Sentenza 26 agosto 1966
Massime • 3
Le sentenze che risolvono questioni relative alla litispendenza alla continenza ed alla connessione di cause, a norma degli artt.39 e 40 cod. proc. civ., costituiscono pronuncie sulla Competenza, sicche, in ordine ad esse, hanno applicazione gli artt.42 segg. cod. proc. civ., che prevedono come mezzo d'impugnazione il regolamento di Competenza. ( Cfr.973-65).*
In Sede di regolamento di Competenza, e preclusa ogni censura che non attenga al problema della Competenza e, quindi, anche quella attinente alle spese di lite, potendo ogni altro capo della sentenza, diverso da quello che decide sulla Competenza,formare oggetto d'impugnazione solo nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dalla istanza di regolamento. ( Cfr.668-66' 927-61).*
Il supremo collegio, quando e chiamato a pronunciare su questioni di Competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza,deve aver riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute, implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza, e,come tali, preclusive dell'applicazione delle relative norme, intese alla Determinazione del giudice competente, nelle ipotesi contemplate dagli artt.39 e 40 cod. proc. civ.. ( Cfr.2067-63' 3050-52' 2941-54).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/1966, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 26 agosto 1966 |
Testo completo
Le sentenze che risolvono questioni relative alla litispendenza alla continenza ed alla connessione di cause, a norma degli artt.39 e 40 cod. proc. civ., costituiscono pronuncie sulla Competenza, sicche, in ordine ad esse, hanno applicazione gli artt.42 segg. cod. proc. civ., che prevedono come mezzo d'impugnazione il regolamento di Competenza. ( Cfr.973-65).*