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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 722/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 722/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Crudeli, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montesilvano alla
Piazza Marconi n. 5 e presso il domicilio digitale del proprio difensore, giusta procura in atti;
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Borrelli del Foro CP_1
di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via
Falcone e Borsellino n. 30, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
887/2024, pubblicata il 04.07.2024 e notificata in pari data, avente ad oggetto “opposizione a precetto”. CONCLUSIONI: per parte appellante: conclusioni non precisate. per parte appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in via principale e nel merito, per tutte le ragioni spiegate nel presente atto, rigettare poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. poichè del tutto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto.
Per l'effetto confermare, in toto, la sentenza impugnata, n. 887/2024 - Rep.
n. 1479/2024 del 04.07.2024, emessa dal Tribunale di Pescara, a definizione del Procedimento rubricato al R.G. n. 1589/2024 e resa nella persona del Giudice, dott. Anastasio Morelli e quanto con essa disposto;
quindi condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap e spese generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione all'atto di precetto e condanna la parte opponente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte opposta che liquida per compensi di avvocato in euro 2.450,00, oltre RSG iva e cap”.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così riassunti dal giudice del circondario:
pag. 2/23 con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto cambiario notificato da e con il quale quest'ultimo gli CP_1
intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.964,34 (di cui €
10.500,00 per , € 120,00 per spese di protesto, € 236,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre iva, accessori e cap 4%), sull'asserito mancato pagamento di n. 7 effetti cambiari (emessi in data 22.07.2020 in favore di
, ciascuna di € 1.500,00 con scadenza il 31.01.2021, il Parte_3
28.02.2021, il 31.03.2021, il 30.04.2021, il 31.05.2021, il 30.06.2021 ed il
31.08.2021).
Gli effetti cambiari furono emessi da in favore di Parte_1 Pt_3
a garanzia del pagamento delle quote di una Società, la
[...]
Parte_4
Gli effetti furono girati da a . Parte_3 CP_1
La difesa opponente fondava la sua opposizione sull'assunto dell'inesistenza del diritto azionato in executivis per fatto estintivo dell'obbligazione a mezzo di pagamento dei titoli nei termini fatti al girante delle cambiali.
All'uopo era a produrre estratto conto bancario di , laddove Parte_1
evidenziava n. 6 bonifici bancari e, per l'ultima cambiale in successione temporale, una distinta di deposito vincolato a favore di CP_1
(giratario) di pari importo.
La difesa opponente, peraltro, era a richiamare anche il rapporto di “credito personale” sottostante al credito cartolare: “il pagamento delle quote da parte del cessionario, infatti, avveniva quanto ad € 7.500,00 con assegni circolari (come descritti e richiamati nell'atto di cessione), e la restante somma di € 22.500,00 in modo rateizzato senza interessi.... “mediante pag. 3/23 l'emissione di 15 rate da € 1.500,00 ciascuna aventi le seguenti scadenze:
31.07.2020 / 31.08.2020 / 30.09.2020 / 31.10.2020 / 30.11.2020 /
31.12.2020 / 31.01.2021 / 28.02.2021 / 31.03.2021 / 30.04.2021 /
31.05.2021 / 30.06.2021 / 31.07.2021 / 31.08.2021 e 30.09.2021.
Tali pagamenti rateali vengono garantiti dalla parte acquirente mediante la firma di numero 15 effetti cambiari, da euro 1.500,00 cadauno, aventi le stesse scadenze di cui sopra e firmate dal Sig. ”. Parte_1
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instaurato in modo rituale il contradittorio tra le parti, il giudice era ad accogliere, parzialmente, l'istanza cautelare di sospensione all'esecutività avanzata dalla parte opponente, così sospendeva l'efficacia dell'atto di precetto limitatamente all'importo relativo all'effetto cambiario avente scadenza al 31.08.2021; a fronte del deposito delle memorie 173 cpc ammetteva il solo interrogatorio formale della parte opposta.
Raccolto il deferito interrogatorio formale, ritenuta matura per la decisione, erano concessi i termini di rito ex art. 189 cpc e alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisione”.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
Avverso tale sentenza, interponeva appello l'originario opponente PT
chiedendone la integrale riforma sulla scorta di 4 motivi, i quali
[...]
saranno esaminati partitamente.
Si costituiva in giudizio , resistendo all'appello e chiedendone Parte_3
il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/23 Con ordinanza dell'11.12.2024, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza all'11.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la erronea interpretazione del materiale probatorio e dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di adempimento, oltre a vizio di ultrapetizione.
Questo il capo di motivazione oggetto di censura:
“Deve evidenziarsi che la mera emissione di assegni circolare non può assurgere ad alcuna piena prova di avvenuto pagamento, inoltre dal calcolo del numero del operazioni di cui alle produzioni di parte opponente emergono essere n. 14 a fronte della emissione di 15 effetti bancari e quindi non permettono di per sé neppure la ricostruzione completa di annunciati pagamenti a tutti i 15 effetti cambiari”.
Nel censurare tale capo di motivazione, l'appellante rileva come, se da un lato la ricostruzione della vicenda unitariamente intesa e relativa all'avvenuto pagamento di tutti i 15 effetti cambiari non risulterebbe minimamente contestata dalla parte opposta, dall'altro il giudicante, nel rilevare che l'emissione di assegni circolari non poteva assurgere a prova dell'avvenuto pagamento, avrebbe completamente travisato la documentazione relativa ai fatti di causa.
Sostiene infatti l'appellante come lo stesso avrebbe, dapprima, dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle cambiali precettate mediante produzione della relativa documentazione (cfr. doc. 3), dalla quale emergeva che 6 delle 7 cambiali precettate erano state onorate a mezzo bonifici bancari (e non a mezzo assegni circolari), salvo poi, in sede di pag. 5/23 memorie istruttorie, integrare la propria produzione documentale mediante deposito degli estratti conto riportanti i pagamenti delle altre cambiali non precettate.
Sempre secondo la difesa appellante, la mancata contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente (l'opposto avrebbe peraltro ammesso che alcune cambiali erano state a lui regolarmente onorate da parte dell'opponente) avrebbe dovuto condurre a ritenere provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza che quelle stesse cambiali poste a fondamento del precetto trovassero la loro fonte nell'atto di cessione di quote del 22.07.2020, intercorso tra e . Parte_1 Parte_3
Infine, nel ritenere non provata la ricostruzione di tutti i pagamenti seppur le cambiali poste a base del precetto fossero unicamente 7 (e non anche le altre 8), il primo giudice avrebbe sollevato una questione assolutamente inconferente rispetto al giudizio, pervenendo sul punto ad una pronuncia ultra petita.
Il motivo è fondato.
Invero, l'esame del compendio allegatorio operato da parte della difesa di parte opponente nel proprio atto introduttivo del giudizio di opposizione - peraltro oggetto di puntuale richiamo nella medesima sentenza - evidenzia come la medesima, pur menzionando la circostanza che il pagamento delle quote fosse avvenuto, quanto alla somma di € 7.500,00, a mezzo di assegni circolari (così come descritti e richiamati nell'atto di cessione del
20.07.2020), avesse chiaramente evidenziato che, con riferimento alla restante somma di € 22.500,00, al relativo pagamento (per il quale il richiamato atto di cessione prevedeva n. 15 rate con relative scadenze, di importo pari ad € 1,500,00, garantiti dalla parte acquirente mediante la pag. 6/23 firma di altrettanti effetti cambiari aventi medesimo importo e scadenze) avesse invece provveduto mediante bonifici bancari effettuati in favore del all'uopo producendo documentazione a supporto Parte_3
rappresentata da estratto conto relativo al periodo 31.12.2020 – 31.03.2021
(cfr. doc. 3, fasc. I grado di parte appellante).
