Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. mediante deposito di note scritte, dal 26 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 1070/2022, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dagli avv.ti Fabrizio Filì del Foro di Venezia (C.F. , pec C.F._1
fax 0412905770), Marco Agami del Email_1
Foro di DO (C.F. , pec C.F._2
fax 0412905770) e Alberto Email_2
Assirelli del Foro di Vicenza (C.F. , pec C.F._3
. Fax: 0412905770), con Emai_3 Email_4 domicilio eletto in Venezia – Marghera (VE), Via delle Industrie n. 19 giusta procura in atti
- appellante - contro
(C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana (C.F. , p.e.c.: C.F._4
), presso il cui Email_5 studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 ha eletto domicilio giusta delega depositata nel primo grado di giudizio
- appellata –
Nonché
, C.F. , Controparte_3 C.F._5
- Appellata contumace per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 473 emessa in data 19 luglio 2021 depositata il 29 luglio 2021.
1
Per l'appellante:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in sede di Giudice d'Appello, omnibus contrariis reiectis Nel merito - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. EN543WR nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
e, per l'effetto, - condannare la in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido Controparte_3 fra loro, al pagamento, in favore di della somma per Parte_1
€ 4.807,00, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di sinistro e sino al soddisfo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.».
Per l'appellata:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale - rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza 473/2021 del Giudice di Pace di Pavia;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità della convenzione in forza della quale Parte_2
ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti;
- accertare e
[...] dichiarare l'illegittimità della convenzione in forza della quale è stata convenuta in giudizio l'esponente e per l'effetto disapplicarla ai sensi degli artt.
4-5 L. 2248/1865; - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la natura di sanzione accessoria amministrativa dell'obbligazione di ripristino dello stato dei luoghi ex artt. 15 e 211 del Codice della Strada e per l'effetto dichiarare l'inoperatività della polizza RC auto ex art. 12 del Codice delle Assicurazioni;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la violazione dell'art. 211 del Codice della Strada e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
- respingere tutte le domande risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del CP_ presente giudizio nei confronti della sig.ra e della Controparte_3 perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.».
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con atto di citazione in Appello depositato in data 4.3.2022
ha chiesto l'annullamento della Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Pavia, n. 473 del 19.07.2021, depositata in cancelleria il 29.07.2021, resa nella causa di primo grado R.G. n. 1606/2018, promossa da nei confronti di Controparte_1 [...]
nonché di . Controparte_3 CP_2
2 In particolare ha dedotto che:
- l'autovettura BMW X1 targata EN543WR di proprietà della sig.ra assicurata RCA con aveva cagionato un sinistro CP_3 CP_2 stradale lungo la SP ex SS234 nel Comune di Pavia, all'altezza del bivio con Via Motta San Damiano in data 28.10.2016 ( docc. 7 e 8 della Citazione);
- la Provincia di Pavia, ente gestore del tratto stradale interessato dall'incidente, aveva affidato all'attrice le opere di ripristino della sede e dell'infrastruttura stradale in seguito al sinistro (doc. 6 della ); CP_4
- a titolo di corrispettivo per il suddetto servizio la Provincia di Pavia aveva ceduto a il credito risarcitorio Controparte_1 consistente nei costi sostenuti per il ripristino della strada, da porsi a carico del responsabile del sinistro sig.ra e della sua compagnia di CP_3 assicurazione in via solidale (docc. 1 e 10 della Citazione). CP_2
- con atto di citazione notificato in data 22-30.06.2018 e depositato in data 26.09.2018 citava in giudizio la sig.ra Controparte_1 [...]
quale proprietaria dell'autovettura BMW X1 Controparte_3 targata EN543WR e quale compagnia assicuratrice del Veicolo, per CP_2 sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. EN543WR, nella causazione del sinistro e condannare la CP_2
e la sig.ra al pagamento, in fav
[...] Controparte_3
della somma per € 4.807,00, ovvero di quella Parte_1 differente, maggiore o minore che dovesse essere quantificata a seguito di CTU, oltre I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo si costituiva in giudizio chiedendo, il rigetto di tutte le CP_2 doman ulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
e, in via preliminare, l'accertamento della nullità della convenzione sottoscritta fra e la Provincia di Pavia, ovvero la sua Controparte_1 disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865, nonché l'accertamento della natura di sanzione amministrativa ex artt. 15 e 211 del Codice della Strada con conseguente inoperatività della polizza,
-la sig.ra invece, non si costituiva, venendo dichiarata CP_3 contumace
- a definizione del procedimento di primo grado il Giudice di Pace di Pavia ha emesso la Sentenza qui appellata, con la quale ha respinto integralmente le domande formulate da Controparte_1 dichiarandone la carenza di legittimazione attiva.
