domanda riconvenzionale proposta ex adverso, del tutto insoddisfatto, avendo mancato non solo di dare prova di un suo acquisto del vano oggetto
9 di controversia a titolo derivativo, all'esito di precedenti trasferimenti, ma anche soltanto di offrire la benché minima prova che sullo stesso sia mai stato esercitato un qualche possesso dal locale di sua proprietà, dai precedenti proprietari del locale e/o da lui stesso, in forza del quale il avrebbe potuto acquisirne la proprietà a titolo Pt_1
originario, per usucapione.
La convenuta, che essa pure non ha fornito prova di un acquisto del vano a titolo derivativo, si giova per contro dell'accertamento operato dal c.t.u., che fin dall'origine l'appartamento che essa ha poi ereditato presentava un varco di accesso al vano medesimo: da cui la sua materiale disponibilità, senza soluzioni di continuità, in via esclusiva da parte di chi si è succeduto nella proprietà
dell'appartamento, il cui possesso, che è incontestato sia stato ab initio legittimamente acquisito ex artt. 1147 e
1163 c.c., la convenuta unisce al proprio ex art. 1146 c.c.,
per un tempo certamente eccedente i 20 anni prescritti dall'art. 1158 c.c., in forza della quale va accolta la domanda di usucapione proposta dalla convenuta in via subordinata.
Né a ciò osta il fatto che il vano non sia accatastato e possa essere abusivo, tali condizioni esaurendo i loro effetti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e rimanendo invece privi di rilevanza nei rapporti fra privati
(v. Cass.
5.9.2023 n. 25843, Cass. 19.1.2017 n. 1395, Cass.
10 18/02/2013 n. 3979).
Deriva che: ogni domanda attorea va rigettata;
va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via principale, di accertamento e declaratoria della proprietà
in capo ad essa del vano in contesa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via subordinata, va dichiarato l'acquisto da parte sua della piena ed esclusiva proprietà del vano in contesa per maturata usucapione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attore nella misura liquidata in dispositivo,
rapportata al valore della controversia dichiarato dall'attore, ivi comprese le spese di c.t.u., che si pongono definitivamente a suo carico per il loro intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e viceversa, così provvede, rigettata o assorbita
[...]
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta ogni domanda proposta dall'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via principale;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via subordinata e, per l'effetto, dichiara l'acquisto da parte sua della piena ed esclusiva proprietà
11 del vano in contesa, come individuato nella relazione di c.t.u. a firma del geom. depositata il Controparte_2
10.1.2022, per maturata usucapione;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
di procedere, con suo esonero da responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2651 c.c.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'attore per il loro intero ammontare;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di patrocinio, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.552,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.4.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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