Orbene, considerando che le somme precettate e per il quale il CP_1
aveva agito in sede esecutiva consistevano unicamente in quelle recate da n. 7 cambiali, emesse in data 22.07.2020 (con scadenze 31.01.2021,
28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 e
31.08.2021), non possono non rilevarsi gli evidenti profili di erroneità insiti nel capo di motivazione qui oggetto di censura e nel quale, sull'erroneo presupposto che l'eccezione di adempimento di parte opponente si fondasse sull'avvenuto pagamento mediante assegni circolari, il primo giudice perveniva conseguentemente ad escluderne qualsivoglia efficacia probatoria ai fini dell'estinzione del rapporto obbligatorio.
Va altresì rilevato come, in ogni caso, né i pagamenti avvenuti in data
9.8.2021 e 19.10.2021 tramite emissione di n. 2 assegni circolari in favore di , né tantomeno quelli avvenuti mediante bonifico bancario CP_1
in data 04.09.2020, 16.10.2020, 09.11.2020 e 14.12.2020 risultassero in contestazione tra le parti, peraltro nemmeno avendo parte opposta chiesto che venisse accertato il proprio diritto ad agire in executivis sulle relative somme.
Tenendo conto di tali circostanze, risulta evidente come, nell'escludere che la ricostruzione fornita da parte opponente potesse permettere la ricostruzione del pagamento di tutti i 15 effetti cambiari, la statuizione riversata in sentenza travalichi i confini tracciati dalle parti nella pag. 7/23 definizione del thema decidendum, di fatto ponendosi in violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 112 c.p.c.
Fatte tali e dovute precisazioni, resta dunque da stabilire se ed in che misura l'eccezione di avvenuto adempimento sollevata da parte del PT
fosse effettivamente opponibile al giratario , soggetto CP_1
formalmente distinto dal proprio girante e, in caso di risposta Parte_3
affermativa, valutarne la eventuale fondatezza sul piano probatorio.
Il primo di tali aspetti costituisce tema su cui vertono il secondo ed il quarto motivo di gravame, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi volti a sostenere l'opponibilità delle eccezioni extracartolari fondate sul rapporto fondamentale.
In particolare, con il secondo motivo si contesta la omessa valutazione dei fatti relativi alla posizione soggettiva del giratario, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1993 c.c., 21 l. camb. e del principio dell'onere della prova.
In particolare, vengono censurati i capi di motivazione relativi alla parte in cui era stato ritenuto non provato il fatto estintivo dell'obbligazione (e, conseguentemente, il venir meno di quel prius logico necessario per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore dell'esistenza di altri crediti e quindi della diversa imputazione del pagamento ricevuto), oltre a quella in cui era stato ritenuta l'applicabilità del principio di cui all'art. 1993, comma 2, c.c., rilevando come , in qualità di giratario, CP_1
ricoprisse una posizione diversa rispetto al girante e che conseguentemente, essendo portatore del titolo in forza di girata, non fossero allo stesso opponibili le medesime eccezioni opponibili invece al girante.
pag. 8/23 Sostiene, tuttavia, l'appellante come, in tale ricostruzione dei rapporti, il
Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare che la posizione del non poteva ritenersi assimilabile al terzo mero portatore CP_1
del titolo. Invero, dati fattuali incontestati condurrebbero alla ragionevole conclusione di ritenere la perfetta assimilabilità e coincidenza della posizione del con quella del possessore (il quale ultimo, CP_1
nell'acquistare il titolo, avrebbe peraltro agito intenzionalmente in danno del debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1993, comma 2, c.c.).
Ciò in virtù del fatto che, se da un lato è figlio del girante, CP_1
dall'altro risulterebbe giudizialmente accertato che egli si era reso responsabile di uno spoglio clandestino ai danni della società di cui PT
era titolare nonché legale rappresentante (la
[...] Parte_4
, tanto dei locali quanto dell'azienda, impedendo a quest'ultimo di
[...]
potervi materialmente accedere dal luglio 2021.
Invero, le vicissitudini relative allo spossessamento, accertato e dichiarato definitivamente dal Tribunale di Chieti (Ordinanza Rep. n. 173/2022 – RG
N. 1920/2021 del 21/02/2022 e Ordinanza Giudizio di Reclamo Rep. n.
527/2022 – RG N. 329/2022 del 30/03/2022) in danno della e per mano di e della Società Parte_4 CP_1
(in cui quest'ultimo ricopriva il ruolo di consulente CP_2
commerciale), avrebbero dovuto quantomeno ingenerare nel giudicante il dubbio sulla genuinità dell'acquisto del titolo da parte del portatore.
Viceversa, tali circostanze, al pari della proposizione di querela da parte del del 03.04.2023 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di PT
Silvi (nel quale il dichiarava, tra l'altro, che solo con la notifica PT
dell'atto di precetto avrebbe avuto contezza della effettiva asportazione dei pag. 9/23 titoli già onorati), non sarebbero state in alcun modo valutate da parte del primo giudice, benché puntualmente allegate e documentate.
Sempre secondo la difesa appellante, tali elementi avrebbero viceversa dovuto indurre Tribunale a non ritenere applicabile la piena tutela che la legge riserva al mero portatore del titolo;
tutela che incontrerebbe il proprio limite proprio nell'ipotesi in cui l'acquisto del titolo sia avvenuto con il programma di danneggiare il debitore, al fine di privarlo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente possessore.
La corretta valutazione di tali circostanze avrebbe permesso di ritenere provato l'avvenuto pagamento (attraverso la produzione dei bonifici nei confronti di ) e, conseguentemente, applicabile l'inversione Parte_3
dell'onere della prova in capo al creditore circa la sussistenza di altri crediti e della diversa imputazione dei pagamenti ricevuti agli stessi.
Con il quarto motivo, invece, l'appellante rappresenta di essere venuto a conoscenza - in epoca successiva allo spirare del termine per il deposito delle memorie conclusive di cui all'art. 189 c.p.c.- della circostanza relativa all'acquisto della qualità di erede di da parte dell'opposto Parte_3
, all'uopo depositando relativa documentazione a supporto. CP_1
Deduce, quindi, che dal fatto sopravvenuto dell'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto e dalla coincidenza tra girante e Parte_3
giratario conseguente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'opposto, deriverebbe la inapplicabilità del principio di cui all'art. 1993, comma 1, c.c. e, dunque, la possibilità per l'appellante di opporre validamente tutte le eccezioni relative al rapporto intercorso con il primo prenditore delle cambiali e, da ultimo, l'efficacia probatoria degli estratti conto e dei bonifici (la cui produzione equivarrebbe a quietanza, secondo pag. 10/23 quanto previsto nell'atto di cessione intercorso tra le parti originarie) comprovanti l'avvenuto pagamento dei titoli.
Orbene, come in parte anticipato, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, possano essere opposte al giratario le eccezioni extracartolari fondate sul rapporto fondamentale (eccezioni cd. personali).
Sul punto, l'art. 21 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933), ribadendo il più generale principio posto dall'art. 1993, comma 2, c.c., prevede che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non possa opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
In termini non dissimili, l'art. 1993, comma 2, c.c., dispone infatti che “Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo”.
La norma, dunque, pone un limite al principio di astrattezza, legittimando il debitore ad opporre al possessore del titolo le eccezioni personali proponibili avverso i precedenti possessori, ogniqualvolta il possessore nell'acquistare il titolo abbia agito dolosamente per danneggiare il debitore.