In particolare si legge nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Pavia, n. 473 del 19.07.2021, depositata in cancelleria il 29.07.2021: “la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in virtù della carenza di legittimazione attiva della società . Parte_1
3 Parte attrice assume di aver diritto ad agire nei confronti delle convenute per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni causati a seguito del sinistro stradale verificatosi il giorno 28 dicembre 2016.I danni lamentati sarebbero stati causati alla Provincia di Pavia, quale ente proprietario della strada, la quale avrebbe poi ceduto il diritto al risarcimento del danno alla società attrice. Secondo quanto prospettato dall'attrice nel presente giudizio la società agirebbe quale Parte_1 concessionaria e cessionaria in virtù della convenzione stipulata con la Provincia di Pavia in data 1 dicembre 2017. Nell'atto di citazione si legge che la suddetta convenzione ha ad oggetto “il ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali con contestuale cessione dei crediti risarcitori derivanti da sinistri stradali per i quali il concessionario interveniva ed operava il ripristino”. Dal tenore letterale emerge che la Provincia di Pavia avrebbe ceduto i crediti risarcitori relativi a tutti i sinistri che andranno a verificarsi per tutta la durata della convenzione. Si deve rilevare che siffatta pattuizione è contraria al dettato normativo, essendo vietata la disposizione di diritti futuri, e non ancora venuti ad esistenza. Nei propri atti difensivi parte attrice richiama precedenti giurisprudenziali relativi alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale. Tali casi attengono, però, ad una diversa fattispecie. Nel nostro ordinamento sussiste il divieto della cessione di crediti futuri ad esclusione di fattispecie ormai tipizzate in sede giurisprudenziale. E' senza dubbio consentita la cessione del diritto al risarcimento del danno, ma purché la pretesa risarcitoria sia legata ad un evento che si sia già verificato. Nella sentenza numero 3186- 18 la Suprema Corte ha statuito che è possibile la cessione di crediti futuri purché nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno. Ai fini della cedibilità del diritto di credito futuro è necessario che, al momento della conclusione della pattuizione di cessione, esista già il rapporto giuridico dal quale possono derivare crediti futuri. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza è consentita la cessione del diritto futuro al risarcimento del danno, derivante da sinistro stradale, dal danneggiato a terzi, ma tale patto avviene dopo la verificazione dell'evento. Nella fattispecie che ci occupa, la fonte del diritto risarcitorio è l'evento produttivo del danno che non si è ancora verificato al momento della stipula della convenzione. Pertanto la società attrice non può richiedere il risarcimento dei danni causati da un sinistro, non ancora verificatosi al momento della stipula della convenzione, non essendo possibile cedere diritti futuri scaturenti da fatti o rapporti giuridici inesistenti al momento della pattuita cessione. Inoltre dalla documentazione in atti non risulta che la Provincia abbia conferito poteri speciali di rappresentanza, sostanziale e processuale, a mezzo di procura alla società , che quindi Parte_1 non può agire in nome per conto della suddetta amministrazione nel presente giudizio.”
4 ha indicato quale motivo di Appello : l'erronea Controparte_1 valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto, con riferimento al difetto di legittimazione attiva e di illegittimità della cessione del credito contenuta nella convenzione stipulata fra la Provincia di Pavia e Sicurezza e Ambiente: evidenziando la legittimità della cessione di crediti futuri, così come previsti nella Convenzione, con conseguente richiesta di accertamento della sussistenza e dell'esigibilità del credito vantato da nei confronti di e della Controparte_1 CP_2 sig.ra in solido fra loro, e dell'ammontare dello stesso, con CP_3 conseg ondanna delle odierne appellate, in solido fra loro, al pagamento del suddetto credito risarcitorio, come accertato.
