Sentenza 29 marzo 2002
Massime • 1
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite deve essere impugnata con istanza di regolamento (necessario) di competenza relativamente al primo capo della statuizione, mentre, per il capo attinente alle spese, occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari e la decisione di quest'ultimo gravame dipende dalla soluzione della questione di competenza dedotta con il regolamento, secondo il principio della soccombenza, stante il carattere accessorio della pronuncia sulle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CEA COSTR EDIL ACILIA SRL, in persona del legale rapp.te Angelo CASALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO STRONATI, difeso dall'avvocato MANLIO ABATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1120/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Carlo Maria BARONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 agosto 1999, l'adito Tribunale di Roma declinava a favore del Giudice di pace, per ragione di valore, la competenza sulla causa di risoluzione contrattuale, promossa con citazione del 19 gennaio 1998 dalla società C.E.A. Costruzioni Edilizia Acilia nei confronti di IG AR, e, quindi, perché soccombente, condannava quella società alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, la società C.E.A. Costruzioni Edilizia Acilia proponeva due impugnazioni, cui resisteva la controparte: a) istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., nel capo relativo alla competenza;
b) appello, nel capo relativo alle spese.
Con sentenza del 13 giugno/24 novembre 2000, la Corte di Cassazione accoglieva l'istanza di regolamento, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.
Con sentenza del 12 marzo/27 marzo 2001, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio d'appello, compensato il residuo terzo.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza, la società C.E.A. - Costruzioni Edilizia Acilia ha proposto ricorso in forza di un unico motivo.
IG AR ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 34, 38, 49, 112, 115, 324 e 342 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia respinto il gravame, nonostante l'avvenuta produzione in giudizio della sentenza di regolamento di competenza, con cui la Corte di Cassazione, in accoglimento della conforme istanza di essa ricorrente e in difformità della impugnata pronuncia declinatoria, aveva statuito che il Tribunale di Roma era competente a decidere la causa promossa nei confronti della controparte.
Al riguardo, segnatamente precisa che la così intervenuta caducazione del presupposto di soccombenza, espressamente censurato in sede di gravame, su cui era fondata la pronuncia accessoria di condanna di essa ricorrente alle spese di giudizio, avrebbe dovuto comportare una decisione diversa da quella adottata dalla Corte di merito.
Il ricorso è fondato.
Non ignora il collegio il consolidato orientamento di questa Corti in materia, secondo cui la sentenza declinatoria di competenza, che abbia pronunciato anche sulle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c., può essere impugnata con il mezzo del regolamento necessario di competenza quanto alla questione di competenza e nei modi ordinari quanto al capo relativo alle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento, così che, proposte entrambe le impugnazioni, ciascuna conserva la propria autonomia, senza che la decisione dell'una possa influire su quella dell'altra (v. ex plurimis, da Cass. n. 2276/66 e n. 458/69 a Cass. n. 2485/89, n. 6664/91 e n. 7180/96). Tale orientamento, tutt'affatto condivisibile nel suo complesso, tale non si presenta se inteso in termini assoluti, quale espressione di principio generale, in forza del quale la decisione del gravame proposto avverso il capo relativo alle spese sarebbe in ogni caso autonoma rispetto alla decisione del regolamento di competenza, anche quando, come nella specie, il gravame sulle spese sollevi questione in ordine alla incompetenza dichiarata dal giudice, posta a fondamento della pronuncia sulle spese, secondo principio di soccombenza, ipotesi - questa - ovviamente diversa da quella in cui il gravame sulle spese investa altri aspetti, estranei alla competenza, quali la violazione dello stesso principio di soccombenza ovvero dei criteri di liquidazione delle spese.
Se è vero, infatti, come è evidente, che alcuna influenza sul proposto mezzo del regolamento di competenza può avere il gravame sulle spese, non così, invece, per l'ipotesi considerata, è la decisione del regolamento di competenza su quella relativa al gravame formulato sul capo delle spese.
In tale ipotesi, come è stato osservato in dottrina (con il corollario della applicazione dell'art. 295 c.p.c.), la questione della competenza è in assoluto rapporto di strumentalità con quella sulle spese e la decisione che regolamenta la competenza, istituzionalmente demandata alla Corte di Cassazione (art. 65 Ord. Giud., R.D. 30.1.1941, n. 12), tutt'affatto vincolante anche in caso di estinzione del processo, cui sopravvive (art. 310, comma 2^, c.p.c.), non può non avere rilievo nel giudizio di gravame,
autonomamente promosso sulle spese, risolvendone indispensabile antecedente logico giuridico.
In effetti, nell'ipotesi considerata, la decisione del gravame sulle spese dipende dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento, e così come appunto risolta dalla sentenza di regolamento, vincolante anche in caso di estinzione del processo, tanto da precludere che sulla medesima questione possa riaprirsi in seguito la discussione (v. su quest'ultimo punto, Cass. n. 7528/95 e n. 5101/98).
La soluzione adottata, che trova fondamento nelle ragioni ora esposte, ha il pregio di armonizzarsi con lo stesso carattere accessorio della pronuncia sulle spese, informata al principio della soccombenza, principio che, nello specifico, trova applicazione nei confronti della parte, la quale, con riguardo alla questione di competenza, ha assunto difesa contraria a quella ritenuta corretta dalla Corte regolatrice, e non già nei confronti della parte vittoriosa sul punto, come invece accaduto nella specie, laddove la sentenza impugnata, senza tenere conto della sopravvenuta e pur dedotta definizione del giudizio di regolamento di competenza, favorevole alle attese della ricorrente, ha rigettato il gravame proposto da quest'ultima, così confermandone la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e condannandola poi al pagamento di quelle del giudizio d'appello, in misura di due terzi, compensato il residuo terzo.
Conclusivamente, quindi, in accoglimento del ricorso, essendosi la Corte di merito discostata dal principio innanzi enunciato, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, provvederà a nuovo esame del merito, facendo applicazione del principio enunciato, e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002