Non è in altre parole sufficiente che il giratario conosca che determinate eccezioni erano opponibili al girante, ma occorre il dolo specifico, consistente nella presenza in capo all'acquirente del titolo di un proprio interesse all'acquisto.
Non si chiede pertanto una situazione di collusione tra girante e giratario, ma invece lo scopo in capo al giratario di pervenire a privare il debitore di pag. 11/23 un rapporto cambiario della sua tipica difesa, con la volontà di abusare dell'istituto (cfr. Cass. n. 6350/1997).
La giurisprudenza reputa indispensabile per l'exceptio doli la presenza di un duplice presupposto: l'intenzione di privare l'emittente delle eccezioni opponibili e la consapevolezza del danno che consegua al debitore.
In tal senso, ai fini dell'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione tra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe subito (cfr. Cass. nn.
8590/2001, 6350/1997), la relativa prova potendo essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. n. 6350/1997).
In linea di principio, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sebbene formalmente indicato come prenditore, il fosse rimasto CP_1
formalmente terzo rispetto al rapporto fondamentale, intercorrente unicamente tra il (debitore cartolare) e il primo prenditore PT Pt_3
.
[...]
Ciò premesso, deve in primo luogo evidenziarsi come l'odierno appellante non abbia adeguatamente allegato e provato i presupposti richiesti dall'art. 1993, comma 2, c.c. non potendo ritenersi raggiunta la prova, neppure presuntiva, che l'appellato abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
Invero, le circostanze allegate e la documentazione prodotta da parte della difesa appellante - rappresentate dallo stretto legame parentale tra girante e giratario, dallo spoglio clandestino dei locali dell'azienda della Parte_4
pag. 12/23 s.r.l.s. posto in essere da parte del che avrebbe impedito al CP_1
di potervi materialmente accedere dal luglio 2021, nonché dalla PT
querela sporta da quest'ultimo nei confronti del primo in data 03.04.2023 – non permettono di apprezzare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. tali da risalire al fatto ignoto dedotto, peraltro non potendosi sic et simpliciter ricollegare la pur accertata occupazione dei locali della alla asserita Parte_4
asportazione dei titoli cambiari già onorati, la relativa circostanza neppure risultando definitivamente accertata in sede penale.
Cionondimeno, deve evidenziarsi la natura dirimente della circostanza rappresentata dalla sopravvenuta coincidenza delle posizioni soggettive di girante e giratario conseguente all'acquisto, da parte dell'odierno appellato, della qualità di erede dell'originario prenditore dei titoli.
A tal proposito, va peraltro osservato come “nel procedimento d'appello, invero, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè,
a seconda dei casi, dopo la scadenza del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado e, quindi, da proporre con l'atto d'appello (cfr.
Cass. n. 18219 del 2019 in motiv.; Cass. n. 5703 del 2001), ovvero, come nel caso in esame, nel corso del giudizio d'appello, e, quindi, da dedurre, unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento” (Cass. 18586/2023)
In particolare, l'intervenuta successione ereditaria del , oltre a CP_1
non costituire oggetto di contestazione tra le parti, risulta confermata dalla documentazione prodotta in questa sede da parte appellante, rappresentata dalla dichiarazione di successione del 24.01.2024 e dall'atto di rinuncia pag. 13/23 all'eredità di e (cfr. doc. 1A; fasc. app. di CP_3 Persona_1
parte appellante).
Siffatta circostanza, si ritiene, permette al di rendere opponibile al PT
possessore del titolo tutte le eccezioni personali derivanti dal rapporto causale con il proprio creditore e che avrebbe potuto opporre al precedente possessore . Parte_3
Sul punto, priva di pregio si rileva l'obiezione sollevata da parte appellata in merito ai dedotti profili di contraddizione insiti nell'affermazione dell'opponibilità delle eccezioni personali sulla base dell'acquisizione della qualità di erede da parte del giratario, la quale implicherebbe che, prima di tale momento, ciò non fosse ammesso.
Non vi è chi non veda, infatti, come tale effetto discenda, non dall'applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1993 c.c., bensì dalla diversa ipotesi disciplinata al comma 1 del medesimo articolo, attesa la identità della situazione giuridica rivestita dall'erede nei confronti del debitore, in quanto succeduto a titolo universale in tutti i rapporti precedentemente facenti capo al de cuius, proprio dante causa.
Né, sotto diverso profilo, alcuna rilevanza potrebbe assumere il fatto che tutti i titoli cambiari precettati fossero scaduti in epoca anteriore all'accettazione dell'eredità da parte dell'opposto, attesa la totale identità del rapporto obbligatorio originario e di quello risultante dalla mutazione soggettiva nel lato attivo di tale rapporto in conseguenza della successione a titolo universale del nuovo creditore nella posizione del proprio dante causa.
Peraltro, va rilevato come “l'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui
"ratio" è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile pag. 14/23 alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente (Cass. n. 7779/2014).
La ratio sottesa alla disciplina della circolazione dei titoli di credito non può infatti essere spinta sino al punto di ritenere che il relativo regime – comprensivo delle limitazioni alle eccezioni opponibili al portatore del titolo – possa trovare applicazione nei confronti di un soggetto che, pur formalmente terzo rispetto alla originaria stipulazione negoziale alla base dell'emissione del titolo cambiario, veda successivamente la di lui posizione coincidere con quella dell'originario prenditore in quanto succedutogli nel ruolo di parte sostanziale del sottostante rapporto.
Sul punto, con orientamento condivisibile, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di titoli di credito, l'emissione di un vaglia cambiario e la relativa girata, fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il proprio obbligo di adempiere (sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto predetto) l'onere di provare il proprio assunto (ex plurimis, Cass. n. 18069/2004).
In particolare, l'astrattezza dei titoli di credito determina, fra le parti,
l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza ed all'opponibilità di determinate eccezioni causali e di rapporti extracartolari, nel senso che incombe al debitore provare l'inesistenza del rapporto pag. 15/23 fondamentale, ovvero di circostanze modificative o estintive delle attribuzioni patrimoniali che a queste si riferiscono. Va, inoltre, rilevato che ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale. La presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito (Cass. n.
5734/2004).
Per quanto più specificatamente attiene all'eccezione di adempimento,
l'insegnamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte - alla luce dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c. - è fermo nel ritenere che “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione (Cass., 14 aprile 1970, n. 1031; Cass., 15 gennaio
1986, n. 173; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 27 luglio 2006, n.
17102)” (Cass. n. 18471/2015,).
pag. 16/23 Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, appare anzitutto verosimile che le somme precettate trovassero la propria fonte nell'atto pubblico di cessione di quote societarie stipulato in data 22.07.2020 tra il ed il nel cui ambito, proprio a garanzia del pagamento Parte_3 PT
del saldo del corrispettivo da questi dovuto per la cessione di quote pari all'85% del capitale sociale della Società (pari Parte_4
ad € 22.500,00), venivano emessi in favore del cedente n. 15 effetti cambiari da euro 1.500,00 cadauno, aventi le medesime scadenze dei ratei di pagamento pattuiti tra le parti (cfr. doc. 2; fasc. I grado di parte appellante).
A tal proposito, sia sufficiente rilevare la perfetta corrispondenza tra i titoli indicati in detto atto di cessione e quelli di cui all'atto di precetto, in relazione alla persona del prenditore ), della data di emissione Parte_3
(22.07.2020), delle rispettive scadenze (31.01.2021 / 28.02.2021 /
31.03.2021 / 30.04.2021 / 31.05.2021 / 30.06.2021 /31.07.2021), nonché degli importi di ciascuna cambiale (€ 1.500,00).