Si è costituita in particolare contro deducendo: CP_2
-che una Pubblica Amministrazione (quale è la Provincia) non può affidare un servizio o concessione ad una società privata senza esperire una previa gara pubblica (con determinati requisiti formali: art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 o D.lgs. 50/2016 se convenzione stipulata dopo il 19.04.2016) e la successiva stipulazione di un contratto avente la forma scritta;
-che la convenzione stipulata con la Provincia aveva in ogni caso durata triennale - dal 26.01.2011 al 26.01.2014 – ed era già arrivata a scadenza (da oltre due anni e dieci mesi) nel momento di verificazione del sinistro per cui è causa del 28.10.2016; venendo meno il presupposto stesso dell'esistenza di una valida convenzione, a nulla rilevando gli atti successivi della Provincia;
e, al momento del sinistro, nessuna valida convenzione era in essere tra l'appellante e la Provincia;
-che non è in alcun modo possibile ricondurre i costi di pulizia del manto stradale e ripristino all'interno della RC auto, evidenziando che il Codice della Strada, agli artt. 14, 15 e 211 attribuisce la natura di sanzione accessoria amministrativa all'obbligo di ripristino delle strade;
e il ripristino delle strade è una sanzione accessoria amministrativa e come tale, non può essere fatta rientrare in alcun modo all'interno della copertura RC Auto, né risultano essere stati rispettati i requisiti dell'art. 211 del C.d.S,
-che non vi è alcuna valida prova in ordine agli interventi svolti da parte della , ai relativi prezzi applicati. Parte_1
Concludeva chiedendo rigettarsi l'appello per l'effetto CP_2 confermare la sentenza 473/2021 del Giudice di Pace di Pavia;
accertare e dichiarare la nullità della convenzione in forza della quale Parte_2 ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti;
l'illegittimità
[...] della convenzione in forza della quale è stata convenuta in giudizio l'esponente e per l'effetto disapplicarla ai sensi degli artt.
4-5 L. 2248/1865; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la natura di sanzione accessoria amministrativa dell'obbligazione di ripristino dello stato dei luoghi ex artt. 15 e 211 del Codice della Strada e
5 per l'effetto dichiarare l'inoperatività della polizza RC auto ex art. 12 del Codice delle Assicurazioni;
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la violazione dell'art. 211 del Codice della Strada e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
respingere tutte le domande risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti della sig.ra e della perché infondate in fatto e Controparte_3 CP_2 in diritto.
All'udienza del 6 luglio 2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
con ordinanza del 20 luglio 2022 è stata Controparte_3
delle conclusioni, con successiva ordinanza del 22.5.2023 è stata disposta la rimessione della causa in fase di trattazione , disponendo consulenza tecnica d'ufficio per valutare i costi effettivi necessari per i lavori svolti dall'appellante su richiesta della Provincia di Pavia;
all'esito, il processo è stato riassegnato in data 4.12.2023, e trattenuto in decisione, con assegnazione termini di legge ex art 190 cpc dal 26.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è una società che si occupa della manutenzione, Controparte_1 bonifica, pulizia, lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, nonché dei detriti solidi dispersi, al fine di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza della sede stradale e delle sue pertinenze a seguito di sinistri, oltreché del ripristino delle infrastrutture e delle pertinenze stradali.
Preliminarmente deve osservarsi che , come già indicato nell'ordinanza del 22.5.2023, non è, invece, necessario ordinare all'appellante la produzione dei documenti richiesti da parte appellata, perché gli atti e le delibere della Provincia risultano, per ciò che qui interessa, già depositati dall'appellante medesima, né sono stati dedotti motivi per contestare i poteri dell'Ing. che ha Persona_1 sottoscritto il contratto (doc. 1 di parte appellata) quale dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'ente locale, in virtù del proprio ruolo e di quanto disposto dall'art. 107 del T.U. sugli enti locali (D. L.vo n. 267/2000).
