Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 296 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to CARRATELLI GIUSEPPE Parte_1
appellante
E con l'avv.to ANNOVAZZI ROBERTO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso proposto da volto a Parte_1
CP_ contestare la ripetizione da parte di della somma di euro 3.261,03, da lei percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo maggio 2019/gennaio 2020, richiesta con avviso di pagamento contrassegnato dal Codice Avviso 313220204608928112, dell' 1.2.2022, notificato il 26.02.2022.
Ha rilevato che ha revocato la prestazione relativa al reddito di cittadinanza già CP_1
riconosciuto alla ricorrente, avendo accertato, sulla base di dati trasmessi dalla Guardia di
Finanza di Cosenza, che la ricorrente ha omesso di indicare nella domanda amministrativa volta ad ottenere il reddito di cittadinanza l'esatta composizione del proprio nucleo familiare e, soprattutto, la percezione di redditi prodotti in ragione di un rapporto di lavoro subordinato e della partecipazione in due società.
deduzione della parte ricorrente secondo cui sussisterebbero tutti i requisiti per beneficiarne, ed in particolare il requisito reddituale, avendo la parte attrice prodotto a tale fine solo autodichiarazioni, notoriamente prive in giudizio di valore probatorio.
Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 844,00, oltre accessori dovuti.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. la mancata valutazione delle eccezioni preliminari e pregiudiziali (illegittima duplicazione del provvedimento, mancata notifica atto presupposto cioè della revoca del beneficio, difetto di motivazione, nullità dell'avviso per omessa indicazione degli strumenti di tutela); 2.
l'erroneo/difetto della motivazione: ha affermato che la parte ricorrente non ha inteso dimostrare con le autocertificazioni la sussistenza del requisito reddituale, bensì evidenziare, sulla scorta degli stessi documenti utilizzati dalla Guardia di Finanza, l'evidente errore in cui sono incorsi gli agenti accertatori nella valutazione della domanda presentata.
CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.La prima censura sull'omessa pronuncia relativa all'eccezioni preliminari è infondata, perché il Tribunale con argomentazioni che non sono state oggetto di alcuna censura, ha affermato che “in ragione dell'oggetto del giudizio, relativo ad una richiesta di restituzione di importi indebitamente percepiti e dunque al rapporto previdenziale/assistenziale e non all'atto notificato con cui è stata chiesta la restituzione della somma di euro 3.261,03, risultano del tutto inconferenti i dedotti vizi che inficerebbero il procedimento di recupero.
2.Fondata, invece, è la seconda censura.
Ed invero, quanto alla composizione del nucleo familiare , dalle informazioni e dalle certificazioni rinvenute dalla GdF risulta documentalmente provato che il sig. CP_2
coniuge separato della (cfr decreto di omologa della separazione del 24.1.2018 in Pt_1
atti), già da diversi anni è residente in Falconara Albanese (CS) in data 16/8/2011 (ed anche fiscalmente domiciliato in Cosenza (CS) alla piazza Clausi e Schettini n. 8 dal 20/02/2017) e quindi in un luogo diverso rispetto a quello in cui risiede l'odierna appellante (residente in
Cosenza (CS) alla via degli Abruzzi e Molise oggi via S. Tocci n.15), sicchè non rientra nel nucleo familiare di quest'ultima.
Pag. 2 di 4 Correttamente, dunque, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (che viene presentata ai fini
ISEE e allegata alla domanda di RdC) nel nucleo familiare la ricorrente non ha indicato il coniuge separato che vive altrove e quindi non compone il nucleo familiare.
Quanto all'assunto della Guardia di Finanza, secondo cui nella DSU (dichiarazione unica sostitutiva) dell'anno 2019, la ricorrente avrebbe omesso di dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2018, quale collaboratrice domestica, redditi che risulterebbero anche attestati dai relativi versamenti contributivi comunicati all' , si rileva che per come si evince dalla CP_1 lettura delle DSU, nella Sezione II “Redditi ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle
Entrate”, vengono richiesti i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di presentazione: quindi i redditi del 2018 - percepiti dalla odierna appellante quale collaboratrice domestica – pari ad € 6500 sono stati correttamente dichiarati nella DSU del
2020 (cfr doc. copia DSU del 16.1.2020 all.fasc. di primo grado) con una conseguente certificazione ISEE al 22/1/2020 pari ad € 5.200,00 (cfr attestazione ISEE del 22.1.2020), mentre nella DSU dell'anno 2019, l'odierna appellante, correttamente, ha dichiarato la somma di € 1.650,00, ovvero le somme percepite nell'anno 2017 (cfr doc. copia DSU del 6.2.2019 all.fasc. di primo grado) con conseguente certificazione ISEE all'8/2/2019, pari ad € 1.320,00
(cfr doc. attestazione ISEE del 8.2.2019). I parametri immobiliari e mobiliari in entrambe le dichiarazioni sono ampiamente al di sotto dei parametri richiesti [cfr il d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, tra i requisiti economici richiesti, prevede, nel caso specifico:
ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360; patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a € 30.000, senza considerare la casa di abitazione, ed un patrimonio mobiliare per i nuclei composti da un solo componente pari ad €
6.000] essendo, infine, incontestato che alcun reddito sia stato conseguito dalle partecipazioni alle società EDIL 3001 srl e OD srl che la ricorrente afferma essere prive di utili.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
3.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosi il pagamento di quelle del secondo grado in favore dell'erario, in quanto l'odierna appellante è stata ammessa a gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 3.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza
[...]
giudice del lavoro, n. 1470/2022, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara non dovuta la restituzione della somma di cui all'avviso di pagamento contrassegnato dal Codice Avviso
313220204608928112, pratica n. 16441654 dell' 1.2.2022;
2. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 1312,00 per il primo grado con accessori di legge da distrarsi ed in
€ 729,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento di queste ultime sia eseguito in favore dell'erario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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