Sotto diverso profilo, l'esame della documentazione in atti ed in particolare dell'esame dell'estratto conto al 31.03.2021, evidenzia n. 6 operazioni effettuate dal in favore di , rappresentate da bonifici PT Parte_3
bancari di pari importo (€1.500,00) recanti la causale “bancario” ovvero
“cambiario”, nelle date del 08.01.2021, 08.02.2021, 15.03.2021,
16.04.2021, 04.06.2021, 28.06.2021 (cfr. doc. 3; fasc. I grado di parte appellante).
Tenuto conto di ciò, le circostanze date dalla prossimità temporale dei pagamenti rispetto alle scadenze recate nelle cambiali, oltre alla espressa previsione, contenuta nel medesimo atto di cessione del 22.7.2020 -
pag. 17/23 certamente opponibile all'opposto in virtù di quanto sopra precisato in relazione alla identità sostanziale tra la posizione del portatore dei titoli e del proprio dante causa – che “a pagamento avvenuto le fotocopie dei mezzi tracciabili di pagamento (assegni e/o bonifici) e/o gli estratti conto bancari equivarranno a quietanza” (cfr. doc. 2; fasc. I grado di parte appellante), permettono altresì di ritenere raggiunta la prova circa l'avvenuto pagamento, quantomeno di n. 6 rate di importo € 1.500,00 ciascuna.
L'applicazione dei principi di ordine normativo e giurisprudenziale suesposti, quindi, impone di ritenere che, provato il pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 mediante i 6 bonifici sopra indicati, imputabili, secondo il debitore, alle cambiali scadute nelle date del
31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021 e 30.06.2021, sarebbe stato preciso onere della parte opposta quello di dimostrare la diversa imputabilità dei pagamenti medesimi.
Tale prova non risulta tuttavia fornita in alcun modo da parte dell'odierno appellato.
Pertanto, dall'importo precettato di € 10.964,34 deve essere detratto l'importo di € 9.000,00, per un totale residuo di € 1.964,34.
Considerazioni in parte diverse si impongono in relazione all'efficacia del pagamento della cambiale avente scadenza al 31.08.2021, che sarebbe avvenuto mediante la costituzione di un deposito bancario vincolato a favore del portatore del titolo, oggetto del terzo motivo di gravame.
In particolare, con tale motivo viene censurata la decisione nella parte in cui il primo giudice, in relazione a detta cambiale, aveva ritenuto che, in mancanza di prova dell'avvenuto incasso della somma depositata da parte pag. 18/23 del beneficiario , l'apertura del deposito vincolato in favore di CP_1
quest'ultimo non potesse assurgere a prova dell'avvenuto pagamento di tale effetto cambiario. In particolare, il Tribunale - escluso che le descritte modalità operative della parte opponente potessero integrare l'ipotesi della mora del creditore mancando l'offerta reale - evidenziava come, pur essendo trascorsi quasi due anni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, il debitore non si fosse attivato per verificare la riscossione dal deposito bancario effettuato.
Nel censurare tale passo – sulla premessa che i rapporti tra le parti risultassero seriamente minati essendo tra le medesime pendenti diversi procedimenti penali di attivazione reciproca e che il creditore avesse volutamente ignorato le comunicazioni di avvenuto deposito bancario in suo favore, ponendo in essere un comportamento volutamente ostruttivo, la mancata valutazione – l'appellante ne ha dedotto la erroneità in ragione della omessa valutazione della documentazione prodotta da parte del primo giudice e, in particolare, del doc. 11.
Secondo l'appellante, invero, dopo ben tre tentativi di avviso mediante raccomandata a/r, - di cui solo l'ultimo andato a buon mentre il primo non risulterebbe ritirato - il debitore , per il tramite del proprio Parte_1
legale di fiducia avv. Carlo Ciattoni, avrebbe comunicato al , CP_1
per il tramite dell'avv. Borrelli, difensore di quest'ultimo, l'avvenuta costituzione del deposito vincolato in suo favore dell'importo cartolare e delle spese di protesto.
Tale circostanza, unita al fatto che una delle raccomandate fosse stata comunque ricevuta dal , costituirebbe motivo illegittimo di CP_1
rifiuto della prestazione, non avendo il creditore proceduto né a contestare pag. 19/23 l'intimazione ricevuta (seppure non effettuata mediante offerta reale), né tantomeno a porre in essere le attività necessarie affinché il debitore potesse adempiere.
Il motivo è infondato.
Invero, seppur non effettuata mediante offerta reale e seppur astrattamente idonea ad integrare una fattispecie di offerta non formale, l'avvenuta comunicazione al creditore dell'avvenuta costituzione del deposito vincolato in proprio favore in nessun caso potrebbe contemplare, quale effetto, quello della liberazione del debitore dall'obbligo di pagare il dovuto.
L' offerta non formale di cui all' art. 1220 c.c. è infatti unicamente idonea ad escludere la mora del debitore.
Nelle ipotesi in cui può dirsi integrata tale fattispecie, in capo al debitore si producono degli effetti favorevoli, per come è dato desumere a contrario dagli artt. 1221- 1224 c.c., i quali descrivono le conseguenze negative derivanti dalla mora. Nello specifico, il debitore non in mora è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e dall'obbligo di risarcire il danno che si verifica in seguito all' inadempimento o al ritardo, nonchè, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, dall'obbligo di corrispondere gli interessi ex art. 1224 c.c..
A tanto devono dunque essere circoscritti i possibili effetti favorevoli al debitore riconducibili ad una eventuale costituzione in mora, nessun principio di diritto legittimando a ricomprendere tra i medesimi anche quello della liberazione dall'obbligazione.
pag. 20/23 Invero, alla estinzione delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, può unicamente pervenirsi o con l'adempimento o mediante le altre modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento e tipizzate dagli artt. 1230 e ss c.c.
Pertanto, l'eventuale illegittimo rifiuto di un'offerta non formale da parte dell'opposto non avrebbe in ogni caso potuto comportare la liberazione del debitore dal proprio obbligo di pagamento (sul punto, si v. Cass. n.
8711/2015).
L'accoglimento del gravame nei limiti di cui sopra comporta la riforma della sentenza di primo grado nel senso che l'opposizione al precetto proposta dal va accolta, seppur limitatamente alla somma di € PT
9.000,00, residuando, quanto alla somma pari ad € 1.964,34, il diritto di di procedere ad esecuzione forzata. CP_1
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, ma con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. n.
2160/2013; Cass. n. 27032/2014), va, pertanto, dichiarata, in riforma della sentenza gravata, la nullità parziale del precetto opposto relativamente alla predetta somma di € 9.000,00 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art 92, comma, 2 c.p.c.– nel senso di cui alla sent. n. 77/2018 della Corte Costituzionale - per disporre la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, atteso che, se da un lato l'accoglimento dell'opposizione a precetto ha comportato una riduzione dell'efficacia dell'intimazione da € 10.964,34 ad pag. 21/23 €1.964,34, dall'altro il mancato pagamento di tale somma risulta in parte addebitabile anche alla condotta del , avendo questi omesso, CP_1
senza alcuna apparente ragione, qualsivoglia cooperazione affinché il debitore potesse adempiere la propria obbligazione, ciò pur a fronte della comunicazione di avvenuta costituzione di un deposito vincolato in proprio favore ricevuta per il tramite del proprio legale (cfr. doc. 11; fasc. I grado di parte appellante)
L'accoglimento parziale dell'appello rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto e in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) In accoglimento, nei limiti indicati in motivazione, dell'opposizione di dichiara la nullità parziale del precetto opposto Parte_1
relativamente alla sola somma di € 9.000,00, precetto che resta valido ed efficace per la differenza.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
pag. 22/23 pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 722/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 722/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Crudeli, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montesilvano alla
Piazza Marconi n. 5 e presso il domicilio digitale del proprio difensore, giusta procura in atti;
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Borrelli del Foro CP_1
di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via
Falcone e Borsellino n. 30, giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
887/2024, pubblicata il 04.07.2024 e notificata in pari data, avente ad oggetto “opposizione a precetto”. CONCLUSIONI: per parte appellante: conclusioni non precisate. per parte appellata: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in via principale e nel merito, per tutte le ragioni spiegate nel presente atto, rigettare poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. poichè del tutto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto.