E', quindi, documentalmente provato che sia stata indetta una “Procedura aperta per l'individuazione del concessionario cui affidare la gestione del servizio pubblico di 'ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente mediante bonifica ed eventuale manutenzione straordinaria della
[.. piattaforma stradale e delle sue pertinenze'” (doc. 2 della ), CP_4
è risultata quale aggiudicataria (Deliberazione n. Controparte_1
43/2010, Determinazione n. 1371/2010 e Determinazione n. 1680 del 15.01.2010)
E' documentalmente provato che in data 26.01.2011, sia stata sottoscritta tra la Provincia di Pavia e Sicurezza e Ambiente una convenzione, in regime di concessione di servizi, per mezzo della quale l'odierna appellante
6 si obbligava a prestare l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità delle strade provinciali e delle loro pertinenze a seguito di incidenti stradali.
A titolo di corrispettivo, la Provincia di Pavia cedeva a CP_1
i crediti risarcitori nei confronti dei danneggi
[...] compagnie assicurative RCA dei responsabili (art. 4, doc. 1 Convenzione).
La Convenzione indica che: il servizio deve essere effettuato lungo tutte le strade e pertinenze di competenza della Provincia di Pavia (art. 3 della Convenzione); la durata del servizio è limitata a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
“i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati” (art. 4 della Convenzione), così conferendo a il diritto di intraprendere ogni azione per incassare Controparte_1 il credito ceduto.
dopo aver eseguito i lavori di ripristino, agisce, Controparte_1 quindi, quale cessionario del credito risarcitorio vantato dall'Ente proprietario dell'infrastruttura viaria nei confronti del responsabile civile, nonché, in solido, nei confronti della sua assicurazione, al fine di recuperare le somme dovute dai danneggianti per il costo dell'intervento, a titolo di corrispettivo per il servizio reso.
Inoltre si deve rilevare che, nella predetta convenzione ( doc 1 ) era previsto che gli interventi dovevano essere garantiti dal concessionario, anche in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento, e quindi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.
Trattasi di un mandato in rem propriam ad agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione, per il recupero delle spese sostenute per la pulizia del manto stradale dai materiali dispersi a seguito dell'incidente, trattenendo le relative somme a titolo di remunerazione per il servizio espletato. In tal modo, in armonia con lo schema concessorio, l'ente consente al concessionario di recuperare i costi di gestione del servizio surrogandosi all'amministrazione concedente nell'attività di riscossione del credito, lasciando a carico dello stesso il rischio del mancato recupero ( come nel caso in cui non venga individuato il responsabile del sinistro o nell'ipotesi in cui l'attività di recupero del credito si riveli infruttuosa). Sentenza n. 2889/2019 Tribunale di Torre Annunziata.
La Convenzione sottoscritta in data 26.01.2011 tra la Provincia di Pavia e Sicurezza e Ambiente , con efficacia triennale dal 26.1.2011 e in scadenza il 26.1.2014 è stata prorogata: risulta documentalmente provato ( doc 4 e 5 allegati Atto di citazione ) che vi sia stato uno scambio di comunicazioni, che attestano una “ proroga tecnica “ della medesima convenzione verificatasi, prima della scadenza della convenzione, con richiesta della
7 Provincia del 22.01.14 e comunicazione per accettazione da parte di del 23.01.2014. Controparte_1
In seguito interveniva la deliberazione del 06.02.2014, di proroga della predetta concessione sino alla sottoscrizione del contratto con il nuovo aggiudicatario (cfr. doc. 3 della Citazione) (doc. 7 bis giudizio di primo grado di parte attrice).
Venendo al sinistro de quo, è documentalmente provato che in data 28.10.2016, lungo la SP234 (ex SS234), nel Comune di Pavia, si è verificato un sinistro che provocava la necessaria messa in sicurezza della segnaletica verticale e dei guardrail danneggiati, e la responsabile è stata identificata dalla PG intervenuta nella sig.ra proprietaria del CP_3
Veicolo (docc. 7 e 8 della Citazione).
Ciò è riscontrato anche documentalmente ( docc. nn. 7 e 8 ) dalla Relazione di incidente stradale dei Carabinieri della Stazione Belgioioso del 19.12.2016, e dal verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra in data 11.11.2016, in cui la stessa aveva dichiarato di CP_3 avere avuto un colpo di sonno, andando a collidere contro il guard-rail, e poi, nel fosso.
ricevuta la segnalazione da parte delle Forze Controparte_1 dell'Ordine , è intervenuta per le attività di ripristino infrastrutturale , sulla base della suddetta Convenzione con la Provincia di Pavia.