Per l'effetto confermare, in toto, la sentenza impugnata, n. 887/2024 - Rep.
n. 1479/2024 del 04.07.2024, emessa dal Tribunale di Pescara, a definizione del Procedimento rubricato al R.G. n. 1589/2024 e resa nella persona del Giudice, dott. Anastasio Morelli e quanto con essa disposto;
quindi condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap e spese generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione all'atto di precetto e condanna la parte opponente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte opposta che liquida per compensi di avvocato in euro 2.450,00, oltre RSG iva e cap”.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così riassunti dal giudice del circondario:
pag. 2/23 con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto cambiario notificato da e con il quale quest'ultimo gli CP_1
intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.964,34 (di cui €
10.500,00 per , € 120,00 per spese di protesto, € 236,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre iva, accessori e cap 4%), sull'asserito mancato pagamento di n. 7 effetti cambiari (emessi in data 22.07.2020 in favore di
, ciascuna di € 1.500,00 con scadenza il 31.01.2021, il Parte_3
28.02.2021, il 31.03.2021, il 30.04.2021, il 31.05.2021, il 30.06.2021 ed il
31.08.2021).
Gli effetti cambiari furono emessi da in favore di Parte_1 Pt_3
a garanzia del pagamento delle quote di una Società, la
[...]
Parte_4
Gli effetti furono girati da a . Parte_3 CP_1
La difesa opponente fondava la sua opposizione sull'assunto dell'inesistenza del diritto azionato in executivis per fatto estintivo dell'obbligazione a mezzo di pagamento dei titoli nei termini fatti al girante delle cambiali.
All'uopo era a produrre estratto conto bancario di , laddove Parte_1
evidenziava n. 6 bonifici bancari e, per l'ultima cambiale in successione temporale, una distinta di deposito vincolato a favore di CP_1
(giratario) di pari importo.
La difesa opponente, peraltro, era a richiamare anche il rapporto di “credito personale” sottostante al credito cartolare: “il pagamento delle quote da parte del cessionario, infatti, avveniva quanto ad € 7.500,00 con assegni circolari (come descritti e richiamati nell'atto di cessione), e la restante somma di € 22.500,00 in modo rateizzato senza interessi.... “mediante pag. 3/23 l'emissione di 15 rate da € 1.500,00 ciascuna aventi le seguenti scadenze:
31.07.2020 / 31.08.2020 / 30.09.2020 / 31.10.2020 / 30.11.2020 /
31.12.2020 / 31.01.2021 / 28.02.2021 / 31.03.2021 / 30.04.2021 /
31.05.2021 / 30.06.2021 / 31.07.2021 / 31.08.2021 e 30.09.2021.
Tali pagamenti rateali vengono garantiti dalla parte acquirente mediante la firma di numero 15 effetti cambiari, da euro 1.500,00 cadauno, aventi le stesse scadenze di cui sopra e firmate dal Sig. ”. Parte_1
Si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instaurato in modo rituale il contradittorio tra le parti, il giudice era ad accogliere, parzialmente, l'istanza cautelare di sospensione all'esecutività avanzata dalla parte opponente, così sospendeva l'efficacia dell'atto di precetto limitatamente all'importo relativo all'effetto cambiario avente scadenza al 31.08.2021; a fronte del deposito delle memorie 173 cpc ammetteva il solo interrogatorio formale della parte opposta.
Raccolto il deferito interrogatorio formale, ritenuta matura per la decisione, erano concessi i termini di rito ex art. 189 cpc e alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisione”.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
Avverso tale sentenza, interponeva appello l'originario opponente PT
chiedendone la integrale riforma sulla scorta di 4 motivi, i quali
[...]
saranno esaminati partitamente.
Si costituiva in giudizio , resistendo all'appello e chiedendone Parte_3
il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/23 Con ordinanza dell'11.12.2024, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza all'11.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la erronea interpretazione del materiale probatorio e dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di adempimento, oltre a vizio di ultrapetizione.
Questo il capo di motivazione oggetto di censura:
“Deve evidenziarsi che la mera emissione di assegni circolare non può assurgere ad alcuna piena prova di avvenuto pagamento, inoltre dal calcolo del numero del operazioni di cui alle produzioni di parte opponente emergono essere n. 14 a fronte della emissione di 15 effetti bancari e quindi non permettono di per sé neppure la ricostruzione completa di annunciati pagamenti a tutti i 15 effetti cambiari”.
Nel censurare tale capo di motivazione, l'appellante rileva come, se da un lato la ricostruzione della vicenda unitariamente intesa e relativa all'avvenuto pagamento di tutti i 15 effetti cambiari non risulterebbe minimamente contestata dalla parte opposta, dall'altro il giudicante, nel rilevare che l'emissione di assegni circolari non poteva assurgere a prova dell'avvenuto pagamento, avrebbe completamente travisato la documentazione relativa ai fatti di causa.
Sostiene infatti l'appellante come lo stesso avrebbe, dapprima, dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle cambiali precettate mediante produzione della relativa documentazione (cfr. doc. 3), dalla quale emergeva che 6 delle 7 cambiali precettate erano state onorate a mezzo bonifici bancari (e non a mezzo assegni circolari), salvo poi, in sede di pag. 5/23 memorie istruttorie, integrare la propria produzione documentale mediante deposito degli estratti conto riportanti i pagamenti delle altre cambiali non precettate.
Sempre secondo la difesa appellante, la mancata contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente (l'opposto avrebbe peraltro ammesso che alcune cambiali erano state a lui regolarmente onorate da parte dell'opponente) avrebbe dovuto condurre a ritenere provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza che quelle stesse cambiali poste a fondamento del precetto trovassero la loro fonte nell'atto di cessione di quote del 22.07.2020, intercorso tra e . Parte_1 Parte_3
Infine, nel ritenere non provata la ricostruzione di tutti i pagamenti seppur le cambiali poste a base del precetto fossero unicamente 7 (e non anche le altre 8), il primo giudice avrebbe sollevato una questione assolutamente inconferente rispetto al giudizio, pervenendo sul punto ad una pronuncia ultra petita.
Il motivo è fondato.
Invero, l'esame del compendio allegatorio operato da parte della difesa di parte opponente nel proprio atto introduttivo del giudizio di opposizione - peraltro oggetto di puntuale richiamo nella medesima sentenza - evidenzia come la medesima, pur menzionando la circostanza che il pagamento delle quote fosse avvenuto, quanto alla somma di € 7.500,00, a mezzo di assegni circolari (così come descritti e richiamati nell'atto di cessione del
20.07.2020), avesse chiaramente evidenziato che, con riferimento alla restante somma di € 22.500,00, al relativo pagamento (per il quale il richiamato atto di cessione prevedeva n. 15 rate con relative scadenze, di importo pari ad € 1,500,00, garantiti dalla parte acquirente mediante la pag. 6/23 firma di altrettanti effetti cambiari aventi medesimo importo e scadenze) avesse invece provveduto mediante bonifici bancari effettuati in favore del all'uopo producendo documentazione a supporto Parte_3
rappresentata da estratto conto relativo al periodo 31.12.2020 – 31.03.2021
(cfr. doc. 3, fasc. I grado di parte appellante).