Sulla quantificazione del danno è stata disposta CTU a firma del Geom.
che ha concluso accertando che i lavori eseguiti in Controparte_5 relazione al sinistro per cui è causa hanno un valore per le opere di rispristino di euro 3130,00.
In particolare dalla CTU risulta che, in occasione del sopralluogo effettuato in data 19 ottobre 2023, è stato possibile accertare lo stato dei luoghi e verificare quali lavori siano stati realizzati in occasione di ripristini eseguiti a seguito dell'incidente occorso in data 28 ottobre 2016 all'intersezione dalla SP ex SS234 e via Motta San Damiano in Comune di Pavia.
In particolare, è stato possibile accertare che una porzione del guardrail, posto all'intersezione tra la SP ex SS234 e la via Motta San Damiano nel Comune di Pavia, risulta sostituito, in quanto evidenzia un diverso grado di usura rispetto alla restante parte del guardrail, esistente lungo la medesima strada. Durante l'accertamento è stato inoltre possibile verificare che risultano sostituiti anche i paletti di fissaggio con i relativi distanziali, oltre che alla posa di palo per la segnaletica con relativo segnale e targa viaria, in sostituzione del precedente. Inoltre una porzione del guardrail danneggiato e rimosso risultava ancora in loco e lasciato nella scarpata adiacente. Pertanto, è stato possibile descrivere le opere
8 eseguite, e consistenti in: rimozione a guardrail danneggiato lasciato in loco, rimozione paletti di fissaggio danneggiati, fornitura e posa di nuovi paletti di fissaggio classe N2, con relativi distanziali, fornitura e posa in opera di nuovo guardrail classe N2, comprensivo di avvio barriera e terminale in classe N2, rimozione palo per segnaletica fornitura e posa in opera di palo per segnaletica correlativo segnalo ottagonale di stop e tabella viaria.
Quanto alla determinazione del valore delle opere eseguite, preso atto delle lavorazioni effettuate, e compiute le verifiche circa i prezzi per la loro realizzazione, valutati al momento dei lavori, è stato possibile determinare i costi necessari per l'esecuzione delle opere sopra descritte, e l'intervento, di esigue dimensioni, è stato stimato a corpo, considerando l'impiego di una squadra di tre persone, con l'impiego di automezzi, impiegata per una giornata, oltre al materiale utilizzato.
Il costo per il lavoro dei tre operai, comprensivo dei mezzi per il trasporto, del materiale per la rimozione della barriera danneggiata, e posa nuova barriera è stato indicato in euro 1350,00; la fornitura della barriera di sicurezza in acciaio zincata, comprensiva di pareti di fissaggio è stata quantificata in euro 1650,00; la fornitura e posa di un paletto per segnaletica e targa per segnale viario è stata quantificata in euro 130,00, per complessivi costi di ripristino di euro 3130,00.
In conclusione è fondato l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia, n. 473 del 19.07.2021, depositata in cancelleria il 29.07.2021, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della conducente sig.ra del veicolo tg. EN543WR nella Controparte_3 causazione del sin io, per l'effetto in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra
[...]
in solido fra loro, devono essere condannate al Controparte_3 pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
3.130,00 oltre I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Né diversamente rileva, afferendo a diversi presupposti, che il Codice della Strada, ex art. 211 indichi quale sanzione accessoria amministrativa l'obbligo di ripristino delle strade.
L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
Le spese in considerazione della natura dei fatti analizzati e della loro ricostruzione devono essere interamente compensate.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese relative al giudizio a quo, atteso che, in base
9 al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo di essa che ha statuito sulle spese: devono essere parimenti compensate le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia, n. 473 del 19.07.2021, depositata in cancelleria il 29.07.2021, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della conducente sig.ra del veicolo tg. Controparte_3
EN543WR nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
2. per l'effetto condanna in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, e la sig.ra Controparte_3
in solido fra loro, al pagamento, in favore di
[...] [...] della somma di euro 3.130,00 oltre I.V.A., Parte_1 azione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado e relative a questo grado di giudizio.
Così deciso il 15.2.2025
Sentenza depositata il 15.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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