Orbene, considerando che le somme precettate e per il quale il CP_1
aveva agito in sede esecutiva consistevano unicamente in quelle recate da n. 7 cambiali, emesse in data 22.07.2020 (con scadenze 31.01.2021,
28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 e
31.08.2021), non possono non rilevarsi gli evidenti profili di erroneità insiti nel capo di motivazione qui oggetto di censura e nel quale, sull'erroneo presupposto che l'eccezione di adempimento di parte opponente si fondasse sull'avvenuto pagamento mediante assegni circolari, il primo giudice perveniva conseguentemente ad escluderne qualsivoglia efficacia probatoria ai fini dell'estinzione del rapporto obbligatorio.
Va altresì rilevato come, in ogni caso, né i pagamenti avvenuti in data
9.8.2021 e 19.10.2021 tramite emissione di n. 2 assegni circolari in favore di , né tantomeno quelli avvenuti mediante bonifico bancario CP_1
in data 04.09.2020, 16.10.2020, 09.11.2020 e 14.12.2020 risultassero in contestazione tra le parti, peraltro nemmeno avendo parte opposta chiesto che venisse accertato il proprio diritto ad agire in executivis sulle relative somme.
Tenendo conto di tali circostanze, risulta evidente come, nell'escludere che la ricostruzione fornita da parte opponente potesse permettere la ricostruzione del pagamento di tutti i 15 effetti cambiari, la statuizione riversata in sentenza travalichi i confini tracciati dalle parti nella pag. 7/23 definizione del thema decidendum, di fatto ponendosi in violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 112 c.p.c.
Fatte tali e dovute precisazioni, resta dunque da stabilire se ed in che misura l'eccezione di avvenuto adempimento sollevata da parte del PT
fosse effettivamente opponibile al giratario , soggetto CP_1
formalmente distinto dal proprio girante e, in caso di risposta Parte_3
affermativa, valutarne la eventuale fondatezza sul piano probatorio.
Il primo di tali aspetti costituisce tema su cui vertono il secondo ed il quarto motivo di gravame, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi volti a sostenere l'opponibilità delle eccezioni extracartolari fondate sul rapporto fondamentale.
In particolare, con il secondo motivo si contesta la omessa valutazione dei fatti relativi alla posizione soggettiva del giratario, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1993 c.c., 21 l. camb. e del principio dell'onere della prova.
In particolare, vengono censurati i capi di motivazione relativi alla parte in cui era stato ritenuto non provato il fatto estintivo dell'obbligazione (e, conseguentemente, il venir meno di quel prius logico necessario per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore dell'esistenza di altri crediti e quindi della diversa imputazione del pagamento ricevuto), oltre a quella in cui era stato ritenuta l'applicabilità del principio di cui all'art. 1993, comma 2, c.c., rilevando come , in qualità di giratario, CP_1
ricoprisse una posizione diversa rispetto al girante e che conseguentemente, essendo portatore del titolo in forza di girata, non fossero allo stesso opponibili le medesime eccezioni opponibili invece al girante.
pag. 8/23 Sostiene, tuttavia, l'appellante come, in tale ricostruzione dei rapporti, il
Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare che la posizione del non poteva ritenersi assimilabile al terzo mero portatore CP_1
del titolo. Invero, dati fattuali incontestati condurrebbero alla ragionevole conclusione di ritenere la perfetta assimilabilità e coincidenza della posizione del con quella del possessore (il quale ultimo, CP_1
nell'acquistare il titolo, avrebbe peraltro agito intenzionalmente in danno del debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1993, comma 2, c.c.).
Ciò in virtù del fatto che, se da un lato è figlio del girante, CP_1
dall'altro risulterebbe giudizialmente accertato che egli si era reso responsabile di uno spoglio clandestino ai danni della società di cui PT
era titolare nonché legale rappresentante (la
[...] Parte_4
, tanto dei locali quanto dell'azienda, impedendo a quest'ultimo di
[...]
potervi materialmente accedere dal luglio 2021.
Invero, le vicissitudini relative allo spossessamento, accertato e dichiarato definitivamente dal Tribunale di Chieti (Ordinanza Rep. n. 173/2022 – RG
N. 1920/2021 del 21/02/2022 e Ordinanza Giudizio di Reclamo Rep. n.
527/2022 – RG N. 329/2022 del 30/03/2022) in danno della e per mano di e della Società Parte_4 CP_1
(in cui quest'ultimo ricopriva il ruolo di consulente CP_2
commerciale), avrebbero dovuto quantomeno ingenerare nel giudicante il dubbio sulla genuinità dell'acquisto del titolo da parte del portatore.
Viceversa, tali circostanze, al pari della proposizione di querela da parte del del 03.04.2023 presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di PT
Silvi (nel quale il dichiarava, tra l'altro, che solo con la notifica PT
dell'atto di precetto avrebbe avuto contezza della effettiva asportazione dei pag. 9/23 titoli già onorati), non sarebbero state in alcun modo valutate da parte del primo giudice, benché puntualmente allegate e documentate.
Sempre secondo la difesa appellante, tali elementi avrebbero viceversa dovuto indurre Tribunale a non ritenere applicabile la piena tutela che la legge riserva al mero portatore del titolo;
tutela che incontrerebbe il proprio limite proprio nell'ipotesi in cui l'acquisto del titolo sia avvenuto con il programma di danneggiare il debitore, al fine di privarlo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente possessore.
La corretta valutazione di tali circostanze avrebbe permesso di ritenere provato l'avvenuto pagamento (attraverso la produzione dei bonifici nei confronti di ) e, conseguentemente, applicabile l'inversione Parte_3
dell'onere della prova in capo al creditore circa la sussistenza di altri crediti e della diversa imputazione dei pagamenti ricevuti agli stessi.
Con il quarto motivo, invece, l'appellante rappresenta di essere venuto a conoscenza - in epoca successiva allo spirare del termine per il deposito delle memorie conclusive di cui all'art. 189 c.p.c.- della circostanza relativa all'acquisto della qualità di erede di da parte dell'opposto Parte_3
, all'uopo depositando relativa documentazione a supporto. CP_1
Deduce, quindi, che dal fatto sopravvenuto dell'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto e dalla coincidenza tra girante e Parte_3
giratario conseguente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'opposto, deriverebbe la inapplicabilità del principio di cui all'art. 1993, comma 1, c.c. e, dunque, la possibilità per l'appellante di opporre validamente tutte le eccezioni relative al rapporto intercorso con il primo prenditore delle cambiali e, da ultimo, l'efficacia probatoria degli estratti conto e dei bonifici (la cui produzione equivarrebbe a quietanza, secondo pag. 10/23 quanto previsto nell'atto di cessione intercorso tra le parti originarie) comprovanti l'avvenuto pagamento dei titoli.
Orbene, come in parte anticipato, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, possano essere opposte al giratario le eccezioni extracartolari fondate sul rapporto fondamentale (eccezioni cd. personali).
Sul punto, l'art. 21 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933), ribadendo il più generale principio posto dall'art. 1993, comma 2, c.c., prevede che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non possa opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
In termini non dissimili, l'art. 1993, comma 2, c.c., dispone infatti che “Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo”.
La norma, dunque, pone un limite al principio di astrattezza, legittimando il debitore ad opporre al possessore del titolo le eccezioni personali proponibili avverso i precedenti possessori, ogniqualvolta il possessore nell'acquistare il titolo abbia agito dolosamente per danneggiare il debitore.
Non è in altre parole sufficiente che il giratario conosca che determinate eccezioni erano opponibili al girante, ma occorre il dolo specifico, consistente nella presenza in capo all'acquirente del titolo di un proprio interesse all'acquisto.
Non si chiede pertanto una situazione di collusione tra girante e giratario, ma invece lo scopo in capo al giratario di pervenire a privare il debitore di pag. 11/23 un rapporto cambiario della sua tipica difesa, con la volontà di abusare dell'istituto (cfr. Cass. n. 6350/1997).
La giurisprudenza reputa indispensabile per l'exceptio doli la presenza di un duplice presupposto: l'intenzione di privare l'emittente delle eccezioni opponibili e la consapevolezza del danno che consegua al debitore.
In tal senso, ai fini dell'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione tra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe subito (cfr. Cass. nn.
8590/2001, 6350/1997), la relativa prova potendo essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. n. 6350/1997).
In linea di principio, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sebbene formalmente indicato come prenditore, il fosse rimasto CP_1
formalmente terzo rispetto al rapporto fondamentale, intercorrente unicamente tra il (debitore cartolare) e il primo prenditore PT Pt_3
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[...]
Ciò premesso, deve in primo luogo evidenziarsi come l'odierno appellante non abbia adeguatamente allegato e provato i presupposti richiesti dall'art. 1993, comma 2, c.c. non potendo ritenersi raggiunta la prova, neppure presuntiva, che l'appellato abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
Invero, le circostanze allegate e la documentazione prodotta da parte della difesa appellante - rappresentate dallo stretto legame parentale tra girante e giratario, dallo spoglio clandestino dei locali dell'azienda della Parte_4
pag. 12/23 s.r.l.s. posto in essere da parte del che avrebbe impedito al CP_1
di potervi materialmente accedere dal luglio 2021, nonché dalla PT
querela sporta da quest'ultimo nei confronti del primo in data 03.04.2023 – non permettono di apprezzare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. tali da risalire al fatto ignoto dedotto, peraltro non potendosi sic et simpliciter ricollegare la pur accertata occupazione dei locali della alla asserita Parte_4
asportazione dei titoli cambiari già onorati, la relativa circostanza neppure risultando definitivamente accertata in sede penale.
Cionondimeno, deve evidenziarsi la natura dirimente della circostanza rappresentata dalla sopravvenuta coincidenza delle posizioni soggettive di girante e giratario conseguente all'acquisto, da parte dell'odierno appellato, della qualità di erede dell'originario prenditore dei titoli.
A tal proposito, va peraltro osservato come “nel procedimento d'appello, invero, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè,
a seconda dei casi, dopo la scadenza del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado e, quindi, da proporre con l'atto d'appello (cfr.
Cass. n. 18219 del 2019 in motiv.; Cass. n. 5703 del 2001), ovvero, come nel caso in esame, nel corso del giudizio d'appello, e, quindi, da dedurre, unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento” (Cass. 18586/2023)
In particolare, l'intervenuta successione ereditaria del , oltre a CP_1
non costituire oggetto di contestazione tra le parti, risulta confermata dalla documentazione prodotta in questa sede da parte appellante, rappresentata dalla dichiarazione di successione del 24.01.2024 e dall'atto di rinuncia pag. 13/23 all'eredità di e (cfr. doc. 1A; fasc. app. di CP_3 Persona_1
parte appellante).
Siffatta circostanza, si ritiene, permette al di rendere opponibile al PT
possessore del titolo tutte le eccezioni personali derivanti dal rapporto causale con il proprio creditore e che avrebbe potuto opporre al precedente possessore . Parte_3
Sul punto, priva di pregio si rileva l'obiezione sollevata da parte appellata in merito ai dedotti profili di contraddizione insiti nell'affermazione dell'opponibilità delle eccezioni personali sulla base dell'acquisizione della qualità di erede da parte del giratario, la quale implicherebbe che, prima di tale momento, ciò non fosse ammesso.
Non vi è chi non veda, infatti, come tale effetto discenda, non dall'applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1993 c.c., bensì dalla diversa ipotesi disciplinata al comma 1 del medesimo articolo, attesa la identità della situazione giuridica rivestita dall'erede nei confronti del debitore, in quanto succeduto a titolo universale in tutti i rapporti precedentemente facenti capo al de cuius, proprio dante causa.
Né, sotto diverso profilo, alcuna rilevanza potrebbe assumere il fatto che tutti i titoli cambiari precettati fossero scaduti in epoca anteriore all'accettazione dell'eredità da parte dell'opposto, attesa la totale identità del rapporto obbligatorio originario e di quello risultante dalla mutazione soggettiva nel lato attivo di tale rapporto in conseguenza della successione a titolo universale del nuovo creditore nella posizione del proprio dante causa.
Peraltro, va rilevato come “l'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui
"ratio" è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile pag. 14/23 alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente (Cass. n. 7779/2014).
La ratio sottesa alla disciplina della circolazione dei titoli di credito non può infatti essere spinta sino al punto di ritenere che il relativo regime – comprensivo delle limitazioni alle eccezioni opponibili al portatore del titolo – possa trovare applicazione nei confronti di un soggetto che, pur formalmente terzo rispetto alla originaria stipulazione negoziale alla base dell'emissione del titolo cambiario, veda successivamente la di lui posizione coincidere con quella dell'originario prenditore in quanto succedutogli nel ruolo di parte sostanziale del sottostante rapporto.
Sul punto, con orientamento condivisibile, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di titoli di credito, l'emissione di un vaglia cambiario e la relativa girata, fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il proprio obbligo di adempiere (sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto predetto) l'onere di provare il proprio assunto (ex plurimis, Cass. n. 18069/2004).
In particolare, l'astrattezza dei titoli di credito determina, fra le parti,
l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza ed all'opponibilità di determinate eccezioni causali e di rapporti extracartolari, nel senso che incombe al debitore provare l'inesistenza del rapporto pag. 15/23 fondamentale, ovvero di circostanze modificative o estintive delle attribuzioni patrimoniali che a queste si riferiscono. Va, inoltre, rilevato che ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale. La presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito (Cass. n.
5734/2004).
Per quanto più specificatamente attiene all'eccezione di adempimento,
l'insegnamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte - alla luce dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c. - è fermo nel ritenere che “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione (Cass., 14 aprile 1970, n. 1031; Cass., 15 gennaio
1986, n. 173; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass., 27 luglio 2006, n.
17102)” (Cass. n. 18471/2015,).
pag. 16/23 Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, appare anzitutto verosimile che le somme precettate trovassero la propria fonte nell'atto pubblico di cessione di quote societarie stipulato in data 22.07.2020 tra il ed il nel cui ambito, proprio a garanzia del pagamento Parte_3 PT
del saldo del corrispettivo da questi dovuto per la cessione di quote pari all'85% del capitale sociale della Società (pari Parte_4
ad € 22.500,00), venivano emessi in favore del cedente n. 15 effetti cambiari da euro 1.500,00 cadauno, aventi le medesime scadenze dei ratei di pagamento pattuiti tra le parti (cfr. doc. 2; fasc. I grado di parte appellante).
A tal proposito, sia sufficiente rilevare la perfetta corrispondenza tra i titoli indicati in detto atto di cessione e quelli di cui all'atto di precetto, in relazione alla persona del prenditore ), della data di emissione Parte_3
(22.07.2020), delle rispettive scadenze (31.01.2021 / 28.02.2021 /
31.03.2021 / 30.04.2021 / 31.05.2021 / 30.06.2021 /31.07.2021), nonché degli importi di ciascuna cambiale (€ 1.500,00).
Sotto diverso profilo, l'esame della documentazione in atti ed in particolare dell'esame dell'estratto conto al 31.03.2021, evidenzia n. 6 operazioni effettuate dal in favore di , rappresentate da bonifici PT Parte_3
bancari di pari importo (€1.500,00) recanti la causale “bancario” ovvero
“cambiario”, nelle date del 08.01.2021, 08.02.2021, 15.03.2021,
16.04.2021, 04.06.2021, 28.06.2021 (cfr. doc. 3; fasc. I grado di parte appellante).
Tenuto conto di ciò, le circostanze date dalla prossimità temporale dei pagamenti rispetto alle scadenze recate nelle cambiali, oltre alla espressa previsione, contenuta nel medesimo atto di cessione del 22.7.2020 -
pag. 17/23 certamente opponibile all'opposto in virtù di quanto sopra precisato in relazione alla identità sostanziale tra la posizione del portatore dei titoli e del proprio dante causa – che “a pagamento avvenuto le fotocopie dei mezzi tracciabili di pagamento (assegni e/o bonifici) e/o gli estratti conto bancari equivarranno a quietanza” (cfr. doc. 2; fasc. I grado di parte appellante), permettono altresì di ritenere raggiunta la prova circa l'avvenuto pagamento, quantomeno di n. 6 rate di importo € 1.500,00 ciascuna.
L'applicazione dei principi di ordine normativo e giurisprudenziale suesposti, quindi, impone di ritenere che, provato il pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 mediante i 6 bonifici sopra indicati, imputabili, secondo il debitore, alle cambiali scadute nelle date del
31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021 e 30.06.2021, sarebbe stato preciso onere della parte opposta quello di dimostrare la diversa imputabilità dei pagamenti medesimi.
Tale prova non risulta tuttavia fornita in alcun modo da parte dell'odierno appellato.
Pertanto, dall'importo precettato di € 10.964,34 deve essere detratto l'importo di € 9.000,00, per un totale residuo di € 1.964,34.
Considerazioni in parte diverse si impongono in relazione all'efficacia del pagamento della cambiale avente scadenza al 31.08.2021, che sarebbe avvenuto mediante la costituzione di un deposito bancario vincolato a favore del portatore del titolo, oggetto del terzo motivo di gravame.
In particolare, con tale motivo viene censurata la decisione nella parte in cui il primo giudice, in relazione a detta cambiale, aveva ritenuto che, in mancanza di prova dell'avvenuto incasso della somma depositata da parte pag. 18/23 del beneficiario , l'apertura del deposito vincolato in favore di CP_1
quest'ultimo non potesse assurgere a prova dell'avvenuto pagamento di tale effetto cambiario. In particolare, il Tribunale - escluso che le descritte modalità operative della parte opponente potessero integrare l'ipotesi della mora del creditore mancando l'offerta reale - evidenziava come, pur essendo trascorsi quasi due anni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, il debitore non si fosse attivato per verificare la riscossione dal deposito bancario effettuato.
Nel censurare tale passo – sulla premessa che i rapporti tra le parti risultassero seriamente minati essendo tra le medesime pendenti diversi procedimenti penali di attivazione reciproca e che il creditore avesse volutamente ignorato le comunicazioni di avvenuto deposito bancario in suo favore, ponendo in essere un comportamento volutamente ostruttivo, la mancata valutazione – l'appellante ne ha dedotto la erroneità in ragione della omessa valutazione della documentazione prodotta da parte del primo giudice e, in particolare, del doc. 11.
Secondo l'appellante, invero, dopo ben tre tentativi di avviso mediante raccomandata a/r, - di cui solo l'ultimo andato a buon mentre il primo non risulterebbe ritirato - il debitore , per il tramite del proprio Parte_1
legale di fiducia avv. Carlo Ciattoni, avrebbe comunicato al , CP_1
per il tramite dell'avv. Borrelli, difensore di quest'ultimo, l'avvenuta costituzione del deposito vincolato in suo favore dell'importo cartolare e delle spese di protesto.
Tale circostanza, unita al fatto che una delle raccomandate fosse stata comunque ricevuta dal , costituirebbe motivo illegittimo di CP_1
rifiuto della prestazione, non avendo il creditore proceduto né a contestare pag. 19/23 l'intimazione ricevuta (seppure non effettuata mediante offerta reale), né tantomeno a porre in essere le attività necessarie affinché il debitore potesse adempiere.
Il motivo è infondato.
Invero, seppur non effettuata mediante offerta reale e seppur astrattamente idonea ad integrare una fattispecie di offerta non formale, l'avvenuta comunicazione al creditore dell'avvenuta costituzione del deposito vincolato in proprio favore in nessun caso potrebbe contemplare, quale effetto, quello della liberazione del debitore dall'obbligo di pagare il dovuto.
L' offerta non formale di cui all' art. 1220 c.c. è infatti unicamente idonea ad escludere la mora del debitore.
Nelle ipotesi in cui può dirsi integrata tale fattispecie, in capo al debitore si producono degli effetti favorevoli, per come è dato desumere a contrario dagli artt. 1221- 1224 c.c., i quali descrivono le conseguenze negative derivanti dalla mora. Nello specifico, il debitore non in mora è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e dall'obbligo di risarcire il danno che si verifica in seguito all' inadempimento o al ritardo, nonchè, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, dall'obbligo di corrispondere gli interessi ex art. 1224 c.c..
A tanto devono dunque essere circoscritti i possibili effetti favorevoli al debitore riconducibili ad una eventuale costituzione in mora, nessun principio di diritto legittimando a ricomprendere tra i medesimi anche quello della liberazione dall'obbligazione.
pag. 20/23 Invero, alla estinzione delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, come nel caso di specie, può unicamente pervenirsi o con l'adempimento o mediante le altre modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento e tipizzate dagli artt. 1230 e ss c.c.
Pertanto, l'eventuale illegittimo rifiuto di un'offerta non formale da parte dell'opposto non avrebbe in ogni caso potuto comportare la liberazione del debitore dal proprio obbligo di pagamento (sul punto, si v. Cass. n.
8711/2015).
L'accoglimento del gravame nei limiti di cui sopra comporta la riforma della sentenza di primo grado nel senso che l'opposizione al precetto proposta dal va accolta, seppur limitatamente alla somma di € PT
9.000,00, residuando, quanto alla somma pari ad € 1.964,34, il diritto di di procedere ad esecuzione forzata. CP_1
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, ma con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. n.
2160/2013; Cass. n. 27032/2014), va, pertanto, dichiarata, in riforma della sentenza gravata, la nullità parziale del precetto opposto relativamente alla predetta somma di € 9.000,00 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art 92, comma, 2 c.p.c.– nel senso di cui alla sent. n. 77/2018 della Corte Costituzionale - per disporre la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, atteso che, se da un lato l'accoglimento dell'opposizione a precetto ha comportato una riduzione dell'efficacia dell'intimazione da € 10.964,34 ad pag. 21/23 €1.964,34, dall'altro il mancato pagamento di tale somma risulta in parte addebitabile anche alla condotta del , avendo questi omesso, CP_1
senza alcuna apparente ragione, qualsivoglia cooperazione affinché il debitore potesse adempiere la propria obbligazione, ciò pur a fronte della comunicazione di avvenuta costituzione di un deposito vincolato in proprio favore ricevuta per il tramite del proprio legale (cfr. doc. 11; fasc. I grado di parte appellante)
L'accoglimento parziale dell'appello rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto e in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) In accoglimento, nei limiti indicati in motivazione, dell'opposizione di dichiara la nullità parziale del precetto opposto Parte_1
relativamente alla sola somma di € 9.000,00, precetto che resta valido ed efficace per la differenza.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
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